Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 14.01.2025 n. r. g. l. 194/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 194 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 14.01.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MAURO ELENA, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
E_
RESISTENTE – contumace
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Cornelio Vigilanti giusta procura in atti;
CP_2
TERZO CHIAMATO
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 27/04/2021, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Isernia per chiedere, previo accertamento dell fisionomia attuativa, secondo i canoni della subordinazione, del rapporto di lavoro ripassato inter partes nel periodo di cui in atti - la condanna del Comune resistente, quale suo datore di lavoro, al
versamento della contribuzione di previdenza omessa o differenziale oltre al risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti in conseguenza dell'omissione de qua. A sostegno di siffatta domanda giudiziale, parte ricorrente esponeva:
- Di essere stato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato fino al 14.04.1994, allorquando venne assunto dal Comune di in provincia di Isernia, presso il quale venne CP_1 trasferito a seguito di nulla osta alla mobilità, rilasciato dalle F.S. in data 14.12.1993 (comunicazioni per la mobilità di tra FS e note FS Pt_1 E_
14.12.93 e del 27.12.93; note del C i .93 e del CP_1
22.11.93 in atti);
- Che la richiesta di mobilità da parte del ricorrente alle FS era determinata dalla sua utile collocazione nella graduatoria, predisposta dal Comune di Miranda (IS) con Delibera di
. 73 del 22.05.1993 e finalizzata alla nomina di un geometra con VI qualifica Pt_2 le. A fronte della sua accettazione dell'offerta di nomina, il sig. venne Pt_1 assunto dal e rimase alle sue dipendenze dal 14.04.94 al 30.11.04, E_ come è dim orrispondenza tra l'ente ed il ricorrente, dalle delibere comunali e dall'estratto contributivo in particolare, la delibera di giunta comunale CP_2 del 08.10.94 riferisce espressament il sig. prendeva servizio presso il Pt_1 resistente comune in data 14.04.94 e l'estratto indica il passaggio alle dipendenze CP_2 del Comune di Isernia il 01.12.2004 (cfr. corris nza Zaccaria-Comune; delibere del estratto in atti); E_ CP_2
- obilità è pplicata la disciplina del DPCM 473/92, il quale ha previsto il trasferimento agli enti locali, che assumevano personale delle FS, dei fondi relativi al trattamento economico del personale medesimo (cfr. ricevute dei versamenti dei contributi, effettuati da al per il periodo aprile '94 - giugno E_
'95 in atti);
- Che il Comune di tuttavia, nonostante abbia ricevuto regolarmente i detti CP_1 versamenti, non ha posto a sua volta il detto importo alla Cassa per le Pensioni dei dipendenti degli Enti Locali (CPDEL), confluita ormai in nel cui estratto CP_2 infatti ancora ad oggi il detto periodo risulta sfornito di cope ontributiva (cfr. estratto in atti); CP_2
- Che il nte, resosi conto del suddetto ammanco, ha richiesto al il CP_1 versamento dei detti contributi, con numerosi solleciti bonari nel corso de a esso non ha mai né riscontrato né regolarizzato la sua posizione (cfr. richieste di versamento protocollate in atti);
- Che il comma 10 bis dell'art. 3 della L. 335/95 ha disposto la sospensione fino al 31.12.2021 dei termini di prescrizione, previsti dai commi 9 e 10 del medesimo articolo, per i periodi di competenza fino al 31.12.2014 e con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' ciò posto, il ricorrente ha diritto ad ottenere da parte del CP_2 resistente la rego zione dell'omissione contributiva per il periodo indicato (cfr. circolare 122/19 in atti); CP_2
- Che il 07.10.2020 il era diffidato dalla scrivente, a mezzo PEC, alla E_ corresponsione dei ma la diffida non sortiva alcun effetto (cfr. pec di diffida in atti); Allegato al verbale di udienza del 14.01.2025 n. r. g. l. 194/2021
- che il sig. , a causa del mancato versamento dei contributi da parte del Pt_1 [...]
non potrà usufruire della cd. “quota 100” ex art. 14 del DL 4/19, in virtù CP_1 egli avrebbe potuto conseguire il pensionamento anticipato al 1° aprile 2021, per il raggiungimento dei 38 anni di contribuzione (dal 1° aprile 1983) e dei 62 anni d'età anagrafica;
- che, quindi, il è tenuto a corrispondere all' la somma di € E_ CP_2
15.516,24, imp on interessi legali, corrispond i contributi non versati dal 14.04.94 al 30.06.95 e dovuti dal resistente in favore di E_
, puntualmente quantificati nei Dott. Parte_1 [...]
: per tale ragione, l' è litisconsorte necessario nel presente giudizio (cfr. Per_1 CP_2
S. n. 3678 del 200 . Civ. 19679 del 2020);
- che il è altresì tenuto a risarcire il sig. , per la sopraggiunta E_ Pt_1 impos a quota 100, a causa del suo ina nto, ai sensi dell'art. 2116 2° comma c.c. Si costituiva l' chiamato in causa come litisconsorte necessario, manifestando il CP_2 proprio interes 'accertamento dei fatti oggetto del giudizio. Nonostante la ritualità della notifica, il restava contumace. E_
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa all'udienza del 14.01.2025, trattata in modalità cartolare;
nelle note scritte parte ricorrente affermava che, dalla nota di deposito del 13.05.22 dell'estratto contributivo aggiornato al 7 febbraio 2022, da CP_2 cui si evince che il ha reg to la posizione contributiva del E_ ricorrente, versando i contributi mancanti, solo successivamente alla notifica del ricorso e per il periodo rivendicato con la presente procedura dal 14.04.94 al 30.06.95, per cui risulta cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di versamento dei contributi. Persiste l'interesse del ricorrente alla condanna al risarcimento del CP_1 ai sensi dell'art. 2116 II comma c.c. (di cui al punto 10 della premessa del
[...] ntroduttivo) in suo favore ed in via d'equità, comunque nella misura non inferiore all'importo dei contributi non corrisposti e pari ad € 15.516,24.
*** 2. Dall'avvenuta regolarizzazione, da parte del comune di della posizione CP_1 contributiva del ricorrente successivamente alla notifica del introduttivo del giudizio, discende la cessazione della materia del contendere relativamente alla prima domanda proposta dal ricorrente. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. civ. n. 12844 del 3.9.2003). Pertanto, qualora nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti – ed a prescindere dalla formale rinuncia agli atti del giudizio - va dichiarata la cessazione della Allegato al verbale di udienza del 14.01.2025 n. r. g. l. 194/2021
materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta per carenza dell'interesse ad agire e a contraddire. Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia. La loro esistenza deve essere accertata d'ufficio preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito. La Suprema Corte ha precisato, altresì, che l'eventuale non adesione di una o di entrambe le parti, non preclude la possibilità di pronunciare la richiesta cessazione della materia del contendere. A ben vedere, infatti, siffatta pronuncia si impone anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass., sez. III, 8 settembre 2008, n. 22650). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, a titolo esemplificativo, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977). Allegato al verbale di udienza del 14.01.2025 n. r. g. l. 194/2021
Dunque, la risposta sostanzialmente satisfattiva alle richieste del ricorrente da parte del fa venir meno il contrasto tra le parti, e dunque l'interesse ad agire E_ nte alla prima delle domande avanzate.
2. La seconda domanda non è meritevole di accoglimento, in quanto parte ricorrente non ha fornito, nemmeno in punto di allegazione, alcun principio di prova circa il danno concretamente subito dal comportamento illecito dell'ente; ha solo affermato di non aver potuto usufruire del regime “quota 100”, ma nulla ha detto circa la concreta perdita economica e patrimoniale che questo ha comportato (non ha neanche precisato quando è invece andato in pensione e con quale trattamento economico). Dunque, la domanda deve essere rigettata, dato che la determinazione in via equitativa del danno è un istituto atto a garantire il risarcimento nel caso in cui questo non possa essere agevolmente determinato, ma non a sopperire alle lacune probatorie e allegative delle parti.
3. Considerato il ravvedimento operoso del resistente relativamente alla prima domanda e il rigetto della seconda, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione assorbita:
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva del in favore di E_ Parte_1
;
[...]
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Isernia, il 17.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio