TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5965/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.8.2023, assunto in decisione in data 9.4.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Maria Elena Giuseppina Pagani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Corso
Sempione n.36;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Cinzia Condò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via De Amicis, n.
19;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1)Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.
2)Le Parti, comproprietarie nella ragione del 50% ciascuna, dell'immobile sito in Cologno Monzese (MI)
Via Papa Giovanni XXIII n.27 (così identificato: quanto all'abitazione, fg.35 part.203, sub.46 Cat.A/3, classe 4, R.C.€526,79; quanto al box, fg.35, part.211, sub.8, Cat C/6, classe 7, RC € 54,54) si impegnano a conferire entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, mandato di vendita di tale immobile:
2a) per la durata di un anno , in esclusiva, alla in via G. Marconi 88, Cologno Controparte_2
Monzese, scelta dal sig. che svolgerà la propria attività di mediazione in Controparte_1 collaborazione con le altre agenzie del gruppo, ivi compresa l' di Monza in persona CP_2 dell'Agente sig. con sede in Via Casati n.203 Arcore (MB), indicata dal sig. Persona_1 Pt_1
[...]
In caso di vendita conclusa dalla agenzia scelta dal sig. il sig. Controparte_1 Parte_1 pagherà la provvigione nella misura non superiore all'1% del prezzo, mentre il sig. si Controparte_1 farà carico della eventuale restante somma richiesta dalla predetta Agenzia.
In caso di mancata vendita non sarà dovuto alcun rimborso spese a favore della predetta Agenzia da parte del sig. Parte_1
La proposta di vendita dovrà avere un primo prezzo per la durata dei primi sei mesi non inferiore ad
€260.000,00 (duecentosessantamila/00) e decorsi i predetti sei mesi, dovrà avere un prezzo non inferiore ad €240.000,00 (duecentoquarantamila/00);
2b) Decorsi i predetti 12 mesi, senza che vi sia stata la vendita nemmeno al prezzo minimo di €
240.000,00, le Parti si impegnano a conferire immediatamente mandato di vendita di tale immobile per i successivi sei mesi, in esclusiva, all' Agenzia Immobiliare scelta dal sig. Parte_1 CP_3 in persona dell'Agente sig in Viale Famagosta n.7 Milano accettando fin da ora le Parti Testimone_1 che il prezzo minimo di vendita sia ulteriormente diminuito a una somma non inferiore ad €220.000,00
(duecentoventimila/00).
In caso di vendita conclusa dall'agenzia sopra indicata il sig. pagherà la provvigione Controparte_1 nella misura non superiore all'1% del prezzo, mentre il sig. i farà carico della eventuale Parte_1 restante somma richiesta dalla predetta Agenzia.
In caso di mancata vendita non sarà dovuto alcun rimborso spese a favore della predetta Agenzia da parte del sig. Controparte_1
2c) Infine dal diciannovesimo mese in poi, le Parti accettano fin d'ora che la vendita sia effettuata ad un prezzo non inferiore ad €200.000,00 (duecentomila/00) dando incarico a tutte e due le Agenzie di cui ai punti 2a e 2b che precedono e precisamente la via G. Marconi 88, Cologno Monzese, CP_2
e la Sarpi Imm.re del sig . Testimone_1 3) Il sig. si impegna a rilasciare l'abitazione entro e non oltre 4 mesi dall'avvenuta Parte_1 conclusione del contratto preliminare, così da avere il tempo di reperire un'altra abitazione in locazione;
il mobilio presente nell'abitazione, se non di interesse del sig. ovvero del sig. Controparte_1 nel caso in cui abbia necessità di trasferirlo nella nuova casa, potrà essere offerto al Parte_1
Promissario Acquirente e, se nemmeno di interesse di quest'ultimo, dovrà essere smaltito/sgomberato a cura e spese dell'occupante dell'immobile sig. Parte_1
Il sig. si farà carico delle spese di smontaggio e/o trasloco dei mobili che intenderà Controparte_1 asportare.
4)Con la somma di realizzo della vendita dell'immobile si conviene che il mutuo verrà estinto con spese/penali eventualmente dovute, a carico di entrambe le Parti al 50%; a tal fine si allega il piano di ammortamento di cui le Parti sono edotte e che diventa parte integrante del presente accordo -all.
1- ammortamento mutuo-.
5)La somma residua dopo l'estinzione del mutuo, come da punto 4) che precede, verrà divisa al 50% tra le Parti, restando inteso che ciascuna Parte Venditrice, avrà a proprio carico le eventuali spese, tasse e/o imposte di sua esclusiva pertinenza.
6)Nel caso in cui la vendita dell'immobile in comproprietà si concretizzerà nel primo semestre dal conferimento dell'incarico alla Agenzia Immobiliare Re/Max di Cologno Monzese e quindi alle condizioni di cui al punto 2a che precede, il sig. all'atto della firma del rogito, verserà Controparte_1
a mezzo di assegno circolare o bonifico istantaneo, al figlio che accetta, la somma di Parte_1
€35.000,00 (trentacinquemila/00) a titolo di “una tantum”, a copertura in una sola soluzione di tutto quanto occorrerà al figlio per il proprio mantenimento e per le spese tutte a lui occorrenti, dal che con la corresponsione di tale somma nulla è più dovuto dal sig. al sig. Controparte_1 Parte_1 per qualsivoglia titolo o ragione legato al suo mantenimento ordinario e straordinario.
Laddove la vendita dell'immobile in comproprietà si concretizzerà successivamente a tale termine (e quindi dal 7 mese a far data dal conferimento dell'incarico di vendita alla predetta di CP_2
Cologno Monzese) la somma di €35.000,00, prevista al punto 6) che precede, verrà ridotta, ogni mese, di
€300,00 (trecento/00) e ciò fino alla effettiva vendita dell'immobile, quando l'importo residuo verrà corrisposto dal sig. al sig. ontestualmente al rogito. Controparte_1 Parte_1
7)Resta inteso che fino alla effettiva stipula del rogito di compravendita il sig. Controparte_1 continuerà a corrispondere al figlio l'assegno di mantenimento per €500,00 Parte_1
(cinquecento/00), oltre a sostenere le spese di tipo straordinario allo stesso dovute, come da provvedimento del Tribunale di Monza ad oggi vigente, oltre a continuare a pagare il mutuo e le spese condominiali ordinarie e straordinarie afferenti l'immobile in comproprietà tra le Parti. 8)Il sig. con la firma del presente accordo rinuncia a chiedere al figlio Controparte_1 Pt_1 ualsivoglia somma pretesa/dovuta per spese pregresse e future sia a titolo di oneri condominiali
[...]
(ordinarie e straordinarie), sia a titolo di indennità di occupazione, sia a titolo di mutuo.
9)Il presente accordo verrà sottoscritto anche avanti al Giudice dott.ssa Bonomi, del Tribunale di Monza, con istanza congiunta di fissazione di anticipazione di udienza per la definizione del giudizio pendente indicato in premessa.
10)Le Parti con la sottoscrizione del presente atto e l'adempimento di quanto ivi previsto, non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa dedotta e/o deducibile o comunque connessa con il detto immobile e con gli obblighi di mantenimento del figlio maggiorenne.
11)Le competenze e spese dei legali sono compensate tra le Parti, con rinuncia al vincolo di solidarietà tra i professionisti, e si precisa che il sig. è stato ammesso al gratuito patrocinio e Parte_1 chiederà al giudice la liquidazione delle competenze a spese dello Stato. Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. e 9 l. div. (14/10/2000) domandava nei Parte_1 confronti del padre la modifica del decreto Decreto del Tribunale Ordinario di Controparte_1
Monza (R.G.1706/2020) del 22/7/21 nella parte in cui poneva a carico dell'odierno resistente un contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 500 oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie e rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale;
esponeva che dopo il decesso della di lui madre il resistente aveva unilateralmente ridotto l'importo del contributo al mantenimento dovuto al figlio stabilito in sede di divorzio ed aveva chiesto la restituzione della casa coniugale;
che il predetto decreto aveva accertato redditi mensili paterni di circa 3.700,00 netti mensili;
oneri fissi mensili sostenuti dal padre pari a complessivi €1.314,70 (-€605,00 per rimborso delle rate di mutuo relative all'ex casa coniugale, €260,00 per spese condominiali ordinarie dell'immobile, €157,40 per spese della abitazione in cui vive €246,30 per rimborso delle rate di un finanziamento per acquisto di un autoveicolo;
€46,00 Controparte_1 per l'assicurazione relativa al predetto veicolo); che veniva accertato che percepiva soltanto Parte_1 euro 329 mensili a titolo di pensione di reversibilità della madre;
esponeva che il padre non aveva pagato le spese condominiali della casa coniugale e che vi era una morosità di euro 6800; che il resistente gli aveva richiesto il pagamento del 50% del mutuo sull'immobile e l'indennità di occupazione dello stesso;
che il padre viveva ospite della di lui compagna ed aveva alienato immobile di proprietà in Pietra Ligure al prezzo complessivo di € 250.000; che egli era titolare di immobile in Corsica e di conto corrente in
Francia; di dover rimborsare -spese mensili di mutuo (€300) -spese condominiali (circa €400) -indennità di occupazione (€500); di essere studente e di aver conseguito la laurea triennale in Architettura;
di essere proprietario al 50% di appartamento in montagna a Valbondione (BG) utilizzato per la villeggiatura e di
1/5 di altro immobile in Cologno Monzese, venduto per far fronte ai debiti e di terreno incolto;
concludeva domandando che fosse elevato a 1800 l'importo del contributo al mantenimento ordinario dovuto dal padre.
Alla udienza del 14.12.2023 veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_1 Parte_1 dichiarava: vivo a Cologno Monzese nella casa in comproprietà tra me e mio padre;
la rata di mutuo attualmente è di euro
605 mensili, è a tasso fisso, le spese condominiali ordinarie sono circa di 200/240 euro al mese. Le spese per utenze sono circa 80 euro al mese per gas e luce e 40 per telefono. Sto facendo la magistrale di Architettura e sono più o meno a ¼ del percorso, mi sono laureato in triennale a marzo;
non sto facendo lavori, il mio reddito è costituito dalla pensione di reversibilità di mia mamma e dal contributo al mantenimento che versa mio papà.
Il Giudice relatore ordinava ex articolo 210 c.p.c. ad la produzione in giudizio di Controparte_1 documentazione economica e patrimoniale e disponeva accertamenti di polizia tributaria sulla sua persona.
Si costituiva il quale eccepiva che la questione afferente il pagamento delle spese Controparte_1 condominiali ordinarie era già stata esaminata nel precedente decreto e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra le parti;
di non aver proposto giudizio di divisione dell'immobile, la cui vendita avrebbe peraltro risolto ogni questione;
di aver sempre anche rimborsato il mutuo;
che non era subentrato alcun elemento nuovo che consentisse la revisione delle precedenti statuizioni;
che la propria capacità economico patrimoniale era invariata, in quanto egli, all'epoca della decisione era un lavoratore dipendente, con un reddito annuo di euro 75.600 nel 2016, 66.543 euro nel 2017 ed euro 68.000 nel 2018, risultava intestatario di conto corrente UBIBANCA con un saldo passivo di € 3.507,10 al 31.12.201 ed
MPS con un saldo attivo di € 7.191,35 al 31.12.2019; era inoltre proprietario pro-quota della casa ex familiare e di altri due immobili siti in Albenga e Corsica, in comunione ereditaria con la sorella e la madre per successione paterna;
sosteneva il pagamento del mutuo della casa ove abitava il figlio con una rata mensile di € 605,00; che attualmente egli aveva percepito nel 2020 il reddito netto di € 52.585, nel 2021di
€ 58.120 e nel 2022 di € 56.746, sosteneva il pagamento del mutuo per € 605,00 al mese ed era intestatario del conto con saldo passivo di € 4.223,72 e conto MPS con saldo attivo di € 9.925,18; CP_4 che aveva venduto l'immobile in Albenga ed acquistato titoli per 70.000 euro;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 11.4.2024 dichiarava: vivo a Cologno Monzese in via Brescia n. 10 da Controparte_1 gennaio 2023, è la casa della mia compagna, prima vivevo a Menzago in locazione con canone mensile di 400 euro più le spese, e vivevo da solo. Lavoro a San Donato Milanese, ho cambiato lavoro tre anni fa, prima lavoravo come funzionario commerciale in un'altra società con retribuzione mensile di 3400 al mese, oltre 13ma e 14ma. Attualmente la mia retribuzione è circa di 3700 euro, oltre 13ma e 14ma. Sono titolare della casa dove vive mio figlio e di una casa in comproprietà in Corsica. Prima ero proprietario di una casa a Pietra Ligure, che ho venduto nel gennaio 2023 per euro
240.000, era in comproprietà con mia sorella. Non ho più finanziamenti in essere, ho il mutuo sulla ex casa coniugale di euro 605 mensili, che pago tutto io. Le spese condominiali ordinarie sulla casa coniugale oscillano tra 5000/6000 euro, le straordinarie sono attualmente di euro 1000 per il tetto. Sto pagando tutto io.
Dopo ampia discussione le parti chiedono breve rinvio per valutare ipotesi conciliative e per consentire all'avv. Condò il deposito dei documenti da 14 a 24 che non risultano depositati in PCT.
Le parti domandavano plurimi rinvii pendenti trattative;
alla udienza del 11.2.2025 il Giudice assegnva loro i termini ex articolo 473bis.28 c.p.c.; nelle more del loro spirare, le parti precisavano congiuntamente le epigrafate conclusioni.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 4.8.2023, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.8.2023, assunto in decisione in data 9.4.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Maria Elena Giuseppina Pagani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Corso
Sempione n.36;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Cinzia Condò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via De Amicis, n.
19;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1)Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.
2)Le Parti, comproprietarie nella ragione del 50% ciascuna, dell'immobile sito in Cologno Monzese (MI)
Via Papa Giovanni XXIII n.27 (così identificato: quanto all'abitazione, fg.35 part.203, sub.46 Cat.A/3, classe 4, R.C.€526,79; quanto al box, fg.35, part.211, sub.8, Cat C/6, classe 7, RC € 54,54) si impegnano a conferire entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, mandato di vendita di tale immobile:
2a) per la durata di un anno , in esclusiva, alla in via G. Marconi 88, Cologno Controparte_2
Monzese, scelta dal sig. che svolgerà la propria attività di mediazione in Controparte_1 collaborazione con le altre agenzie del gruppo, ivi compresa l' di Monza in persona CP_2 dell'Agente sig. con sede in Via Casati n.203 Arcore (MB), indicata dal sig. Persona_1 Pt_1
[...]
In caso di vendita conclusa dalla agenzia scelta dal sig. il sig. Controparte_1 Parte_1 pagherà la provvigione nella misura non superiore all'1% del prezzo, mentre il sig. si Controparte_1 farà carico della eventuale restante somma richiesta dalla predetta Agenzia.
In caso di mancata vendita non sarà dovuto alcun rimborso spese a favore della predetta Agenzia da parte del sig. Parte_1
La proposta di vendita dovrà avere un primo prezzo per la durata dei primi sei mesi non inferiore ad
€260.000,00 (duecentosessantamila/00) e decorsi i predetti sei mesi, dovrà avere un prezzo non inferiore ad €240.000,00 (duecentoquarantamila/00);
2b) Decorsi i predetti 12 mesi, senza che vi sia stata la vendita nemmeno al prezzo minimo di €
240.000,00, le Parti si impegnano a conferire immediatamente mandato di vendita di tale immobile per i successivi sei mesi, in esclusiva, all' Agenzia Immobiliare scelta dal sig. Parte_1 CP_3 in persona dell'Agente sig in Viale Famagosta n.7 Milano accettando fin da ora le Parti Testimone_1 che il prezzo minimo di vendita sia ulteriormente diminuito a una somma non inferiore ad €220.000,00
(duecentoventimila/00).
In caso di vendita conclusa dall'agenzia sopra indicata il sig. pagherà la provvigione Controparte_1 nella misura non superiore all'1% del prezzo, mentre il sig. i farà carico della eventuale Parte_1 restante somma richiesta dalla predetta Agenzia.
In caso di mancata vendita non sarà dovuto alcun rimborso spese a favore della predetta Agenzia da parte del sig. Controparte_1
2c) Infine dal diciannovesimo mese in poi, le Parti accettano fin d'ora che la vendita sia effettuata ad un prezzo non inferiore ad €200.000,00 (duecentomila/00) dando incarico a tutte e due le Agenzie di cui ai punti 2a e 2b che precedono e precisamente la via G. Marconi 88, Cologno Monzese, CP_2
e la Sarpi Imm.re del sig . Testimone_1 3) Il sig. si impegna a rilasciare l'abitazione entro e non oltre 4 mesi dall'avvenuta Parte_1 conclusione del contratto preliminare, così da avere il tempo di reperire un'altra abitazione in locazione;
il mobilio presente nell'abitazione, se non di interesse del sig. ovvero del sig. Controparte_1 nel caso in cui abbia necessità di trasferirlo nella nuova casa, potrà essere offerto al Parte_1
Promissario Acquirente e, se nemmeno di interesse di quest'ultimo, dovrà essere smaltito/sgomberato a cura e spese dell'occupante dell'immobile sig. Parte_1
Il sig. si farà carico delle spese di smontaggio e/o trasloco dei mobili che intenderà Controparte_1 asportare.
4)Con la somma di realizzo della vendita dell'immobile si conviene che il mutuo verrà estinto con spese/penali eventualmente dovute, a carico di entrambe le Parti al 50%; a tal fine si allega il piano di ammortamento di cui le Parti sono edotte e che diventa parte integrante del presente accordo -all.
1- ammortamento mutuo-.
5)La somma residua dopo l'estinzione del mutuo, come da punto 4) che precede, verrà divisa al 50% tra le Parti, restando inteso che ciascuna Parte Venditrice, avrà a proprio carico le eventuali spese, tasse e/o imposte di sua esclusiva pertinenza.
6)Nel caso in cui la vendita dell'immobile in comproprietà si concretizzerà nel primo semestre dal conferimento dell'incarico alla Agenzia Immobiliare Re/Max di Cologno Monzese e quindi alle condizioni di cui al punto 2a che precede, il sig. all'atto della firma del rogito, verserà Controparte_1
a mezzo di assegno circolare o bonifico istantaneo, al figlio che accetta, la somma di Parte_1
€35.000,00 (trentacinquemila/00) a titolo di “una tantum”, a copertura in una sola soluzione di tutto quanto occorrerà al figlio per il proprio mantenimento e per le spese tutte a lui occorrenti, dal che con la corresponsione di tale somma nulla è più dovuto dal sig. al sig. Controparte_1 Parte_1 per qualsivoglia titolo o ragione legato al suo mantenimento ordinario e straordinario.
Laddove la vendita dell'immobile in comproprietà si concretizzerà successivamente a tale termine (e quindi dal 7 mese a far data dal conferimento dell'incarico di vendita alla predetta di CP_2
Cologno Monzese) la somma di €35.000,00, prevista al punto 6) che precede, verrà ridotta, ogni mese, di
€300,00 (trecento/00) e ciò fino alla effettiva vendita dell'immobile, quando l'importo residuo verrà corrisposto dal sig. al sig. ontestualmente al rogito. Controparte_1 Parte_1
7)Resta inteso che fino alla effettiva stipula del rogito di compravendita il sig. Controparte_1 continuerà a corrispondere al figlio l'assegno di mantenimento per €500,00 Parte_1
(cinquecento/00), oltre a sostenere le spese di tipo straordinario allo stesso dovute, come da provvedimento del Tribunale di Monza ad oggi vigente, oltre a continuare a pagare il mutuo e le spese condominiali ordinarie e straordinarie afferenti l'immobile in comproprietà tra le Parti. 8)Il sig. con la firma del presente accordo rinuncia a chiedere al figlio Controparte_1 Pt_1 ualsivoglia somma pretesa/dovuta per spese pregresse e future sia a titolo di oneri condominiali
[...]
(ordinarie e straordinarie), sia a titolo di indennità di occupazione, sia a titolo di mutuo.
9)Il presente accordo verrà sottoscritto anche avanti al Giudice dott.ssa Bonomi, del Tribunale di Monza, con istanza congiunta di fissazione di anticipazione di udienza per la definizione del giudizio pendente indicato in premessa.
10)Le Parti con la sottoscrizione del presente atto e l'adempimento di quanto ivi previsto, non avranno reciprocamente più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa dedotta e/o deducibile o comunque connessa con il detto immobile e con gli obblighi di mantenimento del figlio maggiorenne.
11)Le competenze e spese dei legali sono compensate tra le Parti, con rinuncia al vincolo di solidarietà tra i professionisti, e si precisa che il sig. è stato ammesso al gratuito patrocinio e Parte_1 chiederà al giudice la liquidazione delle competenze a spese dello Stato. Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. e 9 l. div. (14/10/2000) domandava nei Parte_1 confronti del padre la modifica del decreto Decreto del Tribunale Ordinario di Controparte_1
Monza (R.G.1706/2020) del 22/7/21 nella parte in cui poneva a carico dell'odierno resistente un contributo al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 500 oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie e rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale;
esponeva che dopo il decesso della di lui madre il resistente aveva unilateralmente ridotto l'importo del contributo al mantenimento dovuto al figlio stabilito in sede di divorzio ed aveva chiesto la restituzione della casa coniugale;
che il predetto decreto aveva accertato redditi mensili paterni di circa 3.700,00 netti mensili;
oneri fissi mensili sostenuti dal padre pari a complessivi €1.314,70 (-€605,00 per rimborso delle rate di mutuo relative all'ex casa coniugale, €260,00 per spese condominiali ordinarie dell'immobile, €157,40 per spese della abitazione in cui vive €246,30 per rimborso delle rate di un finanziamento per acquisto di un autoveicolo;
€46,00 Controparte_1 per l'assicurazione relativa al predetto veicolo); che veniva accertato che percepiva soltanto Parte_1 euro 329 mensili a titolo di pensione di reversibilità della madre;
esponeva che il padre non aveva pagato le spese condominiali della casa coniugale e che vi era una morosità di euro 6800; che il resistente gli aveva richiesto il pagamento del 50% del mutuo sull'immobile e l'indennità di occupazione dello stesso;
che il padre viveva ospite della di lui compagna ed aveva alienato immobile di proprietà in Pietra Ligure al prezzo complessivo di € 250.000; che egli era titolare di immobile in Corsica e di conto corrente in
Francia; di dover rimborsare -spese mensili di mutuo (€300) -spese condominiali (circa €400) -indennità di occupazione (€500); di essere studente e di aver conseguito la laurea triennale in Architettura;
di essere proprietario al 50% di appartamento in montagna a Valbondione (BG) utilizzato per la villeggiatura e di
1/5 di altro immobile in Cologno Monzese, venduto per far fronte ai debiti e di terreno incolto;
concludeva domandando che fosse elevato a 1800 l'importo del contributo al mantenimento ordinario dovuto dal padre.
Alla udienza del 14.12.2023 veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_1 Parte_1 dichiarava: vivo a Cologno Monzese nella casa in comproprietà tra me e mio padre;
la rata di mutuo attualmente è di euro
605 mensili, è a tasso fisso, le spese condominiali ordinarie sono circa di 200/240 euro al mese. Le spese per utenze sono circa 80 euro al mese per gas e luce e 40 per telefono. Sto facendo la magistrale di Architettura e sono più o meno a ¼ del percorso, mi sono laureato in triennale a marzo;
non sto facendo lavori, il mio reddito è costituito dalla pensione di reversibilità di mia mamma e dal contributo al mantenimento che versa mio papà.
Il Giudice relatore ordinava ex articolo 210 c.p.c. ad la produzione in giudizio di Controparte_1 documentazione economica e patrimoniale e disponeva accertamenti di polizia tributaria sulla sua persona.
Si costituiva il quale eccepiva che la questione afferente il pagamento delle spese Controparte_1 condominiali ordinarie era già stata esaminata nel precedente decreto e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra le parti;
di non aver proposto giudizio di divisione dell'immobile, la cui vendita avrebbe peraltro risolto ogni questione;
di aver sempre anche rimborsato il mutuo;
che non era subentrato alcun elemento nuovo che consentisse la revisione delle precedenti statuizioni;
che la propria capacità economico patrimoniale era invariata, in quanto egli, all'epoca della decisione era un lavoratore dipendente, con un reddito annuo di euro 75.600 nel 2016, 66.543 euro nel 2017 ed euro 68.000 nel 2018, risultava intestatario di conto corrente UBIBANCA con un saldo passivo di € 3.507,10 al 31.12.201 ed
MPS con un saldo attivo di € 7.191,35 al 31.12.2019; era inoltre proprietario pro-quota della casa ex familiare e di altri due immobili siti in Albenga e Corsica, in comunione ereditaria con la sorella e la madre per successione paterna;
sosteneva il pagamento del mutuo della casa ove abitava il figlio con una rata mensile di € 605,00; che attualmente egli aveva percepito nel 2020 il reddito netto di € 52.585, nel 2021di
€ 58.120 e nel 2022 di € 56.746, sosteneva il pagamento del mutuo per € 605,00 al mese ed era intestatario del conto con saldo passivo di € 4.223,72 e conto MPS con saldo attivo di € 9.925,18; CP_4 che aveva venduto l'immobile in Albenga ed acquistato titoli per 70.000 euro;
concludeva per il rigetto del ricorso.
Alla udienza del 11.4.2024 dichiarava: vivo a Cologno Monzese in via Brescia n. 10 da Controparte_1 gennaio 2023, è la casa della mia compagna, prima vivevo a Menzago in locazione con canone mensile di 400 euro più le spese, e vivevo da solo. Lavoro a San Donato Milanese, ho cambiato lavoro tre anni fa, prima lavoravo come funzionario commerciale in un'altra società con retribuzione mensile di 3400 al mese, oltre 13ma e 14ma. Attualmente la mia retribuzione è circa di 3700 euro, oltre 13ma e 14ma. Sono titolare della casa dove vive mio figlio e di una casa in comproprietà in Corsica. Prima ero proprietario di una casa a Pietra Ligure, che ho venduto nel gennaio 2023 per euro
240.000, era in comproprietà con mia sorella. Non ho più finanziamenti in essere, ho il mutuo sulla ex casa coniugale di euro 605 mensili, che pago tutto io. Le spese condominiali ordinarie sulla casa coniugale oscillano tra 5000/6000 euro, le straordinarie sono attualmente di euro 1000 per il tetto. Sto pagando tutto io.
Dopo ampia discussione le parti chiedono breve rinvio per valutare ipotesi conciliative e per consentire all'avv. Condò il deposito dei documenti da 14 a 24 che non risultano depositati in PCT.
Le parti domandavano plurimi rinvii pendenti trattative;
alla udienza del 11.2.2025 il Giudice assegnva loro i termini ex articolo 473bis.28 c.p.c.; nelle more del loro spirare, le parti precisavano congiuntamente le epigrafate conclusioni.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 4.8.2023, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi