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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. 384/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 384 /2024 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/09/1973 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIA PERASSO N. 20, presso lo studio dell'avv. RUSTICO SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
18/08/1975;
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 20.02.2024);
pagina 1 di 5 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 6.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 30.1.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a SIRACUSA in data 30.4.1998, nel corso del quale sono nati i figli CP_1
(il 29.4.2000) e il (12.3.2005). Chiedeva, altresì, di assegnare la casa Per_1 Per_2
coniugale alla resistente, in quanto genitore convivente con il figlio , rendendosi, Per_2
altresì, disponibile a contribuire al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nella misura mensile di € 200,00 per ciascun figlio, da versare in via diretta agli stessi attesa la maggiore età.
Esponeva, altresì, il ricorrente di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto del Tribunale di Siracusa (n. 256/2019 depositato in data 19.7.2019) e di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza dell'8.10.2024 innanzi al Giudice delegato compariva il solo ricorrente che confermava la volontà di addivenire alla pronuncia di divorzio e insisteva nelle richieste di cui al ricorso, ovvero nell'assegnazione della casa familiare alla resistente e nella richiesta di riduzione della somma di 600,00 euro prevista in sede di separazione per il mantenimento dei figli.
Constatata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione alla resistente non comparsa, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice, quindi, ritenuto di non dover assumere provvedimenti urgenti, confermava le condizioni della separazione ad eccezione delle disposizioni afferenti l'affidamento ed il collocamento del figlio divenuto, nelle more, maggiorenne, e, ritenuta la causa Per_2
sufficientemente istruita, rinviava all'udienza del 6.3.2025 per la discussione.
All'udienza del 6.3.2025 il procuratore di parte attrice insisteva in ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 La domanda di divorzio
Ritiene il Tribunale, alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite, che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SIRACUSA in data
30.4.1998, si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di
Siracusa, depositato in data 19.7.2019 (n. 256/2019). Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente in sede di separazione in data 15.5.2019 e il ricorso è stato depositato il 30.1.2024), non avendo il ricorrente avuto più contatti con la moglie dalla separazione, né essendosi del resto la resistente costituita prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'assegnazione della casa coniugale
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale a , quale genitore CP_1
convivente con il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
indipendente.
Le questioni economiche
La domanda di di riduzione del mantenimento (pari alla somma di Parte_1
600,00 euro) previsto in sede di separazione per i figli, nelle more divenuti maggiorenni e, tuttavia, come da lui stesso sostenuto non ancora indipendenti economicamente, non merita accoglimento.
Ed invero, il ricorrente, il quale lavora come manutentore presso la Elaion s.r.l., percepisce, differentemente da quanto da lui dedotto in ricorso, un reddito netto di circa 2.100,00
(come risulta dai modelli 730 degli anni fiscali 2021-2022) che, nell'anno fiscale 2023, è aumentato a circa 2.800,00 euro mensili (come da 730/2023).
Ebbene, a sostegno della domanda di riduzione della somma dovuta ai figli, il ha Parte_1
dedotto che dopo la separazione ha intrapreso una relazione con la nuova compagna, dalla pagina 3 di 5 quale è nata nel mese di febbraio 2024 un'altra figlia, che deve sostenere le spese del mutuo (di circa 800,00 euro) per la casa coniugale e che ha acceso un finanziamento di
150,00 euro per le esigenze della nuova famiglia.
Di converso, a detta del ricorrente, la dall'anno 2019 ha svolto vari lavori come CP_1
promoter di prodotti per capelli, come segretaria presso l'Avio Club di Siracusa, e attualmente lavora, sia al botteghino del cinema “Aurora di Siracusa”, sia presso il bar / tabacchi “Mind the gap” sito in Siracusa nella via Torino n. 115 e tuttavia non se ne conosce il reddito.
Ebbene, posto che ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento della prole
(in questo caso maggiorenne ma non indipendente economicamente) in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dai medesimi in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, accertato il reddito del ricorrente (di circa 2.100- 2.800 euro al mese) e considerato, altresì che il mutuo a cui il ha fatto riferimento per chiedere una Parte_1
riduzione per il mantenimento ai figli, in realtà, non risulta essere circostanza sopravvenuta agli accordi di separazione (essendo stato erogato sin dall'anno 2011, come risulta dalla documentazione prodotta), che la nuova compagna del lavora ed è indipendente Parte_1
(all'udienza di comparizione lo stesso ricorrente ha dichiarato che la compagna svolge attività lavorativa come assistente di volo all'aeroporto di Catania), che il finanziamento di
150,00 euro non è stato documentato, che la nascita della nuova figlia non può andare a discapito degli altri, nel caso in cui i redditi dell'obbligato siano comunque adeguati a sostenere le spese per il loro mantenimento, ritiene il Collegio, doversi confermare la somma di 600,00 euro prevista per il mantenimento dei figli, con possibilità per il ricorrente di provvedere al versamento diretto solo nei confronti di la quale non vive con la Per_1
madre, ma studia in altra città.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in SIRACUSA il 30/04/1998, tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 1998, al n. 98, Parte II, Serie
A;
2. assegna la casa coniugale a . CP_1
3. Conferma l'obbligo di di corrispondere ai figli Parte_1
e la somma mensile di 600,00 euro complessivi (300,00 Per_1 Persona_3
euro per figlio). Tale somma sarà versata a direttamente e alla signora Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, per , oltre al 50% delle CP_1 Per_2
spese straordinarie (con decorrenza dalla domanda 30.01.2024).
4. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
5. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 13.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 384 /2024 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/09/1973 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIA PERASSO N. 20, presso lo studio dell'avv. RUSTICO SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
18/08/1975;
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 20.02.2024);
pagina 1 di 5 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 6.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 30.1.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a SIRACUSA in data 30.4.1998, nel corso del quale sono nati i figli CP_1
(il 29.4.2000) e il (12.3.2005). Chiedeva, altresì, di assegnare la casa Per_1 Per_2
coniugale alla resistente, in quanto genitore convivente con il figlio , rendendosi, Per_2
altresì, disponibile a contribuire al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nella misura mensile di € 200,00 per ciascun figlio, da versare in via diretta agli stessi attesa la maggiore età.
Esponeva, altresì, il ricorrente di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto del Tribunale di Siracusa (n. 256/2019 depositato in data 19.7.2019) e di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza dell'8.10.2024 innanzi al Giudice delegato compariva il solo ricorrente che confermava la volontà di addivenire alla pronuncia di divorzio e insisteva nelle richieste di cui al ricorso, ovvero nell'assegnazione della casa familiare alla resistente e nella richiesta di riduzione della somma di 600,00 euro prevista in sede di separazione per il mantenimento dei figli.
Constatata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione alla resistente non comparsa, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice, quindi, ritenuto di non dover assumere provvedimenti urgenti, confermava le condizioni della separazione ad eccezione delle disposizioni afferenti l'affidamento ed il collocamento del figlio divenuto, nelle more, maggiorenne, e, ritenuta la causa Per_2
sufficientemente istruita, rinviava all'udienza del 6.3.2025 per la discussione.
All'udienza del 6.3.2025 il procuratore di parte attrice insisteva in ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 La domanda di divorzio
Ritiene il Tribunale, alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite, che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SIRACUSA in data
30.4.1998, si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di
Siracusa, depositato in data 19.7.2019 (n. 256/2019). Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente in sede di separazione in data 15.5.2019 e il ricorso è stato depositato il 30.1.2024), non avendo il ricorrente avuto più contatti con la moglie dalla separazione, né essendosi del resto la resistente costituita prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'assegnazione della casa coniugale
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale a , quale genitore CP_1
convivente con il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
indipendente.
Le questioni economiche
La domanda di di riduzione del mantenimento (pari alla somma di Parte_1
600,00 euro) previsto in sede di separazione per i figli, nelle more divenuti maggiorenni e, tuttavia, come da lui stesso sostenuto non ancora indipendenti economicamente, non merita accoglimento.
Ed invero, il ricorrente, il quale lavora come manutentore presso la Elaion s.r.l., percepisce, differentemente da quanto da lui dedotto in ricorso, un reddito netto di circa 2.100,00
(come risulta dai modelli 730 degli anni fiscali 2021-2022) che, nell'anno fiscale 2023, è aumentato a circa 2.800,00 euro mensili (come da 730/2023).
Ebbene, a sostegno della domanda di riduzione della somma dovuta ai figli, il ha Parte_1
dedotto che dopo la separazione ha intrapreso una relazione con la nuova compagna, dalla pagina 3 di 5 quale è nata nel mese di febbraio 2024 un'altra figlia, che deve sostenere le spese del mutuo (di circa 800,00 euro) per la casa coniugale e che ha acceso un finanziamento di
150,00 euro per le esigenze della nuova famiglia.
Di converso, a detta del ricorrente, la dall'anno 2019 ha svolto vari lavori come CP_1
promoter di prodotti per capelli, come segretaria presso l'Avio Club di Siracusa, e attualmente lavora, sia al botteghino del cinema “Aurora di Siracusa”, sia presso il bar / tabacchi “Mind the gap” sito in Siracusa nella via Torino n. 115 e tuttavia non se ne conosce il reddito.
Ebbene, posto che ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento della prole
(in questo caso maggiorenne ma non indipendente economicamente) in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dai medesimi in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, accertato il reddito del ricorrente (di circa 2.100- 2.800 euro al mese) e considerato, altresì che il mutuo a cui il ha fatto riferimento per chiedere una Parte_1
riduzione per il mantenimento ai figli, in realtà, non risulta essere circostanza sopravvenuta agli accordi di separazione (essendo stato erogato sin dall'anno 2011, come risulta dalla documentazione prodotta), che la nuova compagna del lavora ed è indipendente Parte_1
(all'udienza di comparizione lo stesso ricorrente ha dichiarato che la compagna svolge attività lavorativa come assistente di volo all'aeroporto di Catania), che il finanziamento di
150,00 euro non è stato documentato, che la nascita della nuova figlia non può andare a discapito degli altri, nel caso in cui i redditi dell'obbligato siano comunque adeguati a sostenere le spese per il loro mantenimento, ritiene il Collegio, doversi confermare la somma di 600,00 euro prevista per il mantenimento dei figli, con possibilità per il ricorrente di provvedere al versamento diretto solo nei confronti di la quale non vive con la Per_1
madre, ma studia in altra città.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in SIRACUSA il 30/04/1998, tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 1998, al n. 98, Parte II, Serie
A;
2. assegna la casa coniugale a . CP_1
3. Conferma l'obbligo di di corrispondere ai figli Parte_1
e la somma mensile di 600,00 euro complessivi (300,00 Per_1 Persona_3
euro per figlio). Tale somma sarà versata a direttamente e alla signora Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, per , oltre al 50% delle CP_1 Per_2
spese straordinarie (con decorrenza dalla domanda 30.01.2024).
4. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
5. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 13.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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