Sentenza 17 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 17/05/2022, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2022
N. 00785/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01444/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2018, proposto da
EO PE, rappresentato e difeso dall’avvocato Fernando Barbara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della richiesta di conguaglio oneri accessori, formulata con provvedimenti datati 20.9.2018, notificata in data 1.10.2018, con la quale il Comune di Copertino – Area Pianificazione Territoriale ed OO.PP. –, in seguito alla Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29.12.2017, con riferimento alla “ Pratica edilizia n. 09/010 – Realizzazione di una civile abitazione a piano terra in Via Grottella - Permesso di Costruire n. 76 del 17.06.2009 ”, ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 5.030,67 quale differenza tra il contributo concessorio costo di costruzione versato e il contributo concessorio costo di costruzione rettificato con L. R. 1 febbraio 2007, n. 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. F. Barbara per la parte ricorrente;
Premesso che parte ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 28094 del 20.9.2018, con cui il Comune di Copertino, in riferimento alla “ Pratica edilizia n. 09/010 – Realizzazione di una civile abitazione a piano terra in via Grottella ”, ha chiesto il pagamento della complessiva somma di € 5.030,67 quale conguaglio rispetto al costo di costruzione inizialmente determinato, stante la necessità di “ rettificare l’errore materiale di calcolo a suo tempo effettuato nella determinazione del costo di costruzione relativo al Permesso di Costruire in oggetto senza aver utilizzato il parametro stabilito dalla L.R. n. 1/2007… ”;
Rilevato che parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:
- violazione del contraddittorio procedimentale;
- carenza della motivazione;
- violazione dell’affidamento, atteso che, per un verso, “ al momento del ritiro del permesso di costruire […] il sig. PE non è stato messo in condizione di potersi aspettare in un prossimo futuro di una richiesta di conguaglio ” e, per altro verso, il Comune di Copertino ha “ rideterminato retroattivamente l’importo del contributo concessorio, a distanza di quasi 9 anni dal rilascio del permesso di costruire n. 76 del 17/06/2009, ultimate le opere edilizie e saldati il pagamento degli oneri richiesti ”;
- violazione del principio di irretroattività “delle determinazioni comunali a carattere regolamentare con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e modalità di calcolo per gli oneri concessori ribadendosi l’integrale applicazione del principio ‘tempus regit actum’ e, quindi, la irrilevanza ed ininfluenza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto al del rilascio della concessione edilizia ”;
- violazione dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato che la giurisprudenza di questo T.A.R. ha già avuto occasione di pronunciarsi su questione analoga a quella oggetto di causa, ritenendo di confermare la richiesta di conguaglio del costo di costruzione, in ragione del fatto che « quest’ultima ipotesi (“rideterminazione” del costo di costruzione, con applicazione diretta e automatica del costo - base determinato dalla Regione Puglia, immediatamente vigente e operativo) è assimilabile alla correzione dell’errore di calcolo, “perché non sussiste una differenza sostanziale tra il caso in cui la determinazione del contributo di costruzione richiesto sia l’esito di una non corretta operazione aritmetica e quello in cui il Comune abbia applicato una tariffa diversa da quella effettivamente vigente, perché in entrambe le ipotesi l’ente, per una falsa rappresentazione della realtà, ha determinato l’onere in una misura diversa da quella che avrebbe avuto il diritto-dovere di pretendere” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, cit., 12 giugno 2017, n. 2821). Alla stregua dei principi sopra riportati, pertanto, resta escluso che la determinazione e richiesta del costo di costruzione debbano avvenire “una tantum” al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l’eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell’ordinario termine di prescrizione decennale (entro il quale peraltro anche il privato ha - specularmente - titolo alle eventuali rettifiche in riduzione) […] 5.1 - In definitiva, nella fattispecie concreta in esame, non vi è stata alcuna attività di adeguamento/integrazione (nell’esercizio della “facoltà” di cui al citato art. 2, comma 2 della Legge Regionale pugliese n. 1/2007) del costo di costruzione in un momento successivo al rilascio del titolo edilizio (il che integrerebbe, qualora fosse, una violazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001), ma solo una rettifica della misura del contributo, nella componente in questione, riportandola a quanto effettivamente dovuto sulla base di già adottate e vigenti disposizioni regionali.
E tale attività, alla luce di quanto innanzi esposto - purché svolta entro il termine di prescrizione decennale (come nella specie accaduto) - non solo è legittima, ma è, anzi, doverosa per la Pubblica Amministrazione.
5.2 - Quanto, poi, alla dedotta violazione delle garanzie partecipative e delle norme in materia di autotutela, è sufficiente (e dirimente) osservare che:
- “ a) gli atti con i quali la Pubblica Amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio;
b) la pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento» (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018, n. 12)” » (Sez. III, 4.2.2020, n. 140; nello stesso senso, Sez. I, 4.5.2021, n. 640);
Ritenuto che non vi è motivo di discostarsi dal predetto orientamento;
Ritenuto pertanto che, nel caso di specie, l’operazione di rideterminazione del costo di costruzione e la conseguente richiesta di conguaglio costituiscano atti dovuti ai fini della esatta applicazione delle prescrizioni di cui alla L.R. n. 1/2007, sostanzialmente equiparabili alla correzione dell’errore materiale, rispetto ai quali non è utilmente opponibile la violazione dei principi di irretroattività delle tariffe, tutela dell’affidamento e del contraddittorio procedimentale;
Ritenuto che per le anzidette ragioni il ricorso debba essere respinto;
Ritenuto che nulla è dovuto a titolo di spese di lite, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO