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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile
Composto dia magistrati:
Dott. AO AL Presidente
Dott.ssa AL NU Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 135/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. STECCONI FRANCESCA
- ricorrenti -
con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025.
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 29.6.2013 a Porto Recanati, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune, atto n. 11, parte II , Serie A, e hanno chiesto la separazione cumulativamente con la pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n. 89/2025 emessa da questo Tribunale in data 11.3.2025 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (avvenuta in data 11.3.2025) all'udienza del 25.11.2025, alla quale i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale
(a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025.
Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti.
Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo quelle relative ai figli minori rispondenti al loro superiore interesse.
Nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso, proposto con il ministero di un unico difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) in C.F._1 Parte_2 C.F._2 conformità alle condizioni da loro concordate, di cui alle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025.
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 25/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
AL NU AO AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile
Composto dia magistrati:
Dott. AO AL Presidente
Dott.ssa AL NU Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 135/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. STECCONI FRANCESCA
- ricorrenti -
con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025.
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 29.6.2013 a Porto Recanati, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune, atto n. 11, parte II , Serie A, e hanno chiesto la separazione cumulativamente con la pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n. 89/2025 emessa da questo Tribunale in data 11.3.2025 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore ai fini della pronuncia della separazione (avvenuta in data 11.3.2025) all'udienza del 25.11.2025, alla quale i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale
(a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025.
Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti.
Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo quelle relative ai figli minori rispondenti al loro superiore interesse.
Nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso, proposto con il ministero di un unico difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) in C.F._1 Parte_2 C.F._2 conformità alle condizioni da loro concordate, di cui alle note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025.
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 25/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
AL NU AO AL