TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13903/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Manuela Montuori, all'udienza di trattazione scritta del 15.01.2025, lette le note di T.S ex art. 127 ter c.pc. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13903/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a San Giorgio a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuliano Ferraro (C.F. ) e dall'Avv. Giuseppe C.F._2
Longobardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Paolo Emilio C.F._3 Imbriani, 33 – 80132;
RICORRENTE contro
, in persona del procuratore pro tempore, rapp.ta e difesa, Controparte_1 come da mandato in atti, dall'Avv. Andrea Simeoli (C.F. ) presso il cui studio in San C.F._4
Giorgio a Cremano (NA) alla Via D. Scarlatti n.6; RESISTENTE
contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato per la carica in 00144 - Roma, al Viale Pasteur n. 49, C.F. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cicirello
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2022, il sig. proponeva opposizione avverso la comunicazione Pt_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000453000 notificata a mezzo pec in data 15.06.2022, limitatamente ai contributi previdenziali dovuti all' ovvero limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento CP_2 parte della citata intimazione e precisamente: cartella n. 07120130094427756000 dell'importo di € 6.854,39; cartella n. 07120150073167114000 di € 11.175,66, sostenendo che la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000453000 fosse l'unico atto attraverso cui il ricorrente avrebbe avuto effettiva conoscenza della natura dei tributi posti a base degli avvisi contenuti nella detta comunicazione. A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente deduceva: - la tempestività dell'opposizione per averla proposta nel termine di 40 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
- la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti all'avviso di iscrizione ipotecaria, contestando dapprima l'avvenuta notifica e successivamente la circostanza che sarebbe avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc in quanto notifica di carattere eccezionale e subordinata all'impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario oppure, in caso di sua assenza, ai soggetti alternativamente (ed in sequenza tassativa), indicati nell'art. 139 c.p.c.
- l'avvenuta prescrizione dei tributi posti alla base delle cartelle di pagamento ovvero relativi agli anni dal 2012 al 2015, in assenza della richiamata rituale notifica e, comunque, seppur notificata, l'intervenuta prescrizione per il decorso del termine quinquennale maturato anche successivamente alle date di presunta notifica delle cartelle, ovvero 25 giugno 2013 e 24 agosto 2015.
- la decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/1999 poiché i termini connessi all'attività di riscossione (iscrizione a ruolo, consegna dello stesso e successiva notifica), possono essere ricondotti all'unico termine prescrizionale di cinque anni per la riscossione di tutte le imposte e tributi.
Nel merito, quindi, argomentando sull'eccezione di prescrizione quinquennale, il ricorrente esponeva, che in mancanza di un qualsiasi atto interruttivo dell'Ente creditore ed in mancanza della prova che la notifica della cartella da parte dell'Agente di Riscossione fosse andata a buon fine, il diritto al pagamento delle somme doveva considerarsi prescritto. Concludeva, pertanto, per “dichiarare l'estinzione del diritto dell' a CP_2 riscuotere i tributi relativi agli anni 2012 – 2013 – 2014 e 2015 derivanti da “contributi ente naz.le CP_2 previdenza assistenza, Enpaf sanzioni civili e interessi di mora per omissioni contributive” di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000453000 notificata in data 15.06.2022, per intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione di recupero;
− relativamente alle cartelle richiamate in premessa sub n.ri 1) e 2) dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione;
− condannare le resistenti al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”.
Regolarmente costituitasi in giudizio, l' eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso attesa la CP_2 regolare notifica delle cartelle di pagamento, rimandando all' la prova Controparte_1 dell'invio degli atti interruttivi a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva l' contestando quanto asserito dal ricorrente in merito alla mancata notifica delle cartelle;
CP_3 eccepiva di aver notificato la cartella n.ro 07120130094427756000 in data 25.06.2013 e la cartella n.
07120150073167114000 in data 24.08.2015, e di aver, successivamente a queste, notificato intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda in quanto tardiva e comunque infondata.
A seguito della sospensione del credito, l'udienza veniva rinviata per esigenze di ruolo al 15.01.2025 con le modalità della trattazione scritta e termine per note fino al giorno dell'udienza; pertanto, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa.
* * * * *
In via preliminare, seppur l'opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria è tempestiva, in quanto avvenuta - mediante iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio - in data 25.07.2022 ovvero entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 15.06.2022, data di notifica della stessa e con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Parte ricorrente ha fondato la sua costituzione sulla mancata notifica degli atti presupposti all'avviso di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000453000, qui opposto, e, di conseguenza, sulla nullità a monte della pretesa creditoria per irregolarità dell'iter procedurale volto a portare a conoscenza del contribuente di eventuali posizioni debitorie. Tuttavia, l' resistente ha depositato prova dell'avvenuta notifica sia delle CP_3 cartelle esattoriali sia del successivo avviso di iscrizione ipotecaria. In specie, la resistente ha dato prova mediante deposito:
- dell'avvenuta notifica con avviso di ricevimento del 25.06.2013, della cartella n. 07120130094427756000;
- dell'avvenuta notifica in data 19.05.2022 a mezzo pec per l'intimazione di pagamento n.07120229012813213000 (contenente la cartella n. 07120130094427756000 notificata il 25/06/2013);
- della notificata avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc in data 18.12.2019 con avviso di notifica di deposito presso la casa comunale del 12.12.2019 (e successiva compiuta giacenza) effettuata a seguito di avviso di ricevimento del 04.12.2019 di esito infruttuoso dell'intimazione di pagamento n. 07120199040381704000
(contenente la cartella n. 07120150073167114000 notificata il 24.08.2015);
- della notifica della cartella n. 07120150073167114000 ai sensi dell'art. 139 cpc avvenuta in data 24.08.2015 nelle mani della sig.ra , qualificatasi come cognata del sig. Persona_1 Pt_1
- della notifica a mezzo pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202200000453000 avvenuta in data 15/06/2022, come da ricevute in atti di parte convenuta.
Sulla regolarità della notifica della cartella esattoriale a mezzo pec, disciplinata dal DPR 68/2005 e succ. mod.
e integ., si è espressa la Commissione Tributaria provinciale di Napoli, che, con sentenza n. 18032 del 27 ottobre 2016 ha chiarito che “Deve rilevarsi che, con decorrenza dal 31 maggio 2010, mediante l'aggiunta del comma 1 bis all'art. 26 DPR 602/73 è stato introdotto l'utilizzo direttamente da parte di , quale modalità di CP_4 notifica, della posta elettronica certificata;
peraltro la possibilità di notificare le cartelle a mezzo PEC, laddove emesse in forma di documento informatico, poteva affermarsi già in forza dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 82/05 il quale equipara la trasmissione dei documenti medesimi attraverso la posta elettronica certificata alla notificazione per mezzo di posta elettronica raccomandata.” Inoltre, la CTR Campania, con sentenza n. 310/19 dep. 21/01/2019, sulla notifica a mezzo pec della cartella esattoriale per le imprese e società, ha chiarito: “Occorre anzitutto puntualizzare che le modalità di notificazione della cartella adottate dall'agente della riscossione, sono nel caso di imprese previste come obbligatorie. La notifica della cartella esattoriale, infatti, è disciplinata dall'art.26 DPR 602/73, che, a decorrere dal 22.10.2015, dispone come la stessa “può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tale modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC)”.
Come pure in atti, l'Agenzia resistente ha depositato la ricevuta della notifica della cartella n. 07120130094427756000 avvenuta in data 25/06/2013 a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento sottoscritto per la ricezione nonché la notifica della cartella n. 07120150073167114000 avvenuta il 24/08/2015 ai sensi dell'art. 139 cpc, a mezzo posta raccomandata sottoscritta per ricezione da persona qualificatasi come
“cognata” e, poi seguita da raccomandata semplice “informativa” dell'avvenuta notifica. La Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010 ha specificato che con il ricevimento della raccomandata informativa si concreta la conoscibilità dell'atto, che comunque si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Sul punto, la Suprema Corte è più volte intervenuta per meglio definire le tutele di chi riceve atti impositivi in relazione alle diverse modalità di notifica, confermando che quando non vi è diretta e immediata conoscenza da parte del destinatario del plico, come nel caso della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., pur operando per presunzione di ricezione, è necessario che vi sia la maggiore tutela possibile, pur nel bilanciamento delle esigenze del notificatore, ma con un onere della prova aggravato in capo di quest'ultimo, il quale, nel caso dell'art. 140 c.p.c., dovrà produrre l'avviso di ricevimento del C.A.D. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n°10.012 del 15 aprile 2021, hanno risolto il contrasto interno relativo al rituale perfezionamento della notifica, con particolare riferimento alla questione se sia sufficiente produrre il primo avviso di ricevimento, con relative attestazioni, oppure se sia necessario che il notificante depositi l'avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (C.A.D.). Con ordinanza n°5.077 del 21 febbraio 2019, la Corte ha ritenuto che dinanzi alla notifica effettuata in caso di assenza temporanea del destinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell'atto notificando, si considera perfezionata la procedura notificatoria solo quando si verifica, in concreto, l'avvenuta ricezione della C.A.D.. La conseguenza è che il notificante, ossia parte resistente, è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (nello stesso senso, cfr. Cass., sent. n°6.363/2020, n°21.714/2020, n°23.921/2020, n°25.140/2020 e n°26.078/2020). Le Sezioni Unite, recentemente, hanno evidenziato come, a differenza di quanto avviene ex art. 139 c.p.c., nel caso dell'art. 140 c.p.c. “non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale)”. Tanto basta per prevedere un maggiore rigore nella comunicazione dell'avvenuto deposito, per dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto. Sulla scorta di tale ragionamento, le Sezioni Unite hanno sancito il principio secondo il quale “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n°890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Invece, per la procedura prevista ex art. 139 c.p.c. è sufficiente la prova (in giudizio) della semplice spedizione della raccomandata attestante l'avvenuta notifica, in quanto questa avvenuta nelle mani di un familiare convivente con il destinatario o al portiere (o a un addetto alla ricezione atti), etc. e si presume che il plico venga consegnato al destinatario.
Ciò posto, si ritiene che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza della propria posizione debitoria per la regolarità delle notifiche del 25.06.2013 e del 24.08.2015, cartelle poi contenute anche nelle successive intimazioni di pagamento, pur regolarmente notificate.
Pertanto, può senza dubbio affermarsi che il ricorrente è stato posto in condizione di conoscere le cartelle esattoriali prodromiche alla comunicazione di iscrizione di ipoteca, e tanto basta ai fini qui considerati, per cui diventa ininfluente ogni avversa considerazione. È, peraltro, principio consolidato che l'eventuale vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. A tal proposito, ed in via ulteriore, non può non tenersi conto del fatto che, per la cartella n. 07120130094427756000, il ricorrente in data 01.02.2019, decadeva dal beneficio di rateizzo ottenuto in data 11 agosto 2014 per un totale di 72 rate poichè effettuava parziali pagamenti per € 7.386,52 per un totale di n. 34 rate;
tutto ciò al fine di confermare la conoscenza del carico pendente e l'interruzione dei termini prescrittivi. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, Sez.6, con Ordinanza n. 19401/2022 pubblicata il 16/06/2022 ha statuito, tra l'altro: "che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n.
27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;
"non si vede come il contribuente possa richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute". Cfr. art. 10, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 16.2.2022, n. 5160); da ciò discende ulteriormente, a valle, che - come chiarito anche da Cass., 8.2.2017, n. 3347 - nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n.
14781) e sempre che "non siano scaduti i termini di impugnazione delle cartelle di pagamento;
".
Come già agevolmente desumibile da quanto sopra, pure priva di accoglimento appare, quindi, l'eccezione di prescrizione quinquennale - sollevata da parte ricorrente - nell'ipotesi di accertata regolarità della notifica - per mancanza di atti interruttivi a far data dal 24.08.2015 (data di notifica della cartella n. 07120150073167114000) e fino al 15.06.2022, data di notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria. Infatti, l' convenuta ha CP_1 depositato prova di avvenuta notifica, non solo delle due cartelle rispettivamente in data 25/06/2013 e
24/08/2015, ma ha dimostrato la rituale notifica di due intimazioni di pagamento e ciò ai fini interruttivi della prescrizione, e, in ultimo, della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data
15/06/2022.
In merito all'eccezione di decadenza, l'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali debba essere effettuata "a pena di decadenza" entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data di notifica del verbale di accertamento o, infine, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento sottoposto a gravame giudiziario. La norma disciplina il procedimento di riscossione della contribuzione previdenziale specificando che la decadenza può essere impedita solo attraverso l'iscrizione del credito nei ruoli e la successiva notifica della cartella o dell'avviso di addebito, ed è un'attività che attiene alla potestà pubblica dell'ente previdenziale, mentre il giudizio è del tutto estraneo a detto procedimento amministrativo, in quanto sia successivo, che eventuale, dipendendo dalla reazione del contribuente. I termini di decadenza vengono introdotti proprio al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: ciò consente di affermare che la normativa sulla riscossione tributaria (e contributiva) tutela congiuntamente, bilanciandoli, i due interessi contrapposti: quello del contribuente alla determinazione del tempo massimo entro cui all'erario è consentito agire per la riscossione dei tributi e quello, pubblico, dello stesso erario di non essere soggetto a termini talmente stretti da non potere esercitare il potere di riscossione. Sul tema si è espressa anche la Suprema Corte con l'ordinanza n. 24134/2021, con la quale affronta la dibattuta questione della decadenza degli enti previdenziali dalla potestà di riscossione della contribuzione;
il Giudice di legittimità dà applicazione al principio secondo cui, in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)". Ciò premesso, l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente è infondata atteso che l' ha depositato i prospetti del contribuente consegnati all'Agente della Riscossione CP_2 tempestivamente rispetto ai termini fissati dall'art. 25 del D. lgs n. 46/1999.
La domanda va, pertanto, respinta. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando dichiara:
- Rigetta l'opposizione;
- Per l'effetto condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' e CP_3 Cont dell' che liquida in complessivi € 2000,00 di cui € 1000,00 in favore di e d € 1000,00 in CP_2 favore dell' CP_2
Si comunichi
Napoli, lì 15.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Manuela Montuori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Manuela Montuori, all'udienza di trattazione scritta del 15.01.2025, lette le note di T.S ex art. 127 ter c.pc. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 13903/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a San Giorgio a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuliano Ferraro (C.F. ) e dall'Avv. Giuseppe C.F._2
Longobardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Paolo Emilio C.F._3 Imbriani, 33 – 80132;
RICORRENTE contro
, in persona del procuratore pro tempore, rapp.ta e difesa, Controparte_1 come da mandato in atti, dall'Avv. Andrea Simeoli (C.F. ) presso il cui studio in San C.F._4
Giorgio a Cremano (NA) alla Via D. Scarlatti n.6; RESISTENTE
contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato per la carica in 00144 - Roma, al Viale Pasteur n. 49, C.F. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cicirello
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2022, il sig. proponeva opposizione avverso la comunicazione Pt_1 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000453000 notificata a mezzo pec in data 15.06.2022, limitatamente ai contributi previdenziali dovuti all' ovvero limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento CP_2 parte della citata intimazione e precisamente: cartella n. 07120130094427756000 dell'importo di € 6.854,39; cartella n. 07120150073167114000 di € 11.175,66, sostenendo che la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000453000 fosse l'unico atto attraverso cui il ricorrente avrebbe avuto effettiva conoscenza della natura dei tributi posti a base degli avvisi contenuti nella detta comunicazione. A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente deduceva: - la tempestività dell'opposizione per averla proposta nel termine di 40 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
- la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti all'avviso di iscrizione ipotecaria, contestando dapprima l'avvenuta notifica e successivamente la circostanza che sarebbe avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc in quanto notifica di carattere eccezionale e subordinata all'impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario oppure, in caso di sua assenza, ai soggetti alternativamente (ed in sequenza tassativa), indicati nell'art. 139 c.p.c.
- l'avvenuta prescrizione dei tributi posti alla base delle cartelle di pagamento ovvero relativi agli anni dal 2012 al 2015, in assenza della richiamata rituale notifica e, comunque, seppur notificata, l'intervenuta prescrizione per il decorso del termine quinquennale maturato anche successivamente alle date di presunta notifica delle cartelle, ovvero 25 giugno 2013 e 24 agosto 2015.
- la decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/1999 poiché i termini connessi all'attività di riscossione (iscrizione a ruolo, consegna dello stesso e successiva notifica), possono essere ricondotti all'unico termine prescrizionale di cinque anni per la riscossione di tutte le imposte e tributi.
Nel merito, quindi, argomentando sull'eccezione di prescrizione quinquennale, il ricorrente esponeva, che in mancanza di un qualsiasi atto interruttivo dell'Ente creditore ed in mancanza della prova che la notifica della cartella da parte dell'Agente di Riscossione fosse andata a buon fine, il diritto al pagamento delle somme doveva considerarsi prescritto. Concludeva, pertanto, per “dichiarare l'estinzione del diritto dell' a CP_2 riscuotere i tributi relativi agli anni 2012 – 2013 – 2014 e 2015 derivanti da “contributi ente naz.le CP_2 previdenza assistenza, Enpaf sanzioni civili e interessi di mora per omissioni contributive” di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000453000 notificata in data 15.06.2022, per intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione di recupero;
− relativamente alle cartelle richiamate in premessa sub n.ri 1) e 2) dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione;
− condannare le resistenti al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”.
Regolarmente costituitasi in giudizio, l' eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso attesa la CP_2 regolare notifica delle cartelle di pagamento, rimandando all' la prova Controparte_1 dell'invio degli atti interruttivi a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva l' contestando quanto asserito dal ricorrente in merito alla mancata notifica delle cartelle;
CP_3 eccepiva di aver notificato la cartella n.ro 07120130094427756000 in data 25.06.2013 e la cartella n.
07120150073167114000 in data 24.08.2015, e di aver, successivamente a queste, notificato intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda in quanto tardiva e comunque infondata.
A seguito della sospensione del credito, l'udienza veniva rinviata per esigenze di ruolo al 15.01.2025 con le modalità della trattazione scritta e termine per note fino al giorno dell'udienza; pertanto, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa.
* * * * *
In via preliminare, seppur l'opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria è tempestiva, in quanto avvenuta - mediante iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio - in data 25.07.2022 ovvero entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 15.06.2022, data di notifica della stessa e con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, respinta.
Parte ricorrente ha fondato la sua costituzione sulla mancata notifica degli atti presupposti all'avviso di iscrizione ipotecaria n. 07176202200000453000, qui opposto, e, di conseguenza, sulla nullità a monte della pretesa creditoria per irregolarità dell'iter procedurale volto a portare a conoscenza del contribuente di eventuali posizioni debitorie. Tuttavia, l' resistente ha depositato prova dell'avvenuta notifica sia delle CP_3 cartelle esattoriali sia del successivo avviso di iscrizione ipotecaria. In specie, la resistente ha dato prova mediante deposito:
- dell'avvenuta notifica con avviso di ricevimento del 25.06.2013, della cartella n. 07120130094427756000;
- dell'avvenuta notifica in data 19.05.2022 a mezzo pec per l'intimazione di pagamento n.07120229012813213000 (contenente la cartella n. 07120130094427756000 notificata il 25/06/2013);
- della notificata avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc in data 18.12.2019 con avviso di notifica di deposito presso la casa comunale del 12.12.2019 (e successiva compiuta giacenza) effettuata a seguito di avviso di ricevimento del 04.12.2019 di esito infruttuoso dell'intimazione di pagamento n. 07120199040381704000
(contenente la cartella n. 07120150073167114000 notificata il 24.08.2015);
- della notifica della cartella n. 07120150073167114000 ai sensi dell'art. 139 cpc avvenuta in data 24.08.2015 nelle mani della sig.ra , qualificatasi come cognata del sig. Persona_1 Pt_1
- della notifica a mezzo pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202200000453000 avvenuta in data 15/06/2022, come da ricevute in atti di parte convenuta.
Sulla regolarità della notifica della cartella esattoriale a mezzo pec, disciplinata dal DPR 68/2005 e succ. mod.
e integ., si è espressa la Commissione Tributaria provinciale di Napoli, che, con sentenza n. 18032 del 27 ottobre 2016 ha chiarito che “Deve rilevarsi che, con decorrenza dal 31 maggio 2010, mediante l'aggiunta del comma 1 bis all'art. 26 DPR 602/73 è stato introdotto l'utilizzo direttamente da parte di , quale modalità di CP_4 notifica, della posta elettronica certificata;
peraltro la possibilità di notificare le cartelle a mezzo PEC, laddove emesse in forma di documento informatico, poteva affermarsi già in forza dell'art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. 82/05 il quale equipara la trasmissione dei documenti medesimi attraverso la posta elettronica certificata alla notificazione per mezzo di posta elettronica raccomandata.” Inoltre, la CTR Campania, con sentenza n. 310/19 dep. 21/01/2019, sulla notifica a mezzo pec della cartella esattoriale per le imprese e società, ha chiarito: “Occorre anzitutto puntualizzare che le modalità di notificazione della cartella adottate dall'agente della riscossione, sono nel caso di imprese previste come obbligatorie. La notifica della cartella esattoriale, infatti, è disciplinata dall'art.26 DPR 602/73, che, a decorrere dal 22.10.2015, dispone come la stessa “può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tale modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC)”.
Come pure in atti, l'Agenzia resistente ha depositato la ricevuta della notifica della cartella n. 07120130094427756000 avvenuta in data 25/06/2013 a mezzo raccomandata a/r con avviso di ricevimento sottoscritto per la ricezione nonché la notifica della cartella n. 07120150073167114000 avvenuta il 24/08/2015 ai sensi dell'art. 139 cpc, a mezzo posta raccomandata sottoscritta per ricezione da persona qualificatasi come
“cognata” e, poi seguita da raccomandata semplice “informativa” dell'avvenuta notifica. La Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010 ha specificato che con il ricevimento della raccomandata informativa si concreta la conoscibilità dell'atto, che comunque si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Sul punto, la Suprema Corte è più volte intervenuta per meglio definire le tutele di chi riceve atti impositivi in relazione alle diverse modalità di notifica, confermando che quando non vi è diretta e immediata conoscenza da parte del destinatario del plico, come nel caso della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., pur operando per presunzione di ricezione, è necessario che vi sia la maggiore tutela possibile, pur nel bilanciamento delle esigenze del notificatore, ma con un onere della prova aggravato in capo di quest'ultimo, il quale, nel caso dell'art. 140 c.p.c., dovrà produrre l'avviso di ricevimento del C.A.D. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n°10.012 del 15 aprile 2021, hanno risolto il contrasto interno relativo al rituale perfezionamento della notifica, con particolare riferimento alla questione se sia sufficiente produrre il primo avviso di ricevimento, con relative attestazioni, oppure se sia necessario che il notificante depositi l'avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (C.A.D.). Con ordinanza n°5.077 del 21 febbraio 2019, la Corte ha ritenuto che dinanzi alla notifica effettuata in caso di assenza temporanea del destinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell'atto notificando, si considera perfezionata la procedura notificatoria solo quando si verifica, in concreto, l'avvenuta ricezione della C.A.D.. La conseguenza è che il notificante, ossia parte resistente, è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (nello stesso senso, cfr. Cass., sent. n°6.363/2020, n°21.714/2020, n°23.921/2020, n°25.140/2020 e n°26.078/2020). Le Sezioni Unite, recentemente, hanno evidenziato come, a differenza di quanto avviene ex art. 139 c.p.c., nel caso dell'art. 140 c.p.c. “non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale)”. Tanto basta per prevedere un maggiore rigore nella comunicazione dell'avvenuto deposito, per dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto. Sulla scorta di tale ragionamento, le Sezioni Unite hanno sancito il principio secondo il quale “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n°890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Invece, per la procedura prevista ex art. 139 c.p.c. è sufficiente la prova (in giudizio) della semplice spedizione della raccomandata attestante l'avvenuta notifica, in quanto questa avvenuta nelle mani di un familiare convivente con il destinatario o al portiere (o a un addetto alla ricezione atti), etc. e si presume che il plico venga consegnato al destinatario.
Ciò posto, si ritiene che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza della propria posizione debitoria per la regolarità delle notifiche del 25.06.2013 e del 24.08.2015, cartelle poi contenute anche nelle successive intimazioni di pagamento, pur regolarmente notificate.
Pertanto, può senza dubbio affermarsi che il ricorrente è stato posto in condizione di conoscere le cartelle esattoriali prodromiche alla comunicazione di iscrizione di ipoteca, e tanto basta ai fini qui considerati, per cui diventa ininfluente ogni avversa considerazione. È, peraltro, principio consolidato che l'eventuale vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. A tal proposito, ed in via ulteriore, non può non tenersi conto del fatto che, per la cartella n. 07120130094427756000, il ricorrente in data 01.02.2019, decadeva dal beneficio di rateizzo ottenuto in data 11 agosto 2014 per un totale di 72 rate poichè effettuava parziali pagamenti per € 7.386,52 per un totale di n. 34 rate;
tutto ciò al fine di confermare la conoscenza del carico pendente e l'interruzione dei termini prescrittivi. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, Sez.6, con Ordinanza n. 19401/2022 pubblicata il 16/06/2022 ha statuito, tra l'altro: "che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n.
27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;
"non si vede come il contribuente possa richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute". Cfr. art. 10, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 16.2.2022, n. 5160); da ciò discende ulteriormente, a valle, che - come chiarito anche da Cass., 8.2.2017, n. 3347 - nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute. Cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 27.5.2021, n.
14781) e sempre che "non siano scaduti i termini di impugnazione delle cartelle di pagamento;
".
Come già agevolmente desumibile da quanto sopra, pure priva di accoglimento appare, quindi, l'eccezione di prescrizione quinquennale - sollevata da parte ricorrente - nell'ipotesi di accertata regolarità della notifica - per mancanza di atti interruttivi a far data dal 24.08.2015 (data di notifica della cartella n. 07120150073167114000) e fino al 15.06.2022, data di notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria. Infatti, l' convenuta ha CP_1 depositato prova di avvenuta notifica, non solo delle due cartelle rispettivamente in data 25/06/2013 e
24/08/2015, ma ha dimostrato la rituale notifica di due intimazioni di pagamento e ciò ai fini interruttivi della prescrizione, e, in ultimo, della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data
15/06/2022.
In merito all'eccezione di decadenza, l'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali debba essere effettuata "a pena di decadenza" entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data di notifica del verbale di accertamento o, infine, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento sottoposto a gravame giudiziario. La norma disciplina il procedimento di riscossione della contribuzione previdenziale specificando che la decadenza può essere impedita solo attraverso l'iscrizione del credito nei ruoli e la successiva notifica della cartella o dell'avviso di addebito, ed è un'attività che attiene alla potestà pubblica dell'ente previdenziale, mentre il giudizio è del tutto estraneo a detto procedimento amministrativo, in quanto sia successivo, che eventuale, dipendendo dalla reazione del contribuente. I termini di decadenza vengono introdotti proprio al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: ciò consente di affermare che la normativa sulla riscossione tributaria (e contributiva) tutela congiuntamente, bilanciandoli, i due interessi contrapposti: quello del contribuente alla determinazione del tempo massimo entro cui all'erario è consentito agire per la riscossione dei tributi e quello, pubblico, dello stesso erario di non essere soggetto a termini talmente stretti da non potere esercitare il potere di riscossione. Sul tema si è espressa anche la Suprema Corte con l'ordinanza n. 24134/2021, con la quale affronta la dibattuta questione della decadenza degli enti previdenziali dalla potestà di riscossione della contribuzione;
il Giudice di legittimità dà applicazione al principio secondo cui, in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)". Ciò premesso, l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente è infondata atteso che l' ha depositato i prospetti del contribuente consegnati all'Agente della Riscossione CP_2 tempestivamente rispetto ai termini fissati dall'art. 25 del D. lgs n. 46/1999.
La domanda va, pertanto, respinta. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando dichiara:
- Rigetta l'opposizione;
- Per l'effetto condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' e CP_3 Cont dell' che liquida in complessivi € 2000,00 di cui € 1000,00 in favore di e d € 1000,00 in CP_2 favore dell' CP_2
Si comunichi
Napoli, lì 15.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Manuela Montuori