Articolo 211 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 220Articolo 221
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Art. 211. (( (Formazione continua).)) ((1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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