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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/07/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC RA presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. LO BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 1430/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Dario Scimè C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Nettuno il 11.10.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nettuno, al n. 51, Parte I, anno 2013.
Dall'unione è nata la figlia (n. il 12.1.2007). Per_1
I ricorrenti sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 10.5.2021 (RG n.
2581/2020).
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto dalle parti e depositato in data
29.6.2025 nel fascicolo telematico, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in data 11.10.2013, a Nettuno, tra la signora e il signor Parte_1 Parte_2 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nettuno l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio 2) disporre che i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento, gli stessi essendo entrambi economicamente autonomi espressamente rinunciano all'assegno divorzile;
3) disporre a carico del signor un assegno Pt_2
di mantenimento per la figlia pari ad Euro 700,00 mensili, con la previsione di adeguamento Per_1
automatico ISTAT, da versare alla signora entro il 5 di ogni mese, oltre la partecipazione Pt_1
nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche previste dal Protocollo del
Tribunale di Roma. Le spese e competenze di causa sono integralmente compensate fra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rilevato che le condizioni dell'accordo sono conformi all'interesse delle parti e della figlia Per_1
(da pochi mesi divenuta maggiorenne), il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, i cui estremi sono riportati in parte motiva;
Parte_2
2. Omologa le condizioni di divorzio ritrascritte in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nettuno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente LO BR
IC RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC RA presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. LO BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 1430/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Dario Scimè C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Nettuno il 11.10.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nettuno, al n. 51, Parte I, anno 2013.
Dall'unione è nata la figlia (n. il 12.1.2007). Per_1
I ricorrenti sono separati come da decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 10.5.2021 (RG n.
2581/2020).
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto dalle parti e depositato in data
29.6.2025 nel fascicolo telematico, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, queste ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in data 11.10.2013, a Nettuno, tra la signora e il signor Parte_1 Parte_2 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nettuno l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio 2) disporre che i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento, gli stessi essendo entrambi economicamente autonomi espressamente rinunciano all'assegno divorzile;
3) disporre a carico del signor un assegno Pt_2
di mantenimento per la figlia pari ad Euro 700,00 mensili, con la previsione di adeguamento Per_1
automatico ISTAT, da versare alla signora entro il 5 di ogni mese, oltre la partecipazione Pt_1
nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche previste dal Protocollo del
Tribunale di Roma. Le spese e competenze di causa sono integralmente compensate fra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rilevato che le condizioni dell'accordo sono conformi all'interesse delle parti e della figlia Per_1
(da pochi mesi divenuta maggiorenne), il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Atteso l'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, i cui estremi sono riportati in parte motiva;
Parte_2
2. Omologa le condizioni di divorzio ritrascritte in parte motiva e provvede in conformità alle stesse;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nettuno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente LO BR
IC RA