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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12058/2024 R.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia MACCARRONE, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia BELLOMO e Giuseppe C.F._2
MELAZZO, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole riguardo l'accordo raggiunto dalle parti.
1 Rimessa in decisione in esito all'udienza del 07/05/2025, sulle conclusioni congiuntamente precisate dai coniugi e dai loro rispettivi difensori, stante il raggiunto accordo sulle condizioni di divorzio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 19/11/2024, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ad Acireale (CT) in data 13/06/1994, matrimonio dal quale sono nati i figli Controparte_1 Per_1
(a Catania, il 22/05/1996) e (a Giarre, il 29/07/2003).
[...] Persona_2
Ha esposto il ricorrente che, con sentenza del 27/01/2023, il Tribunale di Catania aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, essendo ormai trascorsi oltre sei anni dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale
(20/06/2018) senza che da allora si siano riconciliati;
ha chiesto, inoltre, la revoca della disposta assegnazione della casa familiare - di cui è proprietario esclusivo - in favore della moglie, oltre che del proprio obbligo di versarle la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , ormai economicamente indipendente. Persona_2
Con comparsa di costituzione depositata il 03/04/2025 si è costituita , aderendo alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo statuirsi anche in questa sede l'obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio Persona_2
versandole la somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegnandole altresì la casa coniugale, sita in Giarre, alla via Luigi Orlando 154/b a sé.
All'udienza del 07/05/2025, i coniugi, personalmente comparsi, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno sottoscritto, dinanzi al giudice delegato, l'accordo raggiunto nelle more dell'udienza di comparizione, previa lettura avutane, confermando le condizioni ivi pattuite e consegnando banco iudicis l'assegno di cui alla condizione sub 3).
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di dodici mesi risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 660/2023 resa dal Tribunale di Catania il
27/01/2023 e pubblicata il 10/02/2023 nel procedimento recante n. 10671/2017 R.G.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Ciò posto, all'udienza di comparizione del 07/05/2025 i coniugi personalmente presenti e i loro rispettivi difensori hanno raggiunto e sottoscritto un accordo avente ad oggetto le seguenti condizioni:
“1) Le parti congiuntamente chiedono venga emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
2) Il Sig. , a definizione di ogni questione relativa ai figli ed ai rapporti Parte_1
economici con la IG,ra , salvo quanto infra specificato, con ogni garanzia di legge, si CP_1
impegna e si obbliga a trasferire nelle forme di legge con atto pubblico, entro e non oltre il 30
dicembre 2025, ai figli e che accettano, la piena Parte_2 Persona_3
proprietà, per la quota indivisa del 50% ciascuno:
- dell'appartamento sito in Giarre (CT) via L. Orlando n. 154/B, posto al terzo piano (quarta
elevazione fuori terra) composto da tre vani, saloncino e accessori, confinante: a nord con area
su terreno comune ed appartamento B8, ad est su copertura boxes e ad ovest con appartamento
B10 B8 e scala B. In catasto del Comune di Giarre al Foglio 60 part. 503 sub 22 cat A/2 Classe
04 6,5 vani rendita 386,05;
- del garage posto al piano cantinato distinto con il n 6 in catasto al Foglio 60 part. 503 sub 68
cat C/6 Classe 03, 27 mq, rendita 86,45;
3 Il IG. con il medesimo atto ed entro il medesimo termine si obbliga a costituire il diritto Pt_1
di abitazione in favore della IG.ra . In conseguenza del suddetto atto e Controparte_1
trasferimento i figli diventeranno pieni ed esclusivi proprietari dell'immobile sopra descritto per
la quota indivisa del 50% ciascuno, gravata dal diritto di abitazione in favore della madre IG.ra
. Controparte_1
La proprietà dell'immobile sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con ogni
diritto, ragione, accessione, annessione, e pertinenze dello stesso, servitù attive e passive, tutto
incluso e nulla escluso, con tutti i diritti condominiali del fabbricato e del complesso in cui
l'immobile ricade. Le spese notarili dell'atto pubblico saranno suddivise tra il IG. e la Pt_1
IGnora nella misura del 50% ciascuno. CP_1
Tale trasferimento immobiliare in favore dei figli e la costituzione del diritto di abitazione a favore
della IG.ra , rientra nell'ambito e nel quadro della definizione degli accordi di Controparte_1
divorzio, per cui è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, essendo
connesso e funzionale alla definizione dei complessivi rapporti familiari tra i coniugi.
La costituzione del diritto di abitazione a favore della IG.ra , sull'immobile sopra Controparte_1
descritto, estingue definitivamente ogni eventuale futuro obbligo assistenziale a carico del IG.
. Parte_1
In considerazione dall'attribuzione del diritto di abitazione la IG.ra rinuncia Controparte_1
all'assegno divorzile.
3) Le parti definiscono, ulteriormente, le questioni economiche pendenti tra loro secondo le
seguenti modalità il Sig offre e la IG.ra accetta l'importo di €. 15.000,00 a totale Pt_1 CP_1
definizione di ogni propria pendenza a titolo di arretrati dovuti e non versati alla data odierna
alla stessa a titolo di contribuzione al mantenimento per la IG.ra medesima e per i figli così CP_1
come statuito, in virtù dei provvedimenti ratione temporis vigenti emessi dal Tribunale di Catania.
Il pagamento del suddetto importo avverrà:
4 - quanto ad €. 10.000,00 contestualmente allo svolgimento dell'udienza fissata per il 7.5.2025 a
mezzo assegno postale n.0373535725 datato 30.4.2025 ed intestato a;
Controparte_1
- quanto ad €. 5.000,00 in n. 10 ratei di €. 500,00 ciascuno entro il 5 di ogni mese a decorrere dal
giugno 2025 e fino al marzo 2026.
Viene espressamente concordato che il mancato o ritardato pagamento anche di un solo rateo
farà decadere il IG. dal beneficio del termine senza necessità di costituzione in mora e Pt_1
darà diritto alla IG.ra di richiedere in unica soluzione quanto ancora vantato. CP_1
A fronte del pagamento del suddetto importo, con le modalità pattuite, la Sig.ra Controparte_1
dichiara di rinunciare ad ogni ulteriore eventuale somma ad oggi maturata e non versata e si
obbliga entro tre giorni dall'emissione della sentenza di divorzio a depositare apposita istanza di
rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi il Tribunale di Catania ed iscritta
al n.523/2022 R.G. Es. Imm.. Le spese di eventuale cancellazione della trascrizione del
pignoramento resteranno a carico del IG. . Pt_1
4) La Sig.ra rappresenterà nell'ambito del procedimento penale in atto pendente Controparte_1
l'avvenuta definizione transattiva di ogni vicenda economica, in virtù dell'accordo intercorso nel
superiore interesse dei figli.
A tale scopo la IG.ra rinuncia all'azione civile nel processo penale, ivi Controparte_1
dichiarando di non aver più nulla a pretendere dal IG. , in relazione a Parte_1
tutto il pregresso e a quanto dichiarato nella querela del 3.03.2021, che ha dato origine al
procedimento penale n° 2997/'21 R. G. n. r., prossima udienza fissata davanti al Tribunale
monocratico di Catania, sez. II penale giorno 9.05.2025.
5) Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo e a seguito dell'esatto adempimento delle
pattuizioni ivi assunte, dichiarano di non avere nient'altro a pretendere l'una dall'altra.
6) Le spese legali del presente giudizio e di ogni altra procedura saranno per espresso accordo
tra le parti compensate tra le stesse.”.
5 Tanto premesso, poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta i profili di contrarietà
all'ordine pubblico, né a disposizioni di carattere imperativo, può pertanto statuirsi in senso conforme a quanto congiuntamente richiesto, fermo restando che le ulteriori questioni
(economiche e non), oggetto di concorde regolamentazione, esulano dal presente giudizio e fermo restando il carattere obbligatorio delle relative pattuizioni
Stante l'accordo raggiunto e l'espressa volontà delle parti in tale senso, le spese processuali vanno tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12058/2024 R.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT) il 13/06/1994
tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui in CP_1
motivazione;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acireale n.
140, parte 2, serie A, anno 1994);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio del 16.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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