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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10787 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato si sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9747 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ARCANGELI JACOPO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa TANDURELLA ANGELA ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale Metropolitana sita in Roma, in viale Regina CP_1
Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/03/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 5.11.2024 - RG 9094/2024. Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio in data 05/06/2025, rappresentando che “L'Ufficio CP_1 liquidatore ha provveduto a definire la prestazione in data odierna. Si allega il modello Te08. Il pagamento delle provvidenze ulteriori a titolo di arretrati verrà accreditato nel mese di luglio pv” e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto con la comunicazione di liquidazione CP_1 datata 05/06/2025 (doc. allegato alla memoria di costituzione ) a riconoscere il CP_1 diritto alla prestazione assistenziale invocata e a liquidare gli importi dovuti con valuta del 01/07/2025 (doc. allegato alle note di trattazione scritta del 02/10/2025), si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea. Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (01/07/2025) e alla notifica del presente ricorso (24/03/2025), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 27/10/2025
Il Giudice del lavoro Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato si sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9747 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ARCANGELI JACOPO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa TANDURELLA ANGELA ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale Metropolitana sita in Roma, in viale Regina CP_1
Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/03/2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimati il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del 5.11.2024 - RG 9094/2024. Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' si è costituito in giudizio in data 05/06/2025, rappresentando che “L'Ufficio CP_1 liquidatore ha provveduto a definire la prestazione in data odierna. Si allega il modello Te08. Il pagamento delle provvidenze ulteriori a titolo di arretrati verrà accreditato nel mese di luglio pv” e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto con la comunicazione di liquidazione CP_1 datata 05/06/2025 (doc. allegato alla memoria di costituzione ) a riconoscere il CP_1 diritto alla prestazione assistenziale invocata e a liquidare gli importi dovuti con valuta del 01/07/2025 (doc. allegato alle note di trattazione scritta del 02/10/2025), si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea. Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (01/07/2025) e alla notifica del presente ricorso (24/03/2025), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 27/10/2025
Il Giudice del lavoro Paola Farina