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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1193/2024 R.G.L., promossa da
AR IZ, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fernando Lo Voi e Simona
Gennusa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, per procura in atti ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandatario della SCCI
s.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. TO Fantini, Notaio in Fiumicino in data
22 marzo 2024, rep. n. 37875, ed elettivamente domiciliato in Varese, via Volta n.
3/5
convenuto
Oggetto: causa previdenziale - annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente sig. AR IZ, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il
12.7.2024, ha esposto di avere ricevuto il 14.12.2023 notifica, da parte dell'Inps, del provvedimento di iscrizione alla Gestione Commercianti, ai sensi della L. n.
662/1996, in quanto socio della società “La CE VI Snc di TO AN
e C.”, costituita con atto del 13.5.2021, con sede in Magnago e avente per oggetto attività di bar ed esercizi similari senza cucina (tavola calda, tavola fredda;
cfr. visura camerale di cui al doc. n. 3 fasc. ricorrente). In particolare, egli avrebbe svolto attività all'interno dell'impresa, con conseguente obbligo contributivo decorrente dall'1.7.2022 al 9.11.2023, data di cessazione della propria quota sociale (cfr. doc. n. 2 fasc. ricorrente;
si specifica che nel provvedimento in esame compare solo la prima data).
Avverso il provvedimento esperiva ricorso amministrativo al Comitato
Amministratore della Gestione dei Contributi e delle Prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, sostenendone l'illegittimità e fornendo documentazione a sostegno della propria tesi (doc. nn. 8 e 8.1 fasc. ricorrente).
Il ricorrente ha riferito che il suddetto organismo, con deliberazione n. 579 del
3.4.2024, rigettava la sua istanza, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- la circostanza che “i soci di snc sono tutti solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società, a dimostrazione del loro effettivo coinvolgimento nella conduzione dell'impresa” (doc. n. 1 fasc. ricorrente,
p. 2);
- la prevalenza e abitualità dell'attività svolta all'interno della società ricavata dalla circostanza che “la società ha occupato lavoratori privi di funzioni apicali o dirigenziali che possano svolgere un'attività direttivo-organizzativa”, conseguendone che “il ricorrente nel periodo di accertamento si è occupato direttamente e personalmente, congiuntamente all'altro socio, della gestione, organizzazione e direzione dell'azienda, assumendone la piena responsabilità”; - la non iscrizione alla Gestione Commercianti dell'altro socio amministratore, sig.
TO AN.
Non avendo invece svolto alcuna attività lavorativa per la società, bensì partecipato alla stessa solo mediante apporto di capitale, il ricorrente ha convenuto in giudizio l'Inps, domandando l'annullamento e la revoca dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti per il periodo dall'1.7.2022 al
9.11.2023.
Si è costituito in giudizio l'Inps contestando quanto sostenuto da controparte e chiedendo il rigetto del ricorso avversario e di tutte le domande ivi contenute, con conferma dell'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della controversia, all'esito dell'udienza del 21.1.2025 è stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. alle parti sino al 18.3.2025 per note scritte contenenti le sole conclusioni e istanze e, all'esito del deposito, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, devono essere espunte le note conclusive depositate da parte ricorrente il 3.3.2025 e non autorizzate.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Si richiama la normativa che regola la materia.
Ai sensi della L. n. 662/1996, art. 1, comma 203 (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della L. n. 160/1975), presupposto per l'iscrizione nella Gestione
Commercianti è l'esercizio di un'attività commerciale. In particolare, il comma in esame ha stabilito che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Rileva poi l'art. 3 della L. n. 45/1986, secondo il quale nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i soci delle società in nome collettivo, perché possa sorgere l'obbligo di iscrizione devono sussistere i requisiti indicati all'art. 1, comma 1, lett. b) e c) della L. n. 1397/1963, vale a dire la piena responsabilità dell'impresa con assunzione di tutti gli oneri e i rischi della sua gestione nonché la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Non sono richiesti, invece, l'iscrizione al registro di cui alla L. n.
426/1971 e il possesso delle autorizzazioni o licenze prescritte per l'esercizio dell'attività.
Ciò posto, deve rilevarsi quanto segue.
È pacifico, nel caso di specie, che il ricorrente, nell'arco temporale oggetto della presente controversia, sia stato socio illimitatamente responsabile della società, con partecipazione al capitale sociale (pari a complessivi euro 5.000,00) nell'iniziale misura di euro 2.250,00, poi elevato dal 18.11.2021 a euro 2.500,00 in seguito all'acquisizione di parte della quota del socio fuoriuscito IO NI
(vedasi doc. nn. 4 e 4.1 fasc. ricorrente). Del pari, risulta acclarato che l'azienda svolga attività commerciale, come d'altronde emerge chiaramente dall'oggetto sociale. Contestato, invece, è che l'Istituto abbia dimostrato la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti. Le censure mosse al riguardo da parte ricorrente sono da ritenersi fondate.
In primo luogo, deve sottolinearsi che l'Inps non ha dato prova che l'asserito debitore abbia mai avuto la piena responsabilità dell'impresa, né che abbia mai assunto gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Nulla può desumersi in tal senso dalla scheda personale del sig. AR, allegata dall'Istituto convenuto e tratta dall'Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (vedasi l'allegato “SCHEDA SOCIO AR”, fasc. Inps). Da tale documento, infatti, risulta esclusivamente la qualità di socio del ricorrente, che era già stata pacificamente ammessa dallo stesso nel proprio ricorso.
Al contrario, deve rilevarsi che dalla visura prodotta dal sig. AR (doc. n. 3, p.
3), nel periodo oggetto di contestazione e fino al 31.1.2024 rappresentante legale dell'impresa e socio amministratore risultava essere il sig. TO AN, il cui nominativo, peraltro, risultava inserito anche nella ragione sociale (questa, secondo quanto si apprende dalla visura depositata dall'Inps, è stata modificata dal 24.1.2024 in “La CE VI Snc di CA AR e C.”, rappresentata legalmente dai sigg.ri CA e MA AR).
Il suddetto nominativo, inoltre, è presente in altri documenti agli atti. Così nell'atto costitutivo della società, al cui punto 7 viene dichiarato che “l'amministrazione e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano ai soci signori AN TO e NI IO i quali agiranno con firma libera e disgiunta per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre la facoltà di compiere gli atti di straordinaria amministrazione spetta esclusivamente al socio signor AN TO” (in seguito all'uscita dalla compagine sociale del sig. NI, socio di minoranza, tutte le funzioni appena indicate sono state concentrate nella figura del sig. AN;
cfr. doc. nn. 4 e 4.1. fasc. ricorrente); nel “Dossier HACPP”, relativo alla corretta gestione delle attività di preparazione e manipolazione degli alimenti ai fini della somministrazione al pubblico, si legge: “Responsabile è il sig. OB ER, Operatore Settore Alimentare”
(doc. n. 5 fasc. ricorrente, p. 9); lo stesso risulta indicato quale datore di lavoro e
RSPP nel DVR (doc. n. 6 fasc. ricorrente, p. 5); nelle dichiarazioni dei redditi del
2022 e del 2023 appare, inoltre, quale “rappresentante firmatario della dichiarazione” (doc. nn. 7 e 7.1 fasc. ricorrente).
In secondo luogo, difetta la dimostrazione della partecipazione personale del sig.
AR con il duplice carattere dell'abitualità e della prevalenza.
L'Inps rimarca nella propria memoria difensiva che “nelle Snc la responsabilità del socio è da intendersi solidale e illimitata;
in quanto società di persone, appare intrinsecamente una prima espressione della volontà dei soci di operare in modo diretto nell'azienda per il raggiungimento degli scopi sociali. Risulta quindi pienamente provato lo svolgimento di attività lavorativa con caratteri di abitualità
e prevalenza all'interno della società (…)”.
Tale assunto non è condivisibile. Va ricordato, in merito, che i giudici di legittimità si sono espressi in tal senso: “è prevalso, nella giurisprudenza di questa Corte,
l'orientamento secondo cui nell'ambito delle società di persone, in forza dell'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. per tutte Cass. n. 5210 del
2017 e Cass. n. 2665 del 2021 con riguardo all'ipotesi, del tutto equiparabile, del socio accomandatario)” (Cass. n. 20859/2022, relativa a un caso di opposizione ad avviso di addebito conseguente a iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti di socio di snc). Sarebbe stato onere dell'ente previdenziale, dunque, svolgere verifiche circa l'effettivo espletamento da parte del sig. AR, in seno alla società, di attività lavorativa o gestoria di natura commerciale, con i caratteri di abitualità e prevalenza. Così, tuttavia, non è stato, essendosi l'Istituto limitato a desumere la sussistenza di detti requisiti dalla qualità di socio di snc. L'ente previdenziale, peraltro, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità
(Corte d'Appello Milano, 25.1.2006; Cass. n. 8370/2014) ha sostenuto che nel concetto di lavoro aziendale di cui all'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996 rientrano
“non solo gli atti di natura esecutiva, ma anche gli atti di organizzazione e direzione dell'impresa”, rimarcando il rilievo dei poteri gestori del socio amministratore di società di persone al fine di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'abitualità e della prevalenza. Anche rispetto allo svolgimento di attività di questo tipo, tuttavia, l'Inps nulla ha provato, limitandosi a riportare una mera affermazione di principio. Peraltro, il sig. AR, come si è già avuto modo di rilevare, non svolgeva la funzione di socio amministratore, delegata al sig.
AN.
Irrilevante, poi, è la circostanza che il ricorrente, nel periodo oggetto di contestazione, non risultasse ricoprire altra attività lavorativa e percepisse la
SP (come emerge dall'estratto contributivo prodotto dall'ente previdenziale).
Non è possibile, infatti, ricavare dalla circostanza che il sig. AR fosse disoccupato una prova del fatto che avesse il tempo di svolgere prestazioni lavorative abituali e prevalenti per la società. Al contrario, è stata fornita prova che altri lavoratori operavano materialmente in favore di “La CE VI C” (doc. n.
10 fasc. ricorrente), nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro
AN (cfr. doc. nn. 4 e 4.1, 5, 6 fasc. ricorrente).
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dell'Inps convenuto, liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione
Commercianti per il periodo dall'1.7.2022 al 9.11.2023; - condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
2.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1193/2024 R.G.L., promossa da
AR IZ, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fernando Lo Voi e Simona
Gennusa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, per procura in atti ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandatario della SCCI
s.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. TO Fantini, Notaio in Fiumicino in data
22 marzo 2024, rep. n. 37875, ed elettivamente domiciliato in Varese, via Volta n.
3/5
convenuto
Oggetto: causa previdenziale - annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente sig. AR IZ, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il
12.7.2024, ha esposto di avere ricevuto il 14.12.2023 notifica, da parte dell'Inps, del provvedimento di iscrizione alla Gestione Commercianti, ai sensi della L. n.
662/1996, in quanto socio della società “La CE VI Snc di TO AN
e C.”, costituita con atto del 13.5.2021, con sede in Magnago e avente per oggetto attività di bar ed esercizi similari senza cucina (tavola calda, tavola fredda;
cfr. visura camerale di cui al doc. n. 3 fasc. ricorrente). In particolare, egli avrebbe svolto attività all'interno dell'impresa, con conseguente obbligo contributivo decorrente dall'1.7.2022 al 9.11.2023, data di cessazione della propria quota sociale (cfr. doc. n. 2 fasc. ricorrente;
si specifica che nel provvedimento in esame compare solo la prima data).
Avverso il provvedimento esperiva ricorso amministrativo al Comitato
Amministratore della Gestione dei Contributi e delle Prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, sostenendone l'illegittimità e fornendo documentazione a sostegno della propria tesi (doc. nn. 8 e 8.1 fasc. ricorrente).
Il ricorrente ha riferito che il suddetto organismo, con deliberazione n. 579 del
3.4.2024, rigettava la sua istanza, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- la circostanza che “i soci di snc sono tutti solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società, a dimostrazione del loro effettivo coinvolgimento nella conduzione dell'impresa” (doc. n. 1 fasc. ricorrente,
p. 2);
- la prevalenza e abitualità dell'attività svolta all'interno della società ricavata dalla circostanza che “la società ha occupato lavoratori privi di funzioni apicali o dirigenziali che possano svolgere un'attività direttivo-organizzativa”, conseguendone che “il ricorrente nel periodo di accertamento si è occupato direttamente e personalmente, congiuntamente all'altro socio, della gestione, organizzazione e direzione dell'azienda, assumendone la piena responsabilità”; - la non iscrizione alla Gestione Commercianti dell'altro socio amministratore, sig.
TO AN.
Non avendo invece svolto alcuna attività lavorativa per la società, bensì partecipato alla stessa solo mediante apporto di capitale, il ricorrente ha convenuto in giudizio l'Inps, domandando l'annullamento e la revoca dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti per il periodo dall'1.7.2022 al
9.11.2023.
Si è costituito in giudizio l'Inps contestando quanto sostenuto da controparte e chiedendo il rigetto del ricorso avversario e di tutte le domande ivi contenute, con conferma dell'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della controversia, all'esito dell'udienza del 21.1.2025 è stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. alle parti sino al 18.3.2025 per note scritte contenenti le sole conclusioni e istanze e, all'esito del deposito, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, devono essere espunte le note conclusive depositate da parte ricorrente il 3.3.2025 e non autorizzate.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Si richiama la normativa che regola la materia.
Ai sensi della L. n. 662/1996, art. 1, comma 203 (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della L. n. 160/1975), presupposto per l'iscrizione nella Gestione
Commercianti è l'esercizio di un'attività commerciale. In particolare, il comma in esame ha stabilito che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Rileva poi l'art. 3 della L. n. 45/1986, secondo il quale nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i soci delle società in nome collettivo, perché possa sorgere l'obbligo di iscrizione devono sussistere i requisiti indicati all'art. 1, comma 1, lett. b) e c) della L. n. 1397/1963, vale a dire la piena responsabilità dell'impresa con assunzione di tutti gli oneri e i rischi della sua gestione nonché la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Non sono richiesti, invece, l'iscrizione al registro di cui alla L. n.
426/1971 e il possesso delle autorizzazioni o licenze prescritte per l'esercizio dell'attività.
Ciò posto, deve rilevarsi quanto segue.
È pacifico, nel caso di specie, che il ricorrente, nell'arco temporale oggetto della presente controversia, sia stato socio illimitatamente responsabile della società, con partecipazione al capitale sociale (pari a complessivi euro 5.000,00) nell'iniziale misura di euro 2.250,00, poi elevato dal 18.11.2021 a euro 2.500,00 in seguito all'acquisizione di parte della quota del socio fuoriuscito IO NI
(vedasi doc. nn. 4 e 4.1 fasc. ricorrente). Del pari, risulta acclarato che l'azienda svolga attività commerciale, come d'altronde emerge chiaramente dall'oggetto sociale. Contestato, invece, è che l'Istituto abbia dimostrato la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Commercianti. Le censure mosse al riguardo da parte ricorrente sono da ritenersi fondate.
In primo luogo, deve sottolinearsi che l'Inps non ha dato prova che l'asserito debitore abbia mai avuto la piena responsabilità dell'impresa, né che abbia mai assunto gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Nulla può desumersi in tal senso dalla scheda personale del sig. AR, allegata dall'Istituto convenuto e tratta dall'Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (vedasi l'allegato “SCHEDA SOCIO AR”, fasc. Inps). Da tale documento, infatti, risulta esclusivamente la qualità di socio del ricorrente, che era già stata pacificamente ammessa dallo stesso nel proprio ricorso.
Al contrario, deve rilevarsi che dalla visura prodotta dal sig. AR (doc. n. 3, p.
3), nel periodo oggetto di contestazione e fino al 31.1.2024 rappresentante legale dell'impresa e socio amministratore risultava essere il sig. TO AN, il cui nominativo, peraltro, risultava inserito anche nella ragione sociale (questa, secondo quanto si apprende dalla visura depositata dall'Inps, è stata modificata dal 24.1.2024 in “La CE VI Snc di CA AR e C.”, rappresentata legalmente dai sigg.ri CA e MA AR).
Il suddetto nominativo, inoltre, è presente in altri documenti agli atti. Così nell'atto costitutivo della società, al cui punto 7 viene dichiarato che “l'amministrazione e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano ai soci signori AN TO e NI IO i quali agiranno con firma libera e disgiunta per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre la facoltà di compiere gli atti di straordinaria amministrazione spetta esclusivamente al socio signor AN TO” (in seguito all'uscita dalla compagine sociale del sig. NI, socio di minoranza, tutte le funzioni appena indicate sono state concentrate nella figura del sig. AN;
cfr. doc. nn. 4 e 4.1. fasc. ricorrente); nel “Dossier HACPP”, relativo alla corretta gestione delle attività di preparazione e manipolazione degli alimenti ai fini della somministrazione al pubblico, si legge: “Responsabile è il sig. OB ER, Operatore Settore Alimentare”
(doc. n. 5 fasc. ricorrente, p. 9); lo stesso risulta indicato quale datore di lavoro e
RSPP nel DVR (doc. n. 6 fasc. ricorrente, p. 5); nelle dichiarazioni dei redditi del
2022 e del 2023 appare, inoltre, quale “rappresentante firmatario della dichiarazione” (doc. nn. 7 e 7.1 fasc. ricorrente).
In secondo luogo, difetta la dimostrazione della partecipazione personale del sig.
AR con il duplice carattere dell'abitualità e della prevalenza.
L'Inps rimarca nella propria memoria difensiva che “nelle Snc la responsabilità del socio è da intendersi solidale e illimitata;
in quanto società di persone, appare intrinsecamente una prima espressione della volontà dei soci di operare in modo diretto nell'azienda per il raggiungimento degli scopi sociali. Risulta quindi pienamente provato lo svolgimento di attività lavorativa con caratteri di abitualità
e prevalenza all'interno della società (…)”.
Tale assunto non è condivisibile. Va ricordato, in merito, che i giudici di legittimità si sono espressi in tal senso: “è prevalso, nella giurisprudenza di questa Corte,
l'orientamento secondo cui nell'ambito delle società di persone, in forza dell'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. per tutte Cass. n. 5210 del
2017 e Cass. n. 2665 del 2021 con riguardo all'ipotesi, del tutto equiparabile, del socio accomandatario)” (Cass. n. 20859/2022, relativa a un caso di opposizione ad avviso di addebito conseguente a iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti di socio di snc). Sarebbe stato onere dell'ente previdenziale, dunque, svolgere verifiche circa l'effettivo espletamento da parte del sig. AR, in seno alla società, di attività lavorativa o gestoria di natura commerciale, con i caratteri di abitualità e prevalenza. Così, tuttavia, non è stato, essendosi l'Istituto limitato a desumere la sussistenza di detti requisiti dalla qualità di socio di snc. L'ente previdenziale, peraltro, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità
(Corte d'Appello Milano, 25.1.2006; Cass. n. 8370/2014) ha sostenuto che nel concetto di lavoro aziendale di cui all'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996 rientrano
“non solo gli atti di natura esecutiva, ma anche gli atti di organizzazione e direzione dell'impresa”, rimarcando il rilievo dei poteri gestori del socio amministratore di società di persone al fine di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'abitualità e della prevalenza. Anche rispetto allo svolgimento di attività di questo tipo, tuttavia, l'Inps nulla ha provato, limitandosi a riportare una mera affermazione di principio. Peraltro, il sig. AR, come si è già avuto modo di rilevare, non svolgeva la funzione di socio amministratore, delegata al sig.
AN.
Irrilevante, poi, è la circostanza che il ricorrente, nel periodo oggetto di contestazione, non risultasse ricoprire altra attività lavorativa e percepisse la
SP (come emerge dall'estratto contributivo prodotto dall'ente previdenziale).
Non è possibile, infatti, ricavare dalla circostanza che il sig. AR fosse disoccupato una prova del fatto che avesse il tempo di svolgere prestazioni lavorative abituali e prevalenti per la società. Al contrario, è stata fornita prova che altri lavoratori operavano materialmente in favore di “La CE VI C” (doc. n.
10 fasc. ricorrente), nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro
AN (cfr. doc. nn. 4 e 4.1, 5, 6 fasc. ricorrente).
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dell'Inps convenuto, liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione
Commercianti per il periodo dall'1.7.2022 al 9.11.2023; - condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
2.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa