Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 193/2024 del Tribunale di Imperia promossa da:
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Sfamurri, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanremo, Via Roma 166, come da mandato in atti
Appellante contro
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1 [...]
, in persona del Direttore pro tempore, OP rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui
Appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - accogliere
l'appello proposto da , corrente in Sanremo, Via Priv. F.lli Parte_1
Asquasciati n. 28 (C.F. ) in persona del liquidatore e legale rappresentante pro P.IVA_1
- tempore Sig. avverso la sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio esposti Parte_2 in narrativa e, per l'effetto, - riformare totalmente la sentenza n. 193/2024 resa dal Tribunale di Imperia, datata 11.03.2024 , pubblicata in data 11.03.2024, comunicata alle parti costituite il 12 marzo 2024, non notificata dalle parti nel giudi z io RG 310 /2022 Repertorio 254 /2024 delli 11 marzo 2024
contro
OP
(C.F.: ), in persona del Direttore pro tempore, nonché, per quanto possa P.IVA_2 occorrere, del (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_3 dello Stato di Genova, per le ragioni tutte meglio esposte nel presente atto, così come nel giudizio di primo grado, e, per l'effetto, - accogliere le domande e le conclusioni tutte spiegate dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) Respingere tutte le domande attrici, in quanto del tutto infondate sia in via di fatto che diritto;
Per l'effetto dichiarare valido ed efficace l 'atto a Rogito Notaio di sanremo del 31 agosto 2027 rep. 4318 racc. 3362. Per_1
Vinte i compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli appellati:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, -respingere l'avverso atto di appello, confermando integralmente, per l'effetto, la pronuncia impugnata. Con vittoria di spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato OP
, nonché il convenivano in giudizio, dinanzi
[...] Controparte_1 il Tribunale di Imperia, la società al fine di ottenere la Parte_1 declaratoria di nullità dell'atto unilaterale, abdicativo della proprietà, posto in essere dalla stessa convenuta con rogito in data 31.08.2017 Rep. 4318 a ministero del Notaio Per_2 di Sanremo. Formalizzavano, altresì, domanda di condanna della convenuta alla eventuale ripetizione in favore dell' degli esborsi da quest'ultima in ipotesi OP sostenuti, a titolo di oneri manutentivi, ordinari e straordinari, nel periodo successivo al citato rogito, e nelle more del giudizio, in relazione agli immobili oggetto di dismissione.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -con atto a rogito del Notaio Per_1 del 31.08.2017 Rep. N.4318 rinunciava unilateralmente al diritto di proprietà Parte_1 di alcuni cespiti immobiliari, gran parte dei quali erano adibiti a strada (denominata: Via
Privata Serenella); -il Comune di Sanremo, con ordinanza sindacale n.9 del 19.01.2018 prescriveva a adottare entro 30 giorni le misure necessarie per garantire Controparte_4
l'incolumità pubblica e privata nonché la realizzazione di interventi di sistemazione definitiva entro 60 giorni dall'ottenimento delle dovute autorizzazioni;
impugnava detta Parte_1 ordinanza dinanzi al TAR con ricorso rg. 137/2018; il procedimento instaurato si CP_2 concludeva con la reiezione da parte del TAR dell'istanza cautelare (ordinanza 70/18 del
14.03.2018); -con successivo ricorso, la società impugnava dinanzi al TAR Liguria i provvedimenti di cui alle note del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed
Espropri del 09.07.2019 e del 18.09.2019, che davano esecuzione d'ufficio a quanto indicato dall'ordinanza sindacale n.9 del 19.01.2018; - in particolare, negava di essere Parte_1 proprietaria della strada oggetto delle menzionate ordinanze in quanto alcune porzioni di essa non erano mai state di sua proprietà, mentre le porzioni residue erano state oggetto dell'atto unilaterale di rinunzia;
-successivamente, con ordinanza n. 82/21 il CP_5 ordinava a di provvedere ad eseguire, per il tramite di tecnico
[...] Parte_1 agrario, il controllo fitostatico di tutte le alberature inclinate aggettanti sulla via Privata
Serenella; -anche la predetta ordinanza veniva impugnata dalla società con ricorso dinanzi al TAR Liguria, portante rg. 849/21; -dall'istruttoria condotta dall'Amministrazione emergeva chiaramente che aveva rinunciato abdicativamente alla porzione di strada Parte_1 onde evitare di sostenere gli oneri manutentivi resisi necessari in relazione allo stato di dissesto del bene;
-gli immobili oggetto di rinuncia risultavano infatti non solo del tutto privi di utilità economica e potenziale commerciabilità ma anche forieri di importanti oneri manutentivi, per cui risultava evidente che la rinunzia era stata posta in essere al solo fine di trasferire in capo all'Erario i costi necessari per le opere di consolidamento e manutenzione degli stessi. Si costituiva in giudizio domandando respingere tutte le Parte_1 domande attrici perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto. Deduceva che tutti gli obblighi manutentivi, sia ordinari che straordinari, gravavano solidalmente su tutti gli utenti della strada, ossia sui condomini dei condominii progressivamente realizzati ed eretti in fregio alla strada stessa. E ciò in forza di espressi e dettagliati accordi pattizi trasfusi in tutti i regolamenti contrattuali dei singoli condominii, nonché nel Regolamento generale del
Complesso, denominato Villaggio Primavera, a rogito del Notaio di Sanremo. Per_3
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, emetteva l'impugnata sentenza con la quale dichiarava la nullità dell'atto unilaterale di rinuncia di cui al rogito notarile del 31.08.2017 ricevuto dal Notaio rep. N.4318, racc. n.3362, registrato in data Persona_4
07.09.2017, n.4042, e rigettava ogni altra domanda, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la pronuncia proponeva appello chiedendo, in totale Parte_1 riforma della sentenza gravata, dichiarare valido ed efficace l 'atto a Rogito Notaio Per_1 di Sanremo del 31 agosto 2027 rep. 4318 racc. 3362.
In particolare, con un unico motivo di appello, censurava la statuizione del Tribunale di
Imperia per erronea interpretazione del caso di specie in relazione all'istituto giuridico invocato, avendo la sentenza considerato il citato rogito come una rinunzia liberatoria, invece che abdicativa.
Si costituivano in giudizio e il OP [...]
domandando respingere l'avverso atto di appello, Controparte_1 confermando integralmente la pronuncia impugnata.
Con provvedimento del 9.4.205 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 08.04.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'assunto di parte appellante Il Tribunale ha erroneamente considerato che il rogito citato abbia avuto come conseguenza non tanto una rinunzia “abdicativa”, quanto una rinunzia “liberatoria” e che con l'atto dismissivo si sia perseguito un “interesse non meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico”, ritenendo, pertanto, l'illiceità della causa del negozio dalla quale derivava la nullità dell'atto Notaio . Per_1 L'appellante sottolinea che la rinuncia abdicativa rappresenta un acquisto a titolo originario che trova fondamento nella legge e che l'art. 827 cc rappresenta l'argomento principale per ammettere la rinuncia abdicativa, così come gli att. 1350° n.5 e 2643 n.5 c.c., contemplanti la possibilità di una rinunzia unilaterale e non recettizia del diritto di proprietà e l'art. dall'articolo 1118 co.2 c.c., che, escludendo la possibilità per i condomini di poter rinunciare alle parti comuni, impone la ammissibilità della rinuncia in tutti gli altri casi.
Evidenzia che le case costruite dalla società appellante hanno costituito il villaggio
Primavera ed è stato approvato il Regolamento Villaggio Primavera a rogito notaio
[...]
i Sanremo in data 25.11.1987. Per_5
Richiama le e clausole n. 3 n 5 del regolamento;
nella prima deduce che sia stabilito che la strada oggetto di causa realizzata dalla sui mappali di sua proprietà, “è e Parte_1 resta di esclusiva proprietà della stessa”; indi riporta il contenuto del successivo art. 5: “Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione inerenti la sede stradale, le opere eseguite o da eseguirsi sul Rio Foce ed ai ponti che lo attraversano, ai giardini, ed ai manufatti compresi nella sede stradale, ivi compreso quello soprastante il locale destinato a Supermercato posto al civico n. 16 l'impianto di illuminazione, i canoni demaniali, le forniture di energia elettrica e relativi contratti, le fognature le canalizzazioni di acque bianche e nere, sino agli allacciamenti con i collettori comunali, le piante di alto e medio fusto poste in essere nelle aiuole ed ai margini della sede stradale (ad esclusione di quelle di proprietà privata o di proprietà dei singoli stabili), i premi relativi a polizze di assicurazione per responsabilità civile, la pulizia della sede stradale, sono ad intero carico degli utenti e verranno ripartite utilizzando le tabelle millesimali allegate in calce al presente Regolamento al n. 2.”
Sostiene pertanto che, non essendo la società gravata di alcun obbligo, non vi erano ragioni per ritenere la dismissione “liberatoria” anziché puramente abdicativa.
Inoltre, asserisce la ritualità delle proprie produzioni (sub. 19, 20 e 21) in quanto documenti venuti in essere dopo la scadenza del termine istruttorio utile per la relativa formale produzione: i rogiti con i quali l ha “rivenduto” beni immobili derivanti OP da dismissione unilaterali da parte di precedenti proprietari.
Ora, giova ricordare che con atto notarile del 31.8.2017 la società convenuta dichiarava di
“rinunziare unilateralmente, irrevocabilmente e gratuitamente … alla proprietà dei cespiti”, meglio indicati e descritti nel rogito, siti nel Comune di Sanremo ed adibiti a strada denominata “Via Privata Serenella”; rinuncia – come già rilevato dal Tribunale – indicata come meramente abdicativa, non recettizia, effettuata “con l'unico scopo di abbandonare il diritto di piena proprietà, escludendolo dal proprio patrimonio e senza intento di produrre effetti positivi o negativi a favore o a carico di terzi”.
Orbene, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione, alla quale è stata devoluta la risoluzione della controversa questione, questa Corte (con le sentenze n
50/2022 e n 1369/2024) si è così espressa con riferimento al tema dell'ammissibilità della rinuncia abdicativa della proprietà fondiaria : ”Con la sentenza n 1114/2020 del 19.11.2020
(Pres. estensore dott.ssa C. Alparone) questa stessa Sezione della Corte ha affrontato la medesima questione così statuendo: la suddetta “rinuncia abdicativa”, non soggetta al rispetto di forme solenni, è prevista, oltre che dall'art. 1104 cc, solo in tassativi casi, la cui applicazione generale o analogica é però del tutto esclusa dalla giurisprudenza, che con consolidato indirizzo afferma: “La possibilità nel nostro ordinamento di esercitare la rinunzia abdicativa alla proprietà immobiliare non può essere desunta in via interpretativa da norme che disciplinano casi specifici di rinunzia abdicativa, dalle quali semmai si dovrebbe ricavare che il legislatore ha voluto ammettere solo casi tipici;
né essa rinunzia si può evincere, in maniera chiara, dagli artt. 1350 n. 5 e 2643 n. 5 c.c., che, in particolare, facendo riferimento alla rinunzia ai diritti immobiliari possono e debbono interpretarsi, prima di tutto, nel senso che si riferiscono ai casi di rinunzia a diritti reali espressamente disciplinati dal codice (ad esempio: la rinunzia a diritti reali minori;
la rinunzia alla quota di proprietà pro indiviso) ovvero, comunque, a casi di rinunzia traslativa, e non abdicativa;
né l'art. 827 c.c. contiene alcun riferimento alla rinunzia abdicativa a diritti immobiliari e segnatamente alla rinunzia al diritto di proprietà, né tale norma contiene riferimento alcuno agli atti e fatti giuridici che possono aver dato luogo alla esistenza di beni immobili privi di proprietario”. (T.A.R.
Piemonte Torino, sez. I, 28/03/2018, n. 368 Riv. Giur. dell'Edilizia 2018, 3, 715). Dello stesso tenore: “Alla luce della disciplina imperativa contenuta nell'art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001
n. 327 deve escludersi la possibilità che un privato possa unilateralmente e legittimamente rinunciare alla proprietà del bene immobile, acquisendo il diritto ad ottenere un risarcimento commisurato al valore venale di esso, anche a prescindere dalla adozione di un decreto di acquisizione non retroattiva;
tale possibilità non può, infatti, essere desunta in via interpretativa da norme che ne disciplinano casi specifici, dalle quali semmai si dovrebbe ricavare che il legislatore ha voluto ammettere solo ipotesi tipiche;
né essa si può evincere, in maniera chiara, dagli artt. 1350, comma 1, n. 5 e 2643, comma 1, n. 5, cod. civ. che disciplinano la forma della rinunzia traslativa e bilaterale al diritto di proprietà, e non abdicativa unilaterale;
neppure l'art. 827 cod. civ. contiene alcun riferimento alla rinunzia abdicativa a diritti immobiliari e segnatamente alla rinunzia al diritto di proprietà o agli atti e fatti giuridici che possono aver dato luogo alla esistenza di beni immobili privi di proprietario.”
(T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 06/02/2019, n. 87 Foro Amministrativo (Il) 2019, 2, 303)….Del resto, giova evidenziare un parere fornito dall'Avvocatura dello Stato (parere n. 137950 del
14 marzo 2018), ai sensi del quale può sussistere la rinuncia alla proprietà eseguita con un atto unilaterale, da parte del titolare dell'immobile, con l'effetto che il diritto di proprietà venga acquisito dallo Stato, mentre non è invece ammissibile la rinuncia al diritto di proprietà se sia effettuata al solo fine di trasferire in capo all'Erario i costi necessari per le opere di manutenzione o di demolizione dell'immobile.
Il parere afferma la nullità dell'atto di rinuncia quando con esso il proprietario, ad esempio, persegua l'intento di liberarsi di terreni con evidenti problemi di dissesto idrogeologico (così da evitare i costi per opere di demolizione e manutenzione), di edifici inutilizzabili (per evitare i costi di demolizione) o di terreni inquinati (per far gravare sullo Stato le occorrenti spese di bonifica).
Ne consegue che si rientra nell'ipotesi in cui il proprietario del terreno rinuncia ad un bene immobile a fronte della prospettazione di spese da sostenersi per la messa in sicurezza del medesimo.”
Richiamato quindi il precedente orientamento va evidenziato che, quanto alla pronuncia n
2/2020 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, essa testualmente riporta la questione trattata, che “riguarda la configurabilità, nel nostro ordinamento giuridico, della rinuncia abdicativa quale atto implicito ed implicato nella proposizione, da parte di un privato illegittimamente espropriato, della domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dall'illecito permanente costituito dall'occupazione di un suolo da parte della P.A., a fronte della irreversibile trasformazione del fondo… la questione, infatti, non riguarda l'ammissibilità in generale dell'istituto della rinuncia abdicativa, che conosce un vivace dibattito in altri settori dell'ordinamento”.
Né appare pertinente il richiamo di parte appellata alla pronuncia Cass SSUU 735/2015, che così statuiva: “Posto che l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisizione dell'area da parte dell'amministrazione, il privato proprietario può pretenderne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto di proprietà e di chiedere il risarcimento del danno”. Diversi, infatti, sono i presupposti della consentita abdicazione”…
“Ne consegue, in riforma della impugnata pronuncia, la declaratoria di nullità della rinuncia abdicativa dei terreni oggetto di causa, intendendosi che con essa la società proprietaria abbia inteso liberarsi dei costi di manutenzione dei terreni”.. . “Essendo la questione oggetto dell'odierna pronuncia al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte e stante l'ultima statuizione in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.”
Come già espresso da questa stessa Corte, è condiviso l'orientamento volto ad escludere che la rinuncia abdicativa sia istituto di carattere generale. La circostanza che sia prevista con riferimento a taluni diritti reali ed alla quota di comproprietà indivisa, deriva infatti dalla considerazione che in questi casi è funzionale alla corretta gestione dell'immobile.
Il disposto di cui all'art 42 Cost riguarda invero il principio che il mantenimento in buono stato dell'immobile sia esplicazione delle facoltà spettanti al proprietario, ma anche dovere incombente sullo stesso.
Con riferimento alla vendita da parte dello Stato di beni rinunciati, essa non rileva ai fini decisori, che comportano l'esame della validità dell'atto di rinuncia.
Neppure spiega rilievo il richiamo di parte appellante alla ordinanza del Consiglio di Stato in data 3.10.2024 prodotta. Essa attiene alla verificazione al fine di accertare se e quali porzioni della via Serenella al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati non risultassero nella proprietà dell'appellante, bensì di terzi (in tal caso, specificando di chi ed in base a quale titolo). L'ordinanza reca testualmente: “L'accertamento non dovrà peraltro tener conto dell'atto abdicativo unilaterale (a rogito notaio del 31 agosto 2017) Per_1 dell'appellante su alcune porzioni di strada, dichiarato nullo con sentenza n. 193 dell'11 marzo 2024 del Tribunale civile di Imperia (pronuncia la cui efficacia non risulta sospesa).”
Ne deriva che l'accertamento nell'ambito del giudizio amministrativo non riguarda e pertanto non vale ad inficiare la declaratoria di inefficacia di cui al primo grado e confermata in questa sede.
Per quanto concerne il richiamo al regolamento del Villaggio Primavera effettuato dall'appellante, vi è da dire che lo stesso non è idoneo ad escludere con riferimento alla rinuncia il fine di trasferire in capo all'Erario i costi necessari per le opere di manutenzione.
Ne è prova il contenzioso amministrativo sorto a fronte delle ordinanze sindacali emesse nei confronti dell'odierna appellata, che evidenziano invece come quest'ultima ben possa dirsi interessata ad evitare costi, a prescindere dall'esito finale dei giudizi.
Ne consegue il rigetto dei motivi e la conferma della sentenza impugnata.
Essendo la questione oggetto dell'odierna pronuncia al vaglio delle Sezioni Unite della
Suprema Corte le spese di lite del grado sono integralmente compensate tra le parti. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M
La Corte d'Appello, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso la sentenza n 193/2024 del Tribunale di Imperia e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 15.4.2025
Il Consigliere relatore dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno