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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 18/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1029/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. SIMONE PANTALEONI, come da mandato in Parte_1
atti
- PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro con l'avv. RAFFAELE ZURLO e l'avv. ANDREA ORNATI, Controparte_1
come da mandato in atti
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche
CONCLUSIONI di parte attrice opponente:
“IN VIA PRINCIPALE
Accertare l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata da Controparte_1
perché prescritta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 283/2023
emesso dal Tribunale di Belluno il 26.9.2023.
IN VIA SUBORDINATA
1 Nell'ipotesi in cui non si ritenga prescritto il credito di accertare Controparte_1
l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 283/2023 emesso dal Tribunale di
Belluno il 26.9.2023 per la carenza di titolarità di in ordine al Controparte_1
credito ingiunto e, in ogni caso, per l'illegittimità dello stesso per le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, disporne la revoca.
IN OGNI CASO
Condannare alla rifusione delle spese e compensi di lite. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata ipotesi in cui il credito non fosse ritenuto estinto per prescrizione, si chiede di disporre consulenza tecnica contabile al fine di rideterminare il credito azionato espungendo le somme addebitate a titolo di interessi di mora e di altre spese non espressamente pattuite.”
CONCLUSIONI di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito -
accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c.
In via preliminare, nel merito,
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
283/2023 del 26/09/2023 RG n. 1295/2022 emesso dal Tribunale di Belluno
stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento di CP_1
mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi
2 tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
283/2023 del 26/09/2023 RG n. 1295/2022 emesso dal Tribunale di Belluno
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Controparte_1
minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché
successive occorrende.
In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento.
Si offrono in comunicazione le produzioni del fascicolo monitorio attestando,
ai sensi e per gli effetti di legge, la conformità alle rispettive copie informatiche estratte dal relativo fascicolo telematico.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. agiva in Parte_1
giudizio nei confronti di proponendo opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in data 26.9.2023, notificatogli in data 17.10.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di
€ 19.326,62, oltre a interessi e spese, in relazione al credito derivante dal contratto di “prestito Personale” stipulato in data 19.5.2008 con Consum.it s.p.a.
L'attore opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via principale, in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito;
contestava in subordine la natura usuraria degli interessi e l'addebito di somme non dovute.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La convenuta opposta deduceva che la prescrizione decorreva dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, prevista per il 19.6.2014 e che, in ogni caso,
il relativo decorso era stato validamente interrotto con la diffida del 16.9.2016.
3 La causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
All'udienza del 23.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Sull'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore opponente va ritenuta fondata.
Si rileva, infatti, che nella lista movimenti prodotta dalla stessa convenuta opposta (doc. 6 fascicolo monitorio), risulta annotata la decadenza dal beneficio del termine con la data del 31.8.2011.
Il decorso della prescrizione va ricondotto a tale data, anteriore alla scadenza del termine contrattualmente previsto per il pagamento dell'ultima rata del finanziamento (ossia la settantaduesima rata), in quanto con la decadenza ex art. 1186 c.c. la prestazione diviene immediatamente esigibile.
Pur non risultando documentata la ricezione di una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la predetta decadenza può
ritenersi comunque provata sulla base della predetta lista movimenti, che è
documento emesso dalla banca stessa;
detta decadenza trova conferma altresì
nel contenuto del contratto di cessione dei crediti prodotto dalla convenuta opposta sub doc. 8 (fascicolo monitorio), laddove tra i crediti ceduti è previsto che gli stessi sono stati selezionati secondo i requisiti di cui all'art. 2.3,
“cumulativamente” intesi, tra i quali vengono annoverati, al punto iii., i
“Crediti per i quali, alle ore 00:01 del 10.6.2016, sia già stata comunicata dalla Cedente
ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per
inadempimento.”
Se il credito azionato in via monitoria è oggetto della predetta cessione, come sostenuto dalla convenuta opposta, per lo stesso deve pertanto ritenersi intervenuta la decadenza dal beneficio del termine.
4 La convenuta ha dedotto di aver interrotto la prescrizione con la lettera del
16.9.2016, con la quale è stata comunicata l'intervenuta cessione del credito
(doc. 6).
Non risulta tuttavia documentata la ricezione della relativa raccomandata da parte di , non risultando idoneo a provare detta circostanza il Parte_1
documento 7, richiamato a tal fine dalla convenuta opposta, in quanto l'avviso di ricevimento non risulta compilato e si legge, nel frontespizio della cartolina,
“assente”.
Risultando decorsi, all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo opposto
(17.10.2023) più di 10 anni dalla data in cui, a seguito dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., il credito è divenuto esigibile (31.8.2011), in assenza di atti anteriori di interruzione della prescrizione, si deve ritenere che il credito azionato in via monitoria sia prescritto.
Ogni altra questione resta assorbita.
In accoglimento dell'opposizione va pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, inferiori ai medi per la fase di trattazione e per la fase decisoria in ragione della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
5 2) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore opponente che si liquidano nell'importo di € 3387,00 per compensi ed
€ 145,50 per spese, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 18/04/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1029/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. SIMONE PANTALEONI, come da mandato in Parte_1
atti
- PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro con l'avv. RAFFAELE ZURLO e l'avv. ANDREA ORNATI, Controparte_1
come da mandato in atti
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche
CONCLUSIONI di parte attrice opponente:
“IN VIA PRINCIPALE
Accertare l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata da Controparte_1
perché prescritta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 283/2023
emesso dal Tribunale di Belluno il 26.9.2023.
IN VIA SUBORDINATA
1 Nell'ipotesi in cui non si ritenga prescritto il credito di accertare Controparte_1
l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 283/2023 emesso dal Tribunale di
Belluno il 26.9.2023 per la carenza di titolarità di in ordine al Controparte_1
credito ingiunto e, in ogni caso, per l'illegittimità dello stesso per le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, disporne la revoca.
IN OGNI CASO
Condannare alla rifusione delle spese e compensi di lite. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata ipotesi in cui il credito non fosse ritenuto estinto per prescrizione, si chiede di disporre consulenza tecnica contabile al fine di rideterminare il credito azionato espungendo le somme addebitate a titolo di interessi di mora e di altre spese non espressamente pattuite.”
CONCLUSIONI di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito -
accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c.
In via preliminare, nel merito,
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
283/2023 del 26/09/2023 RG n. 1295/2022 emesso dal Tribunale di Belluno
stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento di CP_1
mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi
2 tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
283/2023 del 26/09/2023 RG n. 1295/2022 emesso dal Tribunale di Belluno
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Controparte_1
minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché
successive occorrende.
In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento.
Si offrono in comunicazione le produzioni del fascicolo monitorio attestando,
ai sensi e per gli effetti di legge, la conformità alle rispettive copie informatiche estratte dal relativo fascicolo telematico.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. agiva in Parte_1
giudizio nei confronti di proponendo opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in data 26.9.2023, notificatogli in data 17.10.2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di
€ 19.326,62, oltre a interessi e spese, in relazione al credito derivante dal contratto di “prestito Personale” stipulato in data 19.5.2008 con Consum.it s.p.a.
L'attore opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via principale, in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito;
contestava in subordine la natura usuraria degli interessi e l'addebito di somme non dovute.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
La convenuta opposta deduceva che la prescrizione decorreva dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, prevista per il 19.6.2014 e che, in ogni caso,
il relativo decorso era stato validamente interrotto con la diffida del 16.9.2016.
3 La causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
All'udienza del 23.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Sull'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore opponente va ritenuta fondata.
Si rileva, infatti, che nella lista movimenti prodotta dalla stessa convenuta opposta (doc. 6 fascicolo monitorio), risulta annotata la decadenza dal beneficio del termine con la data del 31.8.2011.
Il decorso della prescrizione va ricondotto a tale data, anteriore alla scadenza del termine contrattualmente previsto per il pagamento dell'ultima rata del finanziamento (ossia la settantaduesima rata), in quanto con la decadenza ex art. 1186 c.c. la prestazione diviene immediatamente esigibile.
Pur non risultando documentata la ricezione di una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la predetta decadenza può
ritenersi comunque provata sulla base della predetta lista movimenti, che è
documento emesso dalla banca stessa;
detta decadenza trova conferma altresì
nel contenuto del contratto di cessione dei crediti prodotto dalla convenuta opposta sub doc. 8 (fascicolo monitorio), laddove tra i crediti ceduti è previsto che gli stessi sono stati selezionati secondo i requisiti di cui all'art. 2.3,
“cumulativamente” intesi, tra i quali vengono annoverati, al punto iii., i
“Crediti per i quali, alle ore 00:01 del 10.6.2016, sia già stata comunicata dalla Cedente
ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per
inadempimento.”
Se il credito azionato in via monitoria è oggetto della predetta cessione, come sostenuto dalla convenuta opposta, per lo stesso deve pertanto ritenersi intervenuta la decadenza dal beneficio del termine.
4 La convenuta ha dedotto di aver interrotto la prescrizione con la lettera del
16.9.2016, con la quale è stata comunicata l'intervenuta cessione del credito
(doc. 6).
Non risulta tuttavia documentata la ricezione della relativa raccomandata da parte di , non risultando idoneo a provare detta circostanza il Parte_1
documento 7, richiamato a tal fine dalla convenuta opposta, in quanto l'avviso di ricevimento non risulta compilato e si legge, nel frontespizio della cartolina,
“assente”.
Risultando decorsi, all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo opposto
(17.10.2023) più di 10 anni dalla data in cui, a seguito dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., il credito è divenuto esigibile (31.8.2011), in assenza di atti anteriori di interruzione della prescrizione, si deve ritenere che il credito azionato in via monitoria sia prescritto.
Ogni altra questione resta assorbita.
In accoglimento dell'opposizione va pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, inferiori ai medi per la fase di trattazione e per la fase decisoria in ragione della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
5 2) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore opponente che si liquidano nell'importo di € 3387,00 per compensi ed
€ 145,50 per spese, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 18/04/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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