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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composto dai sig.ri magistrati:
- dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
- dott.ssa Monica Stocco Giudice
- dott. Stefano Sajeva Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 190 c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 1381 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
, nato a Palermo in [...] 3 gennaio Parte_1
1960, (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso C.F._1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
lo studio legale dell'Avv. Benigno Andrea, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla citazione.
ATTORE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
legale dell'Avv. Tortorici Maria Luisa, che lo rappresentata e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
, n.q. amministratrice di sostegno di C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4
dell'Avv. Mirto Paola, che la rappresentata e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore indicato in epigrafe esponeva: (i) di essere figlio , nato a Persona_1
Palermo in data 8 gennaio 1933 e deceduto, senza lasciare testamento, in data 22 settembre 2015; (ii) di essere chiamato ex lege
alla successione paterna insieme ai due fratelli, odierni convenuti;
(iii) che il patrimonio relitto dal padre, alla data di apertura della sua successione, si componeva di un'unità immobiliare sita in
Livorno, via Conte Luigi Cadorna n. 25, al piano 6, (indentificata al
N.C.E.U. del predetto comune al foglio 94, particella 3045, sub. 17)
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
e avente valore di euro 40.562,83 e del saldo pari ad € 7.236,46 del conto corrente n. 300549638 intrattenuto presso Unicredit S.p.A,
beni che erano stati già divisi in misura eguale fra i coeredi;
(iv) che,
tuttavia, il de cuius aveva posto in essere in favore del fratello una liberalità non donativa, consegnandogli il denaro CP_1
necessario per acquistare (con atto a rogito del Notaio Per_2
rep.10516 registrato a Livorno il 4 aprile 1986 al n.1670 e ivi
[...]
trascritto al N.RP 2539 del 1986) la piena proprietà dell'immobile sito in Livorno, via Montebello n.162, scala B, primo piano;
(v) che la prova di tale donazione poteva trarsi dallo scritto redatto dal de
cuius in data 14 aprile 2005, nel quale il disponente avvertiva dell'obbligo per il donatario di devolvere il ricavato della eventuale vendita di tale immobile alla sorella;
(vi) che tale donazione CP_3
aveva leso la sua quota di riserva nella misura di euro 34.688,97.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore chiedeva, che una volta accertato che l'atto di compravendita a rogito del Notaio Per_2
rep.10516 registrato a Livorno il 4 aprile 1986 al n.1670 e ivi
[...]
trascritto al N.RP 2539 del 1986 sottendeva in realtà una liberalità
non donativa del de cuius in favore del convenuto , Controparte_1
e che la stessa era lesiva della quota a lui riservata nella misura di euro 34.688,97 si procedesse alla proporzionale riduzione e alla reintegrazione della sua quota.
Con comparsa del 29 luglio 2022 si costituiva il convenuto sollecitando il rigetto delle domande attoree e la Controparte_1
sua condanna ai sensi dell'art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c., replicando che
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
nel luglio 2006 aveva alienato l'immobile sito in Livorno, via
Montebello n. 162 donatogli dal padre e gli aveva restituito il corrispettivo (pari ad € 186.500,00) delegando l'acquirente di accreditarlo sul suo conto corrente.
Con comparsa del 28 dicembre 2022 si costituiva, per tramite del suo amministratore di sostegno, anche la convenuta CP_3
, associandosi alle difese svolte da e
[...] Controparte_1
sollecitando il rigetto delle domande attoree e la sua condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
La causa, una volta fallite le trattative avviate tra le parti, era istruita mediante produzione documentale e all'udienza dell'11
marzo 2025 era trattenuta in decisione dal giudice relatore, che si riservava di riferire al collegio decorsi i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MERITO DELLA LITE
Le domande attoree sono rigettate per le ragioni appresso indicate.
Al riguardo va premesso che non è controverso nella presente sede che le parti in causa, quali eredi di , nato a Persona_1
Palermo in data 8 gennaio 1933 e ivi deceduto, senza lasciare testamento, in data 22 settembre 2015 (cfr. all. 1 alla citazione),
abbiano già diviso, in parti uguali fra loro, il patrimonio dallo stesso relitto che si componeva, alla data di apertura della sua successione,
di un'unità immobiliare sita in Livorno, via Conte Luigi Cadorna n.
25, al piano 6, (indentificata al N.C.E.U. del predetto Comune al
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
foglio 94, particella 3045, sub. 17) e avente valore di euro 40.562,83 e del saldo pari ad € 7.236,46 del conto corrente n. 300549638 acceso presso Unicredit S.p.A.
È pacifico, inoltre, che il de cuius abbia posto in essere una liberalità non donativa in favore del convenuto e, Controparte_1
nel dettaglio, gli abbia fornito la provvista (lire 70.000.000,00)
necessaria per acquistare a suo nome (con atto a rogito del Notaio
rep.10516 registrato a Livorno il 4 aprile 1986 al Persona_2
n.1670 e ivi trascritto al N.RP 2539 del 1986) la piena proprietà
dell'immobile sito in Livorno, via Montebello n. 162, scala B, primo piano.
È altresì pacifico, (perché allegato dallo stesso attore in citazione) che il 14 giugno 2006, il medesimo immobile sia stato alienato dal donatario a terzi al prezzo di € 186.500,00 con contratto a rogito del Notaio rep. 56307/14157 trascritto il 16 Persona_3
giugno 2006 (cfr all. 7 citazione).
L'attore, in questa sede, assume che il suddetto atto liberale sarebbe lesivo della quota a lui riservata dalla legge, perchè
eccedente la quota disponibile e quantifica tale lesione nella misura di euro 34.688,97.
Il Collegio, tuttavia, rileva che risulta documentalmente provato che il donatario non abbia trattenuto per sé il ricavato della alienazione del suddetto cespite (e dunque conservato il valore dell'atto liberale posto in essere in suo favore dal de cuius) ma, al contrario, lo abbia immediatamente restituito al donante, delegando
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
l'acquirente - che a propria volta aveva ricevuto il capitale dalla
Intesa Sampaolo Imi s.p.a giusta contratto di muto del 14 giugno
2006 a garanzia del quale in pari data si provvedeva a iscrivere sul cespite ipoteca volontaria (cfr. all 7 citazione) - di versare il corrispettivo direttamente sul conto corrente di : Persona_1
ciò si evince, inequivocabilmente, dall'estratto del suddetto conto corrente, prodotto dal convenuto a corredo della sua comparsa di costituzione e nel quale risulta annotato in data 13 luglio 2006 un accredito di € 186.500,00 ricevuto dall'acquirente del bene, con causale specifica (residuo a saldo prezzo compravendita).
Nessuna rilevanza, invece, può accordarsi al fatto (allegato dall'attore) che dette somme non siano state successivamente rinvenute dai coeredi sul conto corrente di alla Persona_1
data del suo decesso, poiché la sua successione, come detto, si è
aperta quasi un decennio dopo, sicché è ben possibile che il de cuius
abbia medio tempore consumato integralmente dette risorse.
Sarebbe stato poi onere dell'odierno attore provare il fatto
(peraltro soltanto genericamente adombrato nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) della successiva restituzione da parte di del suddetto Persona_1
corrispettivo al convenuto, e tale onere dimostrativo ben poteva essere adempiuto producendo tempestivamente gli estratti del conto corrente paterno dalla data dell'accredito e sino a suo decesso,
documenti era suo diritto chiedere e ottenere dall'istituto di credito quale coerede dell'intestatario del conto corrente.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Tale lacuna probatoria, peraltro, non poteva essere colmata dal
Tribunale a mezzo del richiesto ordine di esibizione, poiché, per costante indirizzo, il rimedio di cui all'art. 210 c.p.c.:
(i) è uno strumento del tutto residuale (sul punto cfr. Cass.
n.14968/2011), che non può essere impiegato nel giudizio quale mezzo sostitutivo dell'onere di parte, né può eludere le preclusioni processuali maturate in suo danno (Cass., n. 1484/2014) e va escluso allorquando l'interessato avrebbe potuto, come nella specie,
acquisire di propria iniziativa una copia dell'atto e produrla in causa, dovendosi il suo impiego coordinare con i principi generali del riparto dell'onere probatorio e della disponibilità delle prove
(Cass. n. 13878/2010; Cass., n. 19475/2005);
(ii) che, inoltre, l'acquisizione coattiva per essere disposta,
deve apparire non soltanto necessaria, ma anche indispensabile,
requisito questo che sussiste soltanto ove sia dimostrato da parte dell'istante di non aver potuto acquisire aliunde la prova del fatto
(Cass., n. 12997/2004), di essersi, ciò nonostante, diligentemente adoperato nella fase preprocessuale, formulando e comunicando al possessore del documento istanza stragiudiziale di consegna
(Tribunale Massa, 04/06/2015, n. 614) e, in materia bancaria, di avere attivato tempestivamente (ossia almeno 90 giorni prima dell'inoltro della citazione) la procedura di cui all'art. 119 comma 4 TUB, senza aver avuto adeguata risposta, (così Tribunale Bari, 12/01/2016, n. 98)
procedura che nella specie non risulta essere stata avviata.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Va segnalato, altresì, che l'attore ha contestato l'esatta quantificazione corrispettivo ricevuto dal convenuto per la suddetta compravendita e ha sostenuto che questi ne avrebbe trattenuto per sé una parte, chiedendo di essere ammesso a provare tale circostanza per testi e con ordine di esibizione.
Tuttavia, tale allegazione (e, di conseguenza, i mezzi di prova articolati a suo riscontro) va ritenuta inammissibile, perché svolta soltanto con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183,
co. 6, n. 2, c.p.c. quando ormai erano maturate in suo danno le preclusioni asseverative, dovendosi, peraltro, osservare che il fatto storico della alienazione da parte del convenuto dell'immobile ricevuto in donazione dal de cuius era noto all'attore già prima dell'istaurazione del giudizio (tanto da essere stato specificamente allegato nella citazione e documentato producendo la nota di trascrizione dell'atto), sicchè era suo onere acquisire tramite consultazione dei pubblici registri immobiliari la copia integrale dell'atto di compravendita rogata 14 giugno 2006 onde avere effettiva contezza del prezzo della cessione.
Per tali assorbenti ragioni, la domanda di riduzione è rigettata in quanto infondata.
********************************
In ragione dell'esito del giudizio le spese - calcolate sulla base del DM 55/14 tenendo conto del valore della causa (desunto dal valore della presunta lesione) e applicando i parametri minimi per tutte le fasi (in ragione della natura documentale del giudizio e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto) in euro
3.809,00 per onorari oltre iva cpa e rimborso delle spese generali come per legge – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sono poste a carico dell'attore integralmente soccombente.
********************************
Ad avviso del Collegio, infine, non sussistono i presupposti per condannare l'attore, al risarcimento del danno di cui all'art. 96
co. 1 c.p.c. (in quanto i convenuti non hanno dimostrato, come era loro onere, di aver sofferto un pregiudizio risarcibile in conseguenza della condotta processuale dell'attore) o dell'art. 96 co.
3 c.p.c. (in quanto, nonostante l'integrale soccombenza, non risulta provato che l'attore abbia agito con dolo o colpa grave).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande spiegate da . Parte_1
CONDANNA a rifondere le spese di lite Parte_1
in favore di e di n.q. che liquida Controparte_1 Controparte_2
per ciascuno in euro 3.809,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
RIGETTA la domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c. da e da n.q. in danno di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
.
[...]
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 11 giugno
20245.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Stefano Sajeva Dott.ssa Maria Letizia Barone
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composto dai sig.ri magistrati:
- dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
- dott.ssa Monica Stocco Giudice
- dott. Stefano Sajeva Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 190 c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 1381 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente tra
, nato a Palermo in [...] 3 gennaio Parte_1
1960, (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso C.F._1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
lo studio legale dell'Avv. Benigno Andrea, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla citazione.
ATTORE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
legale dell'Avv. Tortorici Maria Luisa, che lo rappresentata e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
, n.q. amministratrice di sostegno di C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_3
), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4
dell'Avv. Mirto Paola, che la rappresentata e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore indicato in epigrafe esponeva: (i) di essere figlio , nato a Persona_1
Palermo in data 8 gennaio 1933 e deceduto, senza lasciare testamento, in data 22 settembre 2015; (ii) di essere chiamato ex lege
alla successione paterna insieme ai due fratelli, odierni convenuti;
(iii) che il patrimonio relitto dal padre, alla data di apertura della sua successione, si componeva di un'unità immobiliare sita in
Livorno, via Conte Luigi Cadorna n. 25, al piano 6, (indentificata al
N.C.E.U. del predetto comune al foglio 94, particella 3045, sub. 17)
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
e avente valore di euro 40.562,83 e del saldo pari ad € 7.236,46 del conto corrente n. 300549638 intrattenuto presso Unicredit S.p.A,
beni che erano stati già divisi in misura eguale fra i coeredi;
(iv) che,
tuttavia, il de cuius aveva posto in essere in favore del fratello una liberalità non donativa, consegnandogli il denaro CP_1
necessario per acquistare (con atto a rogito del Notaio Per_2
rep.10516 registrato a Livorno il 4 aprile 1986 al n.1670 e ivi
[...]
trascritto al N.RP 2539 del 1986) la piena proprietà dell'immobile sito in Livorno, via Montebello n.162, scala B, primo piano;
(v) che la prova di tale donazione poteva trarsi dallo scritto redatto dal de
cuius in data 14 aprile 2005, nel quale il disponente avvertiva dell'obbligo per il donatario di devolvere il ricavato della eventuale vendita di tale immobile alla sorella;
(vi) che tale donazione CP_3
aveva leso la sua quota di riserva nella misura di euro 34.688,97.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore chiedeva, che una volta accertato che l'atto di compravendita a rogito del Notaio Per_2
rep.10516 registrato a Livorno il 4 aprile 1986 al n.1670 e ivi
[...]
trascritto al N.RP 2539 del 1986 sottendeva in realtà una liberalità
non donativa del de cuius in favore del convenuto , Controparte_1
e che la stessa era lesiva della quota a lui riservata nella misura di euro 34.688,97 si procedesse alla proporzionale riduzione e alla reintegrazione della sua quota.
Con comparsa del 29 luglio 2022 si costituiva il convenuto sollecitando il rigetto delle domande attoree e la Controparte_1
sua condanna ai sensi dell'art. 96 co. 1 e co. 3 c.p.c., replicando che
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
nel luglio 2006 aveva alienato l'immobile sito in Livorno, via
Montebello n. 162 donatogli dal padre e gli aveva restituito il corrispettivo (pari ad € 186.500,00) delegando l'acquirente di accreditarlo sul suo conto corrente.
Con comparsa del 28 dicembre 2022 si costituiva, per tramite del suo amministratore di sostegno, anche la convenuta CP_3
, associandosi alle difese svolte da e
[...] Controparte_1
sollecitando il rigetto delle domande attoree e la sua condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
La causa, una volta fallite le trattative avviate tra le parti, era istruita mediante produzione documentale e all'udienza dell'11
marzo 2025 era trattenuta in decisione dal giudice relatore, che si riservava di riferire al collegio decorsi i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MERITO DELLA LITE
Le domande attoree sono rigettate per le ragioni appresso indicate.
Al riguardo va premesso che non è controverso nella presente sede che le parti in causa, quali eredi di , nato a Persona_1
Palermo in data 8 gennaio 1933 e ivi deceduto, senza lasciare testamento, in data 22 settembre 2015 (cfr. all. 1 alla citazione),
abbiano già diviso, in parti uguali fra loro, il patrimonio dallo stesso relitto che si componeva, alla data di apertura della sua successione,
di un'unità immobiliare sita in Livorno, via Conte Luigi Cadorna n.
25, al piano 6, (indentificata al N.C.E.U. del predetto Comune al
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
foglio 94, particella 3045, sub. 17) e avente valore di euro 40.562,83 e del saldo pari ad € 7.236,46 del conto corrente n. 300549638 acceso presso Unicredit S.p.A.
È pacifico, inoltre, che il de cuius abbia posto in essere una liberalità non donativa in favore del convenuto e, Controparte_1
nel dettaglio, gli abbia fornito la provvista (lire 70.000.000,00)
necessaria per acquistare a suo nome (con atto a rogito del Notaio
rep.10516 registrato a Livorno il 4 aprile 1986 al Persona_2
n.1670 e ivi trascritto al N.RP 2539 del 1986) la piena proprietà
dell'immobile sito in Livorno, via Montebello n. 162, scala B, primo piano.
È altresì pacifico, (perché allegato dallo stesso attore in citazione) che il 14 giugno 2006, il medesimo immobile sia stato alienato dal donatario a terzi al prezzo di € 186.500,00 con contratto a rogito del Notaio rep. 56307/14157 trascritto il 16 Persona_3
giugno 2006 (cfr all. 7 citazione).
L'attore, in questa sede, assume che il suddetto atto liberale sarebbe lesivo della quota a lui riservata dalla legge, perchè
eccedente la quota disponibile e quantifica tale lesione nella misura di euro 34.688,97.
Il Collegio, tuttavia, rileva che risulta documentalmente provato che il donatario non abbia trattenuto per sé il ricavato della alienazione del suddetto cespite (e dunque conservato il valore dell'atto liberale posto in essere in suo favore dal de cuius) ma, al contrario, lo abbia immediatamente restituito al donante, delegando
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
l'acquirente - che a propria volta aveva ricevuto il capitale dalla
Intesa Sampaolo Imi s.p.a giusta contratto di muto del 14 giugno
2006 a garanzia del quale in pari data si provvedeva a iscrivere sul cespite ipoteca volontaria (cfr. all 7 citazione) - di versare il corrispettivo direttamente sul conto corrente di : Persona_1
ciò si evince, inequivocabilmente, dall'estratto del suddetto conto corrente, prodotto dal convenuto a corredo della sua comparsa di costituzione e nel quale risulta annotato in data 13 luglio 2006 un accredito di € 186.500,00 ricevuto dall'acquirente del bene, con causale specifica (residuo a saldo prezzo compravendita).
Nessuna rilevanza, invece, può accordarsi al fatto (allegato dall'attore) che dette somme non siano state successivamente rinvenute dai coeredi sul conto corrente di alla Persona_1
data del suo decesso, poiché la sua successione, come detto, si è
aperta quasi un decennio dopo, sicché è ben possibile che il de cuius
abbia medio tempore consumato integralmente dette risorse.
Sarebbe stato poi onere dell'odierno attore provare il fatto
(peraltro soltanto genericamente adombrato nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) della successiva restituzione da parte di del suddetto Persona_1
corrispettivo al convenuto, e tale onere dimostrativo ben poteva essere adempiuto producendo tempestivamente gli estratti del conto corrente paterno dalla data dell'accredito e sino a suo decesso,
documenti era suo diritto chiedere e ottenere dall'istituto di credito quale coerede dell'intestatario del conto corrente.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Tale lacuna probatoria, peraltro, non poteva essere colmata dal
Tribunale a mezzo del richiesto ordine di esibizione, poiché, per costante indirizzo, il rimedio di cui all'art. 210 c.p.c.:
(i) è uno strumento del tutto residuale (sul punto cfr. Cass.
n.14968/2011), che non può essere impiegato nel giudizio quale mezzo sostitutivo dell'onere di parte, né può eludere le preclusioni processuali maturate in suo danno (Cass., n. 1484/2014) e va escluso allorquando l'interessato avrebbe potuto, come nella specie,
acquisire di propria iniziativa una copia dell'atto e produrla in causa, dovendosi il suo impiego coordinare con i principi generali del riparto dell'onere probatorio e della disponibilità delle prove
(Cass. n. 13878/2010; Cass., n. 19475/2005);
(ii) che, inoltre, l'acquisizione coattiva per essere disposta,
deve apparire non soltanto necessaria, ma anche indispensabile,
requisito questo che sussiste soltanto ove sia dimostrato da parte dell'istante di non aver potuto acquisire aliunde la prova del fatto
(Cass., n. 12997/2004), di essersi, ciò nonostante, diligentemente adoperato nella fase preprocessuale, formulando e comunicando al possessore del documento istanza stragiudiziale di consegna
(Tribunale Massa, 04/06/2015, n. 614) e, in materia bancaria, di avere attivato tempestivamente (ossia almeno 90 giorni prima dell'inoltro della citazione) la procedura di cui all'art. 119 comma 4 TUB, senza aver avuto adeguata risposta, (così Tribunale Bari, 12/01/2016, n. 98)
procedura che nella specie non risulta essere stata avviata.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Va segnalato, altresì, che l'attore ha contestato l'esatta quantificazione corrispettivo ricevuto dal convenuto per la suddetta compravendita e ha sostenuto che questi ne avrebbe trattenuto per sé una parte, chiedendo di essere ammesso a provare tale circostanza per testi e con ordine di esibizione.
Tuttavia, tale allegazione (e, di conseguenza, i mezzi di prova articolati a suo riscontro) va ritenuta inammissibile, perché svolta soltanto con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183,
co. 6, n. 2, c.p.c. quando ormai erano maturate in suo danno le preclusioni asseverative, dovendosi, peraltro, osservare che il fatto storico della alienazione da parte del convenuto dell'immobile ricevuto in donazione dal de cuius era noto all'attore già prima dell'istaurazione del giudizio (tanto da essere stato specificamente allegato nella citazione e documentato producendo la nota di trascrizione dell'atto), sicchè era suo onere acquisire tramite consultazione dei pubblici registri immobiliari la copia integrale dell'atto di compravendita rogata 14 giugno 2006 onde avere effettiva contezza del prezzo della cessione.
Per tali assorbenti ragioni, la domanda di riduzione è rigettata in quanto infondata.
********************************
In ragione dell'esito del giudizio le spese - calcolate sulla base del DM 55/14 tenendo conto del valore della causa (desunto dal valore della presunta lesione) e applicando i parametri minimi per tutte le fasi (in ragione della natura documentale del giudizio e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto) in euro
3.809,00 per onorari oltre iva cpa e rimborso delle spese generali come per legge – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sono poste a carico dell'attore integralmente soccombente.
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Ad avviso del Collegio, infine, non sussistono i presupposti per condannare l'attore, al risarcimento del danno di cui all'art. 96
co. 1 c.p.c. (in quanto i convenuti non hanno dimostrato, come era loro onere, di aver sofferto un pregiudizio risarcibile in conseguenza della condotta processuale dell'attore) o dell'art. 96 co.
3 c.p.c. (in quanto, nonostante l'integrale soccombenza, non risulta provato che l'attore abbia agito con dolo o colpa grave).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande spiegate da . Parte_1
CONDANNA a rifondere le spese di lite Parte_1
in favore di e di n.q. che liquida Controparte_1 Controparte_2
per ciascuno in euro 3.809,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
RIGETTA la domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c. da e da n.q. in danno di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
.
[...]
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 11 giugno
20245.
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Stefano Sajeva Dott.ssa Maria Letizia Barone
Tribunale di Palermo Sezione II Civile