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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/12/2024, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 949 / 2020 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Neri e
Antonio Ferragina, con i quali è elettivamente domiciliata in Catanzaro, via
Lucrezia della Valle 34
ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano Murdaca, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC) via Spagnolo M. n. 12 resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/04/2020, l'azienda ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
-che il sig. , assumendo di aver lavorato con contratto di Controparte_1
lavoro a tempo indeterminato a far data dal 07.01.2004 sino al 31.08.2019 alle dipendenze di data in cui è stato messo a riposo per il Parte_1
raggiungimento dei limiti di età e lamentando il mancato pagamento delle spettanze a titolo di TFR, in data 23/02/2018, ha notificato il decreto ingiuntivo n. 10/2020 emesso dal Tribunale di Locri il 21.02.2020, con il quale è stato ingiunto all'azienda il pagamento di € 25.617,97, oltre interessi Parte_1
legali dal dovuto al soddisfo;
-che l , essendo un Ente Pubblico non economico, Parte_1
è soggetta alla normativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. N. 165/2001;
-che, secondo quanto previso dalla Legge della Regione Calabria n.
25/2013 istitutiva dell' , l è un soggetto munito Parte_1 Pt_1
di personalità giuridica avente un proprio patrimonio e propri organi di amministrazione e di rappresentanza;
-che l'azienda impiega, gestisce il personale ed è sottoposta alla vigilanza sulla gestione da parte della Regione e possiede un proprio bilancio;
-che, dal momento che l soggiace alla normativa Parte_1
di cui al D.Lgs. 165/2001 e succ. mod., la liquidazione delle somme spettanti al sig. a titolo di TFR è stata effettuata correttamente, sia riguardo ai CP_1
termini di liquidazione sia per l'importo corrisposto;
-che, con riferimento ai tempi di pagamento, la stessa con nota Pt_1
protocollo n. 12020 del 11.07.2019, inviata al sig. e agli Controparte_1
Uffici competenti tra cui anche il CED Regionale, ha comunicato la messa in quiescenza del dipendente per raggiunti limiti di età, in data 31.08.2019; 3
-che, pertanto, l'opposto era a conoscenza che, a partire dalla data del suo pensionamento, sarebbero state avviate le procedure per la liquidazione del
TFR;
-che, nella specie, l'azienda ha provveduto, conformemente al prospetto di elaborazione del calcolo del TFR (allegato) con Determinazione Commissariale
n. 415 del 12.03.2020 (allegata) alla liquidazione in favore del sig. CP_1
della somma complessiva lorda di € 28.406,43, autorizzando l
[...]
a provvedere all'emissione dei titoli di pagamento;
CP_2
-che, in data 19.03.2020, l'ufficio ragioneria, ha provveduto alla corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR ed interessi legali;
-che l'importo di € 17.998,09 al netto delle ritenute, ottenuto previa decurtazione dal totale di € 23.906,91 della somma di € 5.908,82 quale ritenuta
IRPEF, è stato corrisposto tramite bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena;
-che, come risulta dal prospetto di liquidazione del TFR elaborato dal
CED della Regione Calabria, l'odierno opposto ha ricevuto, a titolo di TFR per anni lavorati 15 e mesi 8, la complessiva somma lorda di € 28.406,43 (compresa rivalutazione monetaria di € 3.220,13), dalla quale sono stati detratti € 5.908,82 per Irpef ed € 4.499,52 previa interrogazione obbligatoria n. 201800000213096 del 13.02.2018 (documento allegato) da corrispondere ad Equitalia con la quale ha delle pendenze;
-che tale ultimo importo è stato accantonato e sarà versato ad Equitalia direttamente dall'Azienda solo a seguito di notifica di pignoramento e, nel caso in cui l'agenzia dovesse comunicare variazioni, lo stesso verrà corrisposto all'opposto;
-che l'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 dispone che le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5 mila euro (il precedente limite era di 10 mila euro), devono verificare, anche 4
telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
-che l'ingiunzione emessa nei confronti di dovrà essere Parte_1
revocata anche con declaratoria della cessata materia del contendere, poiché la somma portata dal decreto ingiuntivo per cui è causa è stata corrisposta nei termini di legge e così per come sopra quantificata all'odierno opposto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Signor Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e pertanto, alla luce di quanto sopra dedotto, revocare e/o dichiarare privo di ogni efficacia anche per cessazione della materia del contendere il decreto ingiuntivo n. 10/2020 emesso in data 21.02.2020 opposto. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze della presente procedura di causa, oltre IVA e C.P.A.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'opposto, esponendo:
-che, prima di intraprendere l'azione monitoria, ha inoltrato all'ex datore di lavoro istanza di liquidazione del TFR, senza ottenere alcun riscontro da parte di;
Parte_1
-che, solo in seguito alla notifica dell'ingiunzione, il datore di lavoro si è attivato per la liquidazione del TFR spettante al lavoratore, per poi proporre il giudizio di opposizione;
-che la somma lorda spettante al sig. , per stessa ammissione di CP_1
controparte, ammonta ad € 28.406,43, per cui, detratte le imposte (€. 5.908,82),
l'azienda avrebbe dovuto corrispondere €. 22.497,61;
-che, invece, l'azienda ha trattenuto un'ulteriore somma di € 4.499,52, da corrispondere successivamente ad Equitalia, liquidando il minor importo di €
17.998,09;
-che l'ente ha giustificato la seconda trattenuta sull'assunto che, a seguito di un'interrogazione obbligatoria n. 201800000213096 del 13.02.2018, risultava 5
che il sig. aveva delle pendenze con Equitalia, per cui, in ottemperanza CP_1
al disposto di cui all'art. 48-bis D.P.R. 602/1973, era obbligata per legge a trattenere la suddetta somma;
-che, tuttavia, la normativa prevede che la verifica vada fatta prima di effettuare il pagamento, mentre l'interrogazione a cui fa riferimento l'ente è datata 13 febbraio 2018, per cui l'azienda, al momento della liquidazione del
TFR, non si è premurata di effettuare una nuova interrogazione;
-che, infatti, le pendenze sono venute meno poiché l'opposto, già in data
30/04/2019, aveva presentato domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119 del 23/10/2018;
- l'art. 3 comma 10 lettera f del D.L. n. 119 del 23/10/2018 prevede espressamente che “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28 ter e 48bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;
-che, in data 20/06/2019, l'odierna Controparte_3
aveva comunicato l'accoglimento della domanda di definizione agevolata;
-che, pertanto, non aveva alcun titolo per Parte_1
trattenere l'ulteriore somma di € 4499,52, poiché l'interrogazione n.
201800000213096 del 13.02.2018 non aveva più alcun valore legale in quanto decaduta in seguito alla domanda di definizione agevolata ex art. 3 comma 10 lettera f. del D.L. n. 119 del 23/10/2018 (rottamazione ter), presentata dallo in data 30/04/2019. CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per la minor somma di €.4.499,52. In via principale nel merito: per le causali di cui in premessa, dichiarare l'intervenuto pagamento parziale della somma ingiunta e per l'effetto rideterminare l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto in €. 4.499,52, somma ancora dovuta. In via subordinata: revocare il 6
decreto ingiuntivo opposto per intervenuto pagamento parziale e per l'effetto condannare in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, al pagamento della somma residua di €. 4.499,52. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Istruita la causa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
L'opponente agisce per ottenere la dichiarazione di Parte_1
cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto, allegando di aver eseguito il pagamento della somma ingiunta a titolo di TFR, ossia della somma lorda di € 28.406,43 (compresa rivalutazione monetaria di € 3.220,13), dalla quale sono stati detratti € 5.908,82 per Irpef ed €
4.499,52 previa interrogazione obbligatoria n. 201800000213096 del
13.02.2018, da corrispondere ad Equitalia con la quale il lavoratore aveva delle pendenze.
Giova premettere che l'azienda è un ente pubblico non Parte_1
economico, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2011 sicché, nella liquidazione del TFR, trova applicazione l'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, in virtù del quale il datore di lavoro, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verifica, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, prima di pagare somme superiori a € 5000, la Pubblica Amministrazione deve verificare se il beneficiario non risulti inadempiente verso il Fisco, attraverso la banca dati 7
dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: in particolare il beneficiario del pagamento non deve risultare inadempiente agli obblighi derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
Accertata la sussistenza di un debito di questo tipo, la Pubblica
Amministrazione ha l'obbligo di sospensione del pagamento fino a concorrenza del debito comunicato dalla Riscossione.
Tuttavia, se il contribuente versa (anche in misura parziale) la somma, il pagamento viene sbloccato fino a concorrenza del pagamento effettuato, anche durante il periodo di sospensione.
Volendo raccordare tale disciplina con la normativa dettata in materia di definizione agevolata (rottamazione ter), osserva il giudicante che l'articolo 3 del
Decreto Legge n. 119/2018 ha stabilito che la semplice presentazione della domanda di accesso alla rottamazione-ter determina il venir meno della condizione di inadempienza (articolo 3, comma 10, lettera f: "A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602").
Pertanto, il contribuente che vanta un credito nei confronti di una Pubblica amministrazione e che contestualmente risulta debitore di somme iscritte a ruolo dell'Agente della riscossione, può ottenere lo sblocco delle somme semplicemente presentando la domanda di definizione agevolata o di saldo e stralcio.
Nella specie, l'azienda sostiene di aver eseguito Parte_1
un'interrogazione all'ente di riscossione in data 12/03/2020, poco prima di eseguire il pagamento del TFR, apprendendo della sussistenza di una pendenza,
a carico dell'opposto, pari a € 4.499,52.
L'avvenuto parziale pagamento è stato confermato dal lavoratore opposto che, nel costituirsi in giudizio, ha insistito per la corresponsione della ulteriore 8
somma di € 4.499,52, non liquidata in virtù di pendenze nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, sostenendo di aver estinto ogni debito aderendo alla definizione agevolata.
Ed invero, dalla consultazione della documentazione allegata alla memoria di costituzione, si evince che l'opposto aveva presentato due istanze di definizione agevolata in data 30/04/2019, anteriormente alla data del collocamento in quiescenza (avvenuto in data 31/08/2019) e che, con una comunicazione relativa alle predette istanze, l ha Controparte_3
rappresentato la situazione debitoria dell'opposto alla data del 16/06/2019, indicando il debito residuo oggetto di definizione agevolata e rappresentando che il debito escluso dalla definizione agevolata era pari a 0.
Pertanto, in applicazione della summenzionata disciplina, la sola presentazione della domanda di definizione agevolata, peraltro anteriore alla data di collocamento in quiescenza che ha determinato l'obbligo, in capo al datore di lavoro, del pagamento del tfr, sarebbe stata sufficiente ai fini dello sblocco della somma non erogata.
Inoltre, parte opposta ha dimostrato, attraverso una comunicazione proveniente da agenzia delle entrate riscossione, che non persisteva, già al momento del collocamento in quiescenza, alcuna partita debitoria a suo carico esclusa dalla definizione agevolata.
Tale circostanza risulta ulteriormente confermata dalla comunicazione, allegata dall'opposto in data 14/12/2023, relativa all'ulteriore domanda di definizione agevolata presentata al fine di ottenere, alla luce delle sopravvenienze normative, condizioni migliori di rottamazione per i debiti residui, recante la data del 8/09/2023, nella quale, previo ricalcolo delle somme oggetto di definizione, si ribadisce che non residuano debiti esclusi dalla definizione agevolata.
Pertanto, già al momento della liquidazione del TFR, per il solo effetto della domanda di definizione agevolata, comprendente tutti i debiti dell'opposto 9
nei confronti di , il datore di lavoro non avrebbe avuto Controparte_3
titolo per sospendere il pagamento della somma di € 4499,52.
Inoltre, anche ritenendo che il datore di lavoro sia stato fuorviato dalla comunicazione ricevuta da Agenzia delle Entrate Riscossione, cionondimeno anche una successiva adesione alla definizione agevolata e anche un parziale pagamento del debito sarebbe stata sufficiente per sbloccare le somme inizialmente bloccate.
Pertanto, la somma di € 4499,52 deve essere corrisposta all'opposto, non sussistendo ragioni per la sospensione dell'erogazione della stessa.
Conseguentemente, pur essendo incontestato che l'azienda Parte_1
abbia corrisposto una parte della somma ingiunta, non può dirsi cessata la materia del contendere in quanto, ad oggi, non risulta versata la residua somma di 4499,52 della quale, alla luce delle ragioni esposte, l'opponente è ancora creditrice.
Tuttavia, pur essendo provato il credito e, dunque, pur essendo infondata l'opposizione, per le ragioni di cui innanzi, il decreto ingiuntivo va revocato, in quanto avente ad oggetto il pagamento dell'intera somma, a fronte di una parziale liquidazione, allegata dall'opponente e non contestata dall'opposto.
Cionondimeno, preso atto del parziale adempimento, allegato dall'opponente e non contestato dall'opposto, la società opponente va condannata al pagamento del debito residuo, pari a 4499,52 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, indebitamente sospeso sul totale spettante a titolo di
TFR.
Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e valorizzando il contegno del datore di lavoro, che ha eseguito il pagamento tempestivamente e che ha fatto affidamento sulle comunicazioni provenienti dall'ente di riscossione.
P.Q.M.
10
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG.949/2020, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 20/2020;
- Per l'effetto, preso atto del pagamento parziale effettuato dall
[...]
condanna quest'ultima al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposto, della residua somma di € 4499,52, a titolo di TFR;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Locri, 03/12/2024
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 949 / 2020 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Neri e
Antonio Ferragina, con i quali è elettivamente domiciliata in Catanzaro, via
Lucrezia della Valle 34
ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano Murdaca, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC) via Spagnolo M. n. 12 resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/04/2020, l'azienda ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
-che il sig. , assumendo di aver lavorato con contratto di Controparte_1
lavoro a tempo indeterminato a far data dal 07.01.2004 sino al 31.08.2019 alle dipendenze di data in cui è stato messo a riposo per il Parte_1
raggiungimento dei limiti di età e lamentando il mancato pagamento delle spettanze a titolo di TFR, in data 23/02/2018, ha notificato il decreto ingiuntivo n. 10/2020 emesso dal Tribunale di Locri il 21.02.2020, con il quale è stato ingiunto all'azienda il pagamento di € 25.617,97, oltre interessi Parte_1
legali dal dovuto al soddisfo;
-che l , essendo un Ente Pubblico non economico, Parte_1
è soggetta alla normativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. N. 165/2001;
-che, secondo quanto previso dalla Legge della Regione Calabria n.
25/2013 istitutiva dell' , l è un soggetto munito Parte_1 Pt_1
di personalità giuridica avente un proprio patrimonio e propri organi di amministrazione e di rappresentanza;
-che l'azienda impiega, gestisce il personale ed è sottoposta alla vigilanza sulla gestione da parte della Regione e possiede un proprio bilancio;
-che, dal momento che l soggiace alla normativa Parte_1
di cui al D.Lgs. 165/2001 e succ. mod., la liquidazione delle somme spettanti al sig. a titolo di TFR è stata effettuata correttamente, sia riguardo ai CP_1
termini di liquidazione sia per l'importo corrisposto;
-che, con riferimento ai tempi di pagamento, la stessa con nota Pt_1
protocollo n. 12020 del 11.07.2019, inviata al sig. e agli Controparte_1
Uffici competenti tra cui anche il CED Regionale, ha comunicato la messa in quiescenza del dipendente per raggiunti limiti di età, in data 31.08.2019; 3
-che, pertanto, l'opposto era a conoscenza che, a partire dalla data del suo pensionamento, sarebbero state avviate le procedure per la liquidazione del
TFR;
-che, nella specie, l'azienda ha provveduto, conformemente al prospetto di elaborazione del calcolo del TFR (allegato) con Determinazione Commissariale
n. 415 del 12.03.2020 (allegata) alla liquidazione in favore del sig. CP_1
della somma complessiva lorda di € 28.406,43, autorizzando l
[...]
a provvedere all'emissione dei titoli di pagamento;
CP_2
-che, in data 19.03.2020, l'ufficio ragioneria, ha provveduto alla corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR ed interessi legali;
-che l'importo di € 17.998,09 al netto delle ritenute, ottenuto previa decurtazione dal totale di € 23.906,91 della somma di € 5.908,82 quale ritenuta
IRPEF, è stato corrisposto tramite bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena;
-che, come risulta dal prospetto di liquidazione del TFR elaborato dal
CED della Regione Calabria, l'odierno opposto ha ricevuto, a titolo di TFR per anni lavorati 15 e mesi 8, la complessiva somma lorda di € 28.406,43 (compresa rivalutazione monetaria di € 3.220,13), dalla quale sono stati detratti € 5.908,82 per Irpef ed € 4.499,52 previa interrogazione obbligatoria n. 201800000213096 del 13.02.2018 (documento allegato) da corrispondere ad Equitalia con la quale ha delle pendenze;
-che tale ultimo importo è stato accantonato e sarà versato ad Equitalia direttamente dall'Azienda solo a seguito di notifica di pignoramento e, nel caso in cui l'agenzia dovesse comunicare variazioni, lo stesso verrà corrisposto all'opposto;
-che l'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 dispone che le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5 mila euro (il precedente limite era di 10 mila euro), devono verificare, anche 4
telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
-che l'ingiunzione emessa nei confronti di dovrà essere Parte_1
revocata anche con declaratoria della cessata materia del contendere, poiché la somma portata dal decreto ingiuntivo per cui è causa è stata corrisposta nei termini di legge e così per come sopra quantificata all'odierno opposto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Signor Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e pertanto, alla luce di quanto sopra dedotto, revocare e/o dichiarare privo di ogni efficacia anche per cessazione della materia del contendere il decreto ingiuntivo n. 10/2020 emesso in data 21.02.2020 opposto. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze della presente procedura di causa, oltre IVA e C.P.A.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'opposto, esponendo:
-che, prima di intraprendere l'azione monitoria, ha inoltrato all'ex datore di lavoro istanza di liquidazione del TFR, senza ottenere alcun riscontro da parte di;
Parte_1
-che, solo in seguito alla notifica dell'ingiunzione, il datore di lavoro si è attivato per la liquidazione del TFR spettante al lavoratore, per poi proporre il giudizio di opposizione;
-che la somma lorda spettante al sig. , per stessa ammissione di CP_1
controparte, ammonta ad € 28.406,43, per cui, detratte le imposte (€. 5.908,82),
l'azienda avrebbe dovuto corrispondere €. 22.497,61;
-che, invece, l'azienda ha trattenuto un'ulteriore somma di € 4.499,52, da corrispondere successivamente ad Equitalia, liquidando il minor importo di €
17.998,09;
-che l'ente ha giustificato la seconda trattenuta sull'assunto che, a seguito di un'interrogazione obbligatoria n. 201800000213096 del 13.02.2018, risultava 5
che il sig. aveva delle pendenze con Equitalia, per cui, in ottemperanza CP_1
al disposto di cui all'art. 48-bis D.P.R. 602/1973, era obbligata per legge a trattenere la suddetta somma;
-che, tuttavia, la normativa prevede che la verifica vada fatta prima di effettuare il pagamento, mentre l'interrogazione a cui fa riferimento l'ente è datata 13 febbraio 2018, per cui l'azienda, al momento della liquidazione del
TFR, non si è premurata di effettuare una nuova interrogazione;
-che, infatti, le pendenze sono venute meno poiché l'opposto, già in data
30/04/2019, aveva presentato domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119 del 23/10/2018;
- l'art. 3 comma 10 lettera f del D.L. n. 119 del 23/10/2018 prevede espressamente che “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28 ter e 48bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;
-che, in data 20/06/2019, l'odierna Controparte_3
aveva comunicato l'accoglimento della domanda di definizione agevolata;
-che, pertanto, non aveva alcun titolo per Parte_1
trattenere l'ulteriore somma di € 4499,52, poiché l'interrogazione n.
201800000213096 del 13.02.2018 non aveva più alcun valore legale in quanto decaduta in seguito alla domanda di definizione agevolata ex art. 3 comma 10 lettera f. del D.L. n. 119 del 23/10/2018 (rottamazione ter), presentata dallo in data 30/04/2019. CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per la minor somma di €.4.499,52. In via principale nel merito: per le causali di cui in premessa, dichiarare l'intervenuto pagamento parziale della somma ingiunta e per l'effetto rideterminare l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto in €. 4.499,52, somma ancora dovuta. In via subordinata: revocare il 6
decreto ingiuntivo opposto per intervenuto pagamento parziale e per l'effetto condannare in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, al pagamento della somma residua di €. 4.499,52. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Istruita la causa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
L'opponente agisce per ottenere la dichiarazione di Parte_1
cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto, allegando di aver eseguito il pagamento della somma ingiunta a titolo di TFR, ossia della somma lorda di € 28.406,43 (compresa rivalutazione monetaria di € 3.220,13), dalla quale sono stati detratti € 5.908,82 per Irpef ed €
4.499,52 previa interrogazione obbligatoria n. 201800000213096 del
13.02.2018, da corrispondere ad Equitalia con la quale il lavoratore aveva delle pendenze.
Giova premettere che l'azienda è un ente pubblico non Parte_1
economico, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2011 sicché, nella liquidazione del TFR, trova applicazione l'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, in virtù del quale il datore di lavoro, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verifica, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Pertanto, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, prima di pagare somme superiori a € 5000, la Pubblica Amministrazione deve verificare se il beneficiario non risulti inadempiente verso il Fisco, attraverso la banca dati 7
dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: in particolare il beneficiario del pagamento non deve risultare inadempiente agli obblighi derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
Accertata la sussistenza di un debito di questo tipo, la Pubblica
Amministrazione ha l'obbligo di sospensione del pagamento fino a concorrenza del debito comunicato dalla Riscossione.
Tuttavia, se il contribuente versa (anche in misura parziale) la somma, il pagamento viene sbloccato fino a concorrenza del pagamento effettuato, anche durante il periodo di sospensione.
Volendo raccordare tale disciplina con la normativa dettata in materia di definizione agevolata (rottamazione ter), osserva il giudicante che l'articolo 3 del
Decreto Legge n. 119/2018 ha stabilito che la semplice presentazione della domanda di accesso alla rottamazione-ter determina il venir meno della condizione di inadempienza (articolo 3, comma 10, lettera f: "A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602").
Pertanto, il contribuente che vanta un credito nei confronti di una Pubblica amministrazione e che contestualmente risulta debitore di somme iscritte a ruolo dell'Agente della riscossione, può ottenere lo sblocco delle somme semplicemente presentando la domanda di definizione agevolata o di saldo e stralcio.
Nella specie, l'azienda sostiene di aver eseguito Parte_1
un'interrogazione all'ente di riscossione in data 12/03/2020, poco prima di eseguire il pagamento del TFR, apprendendo della sussistenza di una pendenza,
a carico dell'opposto, pari a € 4.499,52.
L'avvenuto parziale pagamento è stato confermato dal lavoratore opposto che, nel costituirsi in giudizio, ha insistito per la corresponsione della ulteriore 8
somma di € 4.499,52, non liquidata in virtù di pendenze nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, sostenendo di aver estinto ogni debito aderendo alla definizione agevolata.
Ed invero, dalla consultazione della documentazione allegata alla memoria di costituzione, si evince che l'opposto aveva presentato due istanze di definizione agevolata in data 30/04/2019, anteriormente alla data del collocamento in quiescenza (avvenuto in data 31/08/2019) e che, con una comunicazione relativa alle predette istanze, l ha Controparte_3
rappresentato la situazione debitoria dell'opposto alla data del 16/06/2019, indicando il debito residuo oggetto di definizione agevolata e rappresentando che il debito escluso dalla definizione agevolata era pari a 0.
Pertanto, in applicazione della summenzionata disciplina, la sola presentazione della domanda di definizione agevolata, peraltro anteriore alla data di collocamento in quiescenza che ha determinato l'obbligo, in capo al datore di lavoro, del pagamento del tfr, sarebbe stata sufficiente ai fini dello sblocco della somma non erogata.
Inoltre, parte opposta ha dimostrato, attraverso una comunicazione proveniente da agenzia delle entrate riscossione, che non persisteva, già al momento del collocamento in quiescenza, alcuna partita debitoria a suo carico esclusa dalla definizione agevolata.
Tale circostanza risulta ulteriormente confermata dalla comunicazione, allegata dall'opposto in data 14/12/2023, relativa all'ulteriore domanda di definizione agevolata presentata al fine di ottenere, alla luce delle sopravvenienze normative, condizioni migliori di rottamazione per i debiti residui, recante la data del 8/09/2023, nella quale, previo ricalcolo delle somme oggetto di definizione, si ribadisce che non residuano debiti esclusi dalla definizione agevolata.
Pertanto, già al momento della liquidazione del TFR, per il solo effetto della domanda di definizione agevolata, comprendente tutti i debiti dell'opposto 9
nei confronti di , il datore di lavoro non avrebbe avuto Controparte_3
titolo per sospendere il pagamento della somma di € 4499,52.
Inoltre, anche ritenendo che il datore di lavoro sia stato fuorviato dalla comunicazione ricevuta da Agenzia delle Entrate Riscossione, cionondimeno anche una successiva adesione alla definizione agevolata e anche un parziale pagamento del debito sarebbe stata sufficiente per sbloccare le somme inizialmente bloccate.
Pertanto, la somma di € 4499,52 deve essere corrisposta all'opposto, non sussistendo ragioni per la sospensione dell'erogazione della stessa.
Conseguentemente, pur essendo incontestato che l'azienda Parte_1
abbia corrisposto una parte della somma ingiunta, non può dirsi cessata la materia del contendere in quanto, ad oggi, non risulta versata la residua somma di 4499,52 della quale, alla luce delle ragioni esposte, l'opponente è ancora creditrice.
Tuttavia, pur essendo provato il credito e, dunque, pur essendo infondata l'opposizione, per le ragioni di cui innanzi, il decreto ingiuntivo va revocato, in quanto avente ad oggetto il pagamento dell'intera somma, a fronte di una parziale liquidazione, allegata dall'opponente e non contestata dall'opposto.
Cionondimeno, preso atto del parziale adempimento, allegato dall'opponente e non contestato dall'opposto, la società opponente va condannata al pagamento del debito residuo, pari a 4499,52 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, indebitamente sospeso sul totale spettante a titolo di
TFR.
Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e valorizzando il contegno del datore di lavoro, che ha eseguito il pagamento tempestivamente e che ha fatto affidamento sulle comunicazioni provenienti dall'ente di riscossione.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG.949/2020, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 20/2020;
- Per l'effetto, preso atto del pagamento parziale effettuato dall
[...]
condanna quest'ultima al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposto, della residua somma di € 4499,52, a titolo di TFR;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Locri, 03/12/2024
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci