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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
P.IVA_1
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di AT , in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 15.01.2025 , ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7026/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] ( FG) il 24.07.1951 , residente in [...]
Saati 14 , c.f. , col patrocinio dell'avv. Massimo Di Bella come da pro C.F._1
cura in atti , domiciliato presso il suo studio in LL ( CT ) , via Vittorio Emanuele 501;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. con sede centrale Controparte_1
in Roma via Giuseppe Grezar 14 , In AT , via Porto Ulisse 51 ;
Contumace
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p. t. , cf , che agisce anche quale mandatario della P.IVA_2 Controparte_3
, come da mandato speciale in atti di giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo
[...]
Vagliasindi giusta procura alle liti depositata in atti di giudizio;
domiciliato in AT , Piazza
della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Ogg: opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024 parte attrice impugnava l'intimazione di pagamento 2932022
90176601 80 0000 , emessa da il 25.11.2022 , notificata in data 10.07.2024 al ricorrente CP_1
con il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale.
Con l'atto impugnata veniva intimato il pagamento delle somme , rispettivamente portate dalle seguenti cartelle :
€ 4.850,09 in forza di avviso di addebito n. 593 2015 0004175817000 , che risulta notificato in data
CP_ 05.11.2015 , relativo ai contributi risalenti agli anni 2012-2013-2014 e spese di notifica;
€ 6.005,38 in forza dell'avviso di addebito n. 5932016 000650423000 , che risulta notificato in data
CP_
25.12.2016 , relativo ai contributi risalenti agli anni 2012-2013-2014-2015 e spese di notifica.
La somma complessiva intimata in pagamento , comprensiva delle spese di esecuzione , era di €
10.855,47.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva il decorso di prescrizione quinquennale già perfe-
zionato in data di notifica di intimazione di pagamento ( 10.7.2024).
Evidenziava che il decorso di prescrizione dei contributi portati dagli avvisi di addebito, non era stato interrotto da alcuna notifica di atto interruttivo e pertanto alla data in cui è stata ritirata dal ricorrente l'intimazione di pagamento , erano già prescritti i contributi risalenti alle annualità in-
tercorse dal 2012 al 2014 , come risulta dai titoli medesimi, sottesi all'intimazione.
Richiamava la giurisprudenza formatasi in merito al problema dell'incontestabilità del credito portato dagli avvisi di addebito non opposti nel termine di legge, ed il decorso di prescrizione successivo alla loro notifica . Richiamava la posizione di giurisprudenza e l'insegnamento della
Cassazione che considera quinquennale il termine di prescrizione applicabile ai titoli non opposti nel termine di quaranta giorni , divenuti incontestabili ma non più azionabili in sede esecutiva in assenza di notifica di atti interruttivi di prescrizione successivi alla data di rispettiva notifica.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento e di tutti i titoli esecutivi presup-
posti all'intimazione medesima, stante l'avvenuto decorso nei termini di legge della prescrizione contributiva ed il venire meno di ogni pretesa da parte dell'Ente previdenziale.
Il Tribunale con provvedimento del 18.7.2024 sospendeva l'esecutorietà degli avvisi di addebito sopra specificati e fissava udienza di discussione al 06.12.2024.
Successivamente si costituiva che in via preliminare chiedeva che il Tribunale dichiarasse CP_2
la carenza di legittimazione passiva dell' poiché l'attività di notifica dell'intimazione di CP_2
pagamento opposta e tutte le attività esecutive e cautelari successive alla formazione del ruolo sono di competenza del Concessionario del servizio di Riscossione, secondo l'art. 49 e ss. D.P.R. 603/
/1973, richiamato dall'art. 18 D. Lgs. 46/1999.
Eccepiva la tardività del ricorso a fronte della incontestabilità dei crediti divenuti definitivi e portati dagli atti sottesi all'intimazione impugnata , richiamando sotto tale profilo il comma 5 D.Lgs. 46/
1999. Eccepiva in ogni caso la tardività dell'opposizione in riferimento alla notifica dell'intima –
zione eseguita al ricorrente , ex art. 617 c.p.c.
Deduceva la regolare notifica degli avvisi di addebito che produceva in allegato alla memoria di costituzione, notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , parimenti prodotto in riferimento a ciascun titolo esecutivo , evidenziava che la notifica si era prodotta per effetto di compiuta giacenza.
Riteneva che nella fattispecie non si fosse realizzata decadenza e nemmeno prescrizione dei contri-
buti , sotto quest'ultimo profilo richiamava la normativa emergenziale che aveva sospeso il decorso del termine di prescrizione durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e richiamava altresì la sospensione di tutte le attività di notifica e riscossione disposte nel medesimo periodo pandemico ,
ai sensi dell'art. 68, comma 1 , D.L. 18/2020 , convertito con modificazioni dalla legge27/2020 e l'art. 12 del Decreto Legislativo 159/2015.
Richiamava l'indirizzo di questo Tribunale che applicava alle fattispecie analoghe al caso all'esame il termine complessivo di sospensione di un anno , cinque mesi e ventitré giorni , da aggiungersi al termine finale di prescrizione ( pari a 542 giorni ). Deduceva pertanto che nessuna prescrizione fosse decorsa successivamente la notifica di ciascun avviso di addebito e meno che mai alla data di notifica dell'intimazione .
Evidenziava che i contributi divenuti definitivi erano risalenti agli anni intercorsi dal 2012 al 2014 ed i titoli erano stati notificati nel 2015 e per ragioni cronologiche erano al di fuori dalle operazioni
CP_ di cessione e cartolarizzazione concluse tra e Società di cartolarizzazione , CP_3 [...]
, concluse tra il 1999 ed il 2005. CP_4
Chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e conclu- Controparte_1
deva chiedendo in via preliminare che il Tribunale dichiarasse la carenza di legittimazione passiva
CP_
dell' ,l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Chiedeva il rigetto del ricorso con tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto infonda-
te , con vittoria di spese di giudizio.
All'esito dell'udienza del 06 .12.2024 questo giudice veniva delegato per discussione e decisione all'udienza del 15 gennaio 2025. All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato, all'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa col presente provvedi-
mento ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni in fatto e diritto sottese alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Deve essere dichiarata la contumacia dell' , non costituitasi in Controparte_1
giudizio , ritenuta regolare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza di discussione , eseguita a mezzo pec.
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso che risulta depositato il 17.7.
2024 , mentre l'intimazione di pagamento impugnata n. 293 2022 90176601 80 000, risulta notifi-
cata il 10.07.2024, quando il plico della raccomandata postale è stato ritirato presso l'Ufficio.
come risulta dagli atti depositati in giudizio dalla medesima parte resistente.
Sotto il profilo della legittimazione a resistere in giudizio , non può trovare accoglimento l'eccepita
CP_
carenza di legittimazione passiva dell' , considerato che le Sezioni Unite di Cassazione con sentenza n. 7514/2022 hanno statuito che nelle cause di opposizione avverso iscrizione a ruolo al fine di fare valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per il maturare di prescrizione , la legittimazione passiva compete al solo ente impositore , quale unico titolare della situazione sostan-
ziale dedotta in giudizio ( SS.UU.
8.3.2022 n. 7514 ).
Ed invero l' chiede con propria comunicazione a mezzo PEC all' CP_2 Controparte_5 ne copia afferente la notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione , come in atti documen-
tato . Il , sebbene destinatario di rituale notifica del ricorso , non si costituisce in CP_6
giudizio non essendo la parte sostanziale del rapporto .
L'azione di opposizione intrapresa dal ricorrente odierno , impugnando l'intimazione di pagamento intende fare valere in giudizio fatti estintivi del credito successivi alla formazione di ciascun titolo ,
sotteso all'intimazione stessa , al fine di fare risultare l'insussistenza del diritto del creditore di pro-
cedere ad esecuzione forzata ( tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza).
Nel caso di specie , emerge che si tratta di opposizione ex art. 615 c.p.c. avendo la domanda introduttiva del giudizio ad oggetto l'accertamento di fatti estintivi successivi alla formazione di ciascun titolo esecutivo . ( sotto tale profilo si cfr. Cass. n. 13381/2017 ).
CP_ Pertanto l'eccepita inammissibilità della domanda per tardività , formulata dall' non può trovare accoglimento .
Il ricorso appare fondato in ragione della prescrizione decorsa successivamente la notifica di ogni titolo esecutivo sotteso all'intimazione di pagamento .
Nel caso a mano si pone il problema se , una volta divenuto incontestabile il credito contributivo per la mancata opposizione ai sensi del D.Lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta ai termini di prescrizione quinquennale di cui alla legge 335/1995, ovvero a quello più
lungo decennale contemplato dall'art. 2953 c.c. , che attiene all'azione nascente da giudicato.
Tale profilo è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito non senza iniziali oscil lazioni. Sulla base dei principi espressi dalla Cass. Sez. 5 nella sent. n. 12263/2007, applicabili anche nelle ipotesi come il caso di specie : occorre considerare che i ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi e le conseguenti cartelle esattoriali , non hanno la natura di provvedimento giurisdizionale e non sono suscettibili di acquistare efficacia di giudicato . la mancata opposizione della cartella produce solo l'effetto sostanziale di irretrattabilità
del credito , non produce effetti di ordine processuale come il giudicato di cui all'art. 2953 ai fini della prescrizione .
Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 , co. 5 , D.Lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale ma al termine quinquennale di prescrizione introdotto dalla indicata legge n. 335/1995.
In questo senso sono intervenute le SS.UU. n. 23397/2016 nella nota pronuncia ove viene fissato il principio secondo il quale la scadenza del termine per l'impugnazione dei contributi iscritti a ruolo
E delle cartelle ex art. 24 , co. 5 D.Lgs. 46/99 produce l'irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione quinquennale in decennale.
Fatta tale premessa in ordine all'applicazione del termine di prescrizione, si osserva quanto segue .
Parte resistente documenta la notifica a mezzo lettera raccomandata dell'avviso di addebito n. 593
20150004175817000 e tale attività è avvenuta in data 05.11.2015 , non contestata dal ricorrente sotto il profilo della regolarità formale , occorre piuttosto accertare se successivamente tale data ci sia stata notifica di alcun atto interruttivo del decorso di prescrizione quinquennale .
In giudizio non risulta prova di notifica di tale atto tra la data del 05.11.2015 e la notifica dell'inti -
mazione di pagamento ( 17.7.2024 ). Anche a volere considerare il 542 giorni di sospensione , come previsti dalla legislazione emergenziale sanitaria ( art. 68 , comma 1, D.L. n. 18/2020 ) , la prescri-
zione appare comunque maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, sopra richiama ta. Medesima valutazione deve essere eseguita per l'avviso di addebito n. 593 2016 000650234000,
anche per questo titolo appare maturato il termine di prescrizione quinquennale essendo decorsi dalla notifica , documentata dalla parte resistente, avvenuta il 25.12.2016 , ormai otto anni a nulla rilevando la sospensione di 542 giorni richiamata dall'ente resistente odierno.
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento e i crediti portati dall'intimazione di pagamento devono essere dichiarati prescritti , alla luce delle superiori valutazioni e dall'esame della documen-
tazione offerta dalle parti nel corso di causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di AT in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo il procedimento iscritto al n. 7026/2024 R.G.Lavoro , promosso da , con ricorso Parte_1
depositato il 17.7.2024 , così provvede :
Dichiara la contumacia;
Controparte_1 Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito alla medesima sottesi per la prescrizione dei crediti ivi portati;
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. alla rifusione delle spese di giudizio in CP_2
favore di parte ricorrente che liquida in €1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Massimo Di Bella
dichiaratosi antistatario.
AT 15 .01.2025 Il giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo