Articolo 3 della Legge 28 dicembre 1959, n. 1146
Articolo 2
Versione
26 gennaio 1960
Art. 3.
Per il pagamento del diritto fisso, per le infrazioni e per quant'altro non espressamente previsto nella presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni ed aggiunte.
Il Ministro per le finanze puo' con proprio decreto, stabilire nuove modalita' di pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 del presente testo:

Entrata in vigore il 26 gennaio 1960