1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nonche' dell'assegno sociale di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono elevati di lire 18.000 mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell' articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e dell' articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.