Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11599/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Domenico Pellegrini Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11599/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LARGO SAN GIUSEPPE 3/16 16121 GENOVA ITALIA, presso lo studio dell''avv. Parte_2
(C.F. ) che la rappresenta e difende in forza di mandato in
[...] C.F._2 atti.
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA, CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Revocare, a far data dalla domanda giudiziale, il contributo economico di € 400,00 mensili, posto a carico del sig. dal verbale di separazione personale omologato dal Tribunale di Genova in data CP_1
09.06.2005;
Con il favore di spese e competenze del giudizio e conferma dell'ammissione della sig.ra
[...] al Patrocinio a spese dello Stato.” Parte_1
Con ricorso depositato il 25.11.2024 la signora allegava che con verbale Parte_1 del 19.05.2005, omologato da questo Tribunale di Genova con Decreto del 09.06.2005, nell'ambito del procedimento di separazione personale n. 1144/2005 R.G., la stessa si era consensualmente separata dal marito, signor che le condizioni concordate prevedevano l'obbligo CP_1 del marito di contribuire al mantenimento della moglie tramite il versamento, in favore della stessa di un assegno mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
che il signor non ha mai corrisposto tale somma;
che l'INPS ha recentemente riconosciuto CP_1 un'invalidità civile alla signora pari al 75%, contestualmente negandole il diritto Parte_1
a percepire contributi e/o indennità in quanto la stessa risulta formalmente titolare di un assegno di mantenimento;
che la ricorrente intende quindi chiedere la revoca del contributo che, di fatto, non le è mai stato corrisposto dal marito.
All'udienza del 18.03.2025 compariva la ricorrente con il suo avvocato nonché il signor personalmente, il quale confermava di non avere mai avuto la possibilità di CP_1 versare l'assegno al golei e si associava, chiaramente, alla domanda.
In esito all'udienza parte ricorrente precisava le conclusioni ed il GD trattenva la causa inde cisione.
***
Ritiene il Collegio che la domanda possa essere accolta trattandosi di rinuncia da parte della moglie al contributo per il proprio mantenimento concordato in sede di separazione e pacificamene mai versato dal marito.
P.Q.M.
REVOCA, con decorrenza dalla data della domanda, il contributo economico di € 400,00 mensili, posto a carico del sig. in sede di verbale di separazione personale dalla moglie CP_1 omologato da questo Tribunale di Genova con Decreto del data 09.06.2005;
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 28.03.2025
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice rel. il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini