Sentenza breve 4 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 04/11/2022, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2022
N. 00652/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2022, proposto da
IA CA CI, NA FA, rappresentate e difese dall'avvocato Stefano Diamanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Capriotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN NG, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del concorso interno e della graduatoria conseguita e stabilita con determina del direttore dell'Area Vasta 4 in data 28 giugno 2022 relativa a “Conferimento incarichi di Funzione A2 ruolo sanitario ai sensi del regolamento approvato con determina ASURDG N 281/2019” indetto il 19 luglio 2021 e esperito con prova orale e per titoli nei giorni 29,30,31 Maggio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ex artt. 60 c.p.a., ravvisandosi l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo;
2 Le ricorrenti, quali dipendenti a tempo indeterminato dell’ASUR Marche, hanno impugnato gli atti della procedura svolta dalla medesima Azienda, Area Vasta 4. per il conferimento di incarichi di funzione secondo quanto previsto dal Capo II del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 e dal Regolamento ASUR approvato con determina n. 281 del 2019. Detti incarichi, per quanto previsto dal regolamento citato, riguardano responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. Il regolamento n. 281/2019, in particolare, prevede all’art. 5 comma 4 che il conferimento degli incarichi di funzione non comporta per il dipendente che ne è titolare né progressione interna di carriera automatica né differenze retributive (gli incarichi prevedono solo un’indennità annua di funzione).
2.1 L’art. 63 del decreto legislativo n. 165/2001, il stabilisce, al primo comma, che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", incluse, tra l'altro, quelle relativa al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali e, al quarto comma, che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
2.2 La selezione in oggetto non è volta all’assunzione o al passaggio ad una categoria superiore, permanendo i dipendenti in quella di appartenenza. La procedura esula quindi dall'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4 dell'art. 63 citato (Tar Marche 23 dicembre 2021 n. 894, Tar Campania Salerno 20 dicembre 2013 n. 2542).
3 In conclusione, gli atti impugnati, pur prevedendo la formulazione di una graduatoria, non costituiscono esercizio di potere amministrativo ma sono riconducibili al genus degli atti di diritto privato adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 165 del 2001, sicché, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Azienda resistente, il ricorso in epigrafe è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a..
3.1 In considerazione della natura della controversia e del fatto che essa viene definita con sentenza di rito senza possibilità per il giudice adito di verificare la fondatezza della pretesa azionata, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO