Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/12/2023, n. 19085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 19085 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 19085/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05247/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5247 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comande', Patrizia Saiya, Enzo Puccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Roma, via Pompeo Magno, 23/A;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Ufficio Amministrazioni Speciali, non costituiti in giudizio;
nei confronti
del Ministero della Difesa - Centro Sperimentale di Volo, non costituito in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA ADOZIONE DELLA MISURA CAUTELARE EX ART. 55 COMMA 10 C.P.A.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della nota prot. n. -OMISSIS- emanata dal Ministero della Difesa – Ufficio Amministrazioni Speciali in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS-^-OMISSIS-, comandato in missione di lunga durata negli -OMISSIS- Rimborso struttura residence” (Doc. 1);
- della successiva nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Ufficio Amministrazioni Speciali, del -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS-^-OMISSIS-, comandato in missione negli -OMISSIS- Rimborso struttura residence” (Doc. 2);
- per quanto occorrer possa: (i) dell'Ordine di Viaggio NATO prot. n. -OMISSIS-, ove interpretato nel senso di sottoporre la corresponsione del rimborso delle spese d'albergo con riduzione della diaria alla condizione per cui l'alloggio prescelto dal militare si trovi nella medesima località sede dello svolgimento della missione (Doc. 3); nonché (ii) della variante all'Ordine di Missione emessa in data 1-OMISSIS- dal Centro Sperimentale di Volo A.M., atto mai comunicato, notificato o trasmesso al ricorrente e purtuttavia qui gravato, conosciuto in quanto di essa si fa menzione nella nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente a percepire la corresponsione del rimborso delle spese d'alloggio sostenute durante il periodo di servizio all'estero mediante il meccanismo della riduzione della diaria;
CON CONSEGUENTE CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE
al pagamento dell'intero importo dovuto e non corrisposto a ristoro delle spese di pernottamento sostenute in costanza di missione.
PER L'ANNULLAMENTO
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 3\8\2020 :
- della nota prot. n. -OMISSIS- emanata dal Ministero della Difesa – Ufficio Amministrazioni Speciali in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS-^-OMISSIS-, comandato in missione di lunga durata negli -OMISSIS- Rimborso struttura residence” (Doc. 1, allegato al ricorso introduttivo);
- della successiva nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Ufficio Amministrazioni Speciali, del -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS-^-OMISSIS-, comandato in missione negli -OMISSIS- Rimborso struttura residence” (Doc. 2, allegato al ricorso introduttivo);
- per quanto occorrer possa: (i) dell'Ordine di Viaggio NATO prot. n. -OMISSIS-, ove interpretato nel senso di sottoporre la corresponsione del rimborso delle spese d'albergo con riduzione della diaria alla condizione per cui l'alloggio prescelto dal militare si trovi nella medesima località sede dello svolgimento della missione (Doc. 3, allegato al ricorso introduttivo); nonché (ii) della variante all'Ordine di Missione emessa in data 1-OMISSIS- dal Centro Sperimentale di Volo A.M., atto mai comunicato, notificato o trasmesso al ricorrente e purtuttavia qui gravato, conosciuto in quanto si essa si fa menzione nella nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente a percepire la corresponsione del rimborso delle spese d'alloggio sostenute durante il periodo di servizio all'estero mediante il meccanismo della riduzione della diaria;
CON CONSEGUENTE CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE
al pagamento dell'intero importo dovuto e non corrisposto a ristoro delle spese di pernottamento sostenute in costanza di missione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il Sig. -OMISSIS-, Maresciallo di prima classe dell’Aeronautica ha esposto quanto di seguito.
Quale militare in servizio presso il Centro Sperimentale di Volo (di seguito anche “CSV) veniva comandato in missione per servizio isolato “senza interruzione, per una durata complessiva di giorni 265, a decorrere dal -OMISSIS-”, per la partecipazione al cd. “-OMISSIS-”, presso la -OMISSIS- sita in -OMISSIS- (-OMISSIS-) nel deserto del -OMISSIS-.
Il Comando, preso atto delle necessità del Maresciallo di trasferirsi presso la destinazione assegnatagli con il suo intero nucleo familiare, autorizzava, riguardo ai costi d’alloggio, “ le spese per struttura residence per € 18.500,00, con un costo medio giornaliero di € 79,00 dal -OMISSIS- ”, precisando che sarebbe stato garantito per il primo mese il trattamento di missione con diaria intera; per il restante periodo di missione il rimborso del residence, applicando alla diaria di missione contestuale riduzione di un terzo dell’indennità giornaliera prevista per gli -OMISSIS- ”, ciò in conformità dalle linee guida redatte della Difesa ( circolare BLD-003-2013 dell’Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari) secondo cui, in caso di missioni all’estero di durata superiore ai 6 giorni, è riconosciuto ai militari il diritto al ristoro delle spese di pernottamento in residenze turistico-alberghiere, mediante il meccanismo della cosiddetta “ Riduzione delle Diarie ”, in virtù del quale la diaria giornaliera subisce una contrazione a fronte del fatto che le spese di albergo sono rimborsate e/o anticipate dal Comando di riferimento (cfr. paragrafi 5.2. e 5.3 Circolare BLD-003-2013).
Il M.llo -OMISSIS- - accompagnato dalla moglie e dal figlio- come da ordine impartitogli, si recava negli -OMISSIS-, stabilendosi in un residence ubicato nel comprensorio di -OMISSIS- nella cittadina di -OMISSIS-, -OMISSIS-, , sita a poco più di 40 km dal deserto del -OMISSIS- ove era ubicato il luogo di addestramento.
Tale soluzione risultava vantaggiosa e razionale –oltre che consigliata dallo stesso centro di addestramento- visto che la zona desertica del -OMISSIS- presentava strutture ricettive composte esclusivamente da Motel , senza uso cucina e lontane dai servizi essenziali, e dalle tariffe medie giornaliere non inferiori a USD 120,00 (vale a dire circa € 106,00), somma ben superiore rispetto all’importo medio stanziato dal Comando pari ad € 79,00,
Senonchè, dopo il primo periodo di missione e alla prima richiesta di rimborso, il ricorrente veniva informato dell’intenzione degli Uffici di non rimborsare le spese di alloggio poiché quello scelto non si trovava nella località della missione, ovvero il deserto del -OMISSIS-, ma nel vicino centro di -OMISSIS-.
il M.llo -OMISSIS- invocava allora anche l’intervento ausiliario dell’Ambasciata italiana di -OMISSIS-. la quale, con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, confermava la validità della soluzione prescelta in quanto “ la località di -OMISSIS-, -OMISSIS- si trova nel deserto e il primo centro abitativo significativo è la città di -OMISSIS-, -OMISSIS- (...) ; nelle vicinanze non sono disponibili strutture logistiche di natura militare, a cui eventualmente poter fare riferimento e che consentano di poter alloggiare senza soluzione di continuità per un periodo prolungato (...) ; le strutture situate nelle immediate vicinanze della località di missione sono assimilabili a dei semplici motel (“Inn”) non garantendo un livello di decoro idoneo per un militare impegnato in una missione addestrativa di lungo periodo, inoltre presentano dei costi giornalieri non inferiori ai 120$ (...), ossia superiori a quanto attualmente è fatturato dalla soluzione alloggiativa individuata ”
Ciò però non convinceva l’Amministrazione resistente che anziché recepire le osservazioni e corrispondere il rimborso con riduzione della diaria, così come pianificato nel Foglio di Viaggio originario del -OMISSIS-, addiveniva ad opposta determinazione, emettendo una variante di missione con la liquidazione della diaria intera e conseguenti oneri per la sistemazione alloggiativa a carico del ricorrente ” sempre perchè il residence prescelto a -OMISSIS- era sito ad una distanza di 43 km dalla località di missione (-OMISSIS-)”
Ulteriori rimostranze non sortivano effetto e, con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, l’UAS, bocciava nuovamente la soluzione proposta del rimborso delle spese d’albergo a fronte della riduzione di un terzo della diaria insistendo nella diversa scelta di non ristorare le spese alloggiative sostenute e di corrispondere invece la diaria intera per tutta la durata della missione (sempre perché il residence scelto era ubicato in sito diverso dalla località di svolgimento della missione), adottando all’uopo un’apposita variante finanziaria all’Ordine di Missione.
La soluzione dell’Amministrazione risultava ovviamente penalizzante, non coprendo il ripristino di 1/3 della diaria i costi effettivi di alloggio sopportati dal Militare, che denunciava che le somme all’uopo da lui pagate, nel periodo dall’-OMISSIS-, erano state pari ad € 17.831,75 mentre l’incremento di un terzo della diaria nello stesso periodo goduto era stato di € 7.968,97, con un ingiusto esborso differenziale da lui versato pari quindi ad € 9.862,78
Adiva pertanto questo TAR chiedendo, previa somministrazione di misura cautelare consistente nella sollecita fissazione del merito ex art. 55 comma 10, di (i) annullare i provvedimenti gravati; (ii) accertare la sussistenza del diritto del ricorrente a percepire il rimborso delle spese d’albergo sostenute in costanza di missione mediante il meccanismo della cd. “Riduzione delle diarie” e, conseguentemente, (iii) condannare l’Amministrazione al pagamento di tutti gli importi dovuti e non corrisposti.
Il ricorso era sostenuto da unico motivo rubricato “I. Violazione e falsa applicazione della disciplina sul trattamento economico accessorio del personale in missione comandato all’estero: art. 1, lett. a) del r.d. 3 giugno 1926, n. 941; art. 1807, co. 1 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66; l’art. 39 vicies-semel, co. 39 del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273; art. 2, l. 26 luglio 1978, n. 417 e s.m.i.; l’art. 11, co. 3, d.p.r. 16 aprile 2009, n. 52; delib. corte dei conti n. 1385 10 novembre 1983, delib. par. 5.2 e 5.3 direttiva bld-003-2013. violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione” con il quale si lamentava il malgoverno delle disposizioni in rubrica da parte dell’Amministrazione e l’irragionevole motivazione dei provvedimenti che avevano negato il rimborso.
Si costituiva l’Amministrazione intimata.
All’udienza cautelare del 5.3 2019 il ricorrente rinunciava alla istanza.
Al ricorso faceva poi seguito il 3.8.2020 il deposito di motivi aggiunti con i quali il M.llo -OMISSIS- esponeva che nelle more della definizione del giudizio instaurato, onde conoscere il trattamento riservato ai colleghi comandati presso la medesima missione, il 3 febbraio 2020 aveva promosso un’istanza di accesso ex art. 22 e ss. della L. 241/1990 a scopo difensivo per conoscere: “ certificati di viaggio, ordini di missione, prospetti di liquidazione e fatture delle spese alberghiere e/o di alloggio del personale inviato in missione presso la -OMISSIS- di -OMISSIS- nel periodo -OMISSIS-; ”. La successiva ostensione da parte dell’Amministrazione intimata aveva portato alla luce un’evidente disparità di trattamento ai suoi danni rispetto a quanto riconosciuto ai colleghi comandati per la medesima missione.
Invero dalla lettura degli Ordini di Viaggio emessi nei confronti dei militari C., D., F., M., M., R. e S, anch’essi comandati in missioni continuative presso la -OMISSIS- nel deserto del -OMISSIS-, emergeva che era stato riconosciuto che “ non risulta possibile alloggiare presso la località di missione ”, con liquidazione del rimborso integrale delle spese dell’alloggio prescelto dai militari, sebbene il medesimo non fosse ubicato nella sede di missione, ma presso la località di -OMISSIS- (nella struttura “ Staybridge Suites -OMISSIS-” ) addirittura più lontana di -OMISSIS- rispetto alla base nel deserto del -OMISSIS-.
Il M.llo -OMISSIS- deduceva quindi l’ulteriore motivo rubricato “I. Violazione e falsa applicazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento. violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.” contestando la discriminazione subita perché, in maniera del tutto incoerente ed illogica, l’Amministrazione gli aveva negato il diritto ad essere ristorato integralmente delle spese sostenute in costanza di missione invece, legittimamente, riconosciuto ad altri colleghi militari nella medesima situazione.
Seguivano più istanze di prelievo del ricorrente e si perveniva alla fissazione della trattazione di merito all’udienza pubblica dell’8 novembre 2023, nella quale la causa veniva introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti sono palesemente fondati e meritano accoglimento.
Quanto al ricorso, non è dubbio che –soprattutto alla luce del chiarimento fornito dall’Ambasciata italiana- la scelta di alloggiare presso -OMISSIS- (-OMISSIS-, -OMISSIS-) da parte del ricorrente oltre a garantire a sé ed alla sua famiglia una decorosa permanenza ha favorito un minore dispendio di risorse (o comunque non ha determinato aggravi) a carico del Ministero della Difesa, rispetto all’opzione dell’ospitalità in strutture ricettive nel deserto del -OMISSIS-.
A fronte di ciò non sussistono ragioni logiche idonee a supportare l’opzione applicativa scelta dall’Amministrazione, pronta a pagare a piè di lista una diversa opzione, anche se più costosa e più scomoda per il militare, sol perché situata nell’immediato circondario alla base di destinazione.
Quanto ai motivi aggiunti è anche qui palese –e incontestata- la disparità di trattamento subita dal ricorrente rispetto a colleghi, chiaramente e nominativamente individuati, che trovatisi nell’identica situazione hanno potuto godere del rimborso con le modalità qui reclamate dal M.llo -OMISSIS-, grazie ad un’applicazione corretta della medesima normativa malgovernata nel caso di specie.
Deriva da ciò l’accoglimento delle richieste di parte ricorrente.
In dettaglio il M.llo -OMISSIS- ha allegato –senza contestazioni da parte dell’Amministrazione- di aver pagato, nel periodo di missione dall’-OMISSIS-, la somma di € 17.831,75, godendo contestualmente dell’incremento di un terzo della diaria nello stesso periodo nella misura di € 7.968,97, accusando quindi un ingiusto esborso differenziale di € 9.862,78 che è pertanto la somma da rimborsargli, oltre gli interessi dovuti, che si reputa opportuno decorrano dalla data di fine della missione.
Le spese seguono la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, e per l’effetto annulla gli atti impugnati e dispone che l’Amministrazione rimborsi al ricorrente la differenza tra: le somme da lui versate per l’alloggio nel periodo che va dal mese di -OMISSIS- e la maggiorazione di un terzo della diaria corrispostagli per lo stesso periodo, per un totale così dovuto di € 9.862,78 come specificato in motivazione, oltre interessi legali dal -OMISSIS- (giorno successivo alla conclusione della missione) fino all’effettivo soddisfo.
Condanna, altresì, il Ministero della Difesa al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso dell’importo del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.