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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/12/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2138/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Agostino Abate Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. GIOVANNI LUCA MURRU, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. LIVIA SARDA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como.
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE rassegnate all'udienza del 28.11.2025
1) Il sig. contribuirà, a far data dal mese di aprile 2026, al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
attraverso il versamento mensile alla sig.ra (entro il 5 di ogni mese) dell'importo di Euro Per_2 Pt_1
2.500 mensili (1.250 Euro a figlio) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio;
la prima rivalutazione ISTAT verrà effettuata a decorrere dal mese di aprile 2027. 2) Sino al mese di marzo 2026 compreso il sig. contribuirà al mantenimento dei figli con le CP_1 modalità di cui al punto 1) corrispondendo l'importo mensile di Euro 2.800 (Euro 1.400 per ogni figlio); precisando che per il mese di novembre 2025 il mantenimento ordinario di euro 2.800,00 verrà corrisposto come previsto al 26.11. p.v., mentre la decorrenza dal 05 di ogni mese avverrà dal 05.12.2025, quando il sig. corrisponderà in via anticipata la mensilità del mese dicembre. CP_1
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di ulteriore contributo spese la somma CP_1 Pt_1 complessiva di Euro 30.000 in due soluzioni e precisamente: 15.000 Euro entro il 15/12/2025 ed Euro
15.000 euro entro il 31/10/2026;
4) Tutti i costi per lezioni private, tutor, supporti allo studio di (ed eventualmente di ) Per_1 Per_2 saranno a totale carico della sig.ra Il sig. si dichiara disponibile, in caso di necessità, Pt_1 CP_1
a contribuire economicamente al pagamento di professionisti nominati di comune accordo con la sig.ra
In questa eventualità il monte ore mensile di tali professionisti dovrà essere preventivamente Pt_1 concordato alla fine del mese precedente per il mese successivo.
I genitori si impegnano inoltre a supportare i figli personalmente in qualità di docente compatibilmente con gli impegni lavorativi.
5) Le spese extra dei minori saranno suddivise tra le parti secondo le seguenti quote: 70% a carico del sig.
- 30% a carico della sig.ra secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale CP_1 Pt_1 di Como in data 24.04.2018. Tale ripartizione pro quota tra le parti sarà valida sino alla fine del mese di ottobre 2028. Dopo tale data le parti si accorderanno tra loro in merito ad una differente ripartizione di dette spese.
6) Il Sig. si impegna al pagamento integrale delle rette delle scuole private di ciascun figlio sino CP_1 alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado per e del corso di studi presso Per_2
l'istituto Alberghiero per Leonardo;
7) Per quanto riguarda i figli minori le parti concordano, in adesione a quanto già previsto con il provvedimento presidenziale in data 29.10.2022, quanto segue:
- Affidamento condiviso dei figli minori;
- Collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
- Il padre terrà con sé i figli tutti i weekend, una settimana, dal venerdì dopo il lavoro, tra le ore
19.00 e le ore 20.00, fino al sabato mattina alle ore 11.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e, la settimana successiva, dal sabato alle ore 11.00 alla domenica sera, prima di cena, verso le ore 21.00, con riaccompagnamento presso la madre, salvo migliori accordi tra le parti e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
- Ciascun genitore terrà con sé i figli minori durante le vacanze scolastiche estive per 15 giorni anche non consecutivi. Tali periodi di permanenza con ciascun genitore saranno stabiliti di comune accordo entro il 30.05 di ogni anno;
- I genitori si accorderanno, garantendo un'alternanza tra loro, per una ripartizione dei tempi con i minori durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali e per le altre festività scolastiche e i ponti scolastici;
8) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di alimenti e/o mantenimento.
9) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso depositato in data 8.6.2022, a chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale con addebito al marito, sposato a Seregno in data Controparte_1
9.9.2006 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Seregno -anno 2006, atto n. 85, parte II, serie A). Ha domandato, altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli minori, (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]), con collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni padre-figli come Per_2 dalla stessa proposto, di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori nella misura di € 3.000 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, al 100% della retta della scuola privata dei figli, di € 1.000 quale contributo per il periodo di vacanza con i nonni materni, nonché un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 1.500 mensili. Ha infine chiesto di condannare il marito al versamento in proprio favore di € 35.000, di cui € 20.000,00 quale importo di spettanza della moglie sul conto corrente acceso in Svizzera, € 5.000,00 quale residuo ancora dovuto dall'Ing. sul maggior importo di € CP_1
10.000,00 che quest'ultimo si era già impegnato a corrispondere come da ricorso congiunto per la separazione
(Doc. 21) depositato nella procedura poi estintasi, ed € 10.000,00 per il prestito che la Dr.ssa ha Pt_1 richiesto in accordo con l'Ing. per coprire talune spese di cui alcune relative all'abitazione. CP_1
Con memoria difensiva, si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione e chiedendo il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla moglie. Ha altresì domandato di disporre l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni padre-figli come dallo stesso proposto (il fine settimana, in alternanza con la madre, dal venerdì tardo pomeriggio alla domenica sera dopo cena nonché dal venerdì tardo pomeriggio fino al sabato mattina verso le 11:00 quando i ragazzi trascorrono il fine settimana con la madre), nonché di porre a proprio carico
€ 1.400 mensili, quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il
Protocollo del Tribunale di Como ed al 100% delle retta relativa alla scuola privata frequentata dai minori, respingendo la richiesta di contributo al proprio mantenimento, avanzata dalla moglie.
All'udienza presidenziale del 19.10.2022, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti -le quali hanno meglio illustrato la rispettiva situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico- e si è riservato. Con ordinanza del 29.10.2022, -LETTI gli atti e i documenti di causa;
RILEVATO, preliminarmente, che l'ordinanza presidenziale integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio, essa è volta a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;
SENTITE personalmente le parti ed i rispettivi difensori all'udienza presidenziale del 19 ottobre 2022, all'esito della quale, dopo ampia discussione, le parti si sono impegnate ad intraprendere insieme un percorso di sostegno alla genitorialità e a individuare un supporto psicologico per il figlio , onde affrontare il disagio manifestato da Per_1 quest'ultimo nel gestire l'alternanza delle frequentazioni tra i genitori e l'introduzione della nuova compagna del padre e di cui entrambi i genitori hanno dato atto;
RILEVATO che, come concordemente riferito dalle parti, l'attuale calendario delle frequentazioni tra il padre ed i figli -per cui il padre vede e tiene con sé i figli minori, (nato il [...]) e (nato il [...]), tutti i weekend, alternativamente, dal venerdì Per_1 Per_2 dopo il lavoro, tra le ore 19.00 e le ore 20.00, riportandoli dalla madre il sabato mattina alle ore 11.00 oppure dal sabato alle ore 11.00, venendoli a prendere dalla madre e riportandoli dalla madre la domenica prima di cena, verso le ore 21.00- è stato concordato dai genitori, tenendo conto delle difficoltà manifestate da
; RITENUTO pertanto che, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e tenuto Per_1 conto dell'apprezzabile impegno ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità ed attivare un percorso di sostegno per , pur essendo emerse delle difficoltà di comunicazione tra i genitori ed una Per_1 conflittualità concentrata però soprattutto su aspetti economici, possa essere mantenuto l'assetto attuale in punto di affido condiviso dei figli minori, e , ad entrambi i genitori -trattandosi peraltro del Per_1 Per_2 regime privilegiato dal Legislatore a garanzia della bigenitorialità- con collocamento prevalente dei minori stessi presso la madre e tempi di frequentazione paterna, come attualmente vigenti su accordo delle parti, idonei a garantire un rapporto equilibrato e stabile tra il padre ed i figli;
RILEVATO, sotto il profilo economico-reddituale, che la signora ha dichiarato di lavorare presso una nuova farmacia dal Pt_1
2.9.2022, percependo una busta paga più alta rispetto a quella passata, di circa euro 1.900 netti, compresi gli straordinari effettuati (cfr. verbale d'udienza del 19.10.2022); dalla documentazione fiscale depositata in atti, la ricorrente risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa euro
1.212 nel 2019 (mod. 730 2020), pari a circa euro 1.179 nel 2020 (mod. 730 2021) e pari a circa euro 1.184 nel 2021 (mod. 730 2022). Non ha oneri abitativi, vivendo in un immobile in comproprietà con i genitori e la sorella ma è gravata da un finanziamento con rata mensile di euro 288. Il signor invece, ha CP_1 riferito di lavorare come ingegnere in Svizzera, guadagnando circa CHF 9.500 al mese, importo che tuttavia, con la separazione, dovrebbe subire una maggiore tassazione, riducendosi a una somma mensile di circa CHF
8.800 (cfr. verbale d'udienza del 19.10.2022); percepisce, inoltre, euro 870 mensili quali proventi dalla locazione di un immobile di proprietà sito a Seregno. Dalla documentazione economica versata in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa CHF 10.776 nel 2019, pari a circa CHF 10.400 nel 2020 e pari a circa CHF 10.602 nel 2021 (certificato di salario 2019-2020-20121).
Ha oneri abitativi pari a euro 616 mensili a titolo di mutuo sull'immobile di sua proprietà in cui risiede ed è gravato da un finanziamento con rata mensile di euro 435 e da un ulteriore finanziamento, per l'auto in uso alla moglie, con rata mensile di euro 252. Paga, inoltre, interamente le rette mensili delle scuole private frequentate dai figli, pari a circa euro 916 mensili (cfr. autodichiarazione) e si è dichiarato disponibile a continuare a pagare tale importo, almeno fino a fine ciclo scolastico (cfr. verbale d'udienza del 19.10.2022);
RITENUTO, pertanto che - alla luce della situazione lavorativa ed abitativa delle parti, rilevato che la ricorrente si è attivata per incrementare il proprio reddito mensile, considerata tuttavia la significativa disparità reddituale ancora esistente tra i coniugi, valutate tutte le esigenze dei figli minori in considerazione dell'età e tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore - pare equo e congruo, nella presente fase, in attesa degli ulteriori approfondimenti e/o delle produzioni documentali, porre a carico del signor un contributo indiretto al mantenimento dei figli nella misura di € 2.800 Controparte_1
(da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), oltre al 70% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Como e, attesa la disponibilità dallo stesso manifestata in sede di udienza, al 100% della retta delle scuole private dei figli;
RITENUTO, quanto all'assegno di mantenimento per sé richiesto dalla moglie che, alla luce dei suoi attuali redditi, recentemente incrementati, in questa fase, nulla debba essere posto a carico del marito, fatta salva ogni diversa valutazione in relazione all'evoluzione della situazione lavorativa e reddituale della signora nel prosieguo del giudizio;
RITENUTO che
le Pt_1 statuizioni economiche, come sopra determinate, devono farsi decorrere dalla mensilità di novembre 2022, tenuto conto della funzione e della natura giuridica dei provvedimenti provvisori pronunciati ai sensi dell'art. 708 c.p.c., che intervengono in corso di causa per regolare, in via d'urgenza, aspetti controversi della famiglia disgregata;
RITENUTO, infine, che i costi relativi ai percorsi sopra descritti (sia di sostegno alla genitorialità che di sostegno psicologico per ) debbano essere posti a carico del signor in quanto Per_1 CP_1 genitore con una posizione reddituale più solida;
- il Presidente delegato ha affidato i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
ha disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli tutti i weekend, una settimana, dal venerdì dopo il lavoro, tra le ore 19.00 e le ore 20.00, fino al sabato mattina alle ore 11.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e, la settimana successiva, dal sabato alle ore 11.00 alla domenica sera, prima di cena, verso le ore 21.00, con riaccompagnamento presso la madre. Sono fatti salvi migliori accordi tra le parti, nel rispetto delle indicazioni fornite dai professionisti di seguito individuati, ha prescritto alle parti di individuare concordemente, con l'aiuto dei propri difensori, due professionisti, uno per un percorso di sostegno psicologico per e l'altro per un percorso di sostegno alla genitorialità, Per_1 comunicando a questa A.G., con nota congiunta, i nominativi dei soggetti incaricati entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
ha posto a carico di i costi relativi ad Controparte_1 entrambi i percorsi sopra descritti e, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2022, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, il pagamento della somma mensile di euro 2.800, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018, nonché al 100% della retta delle scuole private dei figli almeno fino a fine ciclo scolastico. Ha nominato se stesso Giudice istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione. All'udienza del 24.3.2023, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., assegnando altresì termine alle parti termine per comunicare a con nota congiunta, i nominativi del CP_3 professionista individuato concordemente per il percorso di sostegno alla genitorialità (scegliendo tra la dott.ssa e la dott.ssa , proposti in udienza) e fissato udienza per la discussione e decisione Per_3 Per_4 delle richieste istruttorie.
Differito il procedimento per ragioni di riorganizzazione del ruolo del nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, all'esito dell'udienza del 19.9.2024, il Giudice istruttore ha così provveduto:
…non ammette le istanze di prova orale formulate dalla ricorrente nella propria seconda memoria istruttoria
– siccome relative a circostanze irrilevanti (1-6-9-10-11-12-13-15-17), non contestate (2-3-4-7-8-16-20), generiche (5-14-18) o valutative (19) – né la generica richiesta di ordinare indagini finanziarie;
non ammette l'ordine di esibizione chiesto dal resistente, siccome superfluo;
ritenuta la causa matura per la decisione;
fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 27/06/2025, disponendo, ex art. 127-ter c.p.c., che sia sostituita dal deposito di note scritte, previo deposito di documentazione economica aggiornata.
All'esito dell'udienza così fissata, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza contenenti la precisazione delle conclusioni, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Su istanza congiunta delle parti, che hanno evidenziato di aver raggiunto un accordo nelle more, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per la precisazione congiunta delle conclusioni, in data 28.11.2025. All'esito dell'udienza così fissata, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza contenenti la precisazione delle conclusioni, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti in giudizio consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto anche conto dell'accordo che, apprezzabilmente, le parti hanno saputo trovare.
L'ascolto dei figli minori deve ritenersi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo.
La documentazione in atti quanto alle condizioni reddituali dei coniugi nell'attualità consente poi di valutare anche la conformità all'interesse dei figli minori dell'accordo raggiunto in ordine alle modalità di contribuzione al mantenimento.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti. La responsabilità genitoriale
L'accordo raggiunto dalle parti -che vede la conferma dell'affido condiviso dei figli (nato il Per_1
25.8.2010) e (nato il [...]), ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e tempi di Per_2 frequentazione padre-figli che tengono conto delle loro esigenze, come evidenziate dai genitori nel corso del giudizio, può trovare accoglimento, in quanto conforme all'interesse dei minori a un'effettiva compartecipazione di entrambi genitori alla loro educazione e al loro percorso di crescita, garantendo al contempo esigenze di stabilità agli stessi.
Date le criticità emerse e la difficoltà dei genitori, confermata nel tempo, ad attivarsi autonomamente per l'avvio dei necessari percorsi di sostegno sia per sé che per i figli, deve essere dato espresso incarico ai Servizi
Sociali competenti, di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore dei minori e dei genitori e segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, come in dispositivo meglio precisato.
Le statuizioni accessorie economiche
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo al mantenimento dei figli appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita dei figli e può, dunque, essere recepito.
Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale di limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto allo status e atteso l'accordo raggiunto dalle parti su tutte le statuizioni accessorie relative ai figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1 sposati in Seregno in data 9.9.2006 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Seregno -anno 2006, atto n. 85, parte II, serie A);
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, come da precisazione delle conclusioni congiunte all'udienza del 28.11.2025, che si intendono qui integralmente trascritte;
DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Lissone (residenza materna), in collaborazione con i Servizi
Specialistici dell'ASST e con i Servizi Sociali e Specialistici ASST del Comune di Lomazzo (residenza paterna), provvedano a prendere in carico il nucleo familiare e, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a: - avviare (o monitorare eventuali percorsi privatamente avviati) tutti gli interventi di supporto socio- educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per i minori e, acquisita la disponibilità delle parti, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché ai Servizi Sociali dei Comuni di Lissone e Lomazzo.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 5.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Agostino Abate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Agostino Abate Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. GIOVANNI LUCA MURRU, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. LIVIA SARDA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como.
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE rassegnate all'udienza del 28.11.2025
1) Il sig. contribuirà, a far data dal mese di aprile 2026, al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
attraverso il versamento mensile alla sig.ra (entro il 5 di ogni mese) dell'importo di Euro Per_2 Pt_1
2.500 mensili (1.250 Euro a figlio) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio;
la prima rivalutazione ISTAT verrà effettuata a decorrere dal mese di aprile 2027. 2) Sino al mese di marzo 2026 compreso il sig. contribuirà al mantenimento dei figli con le CP_1 modalità di cui al punto 1) corrispondendo l'importo mensile di Euro 2.800 (Euro 1.400 per ogni figlio); precisando che per il mese di novembre 2025 il mantenimento ordinario di euro 2.800,00 verrà corrisposto come previsto al 26.11. p.v., mentre la decorrenza dal 05 di ogni mese avverrà dal 05.12.2025, quando il sig. corrisponderà in via anticipata la mensilità del mese dicembre. CP_1
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di ulteriore contributo spese la somma CP_1 Pt_1 complessiva di Euro 30.000 in due soluzioni e precisamente: 15.000 Euro entro il 15/12/2025 ed Euro
15.000 euro entro il 31/10/2026;
4) Tutti i costi per lezioni private, tutor, supporti allo studio di (ed eventualmente di ) Per_1 Per_2 saranno a totale carico della sig.ra Il sig. si dichiara disponibile, in caso di necessità, Pt_1 CP_1
a contribuire economicamente al pagamento di professionisti nominati di comune accordo con la sig.ra
In questa eventualità il monte ore mensile di tali professionisti dovrà essere preventivamente Pt_1 concordato alla fine del mese precedente per il mese successivo.
I genitori si impegnano inoltre a supportare i figli personalmente in qualità di docente compatibilmente con gli impegni lavorativi.
5) Le spese extra dei minori saranno suddivise tra le parti secondo le seguenti quote: 70% a carico del sig.
- 30% a carico della sig.ra secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale CP_1 Pt_1 di Como in data 24.04.2018. Tale ripartizione pro quota tra le parti sarà valida sino alla fine del mese di ottobre 2028. Dopo tale data le parti si accorderanno tra loro in merito ad una differente ripartizione di dette spese.
6) Il Sig. si impegna al pagamento integrale delle rette delle scuole private di ciascun figlio sino CP_1 alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado per e del corso di studi presso Per_2
l'istituto Alberghiero per Leonardo;
7) Per quanto riguarda i figli minori le parti concordano, in adesione a quanto già previsto con il provvedimento presidenziale in data 29.10.2022, quanto segue:
- Affidamento condiviso dei figli minori;
- Collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
- Il padre terrà con sé i figli tutti i weekend, una settimana, dal venerdì dopo il lavoro, tra le ore
19.00 e le ore 20.00, fino al sabato mattina alle ore 11.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e, la settimana successiva, dal sabato alle ore 11.00 alla domenica sera, prima di cena, verso le ore 21.00, con riaccompagnamento presso la madre, salvo migliori accordi tra le parti e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
- Ciascun genitore terrà con sé i figli minori durante le vacanze scolastiche estive per 15 giorni anche non consecutivi. Tali periodi di permanenza con ciascun genitore saranno stabiliti di comune accordo entro il 30.05 di ogni anno;
- I genitori si accorderanno, garantendo un'alternanza tra loro, per una ripartizione dei tempi con i minori durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali e per le altre festività scolastiche e i ponti scolastici;
8) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di alimenti e/o mantenimento.
9) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso depositato in data 8.6.2022, a chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale con addebito al marito, sposato a Seregno in data Controparte_1
9.9.2006 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Seregno -anno 2006, atto n. 85, parte II, serie A). Ha domandato, altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli minori, (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]), con collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni padre-figli come Per_2 dalla stessa proposto, di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori nella misura di € 3.000 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, al 100% della retta della scuola privata dei figli, di € 1.000 quale contributo per il periodo di vacanza con i nonni materni, nonché un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 1.500 mensili. Ha infine chiesto di condannare il marito al versamento in proprio favore di € 35.000, di cui € 20.000,00 quale importo di spettanza della moglie sul conto corrente acceso in Svizzera, € 5.000,00 quale residuo ancora dovuto dall'Ing. sul maggior importo di € CP_1
10.000,00 che quest'ultimo si era già impegnato a corrispondere come da ricorso congiunto per la separazione
(Doc. 21) depositato nella procedura poi estintasi, ed € 10.000,00 per il prestito che la Dr.ssa ha Pt_1 richiesto in accordo con l'Ing. per coprire talune spese di cui alcune relative all'abitazione. CP_1
Con memoria difensiva, si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione e chiedendo il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla moglie. Ha altresì domandato di disporre l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni padre-figli come dallo stesso proposto (il fine settimana, in alternanza con la madre, dal venerdì tardo pomeriggio alla domenica sera dopo cena nonché dal venerdì tardo pomeriggio fino al sabato mattina verso le 11:00 quando i ragazzi trascorrono il fine settimana con la madre), nonché di porre a proprio carico
€ 1.400 mensili, quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il
Protocollo del Tribunale di Como ed al 100% delle retta relativa alla scuola privata frequentata dai minori, respingendo la richiesta di contributo al proprio mantenimento, avanzata dalla moglie.
All'udienza presidenziale del 19.10.2022, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti -le quali hanno meglio illustrato la rispettiva situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico- e si è riservato. Con ordinanza del 29.10.2022, -LETTI gli atti e i documenti di causa;
RILEVATO, preliminarmente, che l'ordinanza presidenziale integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio, essa è volta a regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;
SENTITE personalmente le parti ed i rispettivi difensori all'udienza presidenziale del 19 ottobre 2022, all'esito della quale, dopo ampia discussione, le parti si sono impegnate ad intraprendere insieme un percorso di sostegno alla genitorialità e a individuare un supporto psicologico per il figlio , onde affrontare il disagio manifestato da Per_1 quest'ultimo nel gestire l'alternanza delle frequentazioni tra i genitori e l'introduzione della nuova compagna del padre e di cui entrambi i genitori hanno dato atto;
RILEVATO che, come concordemente riferito dalle parti, l'attuale calendario delle frequentazioni tra il padre ed i figli -per cui il padre vede e tiene con sé i figli minori, (nato il [...]) e (nato il [...]), tutti i weekend, alternativamente, dal venerdì Per_1 Per_2 dopo il lavoro, tra le ore 19.00 e le ore 20.00, riportandoli dalla madre il sabato mattina alle ore 11.00 oppure dal sabato alle ore 11.00, venendoli a prendere dalla madre e riportandoli dalla madre la domenica prima di cena, verso le ore 21.00- è stato concordato dai genitori, tenendo conto delle difficoltà manifestate da
; RITENUTO pertanto che, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e tenuto Per_1 conto dell'apprezzabile impegno ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità ed attivare un percorso di sostegno per , pur essendo emerse delle difficoltà di comunicazione tra i genitori ed una Per_1 conflittualità concentrata però soprattutto su aspetti economici, possa essere mantenuto l'assetto attuale in punto di affido condiviso dei figli minori, e , ad entrambi i genitori -trattandosi peraltro del Per_1 Per_2 regime privilegiato dal Legislatore a garanzia della bigenitorialità- con collocamento prevalente dei minori stessi presso la madre e tempi di frequentazione paterna, come attualmente vigenti su accordo delle parti, idonei a garantire un rapporto equilibrato e stabile tra il padre ed i figli;
RILEVATO, sotto il profilo economico-reddituale, che la signora ha dichiarato di lavorare presso una nuova farmacia dal Pt_1
2.9.2022, percependo una busta paga più alta rispetto a quella passata, di circa euro 1.900 netti, compresi gli straordinari effettuati (cfr. verbale d'udienza del 19.10.2022); dalla documentazione fiscale depositata in atti, la ricorrente risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa euro
1.212 nel 2019 (mod. 730 2020), pari a circa euro 1.179 nel 2020 (mod. 730 2021) e pari a circa euro 1.184 nel 2021 (mod. 730 2022). Non ha oneri abitativi, vivendo in un immobile in comproprietà con i genitori e la sorella ma è gravata da un finanziamento con rata mensile di euro 288. Il signor invece, ha CP_1 riferito di lavorare come ingegnere in Svizzera, guadagnando circa CHF 9.500 al mese, importo che tuttavia, con la separazione, dovrebbe subire una maggiore tassazione, riducendosi a una somma mensile di circa CHF
8.800 (cfr. verbale d'udienza del 19.10.2022); percepisce, inoltre, euro 870 mensili quali proventi dalla locazione di un immobile di proprietà sito a Seregno. Dalla documentazione economica versata in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa CHF 10.776 nel 2019, pari a circa CHF 10.400 nel 2020 e pari a circa CHF 10.602 nel 2021 (certificato di salario 2019-2020-20121).
Ha oneri abitativi pari a euro 616 mensili a titolo di mutuo sull'immobile di sua proprietà in cui risiede ed è gravato da un finanziamento con rata mensile di euro 435 e da un ulteriore finanziamento, per l'auto in uso alla moglie, con rata mensile di euro 252. Paga, inoltre, interamente le rette mensili delle scuole private frequentate dai figli, pari a circa euro 916 mensili (cfr. autodichiarazione) e si è dichiarato disponibile a continuare a pagare tale importo, almeno fino a fine ciclo scolastico (cfr. verbale d'udienza del 19.10.2022);
RITENUTO, pertanto che - alla luce della situazione lavorativa ed abitativa delle parti, rilevato che la ricorrente si è attivata per incrementare il proprio reddito mensile, considerata tuttavia la significativa disparità reddituale ancora esistente tra i coniugi, valutate tutte le esigenze dei figli minori in considerazione dell'età e tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore - pare equo e congruo, nella presente fase, in attesa degli ulteriori approfondimenti e/o delle produzioni documentali, porre a carico del signor un contributo indiretto al mantenimento dei figli nella misura di € 2.800 Controparte_1
(da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), oltre al 70% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Como e, attesa la disponibilità dallo stesso manifestata in sede di udienza, al 100% della retta delle scuole private dei figli;
RITENUTO, quanto all'assegno di mantenimento per sé richiesto dalla moglie che, alla luce dei suoi attuali redditi, recentemente incrementati, in questa fase, nulla debba essere posto a carico del marito, fatta salva ogni diversa valutazione in relazione all'evoluzione della situazione lavorativa e reddituale della signora nel prosieguo del giudizio;
RITENUTO che
le Pt_1 statuizioni economiche, come sopra determinate, devono farsi decorrere dalla mensilità di novembre 2022, tenuto conto della funzione e della natura giuridica dei provvedimenti provvisori pronunciati ai sensi dell'art. 708 c.p.c., che intervengono in corso di causa per regolare, in via d'urgenza, aspetti controversi della famiglia disgregata;
RITENUTO, infine, che i costi relativi ai percorsi sopra descritti (sia di sostegno alla genitorialità che di sostegno psicologico per ) debbano essere posti a carico del signor in quanto Per_1 CP_1 genitore con una posizione reddituale più solida;
- il Presidente delegato ha affidato i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
ha disposto che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli tutti i weekend, una settimana, dal venerdì dopo il lavoro, tra le ore 19.00 e le ore 20.00, fino al sabato mattina alle ore 11.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e, la settimana successiva, dal sabato alle ore 11.00 alla domenica sera, prima di cena, verso le ore 21.00, con riaccompagnamento presso la madre. Sono fatti salvi migliori accordi tra le parti, nel rispetto delle indicazioni fornite dai professionisti di seguito individuati, ha prescritto alle parti di individuare concordemente, con l'aiuto dei propri difensori, due professionisti, uno per un percorso di sostegno psicologico per e l'altro per un percorso di sostegno alla genitorialità, Per_1 comunicando a questa A.G., con nota congiunta, i nominativi dei soggetti incaricati entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
ha posto a carico di i costi relativi ad Controparte_1 entrambi i percorsi sopra descritti e, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2022, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, il pagamento della somma mensile di euro 2.800, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018, nonché al 100% della retta delle scuole private dei figli almeno fino a fine ciclo scolastico. Ha nominato se stesso Giudice istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione. All'udienza del 24.3.2023, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., assegnando altresì termine alle parti termine per comunicare a con nota congiunta, i nominativi del CP_3 professionista individuato concordemente per il percorso di sostegno alla genitorialità (scegliendo tra la dott.ssa e la dott.ssa , proposti in udienza) e fissato udienza per la discussione e decisione Per_3 Per_4 delle richieste istruttorie.
Differito il procedimento per ragioni di riorganizzazione del ruolo del nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, all'esito dell'udienza del 19.9.2024, il Giudice istruttore ha così provveduto:
…non ammette le istanze di prova orale formulate dalla ricorrente nella propria seconda memoria istruttoria
– siccome relative a circostanze irrilevanti (1-6-9-10-11-12-13-15-17), non contestate (2-3-4-7-8-16-20), generiche (5-14-18) o valutative (19) – né la generica richiesta di ordinare indagini finanziarie;
non ammette l'ordine di esibizione chiesto dal resistente, siccome superfluo;
ritenuta la causa matura per la decisione;
fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 27/06/2025, disponendo, ex art. 127-ter c.p.c., che sia sostituita dal deposito di note scritte, previo deposito di documentazione economica aggiornata.
All'esito dell'udienza così fissata, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza contenenti la precisazione delle conclusioni, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Su istanza congiunta delle parti, che hanno evidenziato di aver raggiunto un accordo nelle more, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per la precisazione congiunta delle conclusioni, in data 28.11.2025. All'esito dell'udienza così fissata, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza contenenti la precisazione delle conclusioni, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti in giudizio consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, tenuto anche conto dell'accordo che, apprezzabilmente, le parti hanno saputo trovare.
L'ascolto dei figli minori deve ritenersi manifestamente superfluo, alla luce dei contenuti dell'accordo.
La documentazione in atti quanto alle condizioni reddituali dei coniugi nell'attualità consente poi di valutare anche la conformità all'interesse dei figli minori dell'accordo raggiunto in ordine alle modalità di contribuzione al mantenimento.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti. La responsabilità genitoriale
L'accordo raggiunto dalle parti -che vede la conferma dell'affido condiviso dei figli (nato il Per_1
25.8.2010) e (nato il [...]), ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e tempi di Per_2 frequentazione padre-figli che tengono conto delle loro esigenze, come evidenziate dai genitori nel corso del giudizio, può trovare accoglimento, in quanto conforme all'interesse dei minori a un'effettiva compartecipazione di entrambi genitori alla loro educazione e al loro percorso di crescita, garantendo al contempo esigenze di stabilità agli stessi.
Date le criticità emerse e la difficoltà dei genitori, confermata nel tempo, ad attivarsi autonomamente per l'avvio dei necessari percorsi di sostegno sia per sé che per i figli, deve essere dato espresso incarico ai Servizi
Sociali competenti, di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione dei minori e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore dei minori e dei genitori e segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori, come in dispositivo meglio precisato.
Le statuizioni accessorie economiche
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo al mantenimento dei figli appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita dei figli e può, dunque, essere recepito.
Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale di limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto allo status e atteso l'accordo raggiunto dalle parti su tutte le statuizioni accessorie relative ai figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1 sposati in Seregno in data 9.9.2006 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Seregno -anno 2006, atto n. 85, parte II, serie A);
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, come da precisazione delle conclusioni congiunte all'udienza del 28.11.2025, che si intendono qui integralmente trascritte;
DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Lissone (residenza materna), in collaborazione con i Servizi
Specialistici dell'ASST e con i Servizi Sociali e Specialistici ASST del Comune di Lomazzo (residenza paterna), provvedano a prendere in carico il nucleo familiare e, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a: - avviare (o monitorare eventuali percorsi privatamente avviati) tutti gli interventi di supporto socio- educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per i minori e, acquisita la disponibilità delle parti, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per i genitori, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, nonché ai Servizi Sociali dei Comuni di Lissone e Lomazzo.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 5.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Agostino Abate