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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria
LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “indennità di frequenza”, promossa da:
Parte_1
[...]
[...] rappr. e dif. dall'Avv.Luccarelli e Franco - Ricorrente – contro
, in persona del legale rapprese. pro tempore, Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Battiato - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.2.24 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore dell'indennità di frequenza (inutilmente richiesta in sede amministrativa) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di legge CP_1 dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
L' , costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua dell'espletata indagine tecnica, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano uno stato di invalidità non tale da imporre l'erogazione dell'indennità di frequenza.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati
evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle
controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito
sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio
integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno
dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso
requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art.
360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche
contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera
prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € CP_1
800,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 6.2.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria
LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “indennità di frequenza”, promossa da:
Parte_1
[...]
[...] rappr. e dif. dall'Avv.Luccarelli e Franco - Ricorrente – contro
, in persona del legale rapprese. pro tempore, Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Battiato - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.2.24 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore dell'indennità di frequenza (inutilmente richiesta in sede amministrativa) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella misura di legge CP_1 dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
L' , costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua dell'espletata indagine tecnica, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano uno stato di invalidità non tale da imporre l'erogazione dell'indennità di frequenza.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati
evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle
controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito
sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio
integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno
dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso
requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art.
360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche
contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera
prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € CP_1
800,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 6.2.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)