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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/08/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 21.11.2024
da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Corti Marco, del Foro di Cremona presso il cui studio, sito in Piadena Drizzona (CR), in Via Platina n. 39 ha eletto domicilio appellante nei confronti di
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Bongiovanni Bruna, del C.F._2
Foro di Mantova presso il cui studio, sito in Dosolo (MN), in Via Pietro Falchi n. 69, ha eletto domicilio appellato
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
Oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 473 bis n. 30 CPC avverso la sentenza n. 562/2024 emessa dal Tribunale di Cremona in data 20.9.2024 e pubblicata in data 9.10.2024 – notificata in data 24.10.2024 – pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 2276/2023, in punto: separazione giudiziale.
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“A) preso atto e accertato che la casa coniugale sita in Piadena Drizzona (CR), alla via Manzoni n. 24, si compone di due appartamenti donati ai coniugi dai genitori del marito, il primo con atto del 29-12- 2005 (Rep. 5394 - Racc. 694 notaio Per_1
), il secondo con atto del 7-6-2007 (Rep. 37440 – Racc. 10095 – notaio
[...]
, attualmente uniti ma agevolmente divisibili in due unità abitative Persona_2 autonome e indipendente e conseguentemente disporre:
- l'assegnazione in abitazione alla signora dell'appartamento Controparte_1 posto al primo piano nella consistenza (circa 110 mq) di cui all'atto di donazione del 2007, con tutto quanto in esso contenuto ad eccezione dei beni personali del signor
Parte_1
- assegnare al signor l'appartamento di più piccole dimensioni donato Parte_1 ai coniugi dai genitori del marito nel 2005 (di circa 50 mq) con ingresso dalla via del Popolo n. 35, che si sviluppa su due piani, disponendo che a propria Parte_1 cura e spese lo renda autonomo e indipendente da quello assegnato alla signora
, autorizzandolo ad attuare la chiusura – mediante Controparte_1 tamponatura in mattoni o analogo materiale - della porta posta al primo piano in corrispondenza del vano scala (nella planimetria prodotta al Doc. 015 allegato al foglio di precisazione delle conclusioni del primo grado) B) dichiarare che i coniugi sono indipendenti l'uno dall'altro sotto il profilo economico e pertanto respingersi la domanda formulata dalla moglie di un contributo nel mantenimento a suo favore da porsi a carico del marito e conseguentemente revocando l'obbligo a carico del marito disposto dal Tribunale di Cremona. C) Confermare nel resto la sentenza impugnata.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 con ricorso di appello depositato il 23/11/2024 e conseguentemente voglia:
1) confermare la sentenza di primo grado n. 562/2024 del Tribunale di Cremona in merito all'assegnazione dell'intera casa coniugale alla sig.ra Controparte_1 sita in Piadena Drizzona (Cr) alla Via Alessandro Manzoni nr. 24;
2) confermare la sentenza di primo grado n. 562/2024 del Tribunale di Cremona in ordine al riconoscimento di un contributo al mantenimento personale a favore di
, quale coniuge debole, quantificato in € 150,00 dal Tribunale Controparte_1 di Cremona in ragione dell'attività lavorativa reperita dall'appellata in data 07/05/2024 o diversa somma maggiore-minore che la Corte riterrà di quantificare secondo giustizia ed equità in relazione alla situazione economico – patrimoniale dei coniugi;
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
3) Con vittoria di spese.”
Procuratore Generale:
Chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi del 20.11.2023 CP_1 esponeva quanto segue: in data 13.6.2004 aveva contratto matrimonio con
[...]
dalla loro unione in data 14.6.2005 era nata la figlia Parte_1 Persona_3
(maggiorenne ma economicamente non autosufficiente) e in data 15.10.2007 il figlio;
la famiglia abitava nella casa coniugale sia in Piadena Drizzona (CR), Persona_4 in comproprietà dei coniugi;
la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei ripetuti contrasti e, pertanto, la sig.ra chiedeva la separazione. Circa la CP_1 situazione economica dei coniugi, faceva presente di non essere economicamente autosufficiente per le seguenti ragioni: aveva lavorato come parrucchiera presso un negozio di acconciature fino alla nascita della primogenita;
nel 2006 i coniugi avevano deciso di comune accordo che la madre sarebbe rimasta a casa a occuparsi della prole;
nel 2016 le veniva diagnosticata la malattia autoimmune “Les o Lupus”, dalla quale ne derivava l'ulteriore malattia degenerativa dell'artrite reumatoide;
le cure ospedaliere con cadenza mensile la costringevano a stare allettata per giorni e all'assunzione di farmaci quotidiani;
i redditi della famiglia erano quelli del marito risultanti dai CUD 2022 e 2023 (euro 18.871,01 ed euro 19.387,21) e dalla richiesta di separazione da parte della sig.ra il sig. aveva deciso di aprire un CP_1 Pt_1
c/c personale su cui versare il proprio stipendio;
il sig. aveva sempre lavorato Pt_1 come dipendente per la Società Idealcucine S.r.l. con una busta paga di euro 2.200/2.300 mensili;
al termine del contratto di lavoro (marzo 2023), il marito aveva incassato TFR per un ammontare pari a euro 16.765,95; in data 31.3.2023 il sig. stipulava un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato sempre con la Pt_1
Società Idealcucine;
percepiva altresì una pensione di anzianità con un ammontare di circa euro 1.200 mensili;
i coniugi erano intestatari del c/c comune n. Pt_2
010/0002060-2 1, a cui erano collegati due dossier amministrati (destinati ai figli se pur intestati ai coniugi); erano cointestatari altresì del c/c BPM n. 01224/1161 2, a cui era collegato il deposito titoli comune n. 378920 per circa euro 20.000; nel 2020 la sig.ra aveva chiesto un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura con CP_1 scadenza ad ottobre 2025, per la somma di euro 16.023,60 (rata mensile pari a euro 270); la figlia aveva lavorato nell'estate del 2022, per una retribuzione netta di Per_3 euro 551,21. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Cremona che i coniugi venissero autorizzati a vivere separati;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Piadena Drizzona (CR) a sé; l'affidamento condiviso del figlio minore , con Persona_4 collocamento presso la madre e con la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il minore secondo i propri desideri, previo accordo con l'altro coniuge e compatibilmente con le esigenze, gli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio;
l'obbligo in capo al padre di versare la somma di euro 800 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
fino al reperimento di un'occupazione lavorativa da parte della madre, l'obbligo per il padre di concorrere al 100% delle spese non coperte dall'assegno periodico;
l'obbligo in capo al marito di versare la somma di euro 300 a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
disporre che ciascun coniuge restasse proprietario della propria autovettura (la sig.ra CP_1 avrebbe continuato a pagare il rateo relativo al finanziamento da lei contratto); disporre la gestione congiunta dei fondi cointestati tra i coniugi e destinati ai figli;
venuta meno la comunione legale, disporre che il saldo dei c/c (anche personali) fosse suddiviso fra i coniugi in parti uguali.
2. In data 20.1.2024 si costituiva in giudizio chiedendo la separazione Parte_1 personale dei coniugi e l'autorizzazione a vivere separati;
l'assegnazione della casa coniugale sita a Piadena Drizzona (CR) a sé; l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre e con la possibilità per la Persona_4 madre di vedere e tenere con sé il figlio secondo i propri desideri, previo accordo fra i genitori e nel rispetto delle esigenze del minore ovvero, in subordine, il collocamento del figlio in via paritaria tra i genitori;
disporre che entrambi i genitori contribuissero al mantenimento della figlia maggiorenne ponendo a carico di Persona_3 entrambi l'obbligo di corrisponderle direttamente la somma mensile di euro 250 ciascuno;
disporre che la sig.ra versasse la somma mensile di euro 250 a CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle Persona_4 spese straordinarie;
dichiarare i coniugi indipendenti l'uno dall'altro sotto il profilo economico e, pertanto, respingere la domanda formulata dalla moglie di un contributo al suo mantenimento. Deduceva che: la sig.ra non aveva mai smesso di lavorare come CP_1 parrucchiera, nel 2006 aveva interrotto il rapporto di lavoro subordinato ma aveva allestito un locale della casa coniugale con l'attrezzatura necessaria per trattare le numerose clienti acquisite nell'arco di quasi vent'anni di attività, con un guadagno mensile di circa euro 1.000 (la circostanza che la sig.ra avesse un lavoro e CP_1 un reddito era comprovata anche per via induttiva dall'entità dei risparmi della coppia); per quanto riguarda la sua situazione occupazionale, aveva lavorato fino a marzo 2023 come operaio alle dipendenze di percependo un Controparte_2 reddito imponibile annuo di circa euro 19.000 (ossia 1.500 euro mensili); da marzo 2023, nonostante avesse raggiunto i requisiti per la pensione, nell'esclusivo interesse della famiglia aveva deciso di proseguire nell'attività lavorativa come dipendente per la stessa datrice di lavoro e percepiva lo stipendio netto mensile quale lavoratore
4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
dipendente pari a circa euro 1.200 mensili;
da marzo 2023 beneficiava altresì dell'importo mensile di euro 1.200 a titolo di pensione;
confermava i rapporti bancari indicati dalla ricorrente, tuttavia, faceva presente che, appurata la volontà della moglie di separarsi, il resistente non aveva assolutamente messo in difficoltà la famiglia costringendo la signora a chiedere continuamente soldi per gestire CP_1 il menage familiare (da marzo 2023 il suo stipendio veniva accreditato sul c/c BPM cointestato n. 01224/1161 e da marzo 2023 versava sul c/c personale BPM esclusivamente la pensione) e che non corrispondeva al vero la circostanza secondo la quale gli investimenti della coppia erano destinati esclusivamente ai figli, con una sorta di vincolo che non consentirebbe ai coniugi di disporre diversamente delle somme accantonate;
proponeva altresì la divisione della casa coniugale: l'immobile si componeva di due appartamenti entrambi donati dai genitori del sig. uno nel Pt_1
2005 e uno nel 2007, uniti con l'apertura di una porta al primo piano;
la famiglia soggiornava nel secondo appartamento più grande e l'appartamento più piccolo era composto meramente da locali accessori (la vecchia lavanderia dove la sig.ra svolgeva la sua attività da parrucchiera e dei ripostigli); considerate le CP_1 effettive esigenze della figlia e le capacità reddituali dei genitori, riteneva congruo un contributo al mantenimento di pari a euro 250; faceva presente di avere un Per_3 ottimo rapporto con entrambi i figli e non si opponeva all'affidamento condiviso, ma chiedeva il collocamento del figlio minore presso di sé o, in subordine, il Per_4 collocamento paritario fra i genitori.
3. In data 20.1.2024 depositava le dichiarazioni reddituali relative Parte_1 all'ultimo triennio fiscale. In data 2.2.2024 depositava memoria ex art. 473 bis 17, 1 co. Controparte_1
CPC. In data 10.2.2024 depositava memoria ex art. 473 bis 17, 2 co. CPC. Parte_1
In data 12.2.2024 il Giudice revocava l'udienza del 22.2.2024 e fissava l'udienza del 1.3.2024 dinanzi al GOP per il tentativo di conciliazione e l'udienza del 20.3.2024 per la comparizione dinanzi a sé. In data 16.2.2024 depositava memoria ex art. 473 bis 17, 3 co. Controparte_1
CPC. All'udienza del 1.3.2024 il GOP, dopo ampia discussione, invitava le parti a valutare la divisione della casa coniugale in due porzioni come in origine;
la sig.ra CP_1 viste le conflittualità con il marito, non riteneva opportuna la vicinanza e insisteva per l'assegnazione a sé dell'intero immobile;
il sig. a quel punto chiedeva Pt_1
l'assegnazione a sè della casa coniugale. Preso atto dell'esito negativo del tentativo di una definizione bonaria, il GOP rimetteva gli atti al Giudice Rel. per l'udienza del 20.3.2024 già in calendario. All'udienza di cui all'art. 473 bis 21 CPC del 20.3.2024 il Giudice Del, sentite le parti, tentava la conciliazione con esito negativo;
i difensori delle parti si rimportavano agli atti;
il Giudice Del. autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si riservava per il resto.
5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
4. Con ordinanza del 22.3.2024 il Giudice Del., preso atto del fatto che entrambi i coniugi chiedevano l'affido condiviso del minore che vi era contrasto in merito Per_4 alla collocazione del minore, che il resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale proponendosi come collocatario della prole, che i coniugi ancora coabitavano, fissava l'udienza del 28.3.2024 per l'ascolto del minore Per_4 riservando all'esito l'emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 CPC. Dopo aver ascoltato il minore all'udienza del 28.3.2024, con ordinanza ex art. 473 bis 22 CPC del 28.3.2024, il Giudice Del. così disponeva:
“In via temporanea e urgente:
1) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_4 dello stesso presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Assegna la casa coniugale sita in Piadena Drizzona (CR) in via Alessandro Manzoni n. 24 alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente del figlio minore e domiciliatario della figlia (maggiorenne ma non economicamente Per_3 autosufficiente), ordinando al resistente di lasciare l'abitazione nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
3) Dispone che le frequentazioni di con il padre avvengano su libero accordo Per_4 padre/figlio;
4) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e Per_4
mediante versamento alla madre di € 700 (€ 350 per ciascun figlio), con Per_3 decorrenza dalla mensilità di aprile 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento della somma mensile di € 200, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024;
6) Assegno unico al 50%; in via istruttoria:
7) Ammette i capitoli di prova per testimoni n. 1 e 2 formulati da parte ricorrente;
8) Ammette i capitoli di prova per testimoni n. 1,4,5 della parte resistente;
9) Delega per l'assunzione della prova il GOP dott.ssa fissando Testimone_1 all'uopo l'udienza del 20 maggio 2024 ore 12;
10) Fissa sin d'ora l'udienza per la rimessione della causa in decisione del 10 luglio 2024 ore 12, assegnando alle parti, ex art. 473 bis.28 c.p.c., i seguenti termini:
- Sino al 5 giugno 2024 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni;
- Sino al 20 giugno 2024 per il deposito di comparse conclusionali;
- Sino al 5 luglio 2024 per il deposito di note di replica.”
5. In data 21.5.2024 venivano sentiti i testi;
in data 4.6.2024 e 5.6.2024 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni;
in data 20.6.2024 le parti depositavano le comparse conclusionali;
in data 5.7.2024 le parti depositavano note di replica. In data 1.7.2024, visto il carico del ruolo, l'udienza veniva rinviata al 11.9.2024.
6 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
All'udienza del 11.9.2024 parte ricorrente dichiarava di lavorare a chiamata circa 6 ore alla settimana presso un bar e di avere un contratto a tempo determinato sino a fine anno (il difensore produceva due buste paga con riserva di deposito); parte resistente dichiarava di essersi trasferito dalla madre (che viveva in un appartamento attiguo alla casa coniugale). Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
6. Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 562/2024 emessa in data 20.9.2024 e pubblicata in data 9.10.2024, così disponeva: 1) DICHIARA, la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi e che hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_1
Viadana il 13.06.2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo, anno 2004, atto n. 8, parte I, serie A).
2) CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con Per_4 collocamento prevalente dello stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, Per_4 previo accordo diretto con il figlio;
4)CONFERMA l'assegnazione alla madre della intera casa ex coniugale sita in Piadena Drizzona (CR), alla via Alessandro Manzoni n. 24, in comproprietà, con tutti gli arredi;
5) PONE a carico di quale contributo al mantenimento indiretto Parte_1 dei due figli e , il pagamento della somma mensile complessiva di Per_4 Per_3 euro 800,00 (€ 400 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l da intendersi qui Parte_3 integralmente richiamato.
6) PONE a carico di quale contributo al mantenimento della Parte_1 moglie il pagamento della somma mensile complessiva di € 150,00 da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di aprile 2024.
7) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande.
8) DICHIARA compensate le spese di lite. SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1). Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Viadana per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Osservava:
- circa la domanda di separazione, dalla documentazione in atti era evidente la sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, 1 co., CC.
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- circa la responsabilità genitoriale, la figlia , sebbene non economicamente Per_3 autosufficiente, era maggiorenne, quindi, la trattazione della questione si sarebbe dovuta limitare al solo figlio minorenne considerato che entrambe le parti Per_4 concludevano per l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna libera, sentito anche il minore, era da confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e, considerata l'età di i tempi di frequentazione erano da Per_4 lasciare alla libera determinazione padre-figlio;
- circa l'assegnazione della casa coniugale, la ricorrente si era opposta alla richiesta del resistente di assegnazione parziale dell'immobile che, in origine, si componeva di due unità distinte, in seguito ristrutturate e riunite nell'attuale appartamento in uso alla famiglia;
da un lato, considerata la volumetria catastale e il fatto che i due ragazzi, nonostante l'età, condividevano la camera da letto, la consistenza dell'immobile oggetto del contenzioso non eccedeva le esigenze della famiglia;
dall'altro lato, dalle dichiarazioni delle parti e dalle verbalizzazioni del minore Per_4 emergeva un'accentuata conflittualità tra i coniugi che non era compatibile con una situazione di contiguità abitativa tra le parti, pregiudizievole per (la quale Per_3 aveva avviato un percorso psicoterapeutico in concomitanza con la crisi coniugale) e per (che in sede di ascolto giudiziale aveva espresso le difficoltà nel gestire la Per_4 convivenza forzata dei genitori); pertanto, era da confermare l'assegnazione dell'intero immobile adibito a casa familiare alla ricorrente, da tenere conto in sede di determinazione della misura dei contributi al mantenimento della moglie e dei figli;
- circa il contributo paterno al mantenimento dei figli, la ricorrente aveva dedotto di aver svolto per alcuni anni l'attività di parrucchiera fino alla nascita dei figli, e di essersi dedicata alla famiglia da allora;
successivamente la ricorrente dichiarava di essere stata assunta in corso di giudizio con contratto a tempo determinato presso un bar come cameriera, con impegno per circa 6 ore settimanali (le buste paga prodotte evidenziavano un impegno a tempo parziale e una retribuzione netta di euro 67 – 4 giorni lavorati – a maggio 2024 e di euro 249 a giugno 2024 – 10 giorni lavorati–); dall'istruttoria orale espletata era emerso che la ricorrente svolgeva attività, quantomeno saltuaria, di parrucchiera per conoscenti e amici;
il resistente era un operaio in un mobilificio con una retribuzione netta di circa euro 1.200 mensili e percepiva inoltre una pensione di anzianità di euro 1.200 mensili;
dalla certificazione unica 2023 (redditi 2022) risultava che aveva dichiarato redditi da Parte_1 lavoro dipendente per euro 21.404,40 (imposta netta euro 1592,37); nel 2022, euro 20.674,06 (imposta netta euro 1440,89); nel 2021, euro 19.951; a marzo 2023 egli aveva altresì percepito euro 16.765 netti a titolo di TFR;
le parti disponevano di un conto corrente cointestato con saldo di circa euro 21.000, oltre a un dossier di titoli con controvalore di circa euro 20.000; i coniugi avevano inoltre dichiarato di aver acquistato titoli intestati alla ricorrente e destinati ai figli per circa euro 27.000; gli oneri di mantenimento diretto a carico del genitore non collocatario potevano prospettarsi solo in via ipotetica (il padre non aveva ancora a disposizione un appartamento dove accogliere i figli); la madre, in quanto genitore collocatario,
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avrebbe continuato a provvedere alle esigenze quotidiane di vita dei figli;
tenuto conto delle esigenze dei figli anche in rapporto all'età, era congruo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli pari a euro 800 mensili, oltre al 50
% delle spese straordinarie;
- circa il contributo al mantenimento della moglie, vista la complessiva situazione reddituale e patrimoniale come documentata da entrambe le parti, nonostante la ricorrente avesse iniziato un' attività lavorativa, era esistente e significativa la disparità reddituale tra i coniugi, potendo il marito contare su un'entrata economica significativa e stabile a differenza della moglie, la quale versava in condizione precaria, potendo fare affidamento esclusivamente su un'entrata ridotta e derivante dalla sua limitata occupazione come cameriera;
l'assunto non era contraddetto neanche tenendo conto dei circoscritti introiti della menzionata irregolare “attività” di parrucchiera per gli amici svolta saltuariamente dalla ricorrente, evidenziato che lo stesso resistente aveva quantificato i compensi in circa euro 500 mensili;
dall'altro lato, la ricorrente vantava una qualifica professionale e un'esperienza come parrucchiera (attività che svolgeva prima della nascita dei figli e che aveva continuato ad esercitare nel tempo in favore di amici e conoscenti), certamente spendibili nella ricerca di un lavoro stabile;
pertanto, vista l'età della ricorrente, la sua attitudine al lavoro concreta e reale, l'assegnazione totale della casa coniugale alla ricorrente, valutata la durata del matrimonio (in vista dell'esigenza di assicurare alla moglie un tenore di vita conforme a quello goduto in costanza di matrimonio), era equo e congruo porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie nella misura di euro 150 mensili (con decorrenza da aprile 2024, in considerazione della circostanza che le parti convivevano al momento della domanda);
- le ulteriori domande della ricorrente erano da dichiarare inammissibili: era esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto la restituzione o il pagamento di somme dovute a qualunque titolo, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima.
7. Avverso tale sentenza, pubblicata in data 9.10.2024 – notificata in data 24.10.2024
– in data 21.11.2024 proponeva appello chiedendo la divisione della ex Parte_1 casa coniugale (in particolare, l'assegnazione in abitazione alla sig.ra CP_1 dell'appartamento posto al primo piano nella consistenza – circa 110 mq
[...]
– di cui all'atto di donazione del 2007, con tutto quanto in esso contenuto ad eccezione dei beni personali del sig. l'assegnazione al sig. Parte_1 Pt_1 dell'appartamento di più piccole dimensioni donato ai coniugi dai genitori del
[...] marito nel 2005 – di circa 50 mq – con ingresso dalla Via del Popolo n. 35, sviluppato su due piani, disponendo che a propria cura e spese lo Parte_1 rendesse autonomo e indipendente da quello assegnato alla sig.ra CP_1
autorizzandolo ad attuare la chiusura – mediante tamponatura in mattoni
[...]
o analogo materiale – della porta posta al primo piano in corrispondenza del vano scala); dichiarare che i coniugi sono indipendenti l'uno dall'altro sotto il profilo
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economico e, pertanto, respingersi la domanda formulata dalla moglie di un contributo al suo mantenimento;
la conferma nel resto della sentenza impugnata. Deduceva che:
- il Giudice di primo grado aveva erroneamente assegnato l'intera casa coniugale alla sig.ra trascurando di porre a fondamento della decisione tutti gli elementi CP_1 emersi dall'istruttoria e comprovanti le seguenti circostanze: a) la casa coniugale era composta da due appartamenti distinti, entrambi donati ai coniugi dai genitori del sig. l'uno, quello più piccolo, donato nel 2005 e Pt_1 sviluppato al piano terra e al primo piano;
il secondo, quello più grande, donato nel 2007 ed esteso al solo primo piano del medesimo edificio;
b) i due appartamenti venivano uniti mediante l'apertura di una porta al primo piano, ma era incontestato che il nucleo familiare avesse abitato unicamente il secondo degli appartamenti, quello più spazioso di circa 110 mq, composto da due camere da letto, da un bagno, da un grande salone, dalla cucina e da un ulteriore locale (allo stato utilizzato come lavanderia); c) i locali del più piccolo appartamento di circa 60 mq – ovvero quello che il signor aveva chiesto di poter continuare ad abitare dopo la separazione – erano Pt_1 sempre stati occupati dall'attrezzatura della sig.ra per svolgervi un'attività CP_1 di parrucchiera irregolare;
d) la separazione del più piccolo degli appartamenti da quello più grande era di agevole attuazione: una semplice tamponatura della porta posta al primo piano avrebbe reso le due unità autonome e dotate di ingressi posti su due vie contrapposte dell'edificio; e) il Giudice di primo grado aveva affermato che l'intero immobile non eccedeva le esigenze della famiglia, in quanto l'odierna consistenza sarebbe stata costituita a partire dai due appartamenti distinti proprio allo scopo di soddisfare le esigenze del consorzio familiare, e che tra i coniugi vi era un'accesa conflittualità incompatibile con una situazione di contiguità abitativa, asseritamente pregiudizievole per e Per_4
, invero;
peraltro l'appartamento più piccolo (di circa 60 mq) non era mai stato Per_3 utilizzato nel corso del matrimonio per soddisfare le esigenze del nucleo familiare;
il clima familiare era stato senz'altro pesante per i figli, tuttavia, non perché avessero assistito a continui scontri e litigi dei genitori, bensì in quanto il sig. e la sig.ra Pt_1 avevano evitato per quasi due anni ogni contatto tra loro, consumando pasti CP_1 in orari differenti e dormendo in letti separati;
lo stesso indicava quale possibile Per_4 soluzione il trasferimento del padre dalla nonna paterna, che viveva in un appartamento situato nello stesso stabile ancor più attiguo alla casa coniugale e che ne condivideva l'ingresso dalla via pubblica.
- Il Giudice di primo grado aveva altresì erroneamente riconosciuto a favore della sig.ra un contributo al suo mantenimento;
infatti la situazione reddituale CP_1 della sig.ra non era chiara: quest'ultima aveva sempre beneficiato nel corso CP_1 del matrimonio di un proprio reddito da lavoro autonomo, avendo dal 2007 svolto l'attività autonoma e irregolare di parrucchiera nel salone allestito nell'appartamento più piccolo della casa coniugale – come dimostrato dai notevoli risparmi accumulati
10 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
dalla coppia negli anni;
la sig.ra aveva del resto dichiarato di aver iniziato CP_1 con la separazione a lavorare come cameriera ma con un contratto part-time, le cui buste paga, se rapportate alle effettive ore lavorate, verosimilmente non rappresentavano la reale retribuzione percepita;
anche sotto il profilo patrimoniale il Tribunale, da un lato, non considerava che la signora era comunque CP_1 comproprietaria al 50% dei due appartamenti donati ai coniugi nel 2005 e nel 2007 dai genitori del signor e dall'altro lato, non considerava che la stessa era Pt_1 titolare di investimenti mobiliari per un ammontare di circa euro 40.000, derivanti dalla divisione già avvenuta dei rapporti di deposito titoli bancari cointestati con il marito.
8. In data 14.2.2025 si costituiva in giudizio chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza del Tribunale di Cremona. Deduceva che:
- la casa coniugale costituiva un'unica abitazione in comproprietà di entrambi i coniugi, tutti gli impianti erano unici e, pertanto, l'immobile non era facilmente divisibile (secondo il Tribunale la divisione dell'immobile era da escludere in quanto difficilmente formulabile sulla base di una planimetria e in assenza di una valutazione tecnica puntuale); considerando che il vincolo dell'assegnazione della casa coniugale sarebbe cessato in pochi anni, la divisione dell'immobile era antieconomica;
in ogni caso, si opponeva alla divisione dell'immobile in quanto comproprietaria per il 50%; nonostante la figlia avesse più volte espresso il Per_3 desiderio di avere più autonomia, a causa dell'impossibilità dei coniugi di trovare un accordo in tal senso all'epoca della separazione i figli condividevano la stessa camera da letto e, solo a marzo 2024 – dopo l'allontanamento del sig. dalla casa Pt_1 coniugale –, era stata creata una stanza esclusiva per , che un'eventuale Per_3 divisione dell'immobile avrebbe eliminato;
frequentava il primo anno di Per_3 università a Cremona, ma il centro dei suoi interessi restava la casa coniugale, infatti, terminate le lezioni, tornava a casa per studiare in vista degli esami di febbraio;
la stanza in cui dal 2006 erano presenti un lavatesta ed un asciugacapelli vetusti era utilizzata dai figli per stare con i loro amici;
il marito aveva sempre mantenuto un atteggiamento ostile nei confronti della moglie e l'alta conflittualità tra i coniugi era stata confermata nel corso di tutto il processo di primo grado, conflittualità soprattutto pregiudizievole per , fortemente coinvolta nello scontro tra i Per_3 genitori, tanto da avviare un percorso psicoterapeutico in concomitanza con la crisi coniugale, e per (“penso che i miei genitori dovrebbero vedersela loro. Così Per_4 com'è è pesante il clima a casa. Mia mamma è sempre preoccupata”, verbale udienza 28.3.2024);
- l'appellata non svolgeva l'attività imprenditoriale di parrucchiera, difatti, come emerso dall'istruttoria, pettinava e tagliava i capelli esclusivamente ai figli, alla suocera e a qualche amica, senza la corresponsione di alcun compenso in base ad un
11 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
tariffario, bensì una mancia oppure un rimborso spese per i prodotti utilizzati 3; in data 7.5.2024 aveva reperito un lavoro presso la gelateria del paese che la impegnava 24 ore al mese (6 ore alla settimana), con una busta paga irrisoria di circa euro 250 mensili e non idonea a renderla economicamente autosufficiente;
il marito incrementava le proprie entrate (busta paga di circa euro 1.200 mensili + pensione di euro 1.200 mensili) con lavori extra quali traslochi e piccoli lavori di falegnameria (v. bonifico di euro 750 da SA AN IN (Reparto di Bozzolo – ASST Mantova) in data 28.11.2023 sul proprio c/c personale); aveva aperto il c/c personale Parte_1
n. 01224/280264 ed il dossier titoli n. 9163751 per somme complessive pari ad euro 21.546,61, somme volutamente distratte dalla famiglia e che, visto il regime patrimoniale scelto dai coniugi, erano da dividere in parti uguali;
faceva presente che il sig. non aveva corrisposto i mantenimenti arretrati secondo la sentenza del Pt_1
Tribunale di Cremona con decorrenza da aprile 2024, per un ammontare pari ad euro 350, e che da novembre 2024 incassava illegittimamente ed arbitrariamente con accredito sul proprio c/c personale l'intero assegno unico, trattenendo anche il 50% di spettanza della moglie;
la sua situazione economica non era mutata e riceveva aiuti economici anche dai genitori paterni in attesa di trovare un'occupazione lavorativa maggiormente remunerativa.
9. In data 26.2.2025 depositava memoria di replica ex art. 473 bis 32, 2 Parte_1 co. CPC, con cui faceva presente che le due unità abitative erano dotate di caldaie distinte e di due impianti elettrici separati e che la divisione dell'immobile avrebbe richiesto esclusivamente la tamponatura della porta al primo piano e l'installazione di contatori di elettricità e gas per l'appartamento più piccolo;
la separazione dei due appartamenti non avrebbe portato ad una definitiva e irreversibile divisione tale da incidere sul diritto di proprietà dei coniugi, posto che l'assegnazione in abitazione è un diritto atipico di godimento per sua natura provvisorio;
nulla diceva la sig.ra circa il fatto che l'appartamento più piccolo non aveva mai costituito il CP_1 centro di aggregazione della famiglia;
qualora la stanza per fosse stata Per_3 effettivamente ricavata dal piccolo appartamento, il padre non avrebbe impedito alla figlia di soggiornarvi per studiare e dormire (il collocamento della prole presso la madre infatti non riguardava la figlia , in quanto maggiorenne sebbene non Per_3 economicamente autosufficiente); l'ipotetico e non comprovato disagio psicologico di non provava la conflittualità fra i coniugi, ma una naturale sofferenza di una Per_3 figlia per la separazione dei genitori;
il Giudice di primo grado dichiarava l'esistenza di un significativo squilibrio economico tra i coniugi senza aver accertato l'effettivo reddito della sig.ra e senza averlo parametrato all'effettivo tenore di vita CP_1 goduto dalla coppia in costanza di matrimonio. 3 Testimonianza della suocera assunta all'udienza del 20.5.2024: “Le do qualche cosa, non come quando andavo dalla parrucchiera, lei mi ha detto di darle qualche cosa secondo come mi sentivo e lei è stata contenta di quello che le davo”. 12 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
10. In data 7.3.2025 depositava memoria di replica ex art. 473 Controparte_1 bis 32, 2 co. CPC, con cui confermava tutto quanto già esposto nella comparsa di costituzione e risposta e contestava quanto dedotto dall'appellante nella replica ex art. 473 bis 32, 2 co., CPC.
11. In data 18.3.2025 il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dell'appello, condividendo la motivazione del Tribunale.
12. L'udienza del 18.3.2025 si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc e le parti hanno depositato note di udienza insistendo nelle rispettive domande. La Corte ha assunto la decisione nella camera di consiglio del 18.3.2025.
13. L'appello è infondato e va respinto e conseguentemente l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio. E' inoltre dovuto ex lege il pagamento del doppio contributo. In relazione alla richiesta di assegnazione parziale della casa coniugale, la Corte richiama integralmente la motivazione del Tribunale, sopra riportata, che si condivide. Quand'anche la casa fosse facilmente divisibile in due unità, si tratta di un provvedimento che potrebbe anche essere assunto ma solo sull'accordo dei coniugi. D'altra parte, in primo grado si era tentata una conciliazione sul punto. L'alta conflittualità, in ogni caso, certamente sconsiglia una soluzione di questo tipo, come già sottolineato dal Tribunale. Non vi è dubbio, pertanto, che la relativa domanda debba essere respinta. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, non vi è dubbio che vi è una rilevante sperequazione tra le parti in relazione alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali. Condivisibilmente il Tribunale con la sentenza ha leggermente riequilibrato il contributo per i figli rispetto all'assegno al coniuge, preso atto del reperimento di una attività lavorativa da parte della signora comunque del tutto insufficiente CP_1 per provvedere al proprio mantenimento e anche a quello dei figli, come risulta anche dal fatto che l'appellata risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L'affermazione dell'appellante secondo cui la moglie potrebbe contare su entrate irregolari è apodittica e, in ogni caso, non è stata provata. Si richiamano sul punto le osservazioni della parte appellata, sopra riportate, che si condividono. La Corte ritiene pertanto che l'appello debba essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di causa alla controparte, secondo i parametri di legge. La parte appellata risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato e pertanto il pagamento delle spese di lite è da corrispondersi per legge all'Erario.
13 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 562/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Cremona in data 20.9.2024 e pubblicata in data 9.10.2024 nel giudizio di separazione dei coniugi, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., così provvede:
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1 procedimento che liquida in euro 6.946,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA. da corrispondersi all'Erario per essere stata ammessa Controparte_1 al patrocinio a spese dello Stato.
- DA' ATTO che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 18.3.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con un saldo attivo di euro 4.895,76 al 31.12.2020; un saldo attivo di euro 2.743,14 al 31.12.2021; un saldo attivo di euro 1.453,54 al 31.12.2022; un saldo attivo di euro 1.930,80 al 31.3.2023. 2 Con un saldo di euro 3.102,17 al 31.12.2022; un saldo di euro 1.994,16 al 31.3.2023. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 21.11.2024
da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Corti Marco, del Foro di Cremona presso il cui studio, sito in Piadena Drizzona (CR), in Via Platina n. 39 ha eletto domicilio appellante nei confronti di
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Bongiovanni Bruna, del C.F._2
Foro di Mantova presso il cui studio, sito in Dosolo (MN), in Via Pietro Falchi n. 69, ha eletto domicilio appellato
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
Oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 473 bis n. 30 CPC avverso la sentenza n. 562/2024 emessa dal Tribunale di Cremona in data 20.9.2024 e pubblicata in data 9.10.2024 – notificata in data 24.10.2024 – pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 2276/2023, in punto: separazione giudiziale.
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“A) preso atto e accertato che la casa coniugale sita in Piadena Drizzona (CR), alla via Manzoni n. 24, si compone di due appartamenti donati ai coniugi dai genitori del marito, il primo con atto del 29-12- 2005 (Rep. 5394 - Racc. 694 notaio Per_1
), il secondo con atto del 7-6-2007 (Rep. 37440 – Racc. 10095 – notaio
[...]
, attualmente uniti ma agevolmente divisibili in due unità abitative Persona_2 autonome e indipendente e conseguentemente disporre:
- l'assegnazione in abitazione alla signora dell'appartamento Controparte_1 posto al primo piano nella consistenza (circa 110 mq) di cui all'atto di donazione del 2007, con tutto quanto in esso contenuto ad eccezione dei beni personali del signor
Parte_1
- assegnare al signor l'appartamento di più piccole dimensioni donato Parte_1 ai coniugi dai genitori del marito nel 2005 (di circa 50 mq) con ingresso dalla via del Popolo n. 35, che si sviluppa su due piani, disponendo che a propria Parte_1 cura e spese lo renda autonomo e indipendente da quello assegnato alla signora
, autorizzandolo ad attuare la chiusura – mediante Controparte_1 tamponatura in mattoni o analogo materiale - della porta posta al primo piano in corrispondenza del vano scala (nella planimetria prodotta al Doc. 015 allegato al foglio di precisazione delle conclusioni del primo grado) B) dichiarare che i coniugi sono indipendenti l'uno dall'altro sotto il profilo economico e pertanto respingersi la domanda formulata dalla moglie di un contributo nel mantenimento a suo favore da porsi a carico del marito e conseguentemente revocando l'obbligo a carico del marito disposto dal Tribunale di Cremona. C) Confermare nel resto la sentenza impugnata.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 con ricorso di appello depositato il 23/11/2024 e conseguentemente voglia:
1) confermare la sentenza di primo grado n. 562/2024 del Tribunale di Cremona in merito all'assegnazione dell'intera casa coniugale alla sig.ra Controparte_1 sita in Piadena Drizzona (Cr) alla Via Alessandro Manzoni nr. 24;
2) confermare la sentenza di primo grado n. 562/2024 del Tribunale di Cremona in ordine al riconoscimento di un contributo al mantenimento personale a favore di
, quale coniuge debole, quantificato in € 150,00 dal Tribunale Controparte_1 di Cremona in ragione dell'attività lavorativa reperita dall'appellata in data 07/05/2024 o diversa somma maggiore-minore che la Corte riterrà di quantificare secondo giustizia ed equità in relazione alla situazione economico – patrimoniale dei coniugi;
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
3) Con vittoria di spese.”
Procuratore Generale:
Chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi del 20.11.2023 CP_1 esponeva quanto segue: in data 13.6.2004 aveva contratto matrimonio con
[...]
dalla loro unione in data 14.6.2005 era nata la figlia Parte_1 Persona_3
(maggiorenne ma economicamente non autosufficiente) e in data 15.10.2007 il figlio;
la famiglia abitava nella casa coniugale sia in Piadena Drizzona (CR), Persona_4 in comproprietà dei coniugi;
la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei ripetuti contrasti e, pertanto, la sig.ra chiedeva la separazione. Circa la CP_1 situazione economica dei coniugi, faceva presente di non essere economicamente autosufficiente per le seguenti ragioni: aveva lavorato come parrucchiera presso un negozio di acconciature fino alla nascita della primogenita;
nel 2006 i coniugi avevano deciso di comune accordo che la madre sarebbe rimasta a casa a occuparsi della prole;
nel 2016 le veniva diagnosticata la malattia autoimmune “Les o Lupus”, dalla quale ne derivava l'ulteriore malattia degenerativa dell'artrite reumatoide;
le cure ospedaliere con cadenza mensile la costringevano a stare allettata per giorni e all'assunzione di farmaci quotidiani;
i redditi della famiglia erano quelli del marito risultanti dai CUD 2022 e 2023 (euro 18.871,01 ed euro 19.387,21) e dalla richiesta di separazione da parte della sig.ra il sig. aveva deciso di aprire un CP_1 Pt_1
c/c personale su cui versare il proprio stipendio;
il sig. aveva sempre lavorato Pt_1 come dipendente per la Società Idealcucine S.r.l. con una busta paga di euro 2.200/2.300 mensili;
al termine del contratto di lavoro (marzo 2023), il marito aveva incassato TFR per un ammontare pari a euro 16.765,95; in data 31.3.2023 il sig. stipulava un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato sempre con la Pt_1
Società Idealcucine;
percepiva altresì una pensione di anzianità con un ammontare di circa euro 1.200 mensili;
i coniugi erano intestatari del c/c comune n. Pt_2
010/0002060-2 1, a cui erano collegati due dossier amministrati (destinati ai figli se pur intestati ai coniugi); erano cointestatari altresì del c/c BPM n. 01224/1161 2, a cui era collegato il deposito titoli comune n. 378920 per circa euro 20.000; nel 2020 la sig.ra aveva chiesto un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura con CP_1 scadenza ad ottobre 2025, per la somma di euro 16.023,60 (rata mensile pari a euro 270); la figlia aveva lavorato nell'estate del 2022, per una retribuzione netta di Per_3 euro 551,21. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Cremona che i coniugi venissero autorizzati a vivere separati;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Piadena Drizzona (CR) a sé; l'affidamento condiviso del figlio minore , con Persona_4 collocamento presso la madre e con la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il minore secondo i propri desideri, previo accordo con l'altro coniuge e compatibilmente con le esigenze, gli impegni scolastici ed extra-scolastici del figlio;
l'obbligo in capo al padre di versare la somma di euro 800 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
fino al reperimento di un'occupazione lavorativa da parte della madre, l'obbligo per il padre di concorrere al 100% delle spese non coperte dall'assegno periodico;
l'obbligo in capo al marito di versare la somma di euro 300 a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
disporre che ciascun coniuge restasse proprietario della propria autovettura (la sig.ra CP_1 avrebbe continuato a pagare il rateo relativo al finanziamento da lei contratto); disporre la gestione congiunta dei fondi cointestati tra i coniugi e destinati ai figli;
venuta meno la comunione legale, disporre che il saldo dei c/c (anche personali) fosse suddiviso fra i coniugi in parti uguali.
2. In data 20.1.2024 si costituiva in giudizio chiedendo la separazione Parte_1 personale dei coniugi e l'autorizzazione a vivere separati;
l'assegnazione della casa coniugale sita a Piadena Drizzona (CR) a sé; l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre e con la possibilità per la Persona_4 madre di vedere e tenere con sé il figlio secondo i propri desideri, previo accordo fra i genitori e nel rispetto delle esigenze del minore ovvero, in subordine, il collocamento del figlio in via paritaria tra i genitori;
disporre che entrambi i genitori contribuissero al mantenimento della figlia maggiorenne ponendo a carico di Persona_3 entrambi l'obbligo di corrisponderle direttamente la somma mensile di euro 250 ciascuno;
disporre che la sig.ra versasse la somma mensile di euro 250 a CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle Persona_4 spese straordinarie;
dichiarare i coniugi indipendenti l'uno dall'altro sotto il profilo economico e, pertanto, respingere la domanda formulata dalla moglie di un contributo al suo mantenimento. Deduceva che: la sig.ra non aveva mai smesso di lavorare come CP_1 parrucchiera, nel 2006 aveva interrotto il rapporto di lavoro subordinato ma aveva allestito un locale della casa coniugale con l'attrezzatura necessaria per trattare le numerose clienti acquisite nell'arco di quasi vent'anni di attività, con un guadagno mensile di circa euro 1.000 (la circostanza che la sig.ra avesse un lavoro e CP_1 un reddito era comprovata anche per via induttiva dall'entità dei risparmi della coppia); per quanto riguarda la sua situazione occupazionale, aveva lavorato fino a marzo 2023 come operaio alle dipendenze di percependo un Controparte_2 reddito imponibile annuo di circa euro 19.000 (ossia 1.500 euro mensili); da marzo 2023, nonostante avesse raggiunto i requisiti per la pensione, nell'esclusivo interesse della famiglia aveva deciso di proseguire nell'attività lavorativa come dipendente per la stessa datrice di lavoro e percepiva lo stipendio netto mensile quale lavoratore
4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
dipendente pari a circa euro 1.200 mensili;
da marzo 2023 beneficiava altresì dell'importo mensile di euro 1.200 a titolo di pensione;
confermava i rapporti bancari indicati dalla ricorrente, tuttavia, faceva presente che, appurata la volontà della moglie di separarsi, il resistente non aveva assolutamente messo in difficoltà la famiglia costringendo la signora a chiedere continuamente soldi per gestire CP_1 il menage familiare (da marzo 2023 il suo stipendio veniva accreditato sul c/c BPM cointestato n. 01224/1161 e da marzo 2023 versava sul c/c personale BPM esclusivamente la pensione) e che non corrispondeva al vero la circostanza secondo la quale gli investimenti della coppia erano destinati esclusivamente ai figli, con una sorta di vincolo che non consentirebbe ai coniugi di disporre diversamente delle somme accantonate;
proponeva altresì la divisione della casa coniugale: l'immobile si componeva di due appartamenti entrambi donati dai genitori del sig. uno nel Pt_1
2005 e uno nel 2007, uniti con l'apertura di una porta al primo piano;
la famiglia soggiornava nel secondo appartamento più grande e l'appartamento più piccolo era composto meramente da locali accessori (la vecchia lavanderia dove la sig.ra svolgeva la sua attività da parrucchiera e dei ripostigli); considerate le CP_1 effettive esigenze della figlia e le capacità reddituali dei genitori, riteneva congruo un contributo al mantenimento di pari a euro 250; faceva presente di avere un Per_3 ottimo rapporto con entrambi i figli e non si opponeva all'affidamento condiviso, ma chiedeva il collocamento del figlio minore presso di sé o, in subordine, il Per_4 collocamento paritario fra i genitori.
3. In data 20.1.2024 depositava le dichiarazioni reddituali relative Parte_1 all'ultimo triennio fiscale. In data 2.2.2024 depositava memoria ex art. 473 bis 17, 1 co. Controparte_1
CPC. In data 10.2.2024 depositava memoria ex art. 473 bis 17, 2 co. CPC. Parte_1
In data 12.2.2024 il Giudice revocava l'udienza del 22.2.2024 e fissava l'udienza del 1.3.2024 dinanzi al GOP per il tentativo di conciliazione e l'udienza del 20.3.2024 per la comparizione dinanzi a sé. In data 16.2.2024 depositava memoria ex art. 473 bis 17, 3 co. Controparte_1
CPC. All'udienza del 1.3.2024 il GOP, dopo ampia discussione, invitava le parti a valutare la divisione della casa coniugale in due porzioni come in origine;
la sig.ra CP_1 viste le conflittualità con il marito, non riteneva opportuna la vicinanza e insisteva per l'assegnazione a sé dell'intero immobile;
il sig. a quel punto chiedeva Pt_1
l'assegnazione a sè della casa coniugale. Preso atto dell'esito negativo del tentativo di una definizione bonaria, il GOP rimetteva gli atti al Giudice Rel. per l'udienza del 20.3.2024 già in calendario. All'udienza di cui all'art. 473 bis 21 CPC del 20.3.2024 il Giudice Del, sentite le parti, tentava la conciliazione con esito negativo;
i difensori delle parti si rimportavano agli atti;
il Giudice Del. autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si riservava per il resto.
5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
4. Con ordinanza del 22.3.2024 il Giudice Del., preso atto del fatto che entrambi i coniugi chiedevano l'affido condiviso del minore che vi era contrasto in merito Per_4 alla collocazione del minore, che il resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale proponendosi come collocatario della prole, che i coniugi ancora coabitavano, fissava l'udienza del 28.3.2024 per l'ascolto del minore Per_4 riservando all'esito l'emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 CPC. Dopo aver ascoltato il minore all'udienza del 28.3.2024, con ordinanza ex art. 473 bis 22 CPC del 28.3.2024, il Giudice Del. così disponeva:
“In via temporanea e urgente:
1) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_4 dello stesso presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Assegna la casa coniugale sita in Piadena Drizzona (CR) in via Alessandro Manzoni n. 24 alla madre, in quanto genitore collocatario prevalente del figlio minore e domiciliatario della figlia (maggiorenne ma non economicamente Per_3 autosufficiente), ordinando al resistente di lasciare l'abitazione nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
3) Dispone che le frequentazioni di con il padre avvengano su libero accordo Per_4 padre/figlio;
4) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e Per_4
mediante versamento alla madre di € 700 (€ 350 per ciascun figlio), con Per_3 decorrenza dalla mensilità di aprile 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento della somma mensile di € 200, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024;
6) Assegno unico al 50%; in via istruttoria:
7) Ammette i capitoli di prova per testimoni n. 1 e 2 formulati da parte ricorrente;
8) Ammette i capitoli di prova per testimoni n. 1,4,5 della parte resistente;
9) Delega per l'assunzione della prova il GOP dott.ssa fissando Testimone_1 all'uopo l'udienza del 20 maggio 2024 ore 12;
10) Fissa sin d'ora l'udienza per la rimessione della causa in decisione del 10 luglio 2024 ore 12, assegnando alle parti, ex art. 473 bis.28 c.p.c., i seguenti termini:
- Sino al 5 giugno 2024 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni;
- Sino al 20 giugno 2024 per il deposito di comparse conclusionali;
- Sino al 5 luglio 2024 per il deposito di note di replica.”
5. In data 21.5.2024 venivano sentiti i testi;
in data 4.6.2024 e 5.6.2024 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni;
in data 20.6.2024 le parti depositavano le comparse conclusionali;
in data 5.7.2024 le parti depositavano note di replica. In data 1.7.2024, visto il carico del ruolo, l'udienza veniva rinviata al 11.9.2024.
6 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
All'udienza del 11.9.2024 parte ricorrente dichiarava di lavorare a chiamata circa 6 ore alla settimana presso un bar e di avere un contratto a tempo determinato sino a fine anno (il difensore produceva due buste paga con riserva di deposito); parte resistente dichiarava di essersi trasferito dalla madre (che viveva in un appartamento attiguo alla casa coniugale). Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
6. Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 562/2024 emessa in data 20.9.2024 e pubblicata in data 9.10.2024, così disponeva: 1) DICHIARA, la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi e che hanno contratto matrimonio in Controparte_1 Parte_1
Viadana il 13.06.2004 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo, anno 2004, atto n. 8, parte I, serie A).
2) CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con Per_4 collocamento prevalente dello stesso, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, Per_4 previo accordo diretto con il figlio;
4)CONFERMA l'assegnazione alla madre della intera casa ex coniugale sita in Piadena Drizzona (CR), alla via Alessandro Manzoni n. 24, in comproprietà, con tutti gli arredi;
5) PONE a carico di quale contributo al mantenimento indiretto Parte_1 dei due figli e , il pagamento della somma mensile complessiva di Per_4 Per_3 euro 800,00 (€ 400 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l da intendersi qui Parte_3 integralmente richiamato.
6) PONE a carico di quale contributo al mantenimento della Parte_1 moglie il pagamento della somma mensile complessiva di € 150,00 da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di aprile 2024.
7) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande.
8) DICHIARA compensate le spese di lite. SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1). Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Viadana per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Osservava:
- circa la domanda di separazione, dalla documentazione in atti era evidente la sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, 1 co., CC.
7 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
- circa la responsabilità genitoriale, la figlia , sebbene non economicamente Per_3 autosufficiente, era maggiorenne, quindi, la trattazione della questione si sarebbe dovuta limitare al solo figlio minorenne considerato che entrambe le parti Per_4 concludevano per l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna libera, sentito anche il minore, era da confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e, considerata l'età di i tempi di frequentazione erano da Per_4 lasciare alla libera determinazione padre-figlio;
- circa l'assegnazione della casa coniugale, la ricorrente si era opposta alla richiesta del resistente di assegnazione parziale dell'immobile che, in origine, si componeva di due unità distinte, in seguito ristrutturate e riunite nell'attuale appartamento in uso alla famiglia;
da un lato, considerata la volumetria catastale e il fatto che i due ragazzi, nonostante l'età, condividevano la camera da letto, la consistenza dell'immobile oggetto del contenzioso non eccedeva le esigenze della famiglia;
dall'altro lato, dalle dichiarazioni delle parti e dalle verbalizzazioni del minore Per_4 emergeva un'accentuata conflittualità tra i coniugi che non era compatibile con una situazione di contiguità abitativa tra le parti, pregiudizievole per (la quale Per_3 aveva avviato un percorso psicoterapeutico in concomitanza con la crisi coniugale) e per (che in sede di ascolto giudiziale aveva espresso le difficoltà nel gestire la Per_4 convivenza forzata dei genitori); pertanto, era da confermare l'assegnazione dell'intero immobile adibito a casa familiare alla ricorrente, da tenere conto in sede di determinazione della misura dei contributi al mantenimento della moglie e dei figli;
- circa il contributo paterno al mantenimento dei figli, la ricorrente aveva dedotto di aver svolto per alcuni anni l'attività di parrucchiera fino alla nascita dei figli, e di essersi dedicata alla famiglia da allora;
successivamente la ricorrente dichiarava di essere stata assunta in corso di giudizio con contratto a tempo determinato presso un bar come cameriera, con impegno per circa 6 ore settimanali (le buste paga prodotte evidenziavano un impegno a tempo parziale e una retribuzione netta di euro 67 – 4 giorni lavorati – a maggio 2024 e di euro 249 a giugno 2024 – 10 giorni lavorati–); dall'istruttoria orale espletata era emerso che la ricorrente svolgeva attività, quantomeno saltuaria, di parrucchiera per conoscenti e amici;
il resistente era un operaio in un mobilificio con una retribuzione netta di circa euro 1.200 mensili e percepiva inoltre una pensione di anzianità di euro 1.200 mensili;
dalla certificazione unica 2023 (redditi 2022) risultava che aveva dichiarato redditi da Parte_1 lavoro dipendente per euro 21.404,40 (imposta netta euro 1592,37); nel 2022, euro 20.674,06 (imposta netta euro 1440,89); nel 2021, euro 19.951; a marzo 2023 egli aveva altresì percepito euro 16.765 netti a titolo di TFR;
le parti disponevano di un conto corrente cointestato con saldo di circa euro 21.000, oltre a un dossier di titoli con controvalore di circa euro 20.000; i coniugi avevano inoltre dichiarato di aver acquistato titoli intestati alla ricorrente e destinati ai figli per circa euro 27.000; gli oneri di mantenimento diretto a carico del genitore non collocatario potevano prospettarsi solo in via ipotetica (il padre non aveva ancora a disposizione un appartamento dove accogliere i figli); la madre, in quanto genitore collocatario,
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avrebbe continuato a provvedere alle esigenze quotidiane di vita dei figli;
tenuto conto delle esigenze dei figli anche in rapporto all'età, era congruo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli pari a euro 800 mensili, oltre al 50
% delle spese straordinarie;
- circa il contributo al mantenimento della moglie, vista la complessiva situazione reddituale e patrimoniale come documentata da entrambe le parti, nonostante la ricorrente avesse iniziato un' attività lavorativa, era esistente e significativa la disparità reddituale tra i coniugi, potendo il marito contare su un'entrata economica significativa e stabile a differenza della moglie, la quale versava in condizione precaria, potendo fare affidamento esclusivamente su un'entrata ridotta e derivante dalla sua limitata occupazione come cameriera;
l'assunto non era contraddetto neanche tenendo conto dei circoscritti introiti della menzionata irregolare “attività” di parrucchiera per gli amici svolta saltuariamente dalla ricorrente, evidenziato che lo stesso resistente aveva quantificato i compensi in circa euro 500 mensili;
dall'altro lato, la ricorrente vantava una qualifica professionale e un'esperienza come parrucchiera (attività che svolgeva prima della nascita dei figli e che aveva continuato ad esercitare nel tempo in favore di amici e conoscenti), certamente spendibili nella ricerca di un lavoro stabile;
pertanto, vista l'età della ricorrente, la sua attitudine al lavoro concreta e reale, l'assegnazione totale della casa coniugale alla ricorrente, valutata la durata del matrimonio (in vista dell'esigenza di assicurare alla moglie un tenore di vita conforme a quello goduto in costanza di matrimonio), era equo e congruo porre a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie nella misura di euro 150 mensili (con decorrenza da aprile 2024, in considerazione della circostanza che le parti convivevano al momento della domanda);
- le ulteriori domande della ricorrente erano da dichiarare inammissibili: era esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto la restituzione o il pagamento di somme dovute a qualunque titolo, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima.
7. Avverso tale sentenza, pubblicata in data 9.10.2024 – notificata in data 24.10.2024
– in data 21.11.2024 proponeva appello chiedendo la divisione della ex Parte_1 casa coniugale (in particolare, l'assegnazione in abitazione alla sig.ra CP_1 dell'appartamento posto al primo piano nella consistenza – circa 110 mq
[...]
– di cui all'atto di donazione del 2007, con tutto quanto in esso contenuto ad eccezione dei beni personali del sig. l'assegnazione al sig. Parte_1 Pt_1 dell'appartamento di più piccole dimensioni donato ai coniugi dai genitori del
[...] marito nel 2005 – di circa 50 mq – con ingresso dalla Via del Popolo n. 35, sviluppato su due piani, disponendo che a propria cura e spese lo Parte_1 rendesse autonomo e indipendente da quello assegnato alla sig.ra CP_1
autorizzandolo ad attuare la chiusura – mediante tamponatura in mattoni
[...]
o analogo materiale – della porta posta al primo piano in corrispondenza del vano scala); dichiarare che i coniugi sono indipendenti l'uno dall'altro sotto il profilo
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economico e, pertanto, respingersi la domanda formulata dalla moglie di un contributo al suo mantenimento;
la conferma nel resto della sentenza impugnata. Deduceva che:
- il Giudice di primo grado aveva erroneamente assegnato l'intera casa coniugale alla sig.ra trascurando di porre a fondamento della decisione tutti gli elementi CP_1 emersi dall'istruttoria e comprovanti le seguenti circostanze: a) la casa coniugale era composta da due appartamenti distinti, entrambi donati ai coniugi dai genitori del sig. l'uno, quello più piccolo, donato nel 2005 e Pt_1 sviluppato al piano terra e al primo piano;
il secondo, quello più grande, donato nel 2007 ed esteso al solo primo piano del medesimo edificio;
b) i due appartamenti venivano uniti mediante l'apertura di una porta al primo piano, ma era incontestato che il nucleo familiare avesse abitato unicamente il secondo degli appartamenti, quello più spazioso di circa 110 mq, composto da due camere da letto, da un bagno, da un grande salone, dalla cucina e da un ulteriore locale (allo stato utilizzato come lavanderia); c) i locali del più piccolo appartamento di circa 60 mq – ovvero quello che il signor aveva chiesto di poter continuare ad abitare dopo la separazione – erano Pt_1 sempre stati occupati dall'attrezzatura della sig.ra per svolgervi un'attività CP_1 di parrucchiera irregolare;
d) la separazione del più piccolo degli appartamenti da quello più grande era di agevole attuazione: una semplice tamponatura della porta posta al primo piano avrebbe reso le due unità autonome e dotate di ingressi posti su due vie contrapposte dell'edificio; e) il Giudice di primo grado aveva affermato che l'intero immobile non eccedeva le esigenze della famiglia, in quanto l'odierna consistenza sarebbe stata costituita a partire dai due appartamenti distinti proprio allo scopo di soddisfare le esigenze del consorzio familiare, e che tra i coniugi vi era un'accesa conflittualità incompatibile con una situazione di contiguità abitativa, asseritamente pregiudizievole per e Per_4
, invero;
peraltro l'appartamento più piccolo (di circa 60 mq) non era mai stato Per_3 utilizzato nel corso del matrimonio per soddisfare le esigenze del nucleo familiare;
il clima familiare era stato senz'altro pesante per i figli, tuttavia, non perché avessero assistito a continui scontri e litigi dei genitori, bensì in quanto il sig. e la sig.ra Pt_1 avevano evitato per quasi due anni ogni contatto tra loro, consumando pasti CP_1 in orari differenti e dormendo in letti separati;
lo stesso indicava quale possibile Per_4 soluzione il trasferimento del padre dalla nonna paterna, che viveva in un appartamento situato nello stesso stabile ancor più attiguo alla casa coniugale e che ne condivideva l'ingresso dalla via pubblica.
- Il Giudice di primo grado aveva altresì erroneamente riconosciuto a favore della sig.ra un contributo al suo mantenimento;
infatti la situazione reddituale CP_1 della sig.ra non era chiara: quest'ultima aveva sempre beneficiato nel corso CP_1 del matrimonio di un proprio reddito da lavoro autonomo, avendo dal 2007 svolto l'attività autonoma e irregolare di parrucchiera nel salone allestito nell'appartamento più piccolo della casa coniugale – come dimostrato dai notevoli risparmi accumulati
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dalla coppia negli anni;
la sig.ra aveva del resto dichiarato di aver iniziato CP_1 con la separazione a lavorare come cameriera ma con un contratto part-time, le cui buste paga, se rapportate alle effettive ore lavorate, verosimilmente non rappresentavano la reale retribuzione percepita;
anche sotto il profilo patrimoniale il Tribunale, da un lato, non considerava che la signora era comunque CP_1 comproprietaria al 50% dei due appartamenti donati ai coniugi nel 2005 e nel 2007 dai genitori del signor e dall'altro lato, non considerava che la stessa era Pt_1 titolare di investimenti mobiliari per un ammontare di circa euro 40.000, derivanti dalla divisione già avvenuta dei rapporti di deposito titoli bancari cointestati con il marito.
8. In data 14.2.2025 si costituiva in giudizio chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza del Tribunale di Cremona. Deduceva che:
- la casa coniugale costituiva un'unica abitazione in comproprietà di entrambi i coniugi, tutti gli impianti erano unici e, pertanto, l'immobile non era facilmente divisibile (secondo il Tribunale la divisione dell'immobile era da escludere in quanto difficilmente formulabile sulla base di una planimetria e in assenza di una valutazione tecnica puntuale); considerando che il vincolo dell'assegnazione della casa coniugale sarebbe cessato in pochi anni, la divisione dell'immobile era antieconomica;
in ogni caso, si opponeva alla divisione dell'immobile in quanto comproprietaria per il 50%; nonostante la figlia avesse più volte espresso il Per_3 desiderio di avere più autonomia, a causa dell'impossibilità dei coniugi di trovare un accordo in tal senso all'epoca della separazione i figli condividevano la stessa camera da letto e, solo a marzo 2024 – dopo l'allontanamento del sig. dalla casa Pt_1 coniugale –, era stata creata una stanza esclusiva per , che un'eventuale Per_3 divisione dell'immobile avrebbe eliminato;
frequentava il primo anno di Per_3 università a Cremona, ma il centro dei suoi interessi restava la casa coniugale, infatti, terminate le lezioni, tornava a casa per studiare in vista degli esami di febbraio;
la stanza in cui dal 2006 erano presenti un lavatesta ed un asciugacapelli vetusti era utilizzata dai figli per stare con i loro amici;
il marito aveva sempre mantenuto un atteggiamento ostile nei confronti della moglie e l'alta conflittualità tra i coniugi era stata confermata nel corso di tutto il processo di primo grado, conflittualità soprattutto pregiudizievole per , fortemente coinvolta nello scontro tra i Per_3 genitori, tanto da avviare un percorso psicoterapeutico in concomitanza con la crisi coniugale, e per (“penso che i miei genitori dovrebbero vedersela loro. Così Per_4 com'è è pesante il clima a casa. Mia mamma è sempre preoccupata”, verbale udienza 28.3.2024);
- l'appellata non svolgeva l'attività imprenditoriale di parrucchiera, difatti, come emerso dall'istruttoria, pettinava e tagliava i capelli esclusivamente ai figli, alla suocera e a qualche amica, senza la corresponsione di alcun compenso in base ad un
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tariffario, bensì una mancia oppure un rimborso spese per i prodotti utilizzati 3; in data 7.5.2024 aveva reperito un lavoro presso la gelateria del paese che la impegnava 24 ore al mese (6 ore alla settimana), con una busta paga irrisoria di circa euro 250 mensili e non idonea a renderla economicamente autosufficiente;
il marito incrementava le proprie entrate (busta paga di circa euro 1.200 mensili + pensione di euro 1.200 mensili) con lavori extra quali traslochi e piccoli lavori di falegnameria (v. bonifico di euro 750 da SA AN IN (Reparto di Bozzolo – ASST Mantova) in data 28.11.2023 sul proprio c/c personale); aveva aperto il c/c personale Parte_1
n. 01224/280264 ed il dossier titoli n. 9163751 per somme complessive pari ad euro 21.546,61, somme volutamente distratte dalla famiglia e che, visto il regime patrimoniale scelto dai coniugi, erano da dividere in parti uguali;
faceva presente che il sig. non aveva corrisposto i mantenimenti arretrati secondo la sentenza del Pt_1
Tribunale di Cremona con decorrenza da aprile 2024, per un ammontare pari ad euro 350, e che da novembre 2024 incassava illegittimamente ed arbitrariamente con accredito sul proprio c/c personale l'intero assegno unico, trattenendo anche il 50% di spettanza della moglie;
la sua situazione economica non era mutata e riceveva aiuti economici anche dai genitori paterni in attesa di trovare un'occupazione lavorativa maggiormente remunerativa.
9. In data 26.2.2025 depositava memoria di replica ex art. 473 bis 32, 2 Parte_1 co. CPC, con cui faceva presente che le due unità abitative erano dotate di caldaie distinte e di due impianti elettrici separati e che la divisione dell'immobile avrebbe richiesto esclusivamente la tamponatura della porta al primo piano e l'installazione di contatori di elettricità e gas per l'appartamento più piccolo;
la separazione dei due appartamenti non avrebbe portato ad una definitiva e irreversibile divisione tale da incidere sul diritto di proprietà dei coniugi, posto che l'assegnazione in abitazione è un diritto atipico di godimento per sua natura provvisorio;
nulla diceva la sig.ra circa il fatto che l'appartamento più piccolo non aveva mai costituito il CP_1 centro di aggregazione della famiglia;
qualora la stanza per fosse stata Per_3 effettivamente ricavata dal piccolo appartamento, il padre non avrebbe impedito alla figlia di soggiornarvi per studiare e dormire (il collocamento della prole presso la madre infatti non riguardava la figlia , in quanto maggiorenne sebbene non Per_3 economicamente autosufficiente); l'ipotetico e non comprovato disagio psicologico di non provava la conflittualità fra i coniugi, ma una naturale sofferenza di una Per_3 figlia per la separazione dei genitori;
il Giudice di primo grado dichiarava l'esistenza di un significativo squilibrio economico tra i coniugi senza aver accertato l'effettivo reddito della sig.ra e senza averlo parametrato all'effettivo tenore di vita CP_1 goduto dalla coppia in costanza di matrimonio. 3 Testimonianza della suocera assunta all'udienza del 20.5.2024: “Le do qualche cosa, non come quando andavo dalla parrucchiera, lei mi ha detto di darle qualche cosa secondo come mi sentivo e lei è stata contenta di quello che le davo”. 12 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
10. In data 7.3.2025 depositava memoria di replica ex art. 473 Controparte_1 bis 32, 2 co. CPC, con cui confermava tutto quanto già esposto nella comparsa di costituzione e risposta e contestava quanto dedotto dall'appellante nella replica ex art. 473 bis 32, 2 co., CPC.
11. In data 18.3.2025 il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dell'appello, condividendo la motivazione del Tribunale.
12. L'udienza del 18.3.2025 si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc e le parti hanno depositato note di udienza insistendo nelle rispettive domande. La Corte ha assunto la decisione nella camera di consiglio del 18.3.2025.
13. L'appello è infondato e va respinto e conseguentemente l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio. E' inoltre dovuto ex lege il pagamento del doppio contributo. In relazione alla richiesta di assegnazione parziale della casa coniugale, la Corte richiama integralmente la motivazione del Tribunale, sopra riportata, che si condivide. Quand'anche la casa fosse facilmente divisibile in due unità, si tratta di un provvedimento che potrebbe anche essere assunto ma solo sull'accordo dei coniugi. D'altra parte, in primo grado si era tentata una conciliazione sul punto. L'alta conflittualità, in ogni caso, certamente sconsiglia una soluzione di questo tipo, come già sottolineato dal Tribunale. Non vi è dubbio, pertanto, che la relativa domanda debba essere respinta. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, non vi è dubbio che vi è una rilevante sperequazione tra le parti in relazione alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali. Condivisibilmente il Tribunale con la sentenza ha leggermente riequilibrato il contributo per i figli rispetto all'assegno al coniuge, preso atto del reperimento di una attività lavorativa da parte della signora comunque del tutto insufficiente CP_1 per provvedere al proprio mantenimento e anche a quello dei figli, come risulta anche dal fatto che l'appellata risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L'affermazione dell'appellante secondo cui la moglie potrebbe contare su entrate irregolari è apodittica e, in ogni caso, non è stata provata. Si richiamano sul punto le osservazioni della parte appellata, sopra riportate, che si condividono. La Corte ritiene pertanto che l'appello debba essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di causa alla controparte, secondo i parametri di legge. La parte appellata risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato e pertanto il pagamento delle spese di lite è da corrispondersi per legge all'Erario.
13 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1070/2024 RG
Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 562/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Cremona in data 20.9.2024 e pubblicata in data 9.10.2024 nel giudizio di separazione dei coniugi, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., così provvede:
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- CONDANNA a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1 procedimento che liquida in euro 6.946,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA. da corrispondersi all'Erario per essere stata ammessa Controparte_1 al patrocinio a spese dello Stato.
- DA' ATTO che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 18.3.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con un saldo attivo di euro 4.895,76 al 31.12.2020; un saldo attivo di euro 2.743,14 al 31.12.2021; un saldo attivo di euro 1.453,54 al 31.12.2022; un saldo attivo di euro 1.930,80 al 31.3.2023. 2 Con un saldo di euro 3.102,17 al 31.12.2022; un saldo di euro 1.994,16 al 31.3.2023. 3