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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti telematicamente con le quali sono state precisate le conclusioni;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1470/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Filocamo C.F._1
(C.F. ) giusta procura in atti;
- Opponente - C.F._2 CONTRO in persona del suo Legale Rappresentante Controparte_1 pro tempore, corrente in Roma alla Via Carucci n.131, P.Iva e C.F.
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pagani, giusta P.IVA_1 procura in atti;
Creditore procedente
NONCHÉ in persona del suo Legale Rappresentante pro Controparte_2 tempore, corrente in Milano alla Via San Prospero n.4, P.Iva e C.F.
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Greco, giusta P.IVA_2 procura in atti;
Creditore intervenuto
NONCHÉ in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, CP_3
corrente in Siena alla piazza Salimbeni n.3, P.Iva e C.F. P.IVA_3
Creditore intervenuto
NONCHÉ
, C.F. residente in Siderno Controparte_4 C.F._3 alla via delle Querce n.19, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
Politanò;
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 06.3.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Fatto e diritto
I.- Con atto notificato in data 15.11.2022 instaurava la Parte_1 fase di merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine concesso con l'ordinanza cautelare dell'08.10.2022 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “accertare e dichiarare in via principale, ed in accoglimento della prefata opposizione, l'illegittimità e/o improcedibilità
e/o inammissibilità e/o nullità e/o annullabilità degli atti esecutivi per cui è opposizione relativamente all'immobile sito in Siderno (RC) alla via Fiume
n.11, piano 2° - 3° f.t. riportato nel NCEU al foglio n.31 particella 380 sub
7, per tutti i motivi di cui sopra, e per l'effetto dichiarare estinta ovvero
2 nulla l'intera procedura esecutiva recante il n.81/1997 RGE pendente avanti il Tribunale di Locri.
2. In via subordinata, si chiede la compensazione del credito vantato dai creditori, procedente e intervenuti, una volta verificata l'effettiva titolarità dei crediti qui azionati anche rispetto l'eccepita nullità della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUF relativamente il debitore originario, rispetto a quanto da essi attribuito in sede fallimentare nella procedura concorsuale 1032/2000 R.F. del
Tribunale di Locri”.
I.
2- Si sono costituiti in giudizio e – Controparte_1 CP_2 rispettivamente quale creditore procedente e creditore intervenuto – chiedendo il rigetto dell'opposizione per le ragioni meglio esplicate nelle rispettive comparse da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
I.
3- Nessuno è comparso per e CP_5 Controparte_6 di cui va dichiarata la contumacia.
[...]
I.
4- Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata istruita solo sulla base della produzione documentale, alla udienza del 22.11.2024 svoltasi con modalità cartolari è stata differita alla udienza del 06.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termini per eventuali note conclusive.
II.- Ciò posto si passa ad esaminare i singoli motivi di opposizione.
II.
1- Sulla mancanza della produzione ex art. 567 c.p.c. e sulla necessità di compiere ulteriori accertamenti sulla titolarità del bene pignorato.
In primo luogo, come già evidenziato dal GE, va premesso che “la richiesta basata sulla carenza della documentazione ex art. 567 c.p.c. è un'istanza di estinzione cd. tipica dell'esecuzione, fondata sulla mancanza (totale o parziale) della documentazione ipo-catastale; con tale istanza viene chiesta la declaratoria di inefficacia del pignoramento, cioè una declaratoria di estinzione tipizzata dal codice di rito” e, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto proporre reclamo al collegio ai sensi dell'articolo 630 c.p.c..
Ad abundantiam l'incompletezza della documentazione ipo-catastale non è opponibile all'aggiudicatario ed in ogni caso, era un problema già affrontato nell'ambito della procedura esecutiva risolto con l'ordinanza del 10 gennaio
2000 che aveva dato atto che il titolo di proprietà era stato allegato
3 dall'esperto sicché ogni eventuale nullità deve considerarsi sanata poiché avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio o eccepita dalla parte entro la prima difesa utile successiva al verificarsi della causa di nullità, per come meglio chiarito nella ordinanza del 26.7.2022 che in parte qua va integralmente richiamata.
II.
2- Parimenti con riferimento alla questione dell'insanabilità dell'abuso rilevato dal CT incaricato si ritiene di confermare integralmente il contenuto della ordinanza del GE depositata l'08.10.2022.
In primo luogo si osserva che ha ottenuto l'aggiudicazione CP_5 dell'immobile pignorato sicché non si comprende quale sia l'interesse a sollevare tale motivo di opposizione – concernente il valore di mercato dell'immobile - in disparte tutte le considerazioni già evidenziate dal GE in primis, la circostanza che nell'ambito delle procedure esecutive anche gli immobili abusivi possono essere alienati;
sicchè non può non evidenziarsi l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte opponente in ordine alla tra privati di immobili abusivi oltre che con riferimento ad ipotetiche e future richieste di risarcimento che potrebbero essere avanzate dall'acquirente.
In secondo luogo, occorre evidenziare che avverso l'elaborato peritale depositato dall'arch. del 27.04.2015 non era stata Persona_1 formulata alcuna osservazione né è stata proposta nel termine di legge alcuna opposizione avverso l'istanza di vendita che ha integralmente recepito e rinviato alla predetta relazione peritale.
II.
3- Merita la sorte del rigetto anche il motivo di opposizione concernente la richiesta di compensazione tra le somme vantate dal creditore procedente,
con quanto già incamerato nell'ambito della procedura Controparte_1
fallimentare n. 1032/2000 R.F. Tribunale di Locri. Sul punto è sufficiente evidenziare che trattasi di questione che può essere sollevata solo nella fase distributiva previa produzione di idonea documentazione dalla quale emerge la prova che il credito di intervenuto in sede Controparte_1 fallimentare sia stato interamente soddisfatto dell'eventuale pagamento, quantomeno per la parte privilegiata. D'altronde, si osserva che vi sono anche le posizioni di altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva e,
4 comunque, dalla nota di credito prodotta da – anche Controparte_1 decurtate le somme assegnate nell'ambito della procedura esecutiva – risulta un credito di euro 160.406,41 in via ipotecaria e di euro 167.261,56 in via chirografaria.
Peraltro, la contestuale eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente contrasta con la citata richiesta di compensazione per come ampiamente osservato con la citata ordinanza del GE che pertanto va rigettata.
II.
4- Ad ogni buon conto, con riferimento alla cessione in blocco dei crediti la difesa della si è limitata a contestare la assenza di prova circa la Pt_1 inclusione del credito per il quale si procede nell'ambito della cessione da
IN AN PA (successore a titolo universale della Banca
Commerciale Italiana PA) a Controparte_1
II.4.1- In punto di diritto giova premettere che la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè, alla fondatezza della domanda (Cass. Sez. Unite,
2951/2016), dovendosi verificare se il diritto azionato in giudizio appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che l'opposta ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, fornendo la prova dell'intervenuta cessione e dell'inclusione del credito nell'ambito della suddetta operazione: “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù̀ di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass.
22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798)” (Cass. Civ. Sez. III, n.
4277 del 10/02/2023).
5 In altri termini, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito (da ultimo,
Cass., sez. III, 07.10.2024 n. 26127 secondo cui “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito”).
La Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo" (cfr.
6 Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023),
n.17944).
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cass. civ., 22.6.2023, n. 17944; cass. civ., 6.2.2024, n. 3405).
7 II.4.2- Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, si osserva che parte opposta ha allegato già in sede di ricorso monitorio la seguente documentazione: - G.U., n. 300 del 27.12.2005 (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- dichiarazione della cedente, IN San Paolo S.p.a. della inclusione tra i crediti ceduti in favore di con la cessione del 06 dicembre 2005, anche Controparte_1 di quello nei confronti di e Controparte_7 CP_8
con ndg 28832620.
[...]
Quanto alla lamentata assenza di prova della notifica al debitore ai sensi dell'art. 1264 C.C. della cessione si deve evidenziare, in ordine alla previsione di cui all'art. 1260 C.C. (cedibilità dei crediti: “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”), che, con il termine cessione, si intendono sia il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri (cessionario) il proprio credito verso il debitore ceduto sia gli effetti che si producono con il trasferimento del credito in capo al cessionario.
Dunque, con il contratto di cessione si può trasferire qualsiasi credito, purchè: a) il credito non abbia carattere strettamente personale;
b) il trasferimento non sia vietato dalla legge, c) il divieto di trasferimento non sia stato pattuito con il debitore.
La cessione del credito è retta dal principio consensualistico e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva anche in via esecutiva - pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass., sez. II,
28/07/2010, n.n. 17669).
8 Ciò posto, l'opposizione anche in parte qua va rigettata.
II.
5- Quanto, infine, alla omessa prova della cessione del credito originario in favore della l'opposizione è inammissibile perché trattasi CP_2 di motivo di opposizione che non è stato sollevato con l'atto di opposizione originario.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/2022 e in relazione all'attività in concreto espletata tenuto conto del valore della controversia per come dichiarato (euro 73.000,00).
Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta in atti, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte costituita in complessivi euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3. nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Locri, 08.4.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
9
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti telematicamente con le quali sono state precisate le conclusioni;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1470/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Filocamo C.F._1
(C.F. ) giusta procura in atti;
- Opponente - C.F._2 CONTRO in persona del suo Legale Rappresentante Controparte_1 pro tempore, corrente in Roma alla Via Carucci n.131, P.Iva e C.F.
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pagani, giusta P.IVA_1 procura in atti;
Creditore procedente
NONCHÉ in persona del suo Legale Rappresentante pro Controparte_2 tempore, corrente in Milano alla Via San Prospero n.4, P.Iva e C.F.
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Greco, giusta P.IVA_2 procura in atti;
Creditore intervenuto
NONCHÉ in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, CP_3
corrente in Siena alla piazza Salimbeni n.3, P.Iva e C.F. P.IVA_3
Creditore intervenuto
NONCHÉ
, C.F. residente in Siderno Controparte_4 C.F._3 alla via delle Querce n.19, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
Politanò;
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 06.3.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Fatto e diritto
I.- Con atto notificato in data 15.11.2022 instaurava la Parte_1 fase di merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine concesso con l'ordinanza cautelare dell'08.10.2022 chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “accertare e dichiarare in via principale, ed in accoglimento della prefata opposizione, l'illegittimità e/o improcedibilità
e/o inammissibilità e/o nullità e/o annullabilità degli atti esecutivi per cui è opposizione relativamente all'immobile sito in Siderno (RC) alla via Fiume
n.11, piano 2° - 3° f.t. riportato nel NCEU al foglio n.31 particella 380 sub
7, per tutti i motivi di cui sopra, e per l'effetto dichiarare estinta ovvero
2 nulla l'intera procedura esecutiva recante il n.81/1997 RGE pendente avanti il Tribunale di Locri.
2. In via subordinata, si chiede la compensazione del credito vantato dai creditori, procedente e intervenuti, una volta verificata l'effettiva titolarità dei crediti qui azionati anche rispetto l'eccepita nullità della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUF relativamente il debitore originario, rispetto a quanto da essi attribuito in sede fallimentare nella procedura concorsuale 1032/2000 R.F. del
Tribunale di Locri”.
I.
2- Si sono costituiti in giudizio e – Controparte_1 CP_2 rispettivamente quale creditore procedente e creditore intervenuto – chiedendo il rigetto dell'opposizione per le ragioni meglio esplicate nelle rispettive comparse da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
I.
3- Nessuno è comparso per e CP_5 Controparte_6 di cui va dichiarata la contumacia.
[...]
I.
4- Rigettata l'istanza di sospensione, la causa è stata istruita solo sulla base della produzione documentale, alla udienza del 22.11.2024 svoltasi con modalità cartolari è stata differita alla udienza del 06.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termini per eventuali note conclusive.
II.- Ciò posto si passa ad esaminare i singoli motivi di opposizione.
II.
1- Sulla mancanza della produzione ex art. 567 c.p.c. e sulla necessità di compiere ulteriori accertamenti sulla titolarità del bene pignorato.
In primo luogo, come già evidenziato dal GE, va premesso che “la richiesta basata sulla carenza della documentazione ex art. 567 c.p.c. è un'istanza di estinzione cd. tipica dell'esecuzione, fondata sulla mancanza (totale o parziale) della documentazione ipo-catastale; con tale istanza viene chiesta la declaratoria di inefficacia del pignoramento, cioè una declaratoria di estinzione tipizzata dal codice di rito” e, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto proporre reclamo al collegio ai sensi dell'articolo 630 c.p.c..
Ad abundantiam l'incompletezza della documentazione ipo-catastale non è opponibile all'aggiudicatario ed in ogni caso, era un problema già affrontato nell'ambito della procedura esecutiva risolto con l'ordinanza del 10 gennaio
2000 che aveva dato atto che il titolo di proprietà era stato allegato
3 dall'esperto sicché ogni eventuale nullità deve considerarsi sanata poiché avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio o eccepita dalla parte entro la prima difesa utile successiva al verificarsi della causa di nullità, per come meglio chiarito nella ordinanza del 26.7.2022 che in parte qua va integralmente richiamata.
II.
2- Parimenti con riferimento alla questione dell'insanabilità dell'abuso rilevato dal CT incaricato si ritiene di confermare integralmente il contenuto della ordinanza del GE depositata l'08.10.2022.
In primo luogo si osserva che ha ottenuto l'aggiudicazione CP_5 dell'immobile pignorato sicché non si comprende quale sia l'interesse a sollevare tale motivo di opposizione – concernente il valore di mercato dell'immobile - in disparte tutte le considerazioni già evidenziate dal GE in primis, la circostanza che nell'ambito delle procedure esecutive anche gli immobili abusivi possono essere alienati;
sicchè non può non evidenziarsi l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte opponente in ordine alla tra privati di immobili abusivi oltre che con riferimento ad ipotetiche e future richieste di risarcimento che potrebbero essere avanzate dall'acquirente.
In secondo luogo, occorre evidenziare che avverso l'elaborato peritale depositato dall'arch. del 27.04.2015 non era stata Persona_1 formulata alcuna osservazione né è stata proposta nel termine di legge alcuna opposizione avverso l'istanza di vendita che ha integralmente recepito e rinviato alla predetta relazione peritale.
II.
3- Merita la sorte del rigetto anche il motivo di opposizione concernente la richiesta di compensazione tra le somme vantate dal creditore procedente,
con quanto già incamerato nell'ambito della procedura Controparte_1
fallimentare n. 1032/2000 R.F. Tribunale di Locri. Sul punto è sufficiente evidenziare che trattasi di questione che può essere sollevata solo nella fase distributiva previa produzione di idonea documentazione dalla quale emerge la prova che il credito di intervenuto in sede Controparte_1 fallimentare sia stato interamente soddisfatto dell'eventuale pagamento, quantomeno per la parte privilegiata. D'altronde, si osserva che vi sono anche le posizioni di altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva e,
4 comunque, dalla nota di credito prodotta da – anche Controparte_1 decurtate le somme assegnate nell'ambito della procedura esecutiva – risulta un credito di euro 160.406,41 in via ipotecaria e di euro 167.261,56 in via chirografaria.
Peraltro, la contestuale eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente contrasta con la citata richiesta di compensazione per come ampiamente osservato con la citata ordinanza del GE che pertanto va rigettata.
II.
4- Ad ogni buon conto, con riferimento alla cessione in blocco dei crediti la difesa della si è limitata a contestare la assenza di prova circa la Pt_1 inclusione del credito per il quale si procede nell'ambito della cessione da
IN AN PA (successore a titolo universale della Banca
Commerciale Italiana PA) a Controparte_1
II.4.1- In punto di diritto giova premettere che la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè, alla fondatezza della domanda (Cass. Sez. Unite,
2951/2016), dovendosi verificare se il diritto azionato in giudizio appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che l'opposta ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, fornendo la prova dell'intervenuta cessione e dell'inclusione del credito nell'ambito della suddetta operazione: “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù̀ di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass.
22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798)” (Cass. Civ. Sez. III, n.
4277 del 10/02/2023).
5 In altri termini, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito (da ultimo,
Cass., sez. III, 07.10.2024 n. 26127 secondo cui “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito”).
La Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo" (cfr.
6 Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023),
n.17944).
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cass. civ., 22.6.2023, n. 17944; cass. civ., 6.2.2024, n. 3405).
7 II.4.2- Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, si osserva che parte opposta ha allegato già in sede di ricorso monitorio la seguente documentazione: - G.U., n. 300 del 27.12.2005 (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- dichiarazione della cedente, IN San Paolo S.p.a. della inclusione tra i crediti ceduti in favore di con la cessione del 06 dicembre 2005, anche Controparte_1 di quello nei confronti di e Controparte_7 CP_8
con ndg 28832620.
[...]
Quanto alla lamentata assenza di prova della notifica al debitore ai sensi dell'art. 1264 C.C. della cessione si deve evidenziare, in ordine alla previsione di cui all'art. 1260 C.C. (cedibilità dei crediti: “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”), che, con il termine cessione, si intendono sia il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri (cessionario) il proprio credito verso il debitore ceduto sia gli effetti che si producono con il trasferimento del credito in capo al cessionario.
Dunque, con il contratto di cessione si può trasferire qualsiasi credito, purchè: a) il credito non abbia carattere strettamente personale;
b) il trasferimento non sia vietato dalla legge, c) il divieto di trasferimento non sia stato pattuito con il debitore.
La cessione del credito è retta dal principio consensualistico e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva anche in via esecutiva - pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass., sez. II,
28/07/2010, n.n. 17669).
8 Ciò posto, l'opposizione anche in parte qua va rigettata.
II.
5- Quanto, infine, alla omessa prova della cessione del credito originario in favore della l'opposizione è inammissibile perché trattasi CP_2 di motivo di opposizione che non è stato sollevato con l'atto di opposizione originario.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/2022 e in relazione all'attività in concreto espletata tenuto conto del valore della controversia per come dichiarato (euro 73.000,00).
Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta in atti, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte costituita in complessivi euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3. nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Locri, 08.4.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
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