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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. CA AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3242 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMIN C.F._2
CA ES, con domicilio eletto in Gallarate alla via Manzoni,12 presso il difensore avv.
BERGAMIN CA ES;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore con il patrocinio dell'avv. ROSSI LORENZO con domicilio eletto in VIA APPIANI 22 Milano, presso il difensore avv. ROSSI LORENZO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 921/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 24.06.2024, con il quale era stato ingiunto loro di pagare alla ditta individuale (d'ora in poi, per brevità, Controparte_1 CP_1
, la somma di € 114.609,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo degli
[...] interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dall'opposta sull'immobile di proprietà degli opponenti sito in
Samarate, Via Giovanni Augusta n. 411.
Eccepivano, in particolare, che: l'importo ingiunto era riferito al mancato pagamento delle fatture n. 24 del
03.10.2022 di € 69.767,50 e n. 104 del 16.05.2024 di € 44.841,50, la prima delle quali era viziata da un errore materiale, in quanto non terrebbe conto degli acconti effettivamente corrisposti dagli opponenti che ammonterebbero ad € 87.272,72, oltre iva, a fronte della minor somma detratta dall'opposta di € 72.000,00, oltre iva;
la documentazione prodotta in sede monitoria non costituisce prova idonea del credito di parte opposta anche alla luce delle contestazioni sollevate da parte opponente sulla esecuzione dei lavori;
l'importo ingiunto non era dovuto nella misura richiesta in quanto dalla relazione tecnica effettuata sull'immobile dal perito di parte era emerso che alcune opere non erano state eseguite, altre erano state eseguite parzialmente ed altre ancora presentavano vizi e difetti;
l'opposta ne aveva riconosciuto la sussistenza avendo collaborato alla individuazione
- 1 - delle suddette problematiche;
con riguardo alla fattura n. 104/2024 e quindi con riferimento alle opere eseguite sugli esterni e sul vano scala l'importo non era dovuto poiché riferito a delle opere mai commissionate per le quali non era mai stato presentato loro un preventivo;
gli opponenti erano stati costretti a rivolgersi ad imprese esterne per completare i lavori ed ovviare ai predetti vizi e difetti;
che il danno patrimoniale e non patrimoniale subito ammonta ad € 62.328,06.
Hanno concluso chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la revoca dello stesso;
in via riconvenzionale hanno chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta opposta per i vizi e le difformità riscontrate e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento della somma di € 62.328,06 e quindi di rideterminare in € 52.280,94 il diritto di credito azionato da parte opposta per compensazione giudiziale ex art. 1243, 2 comma, c.c..
Si è costituita l'opposta contestando in fatto ed in diritto le doglianze di parte opponente ed ha concluso chiedendo, in via preliminare, la concessione dell'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; nel merito, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Il presente giudizio ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo per i lavori effettuati da presso CP_1
l'immobile di proprietà degli opponenti.
In particolare, l'opposta, in sede monitoria, ha dedotto di vantare un credito complessivo di € 114.609,00, iva inclusa, derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 24/2022 e n. 104/2024, la prima delle quali si riferisce al consuntivo lavori del 12.09.2022 (all. 3 fas. monitorio), in cui si dà atto che erano stati già versati acconti per complessivi € 97.000,00 (fatture nn. 8,42, 54 e 113 del 2022) con un saldo residuo di € 69.767,50, iva inclusa;
mentre la seconda riguarda il consuntivo del 7.09.2022 (all. 4 fasc. monitorio), relativo ad opere eseguite nelle aree comuni esterne e nel vano scala per € 81.530,00, di cui € 44.841,50, iva inclusa, a carico degli opponenti.
Ciò premesso e venendo ad esaminare il merito va osservato quanto segue.
Parte opponente deduce innanzitutto l'erroneità dell'importo detratto nella fattura n. 24/2022,in quanto l'opposta aveva erroneamente detratto l'importo complessivo di € 72.000,00, oltre iva (pari alla somma degli importi detratti a titolo di acconto con riferimento alle fatture n. 42 e 54 del 2022), anziché quanto risulta dalla somma delle due fatture e cioè l'importo di euro € 87.272,72, oltre iva.
Deduce quindi che agli opponenti è stato ingiunto un importo in eccesso per euro 15.272,72 oltre Iva.
Ebbene sul punto si osserva che è pacifico, nonché provato documentalmente, che gli opponenti hanno pagato gli importi di loro spettanza ( e cioè 48.000,00) e che quindi dall'importo indicato in decreto deve essere scorporata la somma di euro 16.799,92 ( Iva compresa).
- 2 - Ed infatti non possono essere posti in capo agli opponenti gli oneri della cessione della restante parte del credito.
La finalità della normativa dei bonus fiscali non è quella di porre a carico del committente un onere aggiuntivo ( e cioè accollarsi gli oneri di cessione) e quindi se, nel caso di specie, questa era la volontà dell'appaltatore questa avrebbe dovuto essere chiarita agli opponenti, anche alla luce della qualità di consumatore che gli stessi rivestono.
Addebitare tali oneri al committente non appare in linea con la finalità della normativa ( e cioè riqualificare gli edifici a costo zero o comunque minimo - si pensi alle spese di istruttoria ad esempio- per il committente favorendo gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità e sostenere la ripresa del settore delle costruzioni) ed è perfettamente coerente con il fatto che, se l'appaltatore che non abbia la liquidità necessaria, a causa delle numerose commesse ricevute, lo stesso possa cedere il credito di imposta ad un istituto bancario, ma allo stesso tempo debba sopportare i costi -comunque limitati- previsti dalle banche per anticipare il denaro necessario all'effettuazione dei lavori.
Ciò chiarito e continuando ad esaminare gli ulteriori motivi di opposizione va osservato quanto segue.
Parte opponente ha ulteriormente contestato il quantum dell'importo dovuto deducendo che tra le opere commissionate all'opposta alcune non risultavano eseguite, altre erano state realizzate solo in parte ed altre ancora presentavano vizi e difetti.
Tali eccezioni, tuttavia, risultano smentite dal verbale di sospensione di lavori e di riconsegna aree del
25.10.2022, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dalle parti in causa (doc. 10 dell'opposta).
Nel documento citato si legge: “considerato che
• I lavori oggetto della pratica edilizia summenzionata risultano essere conclusi relativamente alle unità abitative poste rispettivamente al piano rialzato e al piano primo, ed hanno interessato anche il vano scala di collegamento interno del fabbricato, a meno dell'installazione dei serramenti esterni e piccole finiture da completare. I lavori di manutenzione straordinaria hanno riguardato la modifica e nuova costruzione di tavolati interni, impianti elettrico, termico e idrico sanitario, adduzione gas, comprese le linee esterne dal punto di consegna alle unità abitative, collegamenti verticali e orizzontali alla rete di scarico delle acque reflue, per cui
l'impresa ha redatto le certificazioni previste dalla normativa vigente.
• La proprietà ha presentato richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata al comune di Samarate per la modifica degli esterni del fabbricato che saranno oggetto di successiva autorizzazione.
Non essendo possibile una programmazione organica delle lavorazioni a completamento delle opere esterne, in accordo con l'impresa appaltatrice, nella persona di titolare di “ ” e la proprietà, ho Parte_3 CP_1 compilato il presente verbale, con il quale viene stabilito che i lavori restano sospesi/conclusi a decorrere dalla data del 25/10/2022 e fino a data da destinarsi, previo ottenimento delle autorizzazioni edilizie e verifica delle condizioni o coordinamento e sicurezza bra le parti.
Le aree di cantiere vengono riconsegnate alla proprietà, in condizioni di sicurezza.
- 3 - Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione del cantiere nessuna lavorazione, ad eccezione della posa dei serramenti e piccole finiture da terminare da , potrà essere autorizzata CP_1 previa comunicazione scritta alla DL, CSE, Impresa appaltatrice. Durante il periodo di sospensione ogni eventuale sopralluogo da parte di eventuali ditte terze dovrà essere comunicato ed autorizzato dalla DL e dal
CSE. Pertanto si declina ogni responsabilità in caso di danni a persone a cose durante il periodo di sospensione dei lavori.
Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale, viene sottoscritto dalle parti in segno della più ampia accettazione”.
Ebbene, dalla documentazione in atti, deve ritenersi provato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, gli interventi relativi alle opere “interne” erano stati completati.
Quanto rimaneva da ultimare riguardava le opere esterne, come espressamente indicato nel verbale di sospensione lavori, dove si precisa che i lavori risultano conclusi ad eccezione dell'installazione dei serramenti ed alcune piccole rifiniture che, però, riguardano le opere esterne, oggetto di un separato preventivo e con richiesta di un ulteriore corrispettivo (cfr. doc. 8 e 9 dell'opposta).
È, infatti, provato che i committenti hanno dato atto dell'esecuzione delle opere interne senza riserve, non essendo presenti nel predetto verbale contestazioni circa la realizzazione difforme o incompleta delle opere eseguite.
Inoltre, è pacifico che gli opponenti si erano rivolti ad altre imprese al fine di completare le opere esterne residue.
Pertanto, in assenza di tali rilievi che, se esistenti, avrebbero dovuto essere evidenziati al momento della redazione del verbale di sospensione lavori e della consegna del cantiere o comunque nell'immediatezza, deve ritenersi che il committente abbia accettato l'opera ai sensi dell'art. 1665 c.c.
Sul punto, appare significativa la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n.1576 del 22/01/2025, (ud. 05/12/2024, dep. 22/01/2025), ha chiarito che: “Quanto alle forme di manifestazione, l'accettazione può essere espressa, tacita o presunta, non essendo richiesti particolari requisiti formali per la sua esternazione.
È espressa quando il committente, per iscritto o anche oralmente, e anche senza che sia stata previamente effettuata una verifica o un collaudo, dichiara esplicitamente di voler ricevere la prestazione eseguita.
L'accettazione è invece tacita, in base ai principi generali, laddove il committente, o un suo rappresentante autorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera. Sicché essa si sostanzia nei comportamenti concludenti, che - presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente - dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13966 del 30/06/2005; Sez. 2, Sentenza n.
7057 del 14/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 1635 del 08/04/1978; Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 01/06/1974).
- 4 - Si ricade, per converso, nell'ipotesi di accettazione presunta allorché, ai sensi dell'art. 1665, terzo comma, c.c.,
(a) nonostante l'invito dell'appaltatore, il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi ovvero
(b) non ne comunichi il risultato entro un breve termine o (c) ancora laddove, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma c.c., in tema di esecuzione dell'appalto per singole partite, vi sia stato il pagamento di singole partite, il che fa presumere l'accettazione della frazione o partita di opera pagata, salvo che ricorra il versamento di semplici acconti.
Ebbene l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve desumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente (Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 4021 del 09/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 13224 del 16/05/2019).
Ed appunto, in primo luogo, si considera fattispecie di accettazione tacita la ricezione dell'opera senza riserve in assenza di verifica.
Sul punto il quarto comma della norma in questione prevede, come presupposto dell'accettazione tacita dell'opera, soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale traditio - alla quale è parificabile
l'immissione nel possesso per esclusiva iniziativa del committente e senza che vi sia il concorso della condotta dell'assuntore - e, come fatto concludente, la sua "ricezione senza riserve" da parte del committente stesso,
"ancorché non si sia proceduto alla verifica" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10452 del 03/06/2020; Sez. 2, Sentenza
n. 15711 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 06/03/2007; Sez. 2, Sentenza n. 4353 del 07/04/2000;
Sez. 2, Sentenza n. 3742 del 20/04/1994; Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 12/02/1988; Sez. 2, Sentenza n. 6489 del 27/07/1987; Sez. 1, Sentenza n. 1787 del 09/05/1975).
Pertanto, mentre la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità e i vizi palesi dell'opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11349 del
17/06/2004; Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 12/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 9567 del 02/07/2002; Sez. 2,
Sentenza n. 5121 del 22/05/1998; Sez. 2, Sentenza n. 10314 del 22/11/1996; Sez. 2, Sentenza n. 830 del
29/01/1983; Sez. 2, Sentenza n. 972 del 17/02/1981).
Al ricevimento del bene deve associarsi, dunque, un comportamento dell'appaltante che sia significativo della volontà di non sollevare riserve: la dichiarazione di riserva neutralizza, infatti, gli effetti propri dell'accettazione.
Non si ha, invece, accettazione tacita se il committente prende in consegna l'opera, dopo l'effettuazione della verifica, riservandosi al contempo di far valere difformità o vizi in un momento successivo, oppure se la presa in consegna da parte del committente, nel caso in cui la verifica non abbia ancora avuto luogo, avvenga con
l'espressa riserva di effettuare la verifica medesima o proprio allo scopo di effettuarla.
Sicché la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa
e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia
(contestualmente) seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12829 del 12/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 10505 del 07/12/1994)”.
- 5 - Ebbene, alla luce del fatto che nel verbale di sospensione dei lavori non sono state formulate riserve espresse in merito all'esecuzione degli interventi di ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli opponenti e, in particolare, con riferimento alle opere interne delle quali si dava atto del completamento nonché del comportamento successivo degli stessi committenti che hanno affidato a terzi l'ultimazione delle opere esterne residue, deve ritenersi che l'opera sia stata tacitamente accettata ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c.
Inoltre, si osserva che secondo il dettato dell'art. 1667 c.c., l'obbligo della denuncia si riferisce soltanto ai vizi occulti: quelli palesi, difatti, devono essere valere in sede di verifica o di accettazione, altrimenti il diritto alla garanzia viene meno.
Nel caso di specie i vizi dedotti da parte opponente ( e indicati nella relazione di parte) sono tutti vizi visibili e quindi avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di accettazione.
Ciò chiarito, e passando ad analizzare le eccezioni sollevate dagli opponenti con riferimento alla fattura n.
104/2024, va osservato quanto segue.
La predetta fattura si riferisce alle opere che hanno interessato le aree esterne comuni e vano scala.
Sul punto gli opponenti deducono che le stesse non sono state oggetto di preventivo e non sono state commissionate dagli stessi in quanto il consuntivo è cointestato anche con altri soggetti senza possibilità di individuare quali opere siano addebitabili agli opponenti.
Si tratterebbe inoltre di una variazione del progetto iniziale che avrebbe necessitato di autorizzazione per iscritto.
Ebbene nessuna di tali doglianze può trovare accoglimento.
Ed infatti la richiesta di esecuzione di tali opere emerge dallo scambio di mail prodotte da parte opposta ( pag.
16 del doc. 16 e pagina 7 del doc. 17) e la esecuzione delle stesse emerge dal verbale di consegna dei lavori sopra menzionato.
Quanto alla circostanza che le stesse non sono state oggetto di preventivo si osserva che la parte opponente non ha dedotto né allegato alcuna circostanza dalla quale possa emerge che i prezzi di mercato applicati per prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio siano difformi rispetto a quello di cui l'odierna opposta richiede il pagamento.
A tal fine l'opponente - il quale riveste la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare in modo specifico i fatti dedotti dal convenuto opposto (attore in senso sostanziale).
Onere già da tempo imposto dall'art. 167 c.p.c. ed oggi ulteriormente rafforzato dal nuovo testo dell'art. 115 dello stesso codice.
Quanto alla ripartizione poi di tali costi con gli altri due soggetti proprietari degli immobili, si osserva che, come dedotto da parte opposta, le opere uguali per entrambe le coppie di committenti hanno comportato il riparto in pari quota di tali opere.
- 6 - Alla luce di tali motivazioni, e in considerazione della circostanza che le contestazioni di parte opponente non hanno trovato accoglimento ( se non con riferimento all'importo detratto dalle fatture) con riferimento ai vizi delle opere, e in considerazione della circostanza che, come emerge dal verbale di consegna delle opere, il cantiere non è stato rilasciato per la sussistenza di inadempimenti di parte opposta ( che non risultano ivi indicati ma anzi, in contrasto con quanto dedotto dagli opponenti, emerge che lo stesso sia stato rilasciato “ in accordo con l'impresa appaltatrice”), anche la domanda riconvenzionale relativa agli ulteriori danni formulata nei confronti dell'opposta non può trovare accoglimento, essendo stata la parte opponente a decidere di voler far effettuare gli ulteriori lavori a terzi non derivando tale decisione da inadempimenti addebitabili a . CP_1
In conclusione, e devono essere condannati (previa revoca del decreto ingiuntivo) al Parte_1 Parte_2 pagamento in solido tra loro della somma di euro 97.809,08 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo.
Le spese di lite (comprese quelle della fase monitoria), alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, possono essere parzialmente compensate (1/4); mentre, per i restanti 3/4 vanno regolate secondo la soccombenza di parte opponente secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo conto dei parametri minimi della fase istruttoria
(consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. CA AR in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.921/2024 formulata da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1 provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 921/2024, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio il 24.06.2024 in favore di Controparte_1
2. condanna e al pagamento in favore di quale Parte_1 Parte_2 Controparte_1 corrispettivo per i lavori svolti, della somma pari ad euro 97.809,08 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo;
3. condanna e alla rifusione, in favore di di dei 3/4 Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_1 delle spese processuali, liquidando tale parte in € 8960,87 (di cui 6.856,00 per compensi professionali del giudizio di opposizione, 1800,00 per compensi professionali della fase monitoria e 304,87 per spese della fase monitoria) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
dichiara le spese compensate per il restante quarto.
Così deciso in Busto Arsizio, il 09/07/2025
Il Giudice
CA AR
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. CA AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3242 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMIN C.F._2
CA ES, con domicilio eletto in Gallarate alla via Manzoni,12 presso il difensore avv.
BERGAMIN CA ES;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore con il patrocinio dell'avv. ROSSI LORENZO con domicilio eletto in VIA APPIANI 22 Milano, presso il difensore avv. ROSSI LORENZO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 921/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 24.06.2024, con il quale era stato ingiunto loro di pagare alla ditta individuale (d'ora in poi, per brevità, Controparte_1 CP_1
, la somma di € 114.609,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo degli
[...] interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dall'opposta sull'immobile di proprietà degli opponenti sito in
Samarate, Via Giovanni Augusta n. 411.
Eccepivano, in particolare, che: l'importo ingiunto era riferito al mancato pagamento delle fatture n. 24 del
03.10.2022 di € 69.767,50 e n. 104 del 16.05.2024 di € 44.841,50, la prima delle quali era viziata da un errore materiale, in quanto non terrebbe conto degli acconti effettivamente corrisposti dagli opponenti che ammonterebbero ad € 87.272,72, oltre iva, a fronte della minor somma detratta dall'opposta di € 72.000,00, oltre iva;
la documentazione prodotta in sede monitoria non costituisce prova idonea del credito di parte opposta anche alla luce delle contestazioni sollevate da parte opponente sulla esecuzione dei lavori;
l'importo ingiunto non era dovuto nella misura richiesta in quanto dalla relazione tecnica effettuata sull'immobile dal perito di parte era emerso che alcune opere non erano state eseguite, altre erano state eseguite parzialmente ed altre ancora presentavano vizi e difetti;
l'opposta ne aveva riconosciuto la sussistenza avendo collaborato alla individuazione
- 1 - delle suddette problematiche;
con riguardo alla fattura n. 104/2024 e quindi con riferimento alle opere eseguite sugli esterni e sul vano scala l'importo non era dovuto poiché riferito a delle opere mai commissionate per le quali non era mai stato presentato loro un preventivo;
gli opponenti erano stati costretti a rivolgersi ad imprese esterne per completare i lavori ed ovviare ai predetti vizi e difetti;
che il danno patrimoniale e non patrimoniale subito ammonta ad € 62.328,06.
Hanno concluso chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la revoca dello stesso;
in via riconvenzionale hanno chiesto di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta opposta per i vizi e le difformità riscontrate e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento della somma di € 62.328,06 e quindi di rideterminare in € 52.280,94 il diritto di credito azionato da parte opposta per compensazione giudiziale ex art. 1243, 2 comma, c.c..
Si è costituita l'opposta contestando in fatto ed in diritto le doglianze di parte opponente ed ha concluso chiedendo, in via preliminare, la concessione dell'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; nel merito, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Il presente giudizio ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo per i lavori effettuati da presso CP_1
l'immobile di proprietà degli opponenti.
In particolare, l'opposta, in sede monitoria, ha dedotto di vantare un credito complessivo di € 114.609,00, iva inclusa, derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 24/2022 e n. 104/2024, la prima delle quali si riferisce al consuntivo lavori del 12.09.2022 (all. 3 fas. monitorio), in cui si dà atto che erano stati già versati acconti per complessivi € 97.000,00 (fatture nn. 8,42, 54 e 113 del 2022) con un saldo residuo di € 69.767,50, iva inclusa;
mentre la seconda riguarda il consuntivo del 7.09.2022 (all. 4 fasc. monitorio), relativo ad opere eseguite nelle aree comuni esterne e nel vano scala per € 81.530,00, di cui € 44.841,50, iva inclusa, a carico degli opponenti.
Ciò premesso e venendo ad esaminare il merito va osservato quanto segue.
Parte opponente deduce innanzitutto l'erroneità dell'importo detratto nella fattura n. 24/2022,in quanto l'opposta aveva erroneamente detratto l'importo complessivo di € 72.000,00, oltre iva (pari alla somma degli importi detratti a titolo di acconto con riferimento alle fatture n. 42 e 54 del 2022), anziché quanto risulta dalla somma delle due fatture e cioè l'importo di euro € 87.272,72, oltre iva.
Deduce quindi che agli opponenti è stato ingiunto un importo in eccesso per euro 15.272,72 oltre Iva.
Ebbene sul punto si osserva che è pacifico, nonché provato documentalmente, che gli opponenti hanno pagato gli importi di loro spettanza ( e cioè 48.000,00) e che quindi dall'importo indicato in decreto deve essere scorporata la somma di euro 16.799,92 ( Iva compresa).
- 2 - Ed infatti non possono essere posti in capo agli opponenti gli oneri della cessione della restante parte del credito.
La finalità della normativa dei bonus fiscali non è quella di porre a carico del committente un onere aggiuntivo ( e cioè accollarsi gli oneri di cessione) e quindi se, nel caso di specie, questa era la volontà dell'appaltatore questa avrebbe dovuto essere chiarita agli opponenti, anche alla luce della qualità di consumatore che gli stessi rivestono.
Addebitare tali oneri al committente non appare in linea con la finalità della normativa ( e cioè riqualificare gli edifici a costo zero o comunque minimo - si pensi alle spese di istruttoria ad esempio- per il committente favorendo gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità e sostenere la ripresa del settore delle costruzioni) ed è perfettamente coerente con il fatto che, se l'appaltatore che non abbia la liquidità necessaria, a causa delle numerose commesse ricevute, lo stesso possa cedere il credito di imposta ad un istituto bancario, ma allo stesso tempo debba sopportare i costi -comunque limitati- previsti dalle banche per anticipare il denaro necessario all'effettuazione dei lavori.
Ciò chiarito e continuando ad esaminare gli ulteriori motivi di opposizione va osservato quanto segue.
Parte opponente ha ulteriormente contestato il quantum dell'importo dovuto deducendo che tra le opere commissionate all'opposta alcune non risultavano eseguite, altre erano state realizzate solo in parte ed altre ancora presentavano vizi e difetti.
Tali eccezioni, tuttavia, risultano smentite dal verbale di sospensione di lavori e di riconsegna aree del
25.10.2022, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dalle parti in causa (doc. 10 dell'opposta).
Nel documento citato si legge: “considerato che
• I lavori oggetto della pratica edilizia summenzionata risultano essere conclusi relativamente alle unità abitative poste rispettivamente al piano rialzato e al piano primo, ed hanno interessato anche il vano scala di collegamento interno del fabbricato, a meno dell'installazione dei serramenti esterni e piccole finiture da completare. I lavori di manutenzione straordinaria hanno riguardato la modifica e nuova costruzione di tavolati interni, impianti elettrico, termico e idrico sanitario, adduzione gas, comprese le linee esterne dal punto di consegna alle unità abitative, collegamenti verticali e orizzontali alla rete di scarico delle acque reflue, per cui
l'impresa ha redatto le certificazioni previste dalla normativa vigente.
• La proprietà ha presentato richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata al comune di Samarate per la modifica degli esterni del fabbricato che saranno oggetto di successiva autorizzazione.
Non essendo possibile una programmazione organica delle lavorazioni a completamento delle opere esterne, in accordo con l'impresa appaltatrice, nella persona di titolare di “ ” e la proprietà, ho Parte_3 CP_1 compilato il presente verbale, con il quale viene stabilito che i lavori restano sospesi/conclusi a decorrere dalla data del 25/10/2022 e fino a data da destinarsi, previo ottenimento delle autorizzazioni edilizie e verifica delle condizioni o coordinamento e sicurezza bra le parti.
Le aree di cantiere vengono riconsegnate alla proprietà, in condizioni di sicurezza.
- 3 - Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione del cantiere nessuna lavorazione, ad eccezione della posa dei serramenti e piccole finiture da terminare da , potrà essere autorizzata CP_1 previa comunicazione scritta alla DL, CSE, Impresa appaltatrice. Durante il periodo di sospensione ogni eventuale sopralluogo da parte di eventuali ditte terze dovrà essere comunicato ed autorizzato dalla DL e dal
CSE. Pertanto si declina ogni responsabilità in caso di danni a persone a cose durante il periodo di sospensione dei lavori.
Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale, viene sottoscritto dalle parti in segno della più ampia accettazione”.
Ebbene, dalla documentazione in atti, deve ritenersi provato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, gli interventi relativi alle opere “interne” erano stati completati.
Quanto rimaneva da ultimare riguardava le opere esterne, come espressamente indicato nel verbale di sospensione lavori, dove si precisa che i lavori risultano conclusi ad eccezione dell'installazione dei serramenti ed alcune piccole rifiniture che, però, riguardano le opere esterne, oggetto di un separato preventivo e con richiesta di un ulteriore corrispettivo (cfr. doc. 8 e 9 dell'opposta).
È, infatti, provato che i committenti hanno dato atto dell'esecuzione delle opere interne senza riserve, non essendo presenti nel predetto verbale contestazioni circa la realizzazione difforme o incompleta delle opere eseguite.
Inoltre, è pacifico che gli opponenti si erano rivolti ad altre imprese al fine di completare le opere esterne residue.
Pertanto, in assenza di tali rilievi che, se esistenti, avrebbero dovuto essere evidenziati al momento della redazione del verbale di sospensione lavori e della consegna del cantiere o comunque nell'immediatezza, deve ritenersi che il committente abbia accettato l'opera ai sensi dell'art. 1665 c.c.
Sul punto, appare significativa la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n.1576 del 22/01/2025, (ud. 05/12/2024, dep. 22/01/2025), ha chiarito che: “Quanto alle forme di manifestazione, l'accettazione può essere espressa, tacita o presunta, non essendo richiesti particolari requisiti formali per la sua esternazione.
È espressa quando il committente, per iscritto o anche oralmente, e anche senza che sia stata previamente effettuata una verifica o un collaudo, dichiara esplicitamente di voler ricevere la prestazione eseguita.
L'accettazione è invece tacita, in base ai principi generali, laddove il committente, o un suo rappresentante autorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera. Sicché essa si sostanzia nei comportamenti concludenti, che - presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente - dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13966 del 30/06/2005; Sez. 2, Sentenza n.
7057 del 14/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 1635 del 08/04/1978; Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 01/06/1974).
- 4 - Si ricade, per converso, nell'ipotesi di accettazione presunta allorché, ai sensi dell'art. 1665, terzo comma, c.c.,
(a) nonostante l'invito dell'appaltatore, il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi ovvero
(b) non ne comunichi il risultato entro un breve termine o (c) ancora laddove, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma c.c., in tema di esecuzione dell'appalto per singole partite, vi sia stato il pagamento di singole partite, il che fa presumere l'accettazione della frazione o partita di opera pagata, salvo che ricorra il versamento di semplici acconti.
Ebbene l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve desumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente (Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 4021 del 09/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 13224 del 16/05/2019).
Ed appunto, in primo luogo, si considera fattispecie di accettazione tacita la ricezione dell'opera senza riserve in assenza di verifica.
Sul punto il quarto comma della norma in questione prevede, come presupposto dell'accettazione tacita dell'opera, soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale traditio - alla quale è parificabile
l'immissione nel possesso per esclusiva iniziativa del committente e senza che vi sia il concorso della condotta dell'assuntore - e, come fatto concludente, la sua "ricezione senza riserve" da parte del committente stesso,
"ancorché non si sia proceduto alla verifica" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10452 del 03/06/2020; Sez. 2, Sentenza
n. 15711 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 06/03/2007; Sez. 2, Sentenza n. 4353 del 07/04/2000;
Sez. 2, Sentenza n. 3742 del 20/04/1994; Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 12/02/1988; Sez. 2, Sentenza n. 6489 del 27/07/1987; Sez. 1, Sentenza n. 1787 del 09/05/1975).
Pertanto, mentre la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità e i vizi palesi dell'opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11349 del
17/06/2004; Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 12/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 9567 del 02/07/2002; Sez. 2,
Sentenza n. 5121 del 22/05/1998; Sez. 2, Sentenza n. 10314 del 22/11/1996; Sez. 2, Sentenza n. 830 del
29/01/1983; Sez. 2, Sentenza n. 972 del 17/02/1981).
Al ricevimento del bene deve associarsi, dunque, un comportamento dell'appaltante che sia significativo della volontà di non sollevare riserve: la dichiarazione di riserva neutralizza, infatti, gli effetti propri dell'accettazione.
Non si ha, invece, accettazione tacita se il committente prende in consegna l'opera, dopo l'effettuazione della verifica, riservandosi al contempo di far valere difformità o vizi in un momento successivo, oppure se la presa in consegna da parte del committente, nel caso in cui la verifica non abbia ancora avuto luogo, avvenga con
l'espressa riserva di effettuare la verifica medesima o proprio allo scopo di effettuarla.
Sicché la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa
e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia
(contestualmente) seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12829 del 12/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 10505 del 07/12/1994)”.
- 5 - Ebbene, alla luce del fatto che nel verbale di sospensione dei lavori non sono state formulate riserve espresse in merito all'esecuzione degli interventi di ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli opponenti e, in particolare, con riferimento alle opere interne delle quali si dava atto del completamento nonché del comportamento successivo degli stessi committenti che hanno affidato a terzi l'ultimazione delle opere esterne residue, deve ritenersi che l'opera sia stata tacitamente accettata ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c.
Inoltre, si osserva che secondo il dettato dell'art. 1667 c.c., l'obbligo della denuncia si riferisce soltanto ai vizi occulti: quelli palesi, difatti, devono essere valere in sede di verifica o di accettazione, altrimenti il diritto alla garanzia viene meno.
Nel caso di specie i vizi dedotti da parte opponente ( e indicati nella relazione di parte) sono tutti vizi visibili e quindi avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di accettazione.
Ciò chiarito, e passando ad analizzare le eccezioni sollevate dagli opponenti con riferimento alla fattura n.
104/2024, va osservato quanto segue.
La predetta fattura si riferisce alle opere che hanno interessato le aree esterne comuni e vano scala.
Sul punto gli opponenti deducono che le stesse non sono state oggetto di preventivo e non sono state commissionate dagli stessi in quanto il consuntivo è cointestato anche con altri soggetti senza possibilità di individuare quali opere siano addebitabili agli opponenti.
Si tratterebbe inoltre di una variazione del progetto iniziale che avrebbe necessitato di autorizzazione per iscritto.
Ebbene nessuna di tali doglianze può trovare accoglimento.
Ed infatti la richiesta di esecuzione di tali opere emerge dallo scambio di mail prodotte da parte opposta ( pag.
16 del doc. 16 e pagina 7 del doc. 17) e la esecuzione delle stesse emerge dal verbale di consegna dei lavori sopra menzionato.
Quanto alla circostanza che le stesse non sono state oggetto di preventivo si osserva che la parte opponente non ha dedotto né allegato alcuna circostanza dalla quale possa emerge che i prezzi di mercato applicati per prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio siano difformi rispetto a quello di cui l'odierna opposta richiede il pagamento.
A tal fine l'opponente - il quale riveste la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare in modo specifico i fatti dedotti dal convenuto opposto (attore in senso sostanziale).
Onere già da tempo imposto dall'art. 167 c.p.c. ed oggi ulteriormente rafforzato dal nuovo testo dell'art. 115 dello stesso codice.
Quanto alla ripartizione poi di tali costi con gli altri due soggetti proprietari degli immobili, si osserva che, come dedotto da parte opposta, le opere uguali per entrambe le coppie di committenti hanno comportato il riparto in pari quota di tali opere.
- 6 - Alla luce di tali motivazioni, e in considerazione della circostanza che le contestazioni di parte opponente non hanno trovato accoglimento ( se non con riferimento all'importo detratto dalle fatture) con riferimento ai vizi delle opere, e in considerazione della circostanza che, come emerge dal verbale di consegna delle opere, il cantiere non è stato rilasciato per la sussistenza di inadempimenti di parte opposta ( che non risultano ivi indicati ma anzi, in contrasto con quanto dedotto dagli opponenti, emerge che lo stesso sia stato rilasciato “ in accordo con l'impresa appaltatrice”), anche la domanda riconvenzionale relativa agli ulteriori danni formulata nei confronti dell'opposta non può trovare accoglimento, essendo stata la parte opponente a decidere di voler far effettuare gli ulteriori lavori a terzi non derivando tale decisione da inadempimenti addebitabili a . CP_1
In conclusione, e devono essere condannati (previa revoca del decreto ingiuntivo) al Parte_1 Parte_2 pagamento in solido tra loro della somma di euro 97.809,08 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo.
Le spese di lite (comprese quelle della fase monitoria), alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, possono essere parzialmente compensate (1/4); mentre, per i restanti 3/4 vanno regolate secondo la soccombenza di parte opponente secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo conto dei parametri minimi della fase istruttoria
(consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. CA AR in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.921/2024 formulata da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1 provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 921/2024, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio il 24.06.2024 in favore di Controparte_1
2. condanna e al pagamento in favore di quale Parte_1 Parte_2 Controparte_1 corrispettivo per i lavori svolti, della somma pari ad euro 97.809,08 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo;
3. condanna e alla rifusione, in favore di di dei 3/4 Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_1 delle spese processuali, liquidando tale parte in € 8960,87 (di cui 6.856,00 per compensi professionali del giudizio di opposizione, 1800,00 per compensi professionali della fase monitoria e 304,87 per spese della fase monitoria) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
dichiara le spese compensate per il restante quarto.
Così deciso in Busto Arsizio, il 09/07/2025
Il Giudice
CA AR
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