Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 845/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GAUDIANO BENEDETTO
Appellante nei confronti di:
(c.f. ), rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'avv. PAGANO GIOVANNI
Appellata
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
appellante: “Voglia la CORTE DI APPELLO Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In accoglimento della presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, Dire e dichiarare che a causa della negligenza della convenuta odierna appellata dott.ssa , che ha omesso di Parte_2
ulteriori ed irreversibili danni rispetto a quelli accertati nel 2009 dal C.T.U. nominato in quel giudizio. Conseguentemente condannarla al risarcimento in favore dell'attrice degli ulteriori danni nel frattempo verificatisi quantificati in €. 6.737,47, nonché al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del fabbricato dalla data della morte della madre e fino al 30.9.2018 quantificati in €. 15.000,00. Ritenere inammissibili perché tardivamente dedotte, o comunque respingerle perché infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte di controparte. Con vittoria delle spese e dei compensi dei due gradi del giudizio. Ammettere occorrendo i mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c. e reiterati con la precisazione delle conclusioni.”;
appellata: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI APPELLO -ritenere e dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto da , Parte_1
provvedendo sulle spese ex art. 91 c.p.c.; -ritenere e dichiarare, comunque, inammissibile, improponibile, improcedibile infondato in fatto e diritto l'appello proposto da e, conseguentemente, rigettarlo, anche con qualsiasi Parte_1
altra statuizione, confermando integralmente l'impugnata sentenza (n. 4430/2018); - ritenere e dichiarare che parte appellante ha agito con male fede e colpa grave e condannarla per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
-ritenere inconducenti ed irrilevanti i mezzi istruttori richiamati dall'appellante, confermando la decisione in tal senso adottata con ordinanza del 20.9.2019”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva chiesto, a Parte_1
il risarcimento di danni patiti a seguito di infiltrazioni nella Parte_2
porzione di immobile, comune alla convenuta, di sua proprietà. Segnatamente, aveva narrato l'attrice che, con sentenza n. 17 del 2.2.2011, il Tribunale di Palermo aveva
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 condannato l'appellata ad eseguire le opere necessarie al fine di eliminare la produzione di infiltrazioni e al risarcimento dei danni in proprio favore, ma Parte_2
non si era “mai attivata fattivamente ad eseguire i lavori di cui alla
[...]
sentenza onde eliminare le cause delle infiltrazioni” (v. p. 3, atto di citazione primo grado). Nel contraddittorio con la convenuta, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa (riscontrato che non sussisteva alcun inadempimento) è stata disattesa dal Tribunale di Palermo.
L'appellante, col gravame, contesta il rigetto della domanda, la condanna “per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.” e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
L'appellata, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, contestando le doglianze dell'appellante.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, con ordinanza del 5 luglio 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Riepilogati come sopra i principali fatti di causa, il gravame risulta in massima parte infondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante contesta il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patiti a causa delle infiltrazioni.
Ora, in sede di legittimità viene evidenziato che “Il che subisca, nella Parte_3
propria unità immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del
, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella Parte_3
comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/06/2021 n. 18187).
Nel caso di specie, emerge che non abbia contribuito al pagamento Parte_1
delle spese per i lavori volti ad eliminare le cause delle infiltrazioni, le quali sono state interamente sostenute da Parte_2
In dettaglio, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio emerge che l'appellata si
è “attivata dando mandato all'Arch. di redigere un progetto di Parte_4
manutenzione delle coperture e del prospetto della palazzina” e che “le somme per
l'esecuzione dei lavori sulle parti comuni e per le spese tecniche sono state sinora anticipate dalla SI.a . La sig.ra non ha attuato alcun intervento Parte_2 Parte_1
nel proprio immobile, malgrado abbia ottenuto il risarcimento previsto dalla sentenza del 2011 (…) ed anzi ha richiesto (…) un ulteriore valutazione e risarcimento dei danni potenzialmente incrementati rispetto a quanto previsto della sentenza del 2011.
Rifiutando al momento la contribuzione delle spese già sostenute sulle parti comuni”
(cfr. p. 4-5, relazione del 02/11/2017 del CT . Persona_1
Vale ricordare, infatti, che con sentenza n. 17 del 2/2/2011 del Tribunale di Palermo,
è stata disposta per un verso condanna della “SI.ra ad eseguire le opere Parte_2
necessarie sulle coperture ed i prospetti della palazzina, ma per altro verso ha anche riconosciuto un concorso di responsabilità (…). Cioè è stato riconosciuto (…) che la causa delle infiltrazioni risiedeva nelle pessime condizioni delle coperture della palazzina ed in generale delle parti comuni del fabbricato” ed “E' noto che l'onere della manutenzione e cura delle parti comuni di un fabbricato spetta a tutti i proprietari e che conseguentemente i danni a proprietà del singolo, imputabili all'incuria delle stesse, devono essere indennizzati da tutti gli altri. Pertanto tutti i danni verificatisi negli anni all'interno dell'appartamento , anche prima del Parte_2
2011, per effetto delle carenti condizioni delle coperture, dovrebbero essere indennizzati. Così come è stato fatto a favore dell'immobile attoreo, a conclusione del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 primo ricorso” (v. p. 3-4, relazione integrativa del 15/12/2017 del CT Per_1
.
[...]
Da quanto sopra esposto, diversamente da quanto addotto dall'appellante, è da escludere che possa dirsi sussistente inadempimento da parte dell'appellata, che anzi si
è attivata per il rifacimento della palazzina, pur in difetto di idonea contribuzione e collaborazione da parte di la quale, in violazione evidente degli obblighi Parte_1
anche sulla stessa incombenti (vale ricordare la descrizione dell'interno del suo appartamento, con omessa manutenzione, ad esempio, degli infissi, e con le conseguenti infiltrazioni), non ha posto le premesse per evitare quel protrarsi dei fenomeni dannosi rispetto ai quali ha già ottenuto ristoro.
La domanda di risarcimento dei danni dell'appellante non poteva, pertanto, trovare accoglimento, e correttamente è stata quindi disattesa dal Tribunale.
Con i successivi motivi di gravame, l'appellante contesta la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
Quanto al primo aspetto, vale innanzitutto osservare che, in ragione di quanto esplicitato nella motivazione (col riferimento alla condotta processuale, anche in relazione alla proposta conciliativa rifiutata, e al quantum accordato, pari a € 2.738,00, quale posta “necessaria alla convenuta, per intraprendere un altro giudizio volto ad ottenere la condanna della al pagamento delle somme pro quota necessarie Parte_1
per la messa in sicurezza dell'edificio condominiale oltre che il risarcimento dei danni accertati nell'appartamento di quest'ultima”) è evidente che il primo giudice ha in sostanza fatto riferimento alla previsione di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c., ancorché sia evocato in sentenza il terzo comma della stessa norma. L'indicazione quantitativa specifica pare infatti ancorata a un ristoro determinato e correlato alla esigenza della convenuta di dover intraprendere il giudizio di merito: ma, posto in questi termini proprio per la quantificazione, si è spostato l'accento esclusivamente sui costi per sostenere il giudizio, che invece vanno ristorati secondo i principi di cui agli artt. 91 e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 92 c.p.c. In altri termini, il risarcimento ex art. 96 c.p.c. non può che essere correlato a voci diverse da quelle proprie correlate alla spese di lite, rappresentando un danno ulteriore che necessita di adeguata allegazione.
E va anche rammentato che ancora la Suprema Corte ha di recente affermato che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive”
(Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 30/12/2023 n. 36591).
Nel caso di specie, rispetto alla condotta di , pur alla luce di quanto Parte_1
evidenziato sulle scelte processuali, non può dirsi che siano emersi elementi di mala fede o colpa grave relativamente all'altro aspetto valorizzato dal primo giudice, e cioè al rifiuto di accedere alla proposta conciliativa, atteso che l'adesione a essa rientra comunque nel novero delle scelte possibili demandate alla parte, e non emerge (dalla disamina dell'atto del 3 ottobre 2018 col quale prese posizione sul punto) Parte_1
elemento alcuno per definirla del tutto peregrina. Relativamente all'aspetto in esame, quindi, il gravame merita accoglimento, e va di conseguenza riformata la statuizione di prime cure rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c.
In materia di spese di lite, invece, il gravame è infondato;
la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato chiarito che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n.6144).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 In particolare, “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez.
VI, ordinanza 24/03/2015 n. 5842).
Nel caso di specie, l'appellante ha dato causa alla lite giudiziaria, chiedendo un ulteriore risarcimento e risultando infine soccombente e, pertanto, il Tribunale ha correttamente condannato al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di ivi comprese quelle dell'accertamento tecnico espletato. Parte_2
Considerato quanto sin qui esposto, conclusivamente la statuizione va solo parzialmente riformata, disattendendosi la pretesa ex art. 96 c.p.c. e confermandosi per il resto.
Quanto alle spese di lite, ferma, come detto, la statuizione di primo grado, quelle del presente grado vanno in massima parte poste a carico dell'appellante prevalentemente soccombente, potendosi compensare per un terzo stante l'accoglimento di uno dei motivi;
la liquidazione come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione del 15/4/2019 avverso la sentenza n. 4430/2018 resa dal Tribunale di
Palermo il 16/10/2018: rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c.; conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione di 2/3 delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio sostenute da compensando il restante terzo, liquidate Parte_2
nell'intero in complessivi € 4.260,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 12 dicembre 2024.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8