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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2024, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 361/2016 Reg. Gen.
Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Onorario di Pace Susanna Cirianni, ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento iscritto al n. 361 del Reg. Gen. dell'anno 2016, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 20/11/2024, e vertente tra (C.F.: Parte_1
– rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. C.F._1
Rubino Patrizia, del Foro di Vibo Valentia), e l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: – rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa, per delega in atti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla funzionaria Pisani Caterina).
1. La domanda è parzialmente fondata.
2. , lavoratrice alle dipendenze dell'Ente convenuto, agisce innanzi all'intestato Tribunale, per Pt_1
il riconoscimento: a) del diritto all'indennità di coordinamento, oltre al rateo della tredicesima mensilità, a partire dal 1999 al 2009, oltre accessori, ex art. 10 CCNL di comparto, b) del passaggio al livello economico Ds con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità ai sensi dell'art. 19 del suddetto CCNL e c) alla corresponsione delle differenze retributive auspicate in forza di sua adibizione a mansioni superiori.
3. L'Azienda intimata resiste al ricorso, instando per il suo rigetto, non prima di aver sostenuto la fondatezza del proprio operato.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stta frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. La pretesa attorea si presta in parte a valorizzazione, nei termini seguenti.
1 6. La prova orale raccolta, ha consentito di apprezzare, seppure parzialmente, le ragioni di parte ricorrente.
7. Quanto al primo profilo evocato, l'intervenuta conferma delle mansioni espletate concretamente dall'esponente (come menzionate nei capitoli di prova suffragati dal teste – unico - escusso all'udienza del 26/10/2023) ha consentito di sondare sostanzialmente il complesso d'incombenti oggetto dell'impegno lavorativo dell'attrice, permettendo di conoscere: a) il contenuto delle lavorazioni formalmente esigibili dall'attrice (alla luce del suo inquadramento contrattuale), b) le attività caratteristiche di coordinamento pure rivendicato e c) la concreta riconducibilità di queste alla ricorrente.
8. In relazione, poi, al secondo presupposto d'accoglimento delle doglianze attoree, la prova testimoniale non ha introdotto elementi sufficienti a commisurare l'estensione cronologica delle attività (più qualificate) impegnate dall'attrice consentendo, altresì e contestualmente, la constatazione di prevalenza, continuità ed effettività delle mansioni diverse e superiori, fondamentale per l'ascrizione alla stessa della categoria e livello economico auspicati.
9. L'esito della lite, condizionato dalla parziale soccombenza reciproca, depone per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda parzialmente e, per l'effetto, accerta lo svolgimento – da parte di
[...]
– dell'attività di coordinamento del personale per i servizi in assegnazione;
Parte_1
- conseguentemente, condanna l' convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
indennità di coordinamento previste contrattualmente, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
- rigetta la domanda per il resto;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 20/11/2024.
Il Giudice Onorario di Pace
Susanna Cirianni
2
Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Onorario di Pace Susanna Cirianni, ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento iscritto al n. 361 del Reg. Gen. dell'anno 2016, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 20/11/2024, e vertente tra (C.F.: Parte_1
– rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. C.F._1
Rubino Patrizia, del Foro di Vibo Valentia), e l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: – rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa, per delega in atti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla funzionaria Pisani Caterina).
1. La domanda è parzialmente fondata.
2. , lavoratrice alle dipendenze dell'Ente convenuto, agisce innanzi all'intestato Tribunale, per Pt_1
il riconoscimento: a) del diritto all'indennità di coordinamento, oltre al rateo della tredicesima mensilità, a partire dal 1999 al 2009, oltre accessori, ex art. 10 CCNL di comparto, b) del passaggio al livello economico Ds con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità ai sensi dell'art. 19 del suddetto CCNL e c) alla corresponsione delle differenze retributive auspicate in forza di sua adibizione a mansioni superiori.
3. L'Azienda intimata resiste al ricorso, instando per il suo rigetto, non prima di aver sostenuto la fondatezza del proprio operato.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stta frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. La pretesa attorea si presta in parte a valorizzazione, nei termini seguenti.
1 6. La prova orale raccolta, ha consentito di apprezzare, seppure parzialmente, le ragioni di parte ricorrente.
7. Quanto al primo profilo evocato, l'intervenuta conferma delle mansioni espletate concretamente dall'esponente (come menzionate nei capitoli di prova suffragati dal teste – unico - escusso all'udienza del 26/10/2023) ha consentito di sondare sostanzialmente il complesso d'incombenti oggetto dell'impegno lavorativo dell'attrice, permettendo di conoscere: a) il contenuto delle lavorazioni formalmente esigibili dall'attrice (alla luce del suo inquadramento contrattuale), b) le attività caratteristiche di coordinamento pure rivendicato e c) la concreta riconducibilità di queste alla ricorrente.
8. In relazione, poi, al secondo presupposto d'accoglimento delle doglianze attoree, la prova testimoniale non ha introdotto elementi sufficienti a commisurare l'estensione cronologica delle attività (più qualificate) impegnate dall'attrice consentendo, altresì e contestualmente, la constatazione di prevalenza, continuità ed effettività delle mansioni diverse e superiori, fondamentale per l'ascrizione alla stessa della categoria e livello economico auspicati.
9. L'esito della lite, condizionato dalla parziale soccombenza reciproca, depone per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda parzialmente e, per l'effetto, accerta lo svolgimento – da parte di
[...]
– dell'attività di coordinamento del personale per i servizi in assegnazione;
Parte_1
- conseguentemente, condanna l' convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
indennità di coordinamento previste contrattualmente, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
- rigetta la domanda per il resto;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 20/11/2024.
Il Giudice Onorario di Pace
Susanna Cirianni
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