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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6 R.G.A. 2025, promossa in sede di rinvio dalla cassazione D A
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariangela Parte_1
D'Acquisto e Salvatore Vaccaro
- ricorrente in riassunzione -
C O N T R O rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- resistente -
All'udienza del 17/07/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO Con sentenza n. 709/2023 del 30.01.2023 questa Corte, in diversa composizione, ha riformato la sentenza n. 651/2021 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 19/05/2021 che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno formulata da sul presupposto della violazione dell'art. 4 Parte_1 del D. Lgs n. 368/2001 conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in agricoltura stipulati con l' a far data dal 1989; riteneva la Corte CP_1 che valesse ad escludere l'illegittimità del ricorso a reiterati contratti a termine e, conseguentemente, l'invocata tutela risarcitoria l'applicabilità a tali contrattazioni
1 della disciplina derogatoria di cui all'art. 5 comma 4 ter e 10 D. Lgs n. 368/2001 - oggi riprodotto dall'art. 29 D. Lgs n. 81/2015 - giustificata dalla sussistenza di ragioni obiettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine, ragioni individuate nella stagionalità e comunque nel carattere agricolo delle lavorazioni. Con ordinanza n. 26199/2024 del 7.10.2024 la Corte di Cassazione ha annullato la predetta sentenza, fissando i seguenti principi (già affermati in precedenti analoghi):
“L'Ente Sviluppo Agricolo – ESA è un ente pubblico non economico il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., con la conseguenza che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 81 del 2015”;
“La deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati”;
“In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall'ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola;
infatti, nell'ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell'anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l'attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale”;
“In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto;
l'onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro”. In motivazione la S.C. ha altresì aggiunto che “le previsioni della Legge Regione Sicilia n. 4 del 2006 non risultano in grado di operare una deroga alla disciplina nazionale dei contratti a termine di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 ed al d.lgs. n. 81 del 2015”.
2 Con ricorso depositato il 4.01.2025 ha riassunto il Parte_1 giudizio ribadendo le domande proposte con il giudizio di primo grado e chiedendo, in particolare, commisurarsi il danno a 14 mensilità dell'ultima retribuzione media percepita. L' ha resistito al ricorso. CP_1
All'udienza del 17.07.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo in calce.
MOTIVI Per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10046/2002; Cass. n.327/2010; Cass. n.26200/2014; Cass. 29320/2008), nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno. Inoltre, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultimo caso l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede di appello, onde il giudice è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazioni di sorta (Cass. 22.04.2009 n.9617; Cass. 10.08.2002 12148; Cass. sez.un. 13.09.1997 n.9095). Ciò posto, va anzitutto disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dall . Il profilo relativo alle finalità politico sociali delle assunzioni di che trattasi è stato infatti oggetto di specifico motivo di ricorso in cassazione (il quarto), ed accogliendolo, la Suprema Corte ha espresso con chiarezza il proprio orientamento, secondo cui le ragioni di politica sociale e di tutela dei valori occupazionali sottese alla legge Regione Sicilia n. 4 del 2006 non possono “consentire una deroga alla normativa nazionale (e alla correlata contrattazione collettiva nazionale) in materia di contratti a termine evincibile dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dal d.lgs. n. 81 del 2015”; a tale principio va, pertanto, senz'altro data attuazione.
3 Ebbene, alla luce del perimetro interpretativo consegnato al giudice di merito dall'ordinanza di rinvio, va anzitutto esclusa l'applicabilità ai contratti de quibus delle deroghe alla disciplina dei contratti a termine previste all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, che prescriveva, fino al 24 giugno 2015, che “Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375” (disposizione poi confermata dall'art. 29 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2015). La Suprema Corte ha, infatti, sul punto, dato ampia rilevanza alla considerazione che la norma in questione riguarda i datori di lavoro dell'agricoltura, categoria alla quale non appartiene l'ESA, ente pubblico non economico (qualità, invero, neppure messa in discussione dalla sentenza di merito cassata) che, per statuto, “persegue fini pubblicistici ben più ampi di quello consistente nell'esercitare l'attività agricola, ancorché intesa in senso lato, la quale non è l'oggetto esclusivo della sua sfera di attribuzioni”; ha altresì sottolineato come non possa deporre nel senso dell'applicabilità dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 368/2001 neppure la circostanza che l'ente avesse adottato, come fonte di regolamentazione del rapporto, il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, non incidendo tale scelta sulla sua qualificazione giuridica, con conseguente esclusione dell'applicazione della norma citata. Quanto, poi, al requisito della stagionalità, la Suprema Corte ha rammentato che “il concetto di attività stagionale vada inteso in modo molto rigoroso ossia che in esso possano comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche, ad esempio, situazioni aziendali collegate ad esigenze d'intensificazione dell'attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico produttiva”, con la precisazione che l'onere di provare la natura stagionale dell'attività svolta dal lavoratore è sempre a carico del datore di lavoro;
tale onere concerne non solo “l'esplicazione in concreto di un'attività stagionale ed aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta” ma anche “che la specificità dell'attività stagionale considerata dal legislatore, sebbene riferita all'impresa, implica di per sé un collegamento con l'attività lavorativa che vi corrisponde”. Ha, inoltre, considerato che “l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica” e che tale vincolo si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all'art. 5 comma 4 ter del D. Lgs. n. 368/2001, “la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità”.
4 Calati i suddetti principi nella fattispecie in esame, si impone la verifica delle caratteristiche delle mansioni cui era stato adibito il lavoratore, pacificamente corrispondenti a quelle di “operatore di macchine agricole, di automezzi e/o lavori di officina per la manutenzione degli stessi” nonché degli “operai impiegati in lavori agricoli, forestali, di protezione civile di conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente”. Trattasi, invero, di mansioni che presentano indubbiamente tratti di complementarità rispetto alle lavorazioni tipicamente agricole, che nondimeno, per quanto s'è detto, non possono solo per questo soggiacere alle deroghe di cui all'art. 10 comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001. Di qui il necessario accertamento, richiesto dall'ordinanza di rinvio, dell'eventuale ricorrenza del carattere della stagionalità. Orbene, in difetto di produzione, da parte dell (su cui gravava l'onere probatorio in ordine alla dedotta stagionalità) dei contratti stipulati con il Pt_1 ed alla luce delle menzionate mansioni (sul cui contenuto, desumibile dagli atti difensivi delle parti, non v'è contrasto), non può dirsi acquisito alcun elemento probatorio in grado di rivelare, con il necessario rigore, la natura stagionale delle attività cui il lavoratore è stato adibito;
né è stato provato aliunde il predetto connotato lavorativo, nell'ottica di legittimare la reiterazione contrattuale in contestazione. Alla stregua di tali considerazioni, deve confermarsi la sentenza di primo grado, anche in ordine alla determinazione del danno ivi liquidato, non avendo sul punto l'originario ricorrente interposto gravame e non potendo qui trovare applicazione retroattiva la sopravvenuta modifica dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 (operata dall'art. 12 del D.L. n. 131/2024 conv. in L. n. 166/2024), che assume come parametro di riferimento del danno liquidabile “l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. Le spese del precedente grado di appello, del giudizio di cassazione e di questo giudizio di rinvio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori antistatari rispettivamente costituiti in tali gradi.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 651/2021 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 19/05/2021. Condanna l' a pagare a le spese di lite che liquida per CP_1 Parte_1 compensi in € 1.889,00 per il precedente grado di appello, in € 1.541,00 per il giudizio di cassazione ed in € 1.984,00 per il presente grado, oltre rimb. forf. spese
5 generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Palermo 17 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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