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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1241/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MONICA FIORENTINI Parte_1 C.F._1
e RI NT
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti VALERIA CP_1 C.F._2
BA e RT BE
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno concluso congiuntamente domandando:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, in composizione collegiale, contrariis reiectis, così giudicare:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
3) disporre l'affido condiviso dei minori a entrambi genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
pagina 1 di 7 4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori attraverso il versamento alla madre della somma mensile di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte D'appello di
Milano, per cui: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente se non urgenti e indifferibili;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
pagina 2 di 7 5) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro massimo 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo mail, con prova di avvenuta ricezione, oppure tramite WhatsApp, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso entro la fine del mese in cui è stato sostenuto.
7) I buoni pasto si intendono sin da ora compresi nell'importo stabilito di mantenimento mensile, per ciascun figlio;
8) disporre che l'assegno unico universale venga riconosciuto e versato al 100% a favore della signora vista la collocazione prevalente dei minori presso la stessa;
CP_1
9) disporre che i servizi sociali territorialmente competenti incaricati della regolamentazione delle visite paterne proseguano il loro mandato sino a quando, in una futura crescita dei rapporti tra i coniugi, I servizi ritengano di aver terminato il loro mandato, una volta definito l'approfondimento del legame padre-figli;
10) una volta superato il periodo di visite protette con i figli, su conferma da parte dei servizi stessi, disporre che il signor possa vedere i figli minori, al fine di consentire ai minori stessi Parte_1
un graduale inserimento nella quotidianità del padre, stante la tenera età degli stessi, secondo le seguenti modalità: a) visita in un giorno infrasettimanale (che verrà scelto tra le parti in base alle esigenze lavorative del signor previo accordo con la signora nel quale il signor Pt_1 CP_1 potrà stare con i figli minori dall'uscita della scuola materna e/o scuola (ore 15.30 - Parte_1
16.00) sino a dopo cena, 20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre;
b) week end alternati, a partire dalle ore 8.00 del sabato con ritorno dalla madre alle ore 20,00 della sera e ripresa dei minori la domenica mattina alle ore 8.00 per poi essere riaccompagnati alla sera alle ore 20.00 dopo la cena.
11) Il pernotto presso il padre potrà avviarsi a partire dal 4 anno di età di ciascun minore, e in tal caso il week end inizialmente inizierà dal sabato alle ore 8.00, con ritorno presso la madre la domenica alle ore 20.00. A partire dall'età dei 6 anni di ciascun figlio il week end avrà inizio dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola con ritorno dalla madre la domenica alle ore 20,00 dopo la cena.
12) Disporre che al compimento del terzo anno di età dei minori, gli stessi vengano iscritti alla scuola materna comunale così da consentire loro un idoneo sviluppo intellettivo conforme agli standard di età e di agevolare, migliorare, ed inserirli nei rapporti con gli altri bambini della stessa età.
pagina 3 di 7 13) In riferimento alle modalità di comunicazione fintanto che i minori non raggiungeranno una età idonea alla comunicazione, disporre che le richieste vengano concordate preventivamente tra i coniugi, disponendo che nessuna altra persona convivente si interfacci con i genitori sull'educazione crescita e cura dei minori.
14) Si autorizza sin d'ora il rilascio del passaporto con l'indicazione dei minori ed autorizzazione valida per l'espatrio.
15) Spese legali compensate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 21.6.2024 ha adito il Tribunale di Lodi domandando la Parte_1
separazione da con addebito alla moglie, nonché la regolamentazione in ordine al CP_1
figlio minore . Per_1
Con comparsa depositata in data 6.2.2025 si è costituita la quale ha aderito alla CP_1
domanda di separazione, domandando a sua volta l'addebito della separazione al marito e la regolamentazione in ordine ad affido mantenimento e visite del figlio , nonché della figlia Per_1 Per_2
nata dopo il deposito del ricorso.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) dispone l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite paterne
(eventualmente in spazio protetto o osservato);
4) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di individuare il miglior regime di affidamento e collocamento dei minori e le migliori modalità e tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, procedano ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei minori con ciascun genitore, trasmettendo a questa AG una relazione esaustiva e dettagliata entro il 5.6.2025 e segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
pagina 4 di 7 5) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei minori attraverso il versamento alla madre della somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della
Corte d'Appello di Milano”.
Con note depositate in data 7.7.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e all'udienza dell'11.7.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in San Giovanni in Croce Parte_1 CP_1
(CR) in data 21.11.2022 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, Parte I, serie,
Anno 2022) e dalla loro unione sono nati due figli, il 4.12.2023 e il 23.11.2024. Per_1 Per_2
3. La domanda di separazione personale, domandata da entrambe le parti, è meritevole di accoglimento, tenuto conto del fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse dei minori.
Per quanto riguarda, in particolare, il collocamento dei minori presso la madre e la regolamentazione delle visite paterne, inizialmente per il tramite dei Servizi sociali, occorre dare atto che tali condizioni concordate dalle parti sono conformi a quanto evidenziato dai Servizi sociali di Casalmaggiore con la relazione del 5.6.2025: “Il Servizio ritiene che la madre si stia dimostrando in grado di occuparsi positivamente dei bisogni dei figli, sia dal punto di vista materiale che affettivo e relazionale. I minori godono della presenza della madre, così come quella dei nonni materni, che riconoscono come adulti di riferimento, mentre stanno conoscendo il padre solo nel contesto degli incontri protetti. Si ritiene che il collocamento presso la sia quello maggiormente rispondente alle loro esigenze. Pt_2
Vista la tenera età di entrambi, si ritiene che i colloqui debbano continuare ad essere organizzati sul territorio di domicilio dei minori, in quanto necessitano della presenza della madre e non si ritiene possibile che i bambini possano recarsi presso il domicilio del padre senza di essa”.
Ciò posto, si ritiene che i minori debbano restare collocati presso la madre e che non sussistano ancora, allo stato, i presupposti per procedere a una liberalizzazione delle visite paterne. Conformemente a quanto richiesto dalle parti, pertanto, i Servizi dovranno proseguire nell'incarico loro assegnato con l'ordinanza del 21.2.2025, disciplinando le visite paterne nelle modalità ritenute più opportune, tenuto conto della tenera età dei minori e del periodo di tempo in cui il padre è stato lontano dal figlio . Per_3
4. Le spese devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo, così provvede:
pagina 5 di 7 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali si sono Parte_1 CP_1
sposati con matrimonio civile in San Giovanni in Croce in data 21.11.2022 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, Parte I, serie, Anno 2022);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di San Giovanni in Croce di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre;
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori attraverso il versamento alla madre della somma mensile di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte D'appello di
Milano;
5) prende atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro massimo 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) prende atto che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo mail, con prova di avvenuta ricezione, oppure tramite WhatsApp, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso entro la fine del mese in cui è stato sostenuto;
7) prende atto che i buoni pasto si intendono sin da ora compresi nell'importo stabilito di mantenimento mensile, per ciascun figlio;
8) prende atto che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre CP_1
9) dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti provvedano alla regolamentazione delle visite paterne nelle modalità ritenute più opportune;
10) dispone che il padre, una volta che i Servizi sociali si siano espressi a favore della liberalizzazione delle visite, possa vedere i figli minori, secondo le seguenti modalità:
a) visita in un giorno infrasettimanale (che verrà scelto tra le parti in base alle esigenze lavorative del signor previo accordo con la signora nel quale il signor Pt_1 CP_1 Pt_1
potrà stare con i figli minori dall'uscita della scuola materna e/o scuola (ore 15.30 -
[...]
16.00) sino a dopo cena, 20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre;
b) week end alternati, a partire dalle ore 8.00 del sabato con ritorno dalla madre alle ore 20,00 della sera e ripresa dei minori la domenica mattina alle ore 8.00 per poi essere riaccompagnati alla sera alle ore 20.00 dopo la cena.
11) prende atto che il pernotto presso il padre potrà avviarsi a partire dal 4 anno di età di ciascun minore, e in tal caso il week end inizialmente inizierà dal sabato alle ore 8.00, con ritorno pagina 6 di 7 presso la madre la domenica alle ore 20.00; a partire dall'età dei 6 anni di ciascun figlio il week end avrà inizio dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola con ritorno dalla madre la domenica alle ore 20,00 dopo la cena;
12) prende atto che al compimento del terzo anno di età dei minori, gli stessi vengano iscritti alla scuola materna comunale così da consentire loro un idoneo sviluppo intellettivo conforme agli standard di età e di agevolare, migliorare, ed inserirli nei rapporti con gli altri bambini della stessa età;
13) prende atto che in riferimento alle modalità di comunicazione fintanto che i minori non raggiungeranno una età idonea alla comunicazione, le richieste vengano concordate preventivamente tra i coniugi e che nessuna altra persona convivente si interfacci con i genitori sull'educazione crescita e cura dei minori;
14) prende atto che e si danno reciproco assenso al rilascio dei Parte_1 CP_1
rispettivi passaporti e carte di identità per i minori;
15) manda alla Cancelleria per trasmettere copia della presente sentenza ai Servizi sociali di
Villanova del Sillaro;
16) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1241/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MONICA FIORENTINI Parte_1 C.F._1
e RI NT
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti VALERIA CP_1 C.F._2
BA e RT BE
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno concluso congiuntamente domandando:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, in composizione collegiale, contrariis reiectis, così giudicare:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
3) disporre l'affido condiviso dei minori a entrambi genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
pagina 1 di 7 4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori attraverso il versamento alla madre della somma mensile di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte D'appello di
Milano, per cui: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente se non urgenti e indifferibili;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
pagina 2 di 7 5) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro massimo 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo mail, con prova di avvenuta ricezione, oppure tramite WhatsApp, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso entro la fine del mese in cui è stato sostenuto.
7) I buoni pasto si intendono sin da ora compresi nell'importo stabilito di mantenimento mensile, per ciascun figlio;
8) disporre che l'assegno unico universale venga riconosciuto e versato al 100% a favore della signora vista la collocazione prevalente dei minori presso la stessa;
CP_1
9) disporre che i servizi sociali territorialmente competenti incaricati della regolamentazione delle visite paterne proseguano il loro mandato sino a quando, in una futura crescita dei rapporti tra i coniugi, I servizi ritengano di aver terminato il loro mandato, una volta definito l'approfondimento del legame padre-figli;
10) una volta superato il periodo di visite protette con i figli, su conferma da parte dei servizi stessi, disporre che il signor possa vedere i figli minori, al fine di consentire ai minori stessi Parte_1
un graduale inserimento nella quotidianità del padre, stante la tenera età degli stessi, secondo le seguenti modalità: a) visita in un giorno infrasettimanale (che verrà scelto tra le parti in base alle esigenze lavorative del signor previo accordo con la signora nel quale il signor Pt_1 CP_1 potrà stare con i figli minori dall'uscita della scuola materna e/o scuola (ore 15.30 - Parte_1
16.00) sino a dopo cena, 20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre;
b) week end alternati, a partire dalle ore 8.00 del sabato con ritorno dalla madre alle ore 20,00 della sera e ripresa dei minori la domenica mattina alle ore 8.00 per poi essere riaccompagnati alla sera alle ore 20.00 dopo la cena.
11) Il pernotto presso il padre potrà avviarsi a partire dal 4 anno di età di ciascun minore, e in tal caso il week end inizialmente inizierà dal sabato alle ore 8.00, con ritorno presso la madre la domenica alle ore 20.00. A partire dall'età dei 6 anni di ciascun figlio il week end avrà inizio dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola con ritorno dalla madre la domenica alle ore 20,00 dopo la cena.
12) Disporre che al compimento del terzo anno di età dei minori, gli stessi vengano iscritti alla scuola materna comunale così da consentire loro un idoneo sviluppo intellettivo conforme agli standard di età e di agevolare, migliorare, ed inserirli nei rapporti con gli altri bambini della stessa età.
pagina 3 di 7 13) In riferimento alle modalità di comunicazione fintanto che i minori non raggiungeranno una età idonea alla comunicazione, disporre che le richieste vengano concordate preventivamente tra i coniugi, disponendo che nessuna altra persona convivente si interfacci con i genitori sull'educazione crescita e cura dei minori.
14) Si autorizza sin d'ora il rilascio del passaporto con l'indicazione dei minori ed autorizzazione valida per l'espatrio.
15) Spese legali compensate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 21.6.2024 ha adito il Tribunale di Lodi domandando la Parte_1
separazione da con addebito alla moglie, nonché la regolamentazione in ordine al CP_1
figlio minore . Per_1
Con comparsa depositata in data 6.2.2025 si è costituita la quale ha aderito alla CP_1
domanda di separazione, domandando a sua volta l'addebito della separazione al marito e la regolamentazione in ordine ad affido mantenimento e visite del figlio , nonché della figlia Per_1 Per_2
nata dopo il deposito del ricorso.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Giudice istruttore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) dispone l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite paterne
(eventualmente in spazio protetto o osservato);
4) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti, al fine di individuare il miglior regime di affidamento e collocamento dei minori e le migliori modalità e tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, procedano ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione dei minori con ciascun genitore, trasmettendo a questa AG una relazione esaustiva e dettagliata entro il 5.6.2025 e segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
pagina 4 di 7 5) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei minori attraverso il versamento alla madre della somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della
Corte d'Appello di Milano”.
Con note depositate in data 7.7.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e all'udienza dell'11.7.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in San Giovanni in Croce Parte_1 CP_1
(CR) in data 21.11.2022 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, Parte I, serie,
Anno 2022) e dalla loro unione sono nati due figli, il 4.12.2023 e il 23.11.2024. Per_1 Per_2
3. La domanda di separazione personale, domandata da entrambe le parti, è meritevole di accoglimento, tenuto conto del fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse dei minori.
Per quanto riguarda, in particolare, il collocamento dei minori presso la madre e la regolamentazione delle visite paterne, inizialmente per il tramite dei Servizi sociali, occorre dare atto che tali condizioni concordate dalle parti sono conformi a quanto evidenziato dai Servizi sociali di Casalmaggiore con la relazione del 5.6.2025: “Il Servizio ritiene che la madre si stia dimostrando in grado di occuparsi positivamente dei bisogni dei figli, sia dal punto di vista materiale che affettivo e relazionale. I minori godono della presenza della madre, così come quella dei nonni materni, che riconoscono come adulti di riferimento, mentre stanno conoscendo il padre solo nel contesto degli incontri protetti. Si ritiene che il collocamento presso la sia quello maggiormente rispondente alle loro esigenze. Pt_2
Vista la tenera età di entrambi, si ritiene che i colloqui debbano continuare ad essere organizzati sul territorio di domicilio dei minori, in quanto necessitano della presenza della madre e non si ritiene possibile che i bambini possano recarsi presso il domicilio del padre senza di essa”.
Ciò posto, si ritiene che i minori debbano restare collocati presso la madre e che non sussistano ancora, allo stato, i presupposti per procedere a una liberalizzazione delle visite paterne. Conformemente a quanto richiesto dalle parti, pertanto, i Servizi dovranno proseguire nell'incarico loro assegnato con l'ordinanza del 21.2.2025, disciplinando le visite paterne nelle modalità ritenute più opportune, tenuto conto della tenera età dei minori e del periodo di tempo in cui il padre è stato lontano dal figlio . Per_3
4. Le spese devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo, così provvede:
pagina 5 di 7 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali si sono Parte_1 CP_1
sposati con matrimonio civile in San Giovanni in Croce in data 21.11.2022 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, Parte I, serie, Anno 2022);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di San Giovanni in Croce di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre;
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori attraverso il versamento alla madre della somma mensile di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte D'appello di
Milano;
5) prende atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro massimo 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) prende atto che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo mail, con prova di avvenuta ricezione, oppure tramite WhatsApp, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso entro la fine del mese in cui è stato sostenuto;
7) prende atto che i buoni pasto si intendono sin da ora compresi nell'importo stabilito di mantenimento mensile, per ciascun figlio;
8) prende atto che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre CP_1
9) dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti provvedano alla regolamentazione delle visite paterne nelle modalità ritenute più opportune;
10) dispone che il padre, una volta che i Servizi sociali si siano espressi a favore della liberalizzazione delle visite, possa vedere i figli minori, secondo le seguenti modalità:
a) visita in un giorno infrasettimanale (che verrà scelto tra le parti in base alle esigenze lavorative del signor previo accordo con la signora nel quale il signor Pt_1 CP_1 Pt_1
potrà stare con i figli minori dall'uscita della scuola materna e/o scuola (ore 15.30 -
[...]
16.00) sino a dopo cena, 20.00 quando verranno riaccompagnati dalla madre;
b) week end alternati, a partire dalle ore 8.00 del sabato con ritorno dalla madre alle ore 20,00 della sera e ripresa dei minori la domenica mattina alle ore 8.00 per poi essere riaccompagnati alla sera alle ore 20.00 dopo la cena.
11) prende atto che il pernotto presso il padre potrà avviarsi a partire dal 4 anno di età di ciascun minore, e in tal caso il week end inizialmente inizierà dal sabato alle ore 8.00, con ritorno pagina 6 di 7 presso la madre la domenica alle ore 20.00; a partire dall'età dei 6 anni di ciascun figlio il week end avrà inizio dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola con ritorno dalla madre la domenica alle ore 20,00 dopo la cena;
12) prende atto che al compimento del terzo anno di età dei minori, gli stessi vengano iscritti alla scuola materna comunale così da consentire loro un idoneo sviluppo intellettivo conforme agli standard di età e di agevolare, migliorare, ed inserirli nei rapporti con gli altri bambini della stessa età;
13) prende atto che in riferimento alle modalità di comunicazione fintanto che i minori non raggiungeranno una età idonea alla comunicazione, le richieste vengano concordate preventivamente tra i coniugi e che nessuna altra persona convivente si interfacci con i genitori sull'educazione crescita e cura dei minori;
14) prende atto che e si danno reciproco assenso al rilascio dei Parte_1 CP_1
rispettivi passaporti e carte di identità per i minori;
15) manda alla Cancelleria per trasmettere copia della presente sentenza ai Servizi sociali di
Villanova del Sillaro;
16) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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