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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1477/2024 RG fissata all'udienza del 08/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MARIANO PATRIZIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCO FRANCESCO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo il riconoscimento quale malattia professionale della tecnopatia denunciata (“ernia discale lombare”).
In particolare ha rappresentato che:
1) L' , respingeva la domanda per inesistenza del nesso causale tra malattia denunciata e attività CP_2 lavorativa svolta. Anche il successivo ricorso veniva respinto. L' , difatti, sostiene che “Tenuto CP_1 conto che il soggetto in esame ha effettuato attività di addetto alla cura del verde, con taglio di siepe, si ritiene che la movimentazione di carichi è stato nella fattispecie residuale”. Tuttavia ciò non è corretto per i motivi che si andranno ad esporre.
2) Il sig. lavorava prima per 22 anni in agricoltura, poi per 18 anni come operaio alla cura del Parte_1
verde.
1 3) In agricoltura attendeva a tutti i lavori: negli oliveti, nei vigneti, nella coltivazione degli ortaggi, lavori che lo costringevano abitualmente alla movimentazione manuale di carichi pesanti e all'assunzione di posture disergonomiche.
4) Da addetto alla cura del verde, durante l'inverno, potava gli alberi del cimitero, di Viale A. Moro, del villaggio residenziale, nonché i grandi alberi che cadevano a causa del vento.
5) Una volta potati, il ricorrente sollevava i tronchi e li caricava sul camion, mentre per caricare sul camion i rami piccoli con le fronde usava il forcone.
6) Dalla primavera all'autunno lavorava continuamente col decespugliatore per tagliare l'erba ed i rami secchi nei parchi e nelle strade;
il decespugliatore pesava 8-9 kg e lo reggeva per tutto il giorno con le mani distanti dal corpo.
7) Periodicamente, durante la giornata lavorativa, raccoglieva manualmente l'erba ed i rami secchi tagliati, riempiva dei grossi contenitori, c.d. volgarmente “le tine”, che pesavano 10-15 kg, li sollevava, li trasportava al compattatore dove poi li sversava.
8) Durante l'intera giornata, quindi, movimentava manualmente carichi in quanto doveva reggere il decespugliatore e trasportare periodicamente le “tine” piene al compattatore.
9) Nella stessa cartella personale e sanitaria di rischio allegata in atti, è specificato che il lavoro comporta la movimentazione manuale di carichi.
10) D'altronde, a causa dei vari lavori svolti, al signor già all'età di 45 anni veniva certificata Parte_1
la patologia, insorta in età relativamente giovane, si veda la certificazione allegata.
11) Al sig. l' ha già riconosciuto un danno biologico del 6% per ipoacusia professionale, Parte_1 CP_1
tale danno si dovrà aggiungere agli eventuali postumi invalidanti causati dalla tecnopatia in oggetto.
L' si è costituito ribadendo la correttezza del proprio operato e precisando che nel CP_1 caso di specie trattasi comunque di comune condizione osteofitosica (con diffuse multiple discopatie lombari e cervicali) a carattere esclusivamente cronico-degenerativo-costituzionale.
Nel corso del giudizio si è ritenuto di dover disporre consulenza tecnica al fine di valutare il nesso di causalità tra tecnopatia denunciata e mansioni svolte e quantificare l'eventuale percentuale di danno indennizzabile.
Nel merito, il ricorso è fondato.
2 In primo luogo, va precisato che – secondo quanto affermato, tra l'altro, da Cass.
6105/2015 – “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
Inoltre (cfr. Cass. 20510/2015), va ribadito che “nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in presenza di malattie tabellate (quali le neoplasie da esposizione ai fenoli ed omologhi ed al cloruro di vinile e derivati), opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' , dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che CP_1 la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia”.
Nel merito, il CTU con analisi esauriente ed esaustiva, anche con ampio richiamo alla letteratura scientifica in materia, ha riconosciuto l'esistenza del nesso causale tra attività lavorativa svolta (manutenzione del verde) e patologia denunciata.
Invero egli precisa che per il lavoratore nel VdR della è indicato quale fattore Parte_1 Parte_2 di rischio la MMC, esposizione al rumore, posture incongrue, esposizione a polveri/fumi etc ed è riconosciuta la idoneità con la prescrizione di limitazioni relative all'utilizzo di DPI acustici, e difatti al
è stata riconosciuta la genesi professionale della ipoacusia, ed alla visita del marzo 2016 per la Parte_1 accertata diagnosi di spondilodiscopatia la limitazione circa la sollecitazione incongrua del rachide, massimo 20Kg. Deve quindi essere considerato acclarato per le lavorazioni svolte dal Sig il Parte_1 rischio di MMC e posture incogrue.
Ed ancora, con riferimento alla quantificazione del danno biologico corrispondente, ella ha precisato di quantificare il predetto danno nella percentuale del 7% con riferimento alla sola patologia denunciata “ernia del disco lombare”.
3 Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (cfr. Cass. 12703/2015).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto nei termini sopra esposti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1477/2024, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento della prestazione dovuta CP_1 in base al grado di invalidità riconosciuta (7%), oltre accessori come per legge;
condanna al pagamento delle spese processuali e le liquida in euro 1900,00, oltre CP_1 spese forfettarie (15%), iva e cpa, con distrazione alla difesa di parte ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu. CP_1
Lecce, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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