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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL PI MA VE, Presidente
BOGGIO NI PP, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. In Liquidazione Volontaria - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10125 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030702284 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030702284 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030702284 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1257/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnato l'avviso di accertamento n° T7E030702284/2024. Il valore verificato della lite è di euro
79.595,00 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
Con il primo motivo di contestazione nei confronti dell'avviso di accertamento la società eccepisce che la documentazione prodotta in sede istruttoria ed allegata al ricorso dimostrerebbe la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 109 del Tuir ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'Iva relativi ai fornitori Nominativo_1 e Nominativo_2.
In particolare, gli allegati “Documento in uscita della posta”, “riscontro di consegna” e “fascetta” dimostrerebbero la presa in carico dei plichi postali e la loro consegna. Il pagamento delle fatture emesse dai fornitori a mezzo bonifico bancario confermerebbe l'effettuazione dell'operazione tra le parti ivi indicate. La descrizione delle fatture sarebbe idonea ad illustrare il particolare tipo di attività svolta, senza che sia necessario quantificare le ore lavorate. La mancata trasmissione delle fatture allo SDI sarebbe imputabile ad inefficienze del fornitore, ma premesso ciò non sarebbe poi equo e proporzionato contestare l'indetraibilità dell'Iva. Infine, con riferimento al fornitore Nomin_2, la parte contesta l'irrilevanza delle difformità nel layout delle fatture emesse e ricevute, della sua qualifica di evasore totale solo dal
2020 e dell'indisponibilità di locali commerciali per lo svolgimento dell'attività commerciale.
Con il secondo motivo di ricorso la Ricorrente_1 srls evidenzia la presunta contraddittorietà dell'accertamento dove gli stessi documenti sarebbero considerati idonei sul versante delle imposte dirette, ma non idonei ai fini Iva. Inoltre, parte ricorrente eccepisce l'illogicità del recupero relativo all'indeducibilità di minori costi non documentati per complessivi euro 107.691,42 in quanto, come riconosciuto anche dall'Ufficio, applicando i criteri ISA la redditività della società sarebbe in linea con quella del settore, con ciò dimostrando l'effettivo sostenimento di tali costi.
Parte ricorrente chiede altresì alla Corte di Giustizia Tributaria di voler acquisire, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del dlgs 546/92, le testimonianze delle persone che hanno partecipato alla vita aziendale della Ricorrente_1 srls, ai fini di provare la legittima effettuazione delle operazioni e la propria buona fede.
Con ulteriore memoria illustrativa parte ricorrente evidenzia come l'Ufficio abbia oscillato tra premesse che riguarderebbero più propriamente l'inesistenza tout court della prestazione, cioè fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per arrivare a conclusioni che, invece, si dirigono sull'inesistenza soggettiva. Tuttavia non appare alcuni indizio tale da suffragare l'ipotesi che i signori Nominativo_1 e Nominativo_2 non abbiano fornito servizi concernenti l'attività di distribuzione della corrispondenza svolta dalla Ricorrente_1 srls.
Neppure in sede giurisdizionale l'Ufficio è riuscito colmare la mancanza di motivazione, che caratterizza il provvedimento impugnato circa la dimostrazione della volontà di evadere da parte di Ricorrente_1 srls.
L'aspetto dirimente è costituito dall'analisi fattuale, focalizzata sulla compatibilità tra il processo produttivo di Ricorrente_1 srls e la sinergia con l'apporto materiale delle imprese facenti capo al signor Nominativo_1 ed al signor Nominativo_2.
Per descrivere quale fosse il contenuto delle prestazioni di queste imprese, sono stati individuati i momenti essenziali delle loro prestazioni, nel contesto dell'attività di Ricorrente_1 srls, cioè la consegna di corrispondenza per conto degli amministratori di condominio.
In sintesi, l'entità delle operazioni materiali del ciclo produttivo richiedeva l'intervento di una pluralità di persone. La Ricorr_1 srls si avvaleva di un dipendente, il fornitore principale era il Nominativo_2, coadiuvato da quattro addetti alle consegne. Nominativo_1 era coadiuvato da due addetti alle consegne. I quattro dipendenti di Società_1 scs avevano il compito di inserire i dati, tramite il software Smail. Nominativo_1, Nominativo_2 e l'amministratore della Società_1 scs erano responsabili delle operazioni riconducibili alle rispettive imprese. Nel 2019, la ripartizione delle prestazioni assegnate all'uno e all'altro fornitore era stata influenzata dalla prospettiva del progressivo disimpegno di Nominativo_2 e della corrispondente espansione delle prestazioni di Nominativo_1. La mancanza di locali disponibili non è circostanza decisiva, perchè l'attività non richiedeva la disponibilità di locali propri.
In definitiva non sono stati analizzati sufficientemente quei profili di fatto che avrebbero fugato ogni dubbio rispetto alla genuinità dei rapporti economici tra la Ricorrente_1 srls e le due imprese fornitrici. Risulta quindi opportuno colmare la lacuna che l'istruttoria del procedimento amministrativo presenta. Non è, in questo senso, plausibile che l'Ufficio si opponga all'acquisizione di una prova decisiva rispetto alla fattispecie oggetto di trattazione. Non è concepibile che si voglia impedire alla parte di contrastare le presunzioni applicate dall'Ufficio, asserendo che si tratti di prova inidonea o addirittura inammissibile. Da un lato si afferma che è onere del contribuente dimostrare l'effettiva provenienza delle prestazioni che si presume siano state schermate attraverso l'interposizione fittizia, ma dall'altro si cerca di ostacolare questa prova. La resistenza all'assunzione delle prove testimoniali è contra legem, in quanto tende a contrastare l'esercizio del diritto di difesa.
Richiesto anche di dichiarare non dovute le sanzioni per i recuperi relativi al mancato invio allo SDI da parte dei fornitori, per mancanza di riferibilità del comportamento alla Ricorrente_1 srls e per obiettiva incertezza, all'epoca dei fatti, sulle norme che disciplinano tali adempimenti. In subordine correggerne l'entità in funzione del corretto ammontare degli importi considerati.
L'Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con deduzioni scritte, sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
L'Ufficio ha accertato costi non documentati (dunque non deducibili) per euro 104.226,42 (relativi al fornitore Nominativo_1) ed euro 3.465,00 (relativi al fornitore Nominativo_2), oltre l'indetraibilità dell'Iva esposta nelle relative fatture, per assenza dei presupposti formali e sostanziali richiesti ai fini della loro deducibilità/detraibilità. L'accertamento di costi non documentati, infatti, si fonda sul presupposto normativo che in assenza di trasmissione allo SDI le fatture si considerano non emesse, così mancando in radice gli elementi di certezza, esistenza e determinabilità di cui all'art. 109 del Tuir, motivo per cui il cessionario/committente non può dedurre il costo e detrarre l'Iva, in assenza di un documento fiscalmente valido.
Di contro, le numerose violazioni e incongruenze accertate in capo ai fornitori Nominativo_1 e Nominativo_2 censurate da parte ricorrente (tra le tante: emissione di fatture con descrizioni generiche e prive di elementi essenziali ai fini dell'individuazione del corrispettivo;
la genericità dei documenti che dovrebbero attestare la consegna della posta;
lo svolgimento di attività commerciali affatto differenti rispetto all'oggetto sociale della Ricorrente_1; la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
l'assenza di mezzi e personale indispensabili per lo svolgimento delle prestazioni asseritamente rese;
l'assenza o quasi di utenze commerciali;
l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
ecc.) rappresentano il presupposto per la corretta contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
L'Ufficio evidenzia di aver fornito idonei e plurimi elementi che dimostrano l'impossibilità per i fornitori
Nominativo_1 e Nomin_2 di aver svolto i servizi fatturati in totale assenza di mezzi e strutture. Inoltre se parte ricorrente avesse operato con l'ordinaria diligenza, “disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”.
In definitiva la parte non ha fornito “la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” (in tal senso Cass. 24471/2022).
Nel caso in esame, resta esclusa l'ammissibilità della richiesta avversaria di escussione testimoniale dei dipendenti delle società elencate nel ricorso (il cui collegamento con i fatti oggetto di discussione appare peraltro assai oscuro), sia in relazione al fatto che non è ammessa una prova testimoniale su circostanze oggetto di prova documentale non fornita, sia in relazione al fatto che, in tema di operazioni inesistenti, la documentazione contabile a supporto della falsa fatturazione è evidentemente fittizia, appositamente predisposta al fine di dare una parvenza di regolarità all'operazione.
Applicazione del principio di soccombenza in punto spese di lite ex art. 15 dlgs 546/1992: esse vengono quantificate in euro 7.000,00 (settemila/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7000,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL PI MA VE, Presidente
BOGGIO NI PP, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. In Liquidazione Volontaria - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano N. 30 10125 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030702284 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030702284 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030702284 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1257/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnato l'avviso di accertamento n° T7E030702284/2024. Il valore verificato della lite è di euro
79.595,00 (vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti).
Con il primo motivo di contestazione nei confronti dell'avviso di accertamento la società eccepisce che la documentazione prodotta in sede istruttoria ed allegata al ricorso dimostrerebbe la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 109 del Tuir ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'Iva relativi ai fornitori Nominativo_1 e Nominativo_2.
In particolare, gli allegati “Documento in uscita della posta”, “riscontro di consegna” e “fascetta” dimostrerebbero la presa in carico dei plichi postali e la loro consegna. Il pagamento delle fatture emesse dai fornitori a mezzo bonifico bancario confermerebbe l'effettuazione dell'operazione tra le parti ivi indicate. La descrizione delle fatture sarebbe idonea ad illustrare il particolare tipo di attività svolta, senza che sia necessario quantificare le ore lavorate. La mancata trasmissione delle fatture allo SDI sarebbe imputabile ad inefficienze del fornitore, ma premesso ciò non sarebbe poi equo e proporzionato contestare l'indetraibilità dell'Iva. Infine, con riferimento al fornitore Nomin_2, la parte contesta l'irrilevanza delle difformità nel layout delle fatture emesse e ricevute, della sua qualifica di evasore totale solo dal
2020 e dell'indisponibilità di locali commerciali per lo svolgimento dell'attività commerciale.
Con il secondo motivo di ricorso la Ricorrente_1 srls evidenzia la presunta contraddittorietà dell'accertamento dove gli stessi documenti sarebbero considerati idonei sul versante delle imposte dirette, ma non idonei ai fini Iva. Inoltre, parte ricorrente eccepisce l'illogicità del recupero relativo all'indeducibilità di minori costi non documentati per complessivi euro 107.691,42 in quanto, come riconosciuto anche dall'Ufficio, applicando i criteri ISA la redditività della società sarebbe in linea con quella del settore, con ciò dimostrando l'effettivo sostenimento di tali costi.
Parte ricorrente chiede altresì alla Corte di Giustizia Tributaria di voler acquisire, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del dlgs 546/92, le testimonianze delle persone che hanno partecipato alla vita aziendale della Ricorrente_1 srls, ai fini di provare la legittima effettuazione delle operazioni e la propria buona fede.
Con ulteriore memoria illustrativa parte ricorrente evidenzia come l'Ufficio abbia oscillato tra premesse che riguarderebbero più propriamente l'inesistenza tout court della prestazione, cioè fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per arrivare a conclusioni che, invece, si dirigono sull'inesistenza soggettiva. Tuttavia non appare alcuni indizio tale da suffragare l'ipotesi che i signori Nominativo_1 e Nominativo_2 non abbiano fornito servizi concernenti l'attività di distribuzione della corrispondenza svolta dalla Ricorrente_1 srls.
Neppure in sede giurisdizionale l'Ufficio è riuscito colmare la mancanza di motivazione, che caratterizza il provvedimento impugnato circa la dimostrazione della volontà di evadere da parte di Ricorrente_1 srls.
L'aspetto dirimente è costituito dall'analisi fattuale, focalizzata sulla compatibilità tra il processo produttivo di Ricorrente_1 srls e la sinergia con l'apporto materiale delle imprese facenti capo al signor Nominativo_1 ed al signor Nominativo_2.
Per descrivere quale fosse il contenuto delle prestazioni di queste imprese, sono stati individuati i momenti essenziali delle loro prestazioni, nel contesto dell'attività di Ricorrente_1 srls, cioè la consegna di corrispondenza per conto degli amministratori di condominio.
In sintesi, l'entità delle operazioni materiali del ciclo produttivo richiedeva l'intervento di una pluralità di persone. La Ricorr_1 srls si avvaleva di un dipendente, il fornitore principale era il Nominativo_2, coadiuvato da quattro addetti alle consegne. Nominativo_1 era coadiuvato da due addetti alle consegne. I quattro dipendenti di Società_1 scs avevano il compito di inserire i dati, tramite il software Smail. Nominativo_1, Nominativo_2 e l'amministratore della Società_1 scs erano responsabili delle operazioni riconducibili alle rispettive imprese. Nel 2019, la ripartizione delle prestazioni assegnate all'uno e all'altro fornitore era stata influenzata dalla prospettiva del progressivo disimpegno di Nominativo_2 e della corrispondente espansione delle prestazioni di Nominativo_1. La mancanza di locali disponibili non è circostanza decisiva, perchè l'attività non richiedeva la disponibilità di locali propri.
In definitiva non sono stati analizzati sufficientemente quei profili di fatto che avrebbero fugato ogni dubbio rispetto alla genuinità dei rapporti economici tra la Ricorrente_1 srls e le due imprese fornitrici. Risulta quindi opportuno colmare la lacuna che l'istruttoria del procedimento amministrativo presenta. Non è, in questo senso, plausibile che l'Ufficio si opponga all'acquisizione di una prova decisiva rispetto alla fattispecie oggetto di trattazione. Non è concepibile che si voglia impedire alla parte di contrastare le presunzioni applicate dall'Ufficio, asserendo che si tratti di prova inidonea o addirittura inammissibile. Da un lato si afferma che è onere del contribuente dimostrare l'effettiva provenienza delle prestazioni che si presume siano state schermate attraverso l'interposizione fittizia, ma dall'altro si cerca di ostacolare questa prova. La resistenza all'assunzione delle prove testimoniali è contra legem, in quanto tende a contrastare l'esercizio del diritto di difesa.
Richiesto anche di dichiarare non dovute le sanzioni per i recuperi relativi al mancato invio allo SDI da parte dei fornitori, per mancanza di riferibilità del comportamento alla Ricorrente_1 srls e per obiettiva incertezza, all'epoca dei fatti, sulle norme che disciplinano tali adempimenti. In subordine correggerne l'entità in funzione del corretto ammontare degli importi considerati.
L'Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con deduzioni scritte, sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
L'Ufficio ha accertato costi non documentati (dunque non deducibili) per euro 104.226,42 (relativi al fornitore Nominativo_1) ed euro 3.465,00 (relativi al fornitore Nominativo_2), oltre l'indetraibilità dell'Iva esposta nelle relative fatture, per assenza dei presupposti formali e sostanziali richiesti ai fini della loro deducibilità/detraibilità. L'accertamento di costi non documentati, infatti, si fonda sul presupposto normativo che in assenza di trasmissione allo SDI le fatture si considerano non emesse, così mancando in radice gli elementi di certezza, esistenza e determinabilità di cui all'art. 109 del Tuir, motivo per cui il cessionario/committente non può dedurre il costo e detrarre l'Iva, in assenza di un documento fiscalmente valido.
Di contro, le numerose violazioni e incongruenze accertate in capo ai fornitori Nominativo_1 e Nominativo_2 censurate da parte ricorrente (tra le tante: emissione di fatture con descrizioni generiche e prive di elementi essenziali ai fini dell'individuazione del corrispettivo;
la genericità dei documenti che dovrebbero attestare la consegna della posta;
lo svolgimento di attività commerciali affatto differenti rispetto all'oggetto sociale della Ricorrente_1; la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
l'assenza di mezzi e personale indispensabili per lo svolgimento delle prestazioni asseritamente rese;
l'assenza o quasi di utenze commerciali;
l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
ecc.) rappresentano il presupposto per la corretta contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
L'Ufficio evidenzia di aver fornito idonei e plurimi elementi che dimostrano l'impossibilità per i fornitori
Nominativo_1 e Nomin_2 di aver svolto i servizi fatturati in totale assenza di mezzi e strutture. Inoltre se parte ricorrente avesse operato con l'ordinaria diligenza, “disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”.
In definitiva la parte non ha fornito “la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” (in tal senso Cass. 24471/2022).
Nel caso in esame, resta esclusa l'ammissibilità della richiesta avversaria di escussione testimoniale dei dipendenti delle società elencate nel ricorso (il cui collegamento con i fatti oggetto di discussione appare peraltro assai oscuro), sia in relazione al fatto che non è ammessa una prova testimoniale su circostanze oggetto di prova documentale non fornita, sia in relazione al fatto che, in tema di operazioni inesistenti, la documentazione contabile a supporto della falsa fatturazione è evidentemente fittizia, appositamente predisposta al fine di dare una parvenza di regolarità all'operazione.
Applicazione del principio di soccombenza in punto spese di lite ex art. 15 dlgs 546/1992: esse vengono quantificate in euro 7.000,00 (settemila/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7000,00