Art. 2.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sullo stanziamento iscritto al capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sullo stanziamento iscritto al capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.