TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 397/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 397/2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elett.te domiciliati presso lo studio del relativo difensore, sito a C.F._2
Crotone in via Torino n. 63; rappresenti e difesi dall'Avv. Mirko Campagna, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
P. IV ) e, per essa, la mandataria P. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata P.IVA_2 presso lo studio del difensore, sito a Napoli in via Riviera di Chiaia n. 267; rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con espressa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. - Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023 ed Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
-1- 17/2023, emesso in data 14.01.2023 e notificato il successivo 14.02.2023, con cui il Tribunale di Crotone gli aveva ingiunto di pagare, in solido tra loro ed in favore della cessionaria l'importo pari ad € 14.788,46, dovuto a titolo di saldo maturato in forza Controparte_1 di un contratto di finanziamento stipulato in data 11.03.2005 con la e Parte_3 rimasto tuttavia insoluto, oltre accessori e spese della fase monitoria.
A sostegno dell'opposizione hanno in particolare eccepito:
a) il difetto di legittimazione passiva del solo , contestando Parte_1
l'autenticità della sottoscrizione apparentemente apposta da quest'ultimo (quale fideiussore) in calce al contratto di mutuo;
b) il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, non risultando adeguatamente provata la cessione del credito in suo favore;
c) la prescrizione del diritto dedotto in sede monitoria;
d) l'entità degli interessi pretesi da controparte.
Per le esposte ragioni hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Preliminarmente ordinare a parte ricorrente la proposizione del procedimento di mediazione, ex articolo 5 bis D. Lgs. 4 marzo 2010, n° 28;
2) revocare il Decreto Ingiuntivo di pagamento n° 17/2023 del 14.01.2023, emesso dal
Tribunale di Crotone nel procedimento civile iscritto al n° 2311/2022, notificato in data
14.02.2023;
3) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente
per mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento: Parte_1
4) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della procedente
Controparte_1
5) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che il credito è improcedibile per intervenuta prescrizione;
6) nel merito accertare e dichiarare che il credito non è provato e che gli interessi sulla "sorte capitale" sono stati liquidati nel decreto ingiuntivo in violazione delle norme di legge;
7) nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato e gli oneri bancari addebitati violano i limiti di legge;
8) con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante, che si dichiara distrattario ex articolo 93 c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio, in qualità di procuratrice di la la quale ha contestato la fondatezza delle Controparte_1 Controparte_2 doglianze attoree.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 17 del
14.01.2023 (RG. 2311/2022);
-2- 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
3) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
17.04.2025 i procuratori delle parti hanno espressamente dato atto «dell'intervenuta definizione di un accordo transattivo» e chiesto concordemente «che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite» (cfr. verbale d'udienza).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 397/2023 R.G., così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 18 Aprile 2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
-3-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 397/2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elett.te domiciliati presso lo studio del relativo difensore, sito a C.F._2
Crotone in via Torino n. 63; rappresenti e difesi dall'Avv. Mirko Campagna, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
P. IV ) e, per essa, la mandataria P. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata P.IVA_2 presso lo studio del difensore, sito a Napoli in via Riviera di Chiaia n. 267; rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con espressa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. - Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023 ed Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
-1- 17/2023, emesso in data 14.01.2023 e notificato il successivo 14.02.2023, con cui il Tribunale di Crotone gli aveva ingiunto di pagare, in solido tra loro ed in favore della cessionaria l'importo pari ad € 14.788,46, dovuto a titolo di saldo maturato in forza Controparte_1 di un contratto di finanziamento stipulato in data 11.03.2005 con la e Parte_3 rimasto tuttavia insoluto, oltre accessori e spese della fase monitoria.
A sostegno dell'opposizione hanno in particolare eccepito:
a) il difetto di legittimazione passiva del solo , contestando Parte_1
l'autenticità della sottoscrizione apparentemente apposta da quest'ultimo (quale fideiussore) in calce al contratto di mutuo;
b) il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, non risultando adeguatamente provata la cessione del credito in suo favore;
c) la prescrizione del diritto dedotto in sede monitoria;
d) l'entità degli interessi pretesi da controparte.
Per le esposte ragioni hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Preliminarmente ordinare a parte ricorrente la proposizione del procedimento di mediazione, ex articolo 5 bis D. Lgs. 4 marzo 2010, n° 28;
2) revocare il Decreto Ingiuntivo di pagamento n° 17/2023 del 14.01.2023, emesso dal
Tribunale di Crotone nel procedimento civile iscritto al n° 2311/2022, notificato in data
14.02.2023;
3) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente
per mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento: Parte_1
4) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della procedente
Controparte_1
5) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che il credito è improcedibile per intervenuta prescrizione;
6) nel merito accertare e dichiarare che il credito non è provato e che gli interessi sulla "sorte capitale" sono stati liquidati nel decreto ingiuntivo in violazione delle norme di legge;
7) nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato e gli oneri bancari addebitati violano i limiti di legge;
8) con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante, che si dichiara distrattario ex articolo 93 c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio, in qualità di procuratrice di la la quale ha contestato la fondatezza delle Controparte_1 Controparte_2 doglianze attoree.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 17 del
14.01.2023 (RG. 2311/2022);
-2- 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
3) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
17.04.2025 i procuratori delle parti hanno espressamente dato atto «dell'intervenuta definizione di un accordo transattivo» e chiesto concordemente «che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite» (cfr. verbale d'udienza).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 397/2023 R.G., così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 18 Aprile 2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
-3-