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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 46299 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._1
19/04/1984, con il patrocinio dell'avv. MOCCIA ARIANNA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
23/12/1983, con il patrocinio dell'avv. SERPA FRANCESCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/11/2024, adiva l'intestato CP_1
Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare, alle condizioni ivi indicate, la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva Controparte_2
contratto matrimonio in Roma in data 25.09.2019, precisando che dall'unione era nata la figlia (05.06.2019) e che nel tempo la relazione era andata Per_1
deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Si costituiva in giudizio , il quale rappresentava Controparte_2
l'intenzione di entrambe le parti di definire in via bonaria il presente procedimento. Con note di trattazione scritta congiuntamente depositate in data 19.02.2025, le parti riferivano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 13.03.2025, pertanto, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, le quali chiedevano omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1) Affidamento condiviso della minore (nata a [...] il [...]) ad entrambi i Per_1
genitori con il suo collocamento presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione e gestione potranno essere separatamente assunte, per i periodi di permanenza della bambina presso ciascuno dei genitori. 2) Il padre terrà con le la minore tramite il seguente calendario di frequentazione: a) a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera ore 20.30 con riaccompagno presso la madre. Il padre, in considerazione dei suoi turni lavorativi e previo accordo con la OR da assumere almeno 48 ore prima, potrà CP_1
tenere con sé la figlia, durante i fine settimana di sua spettanza, anche dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 20.30 con riaccompagno dalla madre;
b) Due pomeriggi fissi infra-settimanali che saranno concordati all'inizio di ogni settimana con la OR e sempre almeno 48 ore prima per potere CP_1
consentire alla madre e la minore di organizzarsi, ciò in ragione del turni di lavoro del padre che gli vengono comunicati di settimana in settimana;
c) Due settimane, anche non consecutive, durante i mesi di giugno (dalla fine della scuola), luglio, agosto e settembre (fino inizio scuola), da concordarsi tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le vacanze di Natale, un anno il 24 dicembre, con riaccompagno presso l'abitazione materna entro le ore 11 del giorno successivo, e dall'1 gennaio mattina, ore 11, al 6 gennaio sera, ore 19.30, l'anno successivo dal
25 dicembre, ore 11,00, al 1 gennaio mattina, ore 11; e) durante le festività
Pasquali, la minore starà, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così secondo il criterio dell'alternanza; f) ad anni alterni, un anno il 25 aprile, il 29 giugno ed il 1 novembre, l'anno successivo il 1 maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre;
g) la minore starà nel giorno del compleanno del padre e della madre con i rispettivi genitori, mentre i suoi compleanni continueranno ad essere organizzati congiuntamente dai genitori i quali parteciperanno al 50% della spesa e parteciperanno insieme alle feste qualora lo desiderino;
h) qualora uno dei due genitori, sia impossibilitato a stare con la figlia durante il giorno di sua spettanza per motivi lavorativi o di salute si dovrà privilegiare la permanenza della minore con l'altro genitore, o con la nonna materna, che in tal seno e lavoro permettendo ha dato massima disponibilità, in caso di impossibilità da parte di entrambi la bambina potrà essere affidata alla baby sitter il cui costo sarà ripartito nella misura del 50%". 3) In riferimento alla casa coniugale, l'immobile è sito in
Via Dolzago n. 12 ed è di proprietà della OR ed acquistato prima del CP_1
matrimonio, sul quale in passato i coniugi hanno costituito un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 ss. c.c., destinando il bene suindicato all'esclusivo utilizzo per far fronte ai bisogni familiari. A tal riguardo, in considerazione di esigenze economiche legate al nucleo familiare dato che il suddetto immobile è di ampia metratura e, quindi, necessita di molteplici ed ingenti spese per la sua manutenzione che le parti non riescono più a sostenere, nonché in ragione dei bisogni di natura medica della minore, alla quale è stato purtroppo diagnosticato un “disturbo ipercinetico dello sviluppo”, con riconoscimento dell'invalidità ex art. 3 Legge n. 104 e, quindi, con l'esigenza di sottoporsi a diverse cure mediche in ragione delle sue problematiche di salute, i coniugi hanno convenuto quanto segue: i GNi e , previa autorizzazione del CP_1 CP_2
Giudice Tutelare data la costituzione del Fondo Patrimoniale e la presenza della minore, si impegnano a mettere in vendita l'immobile sito in Via Dolzago n. 12, conferendo mandato irrevocabile ad un'agenzia scelta di comune accordo. La predetta vendita dell'immobile non sarà inferiore alla cifra corrispondente alla perizia giurata di stima. Il ricavato della vendita dell'immobile sarà vincolato, in ossequio alle disposizioni del Giudice Tutelare, per l'acquisto di una nuova abitazione di ridotta metratura sita nel medesimo ed attuale quartiere e Municipio, la cui proprietà sarà intestata alla madre e con l'impegno di entrambi i coniugi di costituire un nuovo fondo patrimoniale in cui inserire l'immobile, sempre per fare fronte alle esigenze della famiglia. L'eventuale somma residua dal ricavato della vendita, non impiegata per l'acquisto del nuovo immobile, oltre ad eventualmente utilizzata per sostenere le spese notarili e tutte quelle necessarie per l'acquisto della nuova abitazione, rimarrà vincolata su un c/c corrente intestata alla minore, sempre comunque nell'osservanza delle disposizioni rese dal Giudice Tutelare. 4) Acquistata la nuova abitazione (nel medesimo ed attuale quartiere in cui vive la bambina) in osservanza degli accordi del punto 3 di cui sopra, la OR vi CP_1
si trasferirà con la minore, con impegno del padre di autorizzare il trasferimento della residenza anagrafica della figlia nel nuovo immobile. 5) Le parti dichiarano che i predetti accordi costituiscono parte funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale. Si chiede, pertanto, che il citato atto di vendita sia esentato da ogni imposta e tassa, ivi compresa la tassa archivio, e non comporti decadenza da qualsivoglia agevolazione fiscale goduta dal trasferente in occasione dell'acquisizione del bene stesso, ai sensi della legge 6 marzo 1987 n. 74 art. 19: regime fiscale esteso alla fattispecie in oggetto dalla sentenza della Corte
Costituzionale, n. 154/99, ed in conformità alle circolari ministeriali n. 49/E del 16 marzo 2000 e n. 27/E del 21 giugno 2012. 6) Nell'ipotesi in cui il Giudice Tutelare non dovesse autorizzare la vendita della ex abitazione coniugale sopra indicata, i coniugi convengono di mettere in locazione il predetto immobile sempre a seguito di autorizzazione del Giudice Tutelare ed in conformità alle sue disposizioni, con contratto intestato alla OR , la quale a seguito dell'avvenuta locazione CP_1
si recherà a vivere, con la minore, in altro immobile sempre sita nel medesimo ed attuale quartiere e Municipio e comunque in osservanza al punto 3 e 4 del suddetto accordo, anche in riferimento all'impiego del denaro relativo alla locazione. 7)
Determinazione a carico del GN di corrispondere alla OR CP_2 CP_1
un assegno mensile, pari alla somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento della minore, dal mese in corso la sottoscrizione dell'accordo e per 6 (sei mesi), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma. Decorso il termine di 6 mesi, il GN verserà CP_2 alla moglie la somma di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della minore, Istat come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma. 8) La somma mensile di euro 346,00, a titolo di pensione di invalidità della minore, sarà versata su un conto corrente a lei intestato e sarà utilizzata dalla madre per fare fronte alle terapie mediche necessarie alla piccola, la somma residua rimarrà nella disponibilità della
OR: tuttavia, nel momento in cui le terapie mediche diventeranno a carico del
SSN, la somma di € 146,00 rimarrà nella disponibilità della IG. , mentre i CP_1 residui € 200,00, saranno versati e rimarranno su un c/c intestato alla minore. 9)
L'assegno unico per la minore sarà percepito nella misura del 50% tra le parti;
10) Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra pattuito, di aver regolato tutti i loro rapporti economici e patrimoniali e pertanto dichiarano espressamente di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, per qualsivoglia ragione, causa o titolo”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo, benchè intervenuto nel corso di un giudizio promosso ai sensi dell'art. 473 bis 40 cpc, con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento della figlia minore e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie.
Deve osservarsi che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito e che dalla lettura complessiva degli atti e dalla informativa della Procura in data 24.2.2025 si evince che tra le parti non è pendente alcun procedimento penale.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
46299/2024:
- dichiara la separazione personale tra , CP_1 Controparte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 25.09.2019;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00092, parte 1, serie 15);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 20/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi