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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 22/10/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice IU OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 586 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa con atto di citazione spedito per la notifica il 14.06.2022 da:
) con sede a Brentonico (TN), via Doss del Controparte_1 P.IVA_1
Robiom n. 25, in persona del legale rappresentante CP_2
( ), C.F._1
. IM. ( ) con sede a Trento (TN), via Stella CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
n. 9/1, in persona del legale rappresentante Controparte_5 entrambe rappresentate e difese, in forza di procure a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Valentina Leonardi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Rovereto, l.go Posta n. 5;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. nata a Controparte_6 C.F._2
SH (BLR) il 07.01.1973 e residente a [...], via Domenico Pasqui
n. 38; rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandra Carlin ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale come da p.e.c. del Registro Generale degli indirizzi elettronici:
Email_1
PARTE CONVENUTA
e con la chiamata in causa di con sede in Rovereto (TN), via Controparte_7 P.IVA_3
Manzoni n. 24, in persona dell'amministratore delegato ing. Controparte_8
) con sede in Rovereto (TN), via Manzoni n. 24, Controparte_9 P.IVA_4 in persona dell'amministratore delegato ing. CP_10
1 entrambe rappresentate e difese, in forza di procure alle liti in calce all'atto di costituzione, dagli avv.ti Oscar Tomezzoli ed Enrico Giammarco ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori in Trento, v.le della Costituzione n. 33;
ZE AM
In punto di: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- Accertare che non vi è alcuna servitù di passo a piedi e con mezzi a carico delle parti comuni delle pp.mm.1 e 2 della p.ed. 2799 C:C: Rovereto in favore della p.m. 1 della p.ed. 702 per i motivi anzidetti e conseguentemente dichiarare che alla Sig.ra non è consentito passare sul piazzale di CP_6 proprietà degli odierni attori condannando, conseguentemente, la stessa alla rimozione dei cartelli che indicano l'accesso al attraverso il Parte_1 piazzale degli attori, ovvero alla rimozione delle relative indicazioni sul sito
Internet della struttura ricettiva al fine di non indurre i clienti della stessa a passare e/o parcheggiare sulla proprietà degli odierni attori;
- condannare la convenuta ad un risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 949 u.c. c.c.;
- nella deneganda ipotesi in cui la convenuta ottenga, per qualsiasi motivo, una sentenza che, invece, accerti il preteso suo diritto, condannare la stessa a corrispondere un'equa indennità ex art. 1053 c.c. agli odierni attori che tenga in giusta considerazione il pregiudizio subito dal fondo servente”
(cfr. memoria di parte attrice del 02.10.2023).
Parte convenuta:
“Voglia l'Adito Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito:
In via principale:
- per le ragioni di cui in narrativa, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande attoree.
In via riconvenzionale:
2 - accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale del diritto di servitù di passo e ripasso a piedi e con mezzi a carico delle parti comuni alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in P.T. 3771 C.C. Rovereto e in favore della p.m. 1 della p.ed. 702 in P.T. 3031 II C.C. Rovereto, per accedere e recedere dalla Pt_2
[...
, ordinando alle società attrici di rimuovere ogni ostacolo all'esercizio del diritto
e autorizzando l'intavolazione del diritto di servitù secondo la redigenda planimetria.
In via subordinata riconvenzionale:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto del diritto di servitù per usucapione, costituirsi servitù coattiva ex art. 1051 c.c. e/o 1052 c.c. di passo e ripasso a piedi e con mezzi a carico delle parti comuni alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in P.T. 3771 C.C. Rovereto in favore della p.m. 1 della p.ed. 702 in P.T. 3031 II C.C. Rovereto, per accedere e recedere dalla , ordinando alle società attrici di rimuovere ogni ostacolo Parte_2 all'esercizio del diritto e autorizzando l'intavolazione del diritto di servitù secondo la redigenda planimetria.
In via riconvenzionale:
- Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù di collocare e mantenere le tubazioni di gas, acqua, elettricità, telefono e fibra e di ogni altra infrastruttura e manufatto a carico della p.m. 1 della p.ed. 702 in P.T. 3031 II C.C. Rovereto a servizio delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in P.T. 3771 C.C. Rovereto, con conseguente condanna delle parti attrici e dei terzi chiamati alla rimozione delle tubazioni di gas, acqua, elettricità telefono e fibra e di ogni altra infrastruttura e manufatto installate sul fondo di parte convenuta, con ordine di ripristinare lo stato dei luoghi.
Spese, competenze e onorari di causa rifusi nei confronti degli attori e compensati nei confronti dei terzi chiamati per le ragioni esposte in narrativa.” (cfr. note di trattazione scritta del 12.06.2025).
Parte terza chiamata e Controparte_9 Controparte_7
“Voglia il Tribunale di Rovereto,
3 - nel merito, impregiudicata la decisione su ciascuna delle altre domande reciprocamente formulate fra le parti attrici e la convenuta, respingere ogni domanda svolta dalla convenuta chiamante signora nei confronti delle CP_6 chiamate e Controparte_7 Controparte_9
- condannare la chiamante a rifondere le spese di lite, incluse spese generali ed il cap 4%” (cfr. note di trattazione scritta del 22.05.2025).
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 14.06.2022 e Controparte_1
CP_
.Im. (d'ora in avanti anche solo e m) hanno Controparte_4 CP_1 CP_3 convenuto in giudizio esponendo: Controparte_6
- di essere proprietarie, rispettivamente, della p.m. 1 e della p.m. 2 della p.ed. 2799 in
C.C. Rovereto;
- che la convenuta è proprietaria, dal 2016, della p.m. 1 della p.ed. 702 in C.C.
Rovereto;
- di aver scoperto, nell'anno 2019, che la convenuta, titolare del B&B Le Cicogne condotto presso l'immobile di sua proprietà, vanta un diritto di passo sul cortile comune alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in forza di una scrittura privata da lei stipulata con i precedenti proprietari, i quali, a suo tempo, le avrebbero consegnato le chiavi della stanga di accesso al predetto cortile;
- che non sussisterebbe alcun diritto di passaggio, non risultando intavolata alcuna servitù, né ricorrendo i presupposti per un acquisto a titolo originario e neppure sarebbero ravvisabili i requisiti per la costituzione di servitù coattiva.
1.1. Sulla base di quanto allegato le società attrici chiedono al Tribunale di Rovereto di accertare l'inesistenza di servitù di passaggio a carico dei propri fondi e a favore dei fondi della convenuta, ordinando a di rimuovere ogni cartello/indicazione CP_6 facente riferimento a una via d'accesso passante sulle loro proprietà e condannandola al risarcimento dei danni;
in subordine e Silv.Im chiedono di condannare la CP_1 convenuta a pagare l'equo indennizzo di cui all'art. 1053 c.c.; il tutto con vittoria delle spese di causa.
2. Con comparsa depositata il 28.12.2022 si è costituita in giudizio
[...]
, la quale: Controparte_6
4 - ha contestato le allegazioni di parte attrice, sostenendo - al contrario - l'esistenza di una servitù di passo a piedi e con mezzi, a carico del cortile delle società e a favore della propria particella (p.m. 1 della p.ed. 702), acquistata per usucapione: sin dal
1990, infatti, i titolari di tale fondo, da lei acquistato nel 2016, avrebbero sempre esercitato il diritto di passo sul cortile attoreo;
all'accertamento di tale servitù non sarebbe d'ostacolo il trasferimento della proprietà, a titolo particolare, del fondo dominante prima del perfezionamento del ventennio, ben potendo operare l'accessio possessionis anche in regime tavolare;
in ogni caso, laddove il ventennio si fosse perfezionato prima del 2016, e quindi la servitù fosse maturata in capo al precedente proprietario del fondo dominante, gli attori non potrebbero invocare l'art. 5 del R.D.
n. 499/1929;
- ha allegato, in subordine, la sussistenza dei presupposti per la costituzione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051 o 1052 c.c.;
- ha precisato che nessun danno sarebbe stato cagionato dal suo passaggio, peraltro permesso dagli attori a fronte della transazione intervenuta a chiusura del giudizio possessorio preventivamente instaurato fra le parti;
- ha dedotto che sulla p.m. 1 della p.ed. 702 sarebbero state posizionate, nel 2002, i sottoservizi della p.ed. 2799 in C.C. Rovereto, ma che il termine ventennale per l'acquisto per usucapione della relativa servitù sarebbe stato interrotto con la proposizione, nel 2021, dell'istanza di mediazione.
2.1. Sulla base di quanto allegato parte convenuta ha chiesto, in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa dei titolari degli impianti di distribuzione di acqua, gas, energia elettrica e servizio di telefonia e fibra, in quanto proprietari, per costante giurisprudenza, del fondo dominante (individuato nel fondo a destinazione industriale o commerciale - ex multis Cass. 22050/2018); nel merito insiste per il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale:
- per l'accertamento/la costituzione di servitù di passo, a piedi e con mezzi, a carico del cortile pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 e a favore della p.m. 1 della p.ed. 702, tutte in C.C. Rovereto;
- per l'accertamento dell'inesistenza di alcun diritto di servitù a mantenere le infrastrutture a servizio della proprietà attorea sulla p.m. 1 della p.ed. 702, con
5 conseguente rimozione di ogni infrastruttura e costruzione, previa autorizzazione alla chiamata in causa;
2.2. La convenuta chiede infine la rifusione delle spese del giudizio da parte delle attrici.
3. Con comparsa depositata il 21.04.2023 si è costituita in giudizio – CP_11 chiedendo il rigetto in rito o in merito della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis formulata da nei suoi confronti. CP_6
4. Con comparsa depositata il 26.04.2023 si sono costituite in giudizio
[...]
e ed entrambe hanno insistito per il rigetto della Controparte_7 Controparte_9 domanda riconvenzionale di negatoria servitutis sostenendo, in estrema sintesi:
- che nel caso di opere necessarie per l'allacciamento di fondi privati alle reti di adduzione dell'energia elettrica e del gas (e quindi le tubazioni e gli impianti che, derivando dalla rete di distribuzione, consentono tale allacciamento), queste non costituirebbero l'oggetto di una servitù a favore del gestore della rete ma, semmai, solo una servitù a carico del proprietario del fondo privato su cui passano dette reti di adduzione;
- che in ogni caso la domanda di rimozione non sarebbe accoglibile, perché inciderebbe sull'esercizio di un pubblico servizio e implicherebbe la cessazione del servizio anche a favore del fondo del quale è proprietaria la stessa convenuta.
4.1. e chiedono quindi il rigetto nel merito Controparte_7 Controparte_9
(per carenza di titolarità della posizione giuridica soggettiva oggetto) della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta con rifusione delle spese.
5. Con comparsa depositata tardivamente il 17.06.2024 si è costituita in giudizio anche sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_12 insistendo per la sua estromissione dal giudizio, con vittoria di spese e competenze.
6. In data 19.06.2023 è stata pronunciata l'estinzione parziale del giudizio fra la e e, in data 15.07.2024, fra la e stante le CP_6 CP_11 CP_6 CP_12 intervenute rinunce agli atti del giudizio, e rispettive accettazioni, da parte della convenuta nei confronti delle terze chiamate indicate.
6 7. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di corposa prova orale (articolata su ben tre udienze), ivi incluso il confronto fra testimoni, ed è stata altresì disposta
C.T.U. per la redazione di planimetria di servitù idonea all'eventuale intavolazione.
8. All'udienza a trattazione scritta del 16.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, ritenuta matura, è stratta trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ancora applicabile ratione temporis.
9. Tanto premesso, va anzitutto esaminata la domanda di negatoria servitutis formulata dalle attrici e la speculare domanda di confessoria servitutis della convenuta, entrambe aventi a oggetto il diritto di passo, a piedi e con mezzi, a carico di parte del cortile comune alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 e a favore della p.m. 1 della p.ed. 702, tutte in C.C. Rovereto: la prima domanda è infondata mentre la seconda è meritevole di accoglimento. A tali conclusioni si perviene sulla base di quanto di seguito argomentato.
9.1. Va premesso che la p.ed. 2799 in C.C. Rovereto, suddivisa nelle pp.mm. 1 e 2, di proprietà delle attrici coincideva, prima della sua edificazione, con la p.f. 311/1 in
C.C. Rovereto ed era, ai tempi, di proprietà di Centronord s.r.l.
9.2. Un primo dato fondamentale che si deve ritenere acquisito, e che si ricava dalla documentazione in atti e dalle prove orali, è che fra la p.f. 311/1 e la confinante via
Brennero, quantomeno fino al 18.07.1997 vi era un muro continuo che correva fra le due particelle anche in corrispondenza dell'accesso al sedime della pretesa servitù.
9.2.1. Tanto si ricava, in primo luogo dall'autorizzazione del 18.07.1997, con la quale il sindaco del ha consentito a Centronord s.r.l. di Controparte_13 procedere alla “demolizione del muretto di recinzione prospicente la strada statale e il parziale spianamento del terrano della p.f. 311/1 C.C. Rovereto in Via Brennero;
secondo i disegni allegati alla domanda…”; l'autorizzazione aveva una validità di tre anni dalla data del rilascio (doc. 20A di parte attrice).
9.2.2. La presenza del muro a separazione fra via Brennero e la p.f. 311/1 è stata confermata anche dalle prove orali;
in particolare, il geom. assistente Testimone_1 ai lavori durante il cantiere per la realizzazione dell'edificio, poi p.ed. 2799 (e acquistato dalle odierne attrici), ha confermato che “prima del cantiere mi ricordo la presenza di un muro che separava via Brennero dalla p.ed. 2799…ricordo il muro.
7 Posso dire che nel punto in cui oggi c'è l'accesso [della pretesa servitù – n.d.r.] c'era un muro continuo” (cfr. pag. 10 del verbale d0udienza del 17.04.2024).
9.2.3. Inoltre, all'esito del confronto fra i testimoni Testimone_1 Tes_2
(direttore lavori e coordinatore della sicurezza presso il cantiere Centronord),
(comproprietaria della p.ed. 702 fra il 2000 e il 2009) e Testimone_3
(figlia convivente della precedente teste nel periodo Testimone_4 temporale indicato), tutte le persone sentite hanno confermato che “prima del cantiere di Centronord c'era un muretto che divideva la p.ed. 2799 da via Brennero
e l'accesso (al preteso fondo dominante p.ed. 702 – n.d.r.] avveniva più a nord, a fianco dell'ingresso di Mercedes, passando sull'attuale parcheggio di Centronord”
(cfr. pag. 2 del verbale d'udienza del 23.10.2025).
9.2.4. È incontestato che il muro sia stato demolito e a oggi non sia più presente, tuttavia, né dai documenti depositati né dall'esame testimoniale è stato possibile ricavare con precisa la data di demolizione;
va però osservato che, poiché la data dell'autorizzazione amministrativa all'abbattimento del muro è datata 18.07.1997
(doc. 20A di parte attrice), ciò porta a escludere con certezza che prima di tale data fosse possibile esercitare il passaggio sulle particelle attoree, perlomeno secondo il percorso indicato dalla convenuta, sussistendo un ostacolo fisico (costituito per l'appunto dal muro in parala) che non permetteva l'accesso da via Brennero al cortile attoreo e quindi alla proprietà dell'odierna convenuta.
9.2.5. In ragione di tali conclusioni l'indagine sull'usucapione deve pertanto necessariamente concentrarsi sul periodo successivo al 18.07.1997.
9.3. Un secondo dato importante riguarda il cantiere per l'edificazione, da parte di
Centronord s.r.l., della p.f. 311/1, con realizzazione delle pp.mm. 1 e 2 della attuale p.ed. 2799, iniziato il 29.09.2000 (data di inizio lavori: doc. 21_1a di parte attrice) e terminato certamente non oltre il 22.01.2002 (data della certificazione di agibilità – doc. 27 di parte attrice;
cfr. sul punto anche deposizione del direttore lavori CP_14
– verbale del 17.04.2024).
[...]
9.3.1. Il dato è importante perché le opere visibili e permanenti inequivocabilmente destinate all'esercizio della pretesa servitù di passaggio, consistenti in un'ampia cancellata eretta sulla p.m. 1 della p.ed. 702 che dà accesso direttamente sul cortile
8 delle attrici (cfr. doc. 7 di parte convenuta), sono state previste in una “variante alla concessione edilizia n. 14849/99 d.d. 11.05.2000” (doc. 24 di parte attrice), ossia la concessione edilizia rilasciata a Centronord s.r.l. per la realizzazione della p.ed.
2799: è quindi del tutto logico ritenere che dette opere siano state realizzate nell'ambito del “cantiere Centronord” e che dunque siano esistenti al più tardi dal
22.01.2002.
9.3.2. L'istanza di mediazione avviata dalle odierne attrici (procedimento 30/2022)1, con la quale si è contestato il diritto di passo vantato da e che ha interrotto CP_6
l'eventuale usucapione, è stata ricevuta dall'odierna convenuta il 24.03.2022 (doc. 11 di parte convenuta).
9.3.3. Si può quindi concludere che l'apparenza della servitù si è protratta con certezza per almeno un ventennio (22.01.2002 – 24.03.2022).
9.4. Il terzo dato rilevate riguarda il possesso della servitù: dall'istruttoria espletate è emersa la piena prova del fatto che, quantomeno dal 2000, è stato esercitato un possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passo, a piedi e con mezzi, sul cortile pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 per l'accesso alla p.m. 1 della p.ed. 702.
9.4.1. Va premesso che nell'arco temporale considerato, e quindi dal 22.01.2002 fino al 24.03.2022, si sono succeduti diversi proprietari della p.m. 1 della p.ed. 702, sicché è necessario verificare, per ogniuno di loro, la sussistenza di corpus possessionis e animus possidenti, ossia i due elementi che definiscono la nozione di possesso.
9.4.1.1. I primi proprietari della p.ed. 702 che vengono in rilievo nel periodo temporale di riferimento sono e , che hanno Parte_3 Testimone_3 acquistato il 28.04.2000 e hanno venduto a il 14.01.2009, più Controparte_15 precisamente: si è separato dalla moglie nel 2003, cedendole la quota di Parte_3 sua proprietà dell'immobile, e quest'ultima, divenuta esclusiva proprietaria, ha continuato a vivere nell'abitazione familiare assieme ai figli, fra cui
[...]
fino alla vendita dell'immobile. Persona_1
Sentiti come testimoni e la figlia Parte_3 Testimone_3 [...]
tali soggetti hanno confermato, senza alcuna indecisione, di aver Persona_1 sempre transitato, a piedi e con mezzi, sul cortile pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799, sin dalla data di acquisto e persino durante i lavori per la realizzazione di Centronord, nonostante il passaggio ricadesse nell'area di cantiere, a eccezione che per qualche mese, durante i lavori di scavo che hanno riguardato anche l'area del passaggio.
Più precisamente, ha confermato il passaggio continuo e Testimone_4 ininterrotto, oltre che pacifico, sul percorso indicato dalla convenuta per tutto il tempo in cui sono vissuti presso la p.ed. 702; la teste ha inoltre precisato che la loro proprietà che era dotata di un doppio accesso: il principale da via Brennero passando sulla proprietà allora di Centronord s.r.l. e il secondario da via Pasqui;
durante i lavori, per due-tre mesi, non era stato possibile accedere da via Brennero e, pertanto, passavano da via Pasqui, che era stata fatta allargare proprio al fine di consentire il passaggio con ogni mezzo;
tuttavia, a eccezione di questo breve periodo, la sua famiglia aveva continuato ad accedere alla propria abitazione transitando da via
Brennero. Durante il cantiere la strada era sterrata, con buche profonde a circa metà percorso, che inizialmente loro dovevano aggirare, ma che poi erano state coperte con dei pannelli posizionati da Centronord proprio per agevolare il loro transito.
Quando poi Centronord s.r.l. aveva messo le stanghe all'ingresso da via Brennero, aveva consegnato loro sia le chiavi che il telecomando per la loro apertura;
aggiunge la teste “lo ricordo bene in quanto da bambina chiedevo sempre a mia madre di lasciarmi aprire le stanghe con il telecomando;
avevo anche imparato a gestire le tempistiche di apertura/chiusura della stanga” (cfr. pag. 7 del verbale del
17.04.2024).
Analogamente il teste che ha abitato presso la p.ed. 702 fino al 2003, ha Parte_3 dichiarato di aver cominciato a frequentare i luoghi di causa nel 1998, prima del suo acquisto, avvenuto nel 2000, per iniziare i lavori di ristrutturazione;
costui ha quindi confermato che fra il '98 e il 2003 lui e la sua famiglia transitavano sul cortile
10 pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 per accedere alla loro proprietà e che tale accesso era rimasto possibile anche durante il cantiere Centronord, essendo stati posizionati dei pannelli per agevolare il transito (cfr. pag. 12 del verbale del 17.04.2024).
La teste ha confermato quanto dichiarato dalla figlia e Testimone_3 dall'ex-coniuge, ossia che sin dal 1998 lei e i suoi familiari accedevano alla loro abitazione da via Brennero, transitando sul cortile di Centronord s.r.l. anche durante il cantiere, posto che l'architetto , all'epoca amministratore unico di Persona_2
Centronord s.r.l., aveva appositamente fatto riservare una zona per il loro passaggio, peraltro funzionale anche a consentire il transito dei loro mezzi di cantiere (cfr. pag.
5 del verbale del 17.07.2024).
Tali testimonianze appaiono credibili sia perché provenienti da soggetti del tutto estranei alle parti in causa, che hanno vissuto presso i luoghi per anni, sia perché le dichiarazioni rese, salvo minime divergenze e inesattezze, certamente comprensibili alla luce del lungo lasso temporale trascorso, sono intrinsecamente ed estrinsecamente coerenti, oltre che puntuali e particolareggiate compatibilmente con la risalenza dei ricordi.
La discrepanza rispetto ai testi di parte convenuta, arch. e geom. CP_14
che hanno categoricamente escluso il passaggio durante la durata dei Testimone_1 lavori, può trovare spiegazione nel fatto che, direttore lavori e responsabile della sicurezza l'uno, assistente ai lavori l'altro, ben potrebbero essere restii ad ammettere un passaggio all'interno dell'area di cantiere, inibita ai terzi, per il timore rispetto a possibili profili di responsabilità; in ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere non provato o non utile il passaggio esercitato dagli allora proprietari della p.ed. 702 nelle more della durata del cantiere e lo si dovesse far risalire a non prima della conclusione dei lavori, ossia al 22.01.2002, comunque, come già sottolineato, fino al momento della ricezione dell'istanza di mediazione (24.03.2022) vi sarebbe il tempo necessario alla maturazione dell'usucapione. Part Preme poi precisare che la credibilità dei testi di parte convenuta e
[...]
(padre e figlia) e trova conferma anche nella Testimone_4 Testimone_3 scrittura privata del 03.04.2001 (doc. 19 di parte attrice), con la quale Centronord
s.r.l. espressamente riconosceva una “servitù di passo a piedi e con automezzi” sulla
11 strada presente sulla allora p.f. 311/1: alla luce di tale scrittura privata, infatti, è del tutto logico supporre che, almeno successivamente alla sua sottoscrizione, i proprietari della p.ed. 702 utilizzassero l'accesso da via Brennero per raggiungere la loro proprietà, oltretutto più breve, agevole e diretto, rispetto a quello di via Pasqui.
Dimostrato il corpus possessionis esercitato dagli allora proprietari della p.ed. 702 in
C.C. Rovereto, ai sensi dell'art. 1141 c.c. scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria: si dissente, infatti, da quanto sostenuto da parte attrice, secondo la quale l'insussistenza dell'animus sarebbe desumibile proprio dalla citata scrittura privata del 03.04.2001.
Secondo le attrici tale scrittura privata, infatti, avrebbe effetti solo obbligatori e non reali, con la conseguenza che l'eventuale potere di fatto esercitato dai proprietari della p.ed. 702 sarebbe riconducibile alla detenzione e non invece al possesso.
Tale argomentazione non appare condivisibile perché basata su una lettura parziale e frazionata del negozio posto in essere dalle parti: la natura meramente obbligatoria dell'accordo viene in vero desunta dal riferimento ivi contenuto al reciproco impegno assunto dalle parti di “attivarsi per le pratiche necessarie a regolarizzare quanto previsto dal presente accordo” (cfr. pag. 2 doc. 19 di parte attrice). Tuttavia una lettura integrale del documento porta a escludere una simile interpretazione: in tale documento si legge, infatti, che nella persona dell'Amm. Controparte_16
Unico, a compenso di quanto concesso dai sigg.ri e e (ossia Tes_3 Pt_3 CP_15
l'autorizzazione a collocare sulle loro proprietà le tubazioni di adduzione acqua, gas, energia elettrica a servizio della p.f. 311/1 – n.d.r.) concede la servitù di passo a piedi e con mezzi…il tutto come da planimetria allegata e controfirmata”; il tenore letterale è chiaro: Centronord s.r.l. non si limitava a impegnarsi a concedere servitù, ma concedeva servitù, producendo, quindi, un effetto reale immediato;
alla luce di tale inequivoco dato letterale, il più generico riferimento all'assunzione di un impegno reciproco “ad attivarsi per le pratiche necessarie a regolarizzare quanto previsto dal presente accordo” va inteso, con ogni probabilità, quale impegno a recepire l'accordo in un negozio idoneo all'intavolazione.
12 Se quindi con la scrittura privata si è concessa una servitù a favore della p.ed. 702, ancorché non intavolabile, ciò, lungi dall'esclude l'esistenza dell'animus possidenti in capo a e a , semmai lo conferma perché, proprio in forza Pt_3 Testimone_3 di tale accordo, costoro passavano non con la semplice volontà di divenire titolari di un diritto di servitù, ma con la legittima convinzione di esserlo già diventati.
Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza che, nell'ipotesi di atto di trasferimento della proprietà nullo (come, per esempio, nel caso di vendita di immobile sulla base di contratto privo di forma scritta – cfr. ex multis Cass.
21304/2024), ravvisa in capo all'acquirente un possesso utile all'usucapione: tale conclusione dovrebbe trarsi, a maggior ragione, quando – come nel caso di specie -
l'atto a effetti reali non sia nullo, ma semplicemente non intavolabile (perché realizzato in forma scritta, ma con scrittura privata semplice anziché con atto pubblico o scrittura privata autenticata).
9.4.1.2. Il 14.01.2009 la p.ed. 702 è stata acquistata da che, il Controparte_15
25.08.2016, l'ha venduta all'odierna convenuta.
La teste ha confermato che anche utilizzava lo Testimone_4 Controparte_15 stesso percorso della sua famiglia per accedere alla p.ed. 702; analogamente il figlio della convenuta ha riferito che quando era stata mostrata loro la Persona_3
p.ed. 702, prima dell'acquisto, erano stati condotti da e costui li aveva fatti CP_15 accedere attraverso l'accesso di via Brennero;
infine, il teste Testimone_5 dichiara di aver ricevuto da due copie di chiavi per l'apertura delle sbarre su CP_15 via Brennero e di aver quindi chiesto a il telecomando per la loro CP_1 apertura, tuttavia gli era stata data risposta negativa in quanto, a dire della stessa società, i precedenti proprietari, e quindi e la sua famiglia, usavano solo le CP_15 chiavi per accedere.
Tali testimonianze, unitamente alla dichiarazione scritta redatta da
[...]
, deceduto in corso di causa e proprietario di un fondo confinante a quelli Per_4 oggetto di giudizio, in cui conferma il passaggio di (oltre che degli altri CP_15 proprietari - doc. 8 e 26 di parte convenuta), inducono a ritenere provato il passaggio anche da parte di tale ulteriore proprietario;
né a diversa conclusione si può pervenire valorizzando il dato sottolineato dalle attrici, ossia il fatto che non fosse CP_15
13 residente presso la p.ed. 702, posto che ciò non esclude che egli comunque frequentasse la sua proprietà e in tali occasioni accedesse da via Brennero passando sul cortile comune alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799.
Dimostrato il corpus possessionis esercitato da ai sensi dell'art. 1141 c.c. CP_15 scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata da alcuna prova contraria.
9.4.1.3. Nel 2016 la p.ed. 702 è stata acquistata dall'odierna convenuta: il suo passaggio è stato confermato da tutti i testi assunti e non è seriamente contestato neppure dalle attrici;
anche in tal caso, quindi, scatta la presunzione iuris tantum, ancora una volta non superata da prova contraria, della sussistenza dell'animus possidendi di cui al citato art. 1411 c.c.
Il possesso esercitato dalla convenuta, inoltre, non è stato interrotto dallo spoglio del CP_ C febbraio 2021 contestato a e a . nel precedente giudizio possessorio CP_1
(R.G. 511/2021): ai sensi dell'art. 1167, comma 1 c.c., infatti, l'interruzione interviene solo allorché la privazione del possesso si protragga oltre l'anno, mentre a fronte dello spoglio del febbraio 2021, già il 17.05.2021 ha depositato il CP_6 ricorso per reintegra (doc. 30 e 31 di parte attrice); ad agosto 2021 (doc. 30 di parte attrice) è, altresì, intervenuta una convenzione fra le odierne parti attrici e la convenuta, con la quale si è espressamente prevista la reintegra di nel CP_6 possesso del passaggio oggi oggetto della presente causa. CP_ C È poi tardiva, dunque inammissibile, l'allegazione di e . , secondo cui, CP_1 nel costituirsi nel giudizio possessorio sopra menzionato, avrebbero proposto domanda riconvenzionale di negatoria servitutis così interrompendo l'usucapione: tale circostanza, infatti, è stata dedotta dalle attrici ben oltre lo spirare delle preclusioni assertive, pertanto non è stato possibile dar corso ad alcuna attività istruttoria sul punto.
9.5. In definitiva, quindi, si può affermare che dal 2000 (e comunque dal 22.01.2002) fino alla comunicazione dell'istanza di mediazione (24.03.2022) tutti i proprietari della p.m. 1 della p.ed. 702 in C.C. Rovereto succedutisi nel tempo hanno esercitato, sulla parte di cortile comune alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in C.C. Rovereto indicata nella planimetria allegato 4 della relazione peritale del 01.04.2025 a firma
14 del geom. un possesso corrispondente a una servitù di passo, a Controparte_18 piedi e con mezzi.
9.6. Il possesso dei vari proprietari può essere sommato in forza dell'accessio possessionis, pacificamente ammessa anche in regime tavolare e a prescindere da un espressa menzione del peso nei vari atti traslativi del fondo dominante. (cfr. Cass.
14505/2018: “l'accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest'ultimo, non richiede, ai sensi dell'art. 1146, comma secondo, cod. civ., l'espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto
(cfr. Cass. n. 20287/2008; Cass. n. 10520/2013)”): si ritiene pertanto provata l'usucapione della servitù.
9.7. La servitù sorta per usucapione non pone alcun problema di opponibilità ai sensi dell'art. 5 del R.D. 499/1929 rispetto a perché, poiché il possesso Controparte_1
è iniziato intorno all'anno 2000 e le opere visibili e permanenti erano certamente presenti alla data del 22.01.2002, l'acquisto a titolo originario si è perfezionato il
22.01.2022, mentre la società ha acquistato il 01.07.2009 (doc. 1 di parte attrice), e quindi quando l'usucapione non si era ancora perfezionato;
ne consegue che non si ricade neppure in astratto nell'ambito di applicabilità della disposizione citata.
9.7.1. Diverso il discorso rispetto a Silv.Im. che ha acquistato il 23.02.2022 CP_4
(doc. 1 di parte attrice), dunque successivamente al perfezionamento dell'usucapione sicché, in astratto, si pone un problema di opponibilità nei suoi confronti dell'acquisto a titolo originario;
si ritiene, tuttavia, che nel caso di specie l'usucapione le sia opponibile: sono, infatti, le stesse attrici ad allegare che già nel
2019 erano comparse, in loco, le indicazioni di accesso al condotto Parte_1 presso la p.ed. 702 attraverso la loro proprietà (cfr. pag. 1 e 2 dell'atto di citazione); pertanto, alla luce di tale dato indiscusso - ammesso e non concesso che al momento CP_ C del suo acquisto che . non si fosse avveduta dell'usucapione – in ogni caso ciò sarebbe imputabile a colpevole ignoranza, tenuto anche conto del giudizio possessorio promosso contro entrambe le società da già nel maggio 2021. CP_6
9.8. In definitiva, quindi, si rigetta la domanda di negatoria servitutis di parte attrice e si accoglie la speculare domande di confessoria servitutis di parte convenuta: si
15 accerta, pertanto, l'avvenuto acquisto, per usucapione, di una servitù di passo, a piedi e con mezzi, a favore della p.m. 1 della p.ed. 702 in C.C. Rovereto e a carico della parte di cortile comune alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in C.C. Rovereto, indicata con percorso retinato nell'allegato 4 alla relazione peritale del 01.04.2025, a firma del geom. che costituisce parte integrante della presente sentenza. Controparte_18
10. Va ora affrontata la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis proposta da
, relativa alla inesistenza, a carico della p.m. 1 della p.ed. 702, di alcuna CP_6 servitù riguardante il passaggio dei sottoservizi a servizio della p.ed. 2799.
10.1. In primo luogo va chiarito che la domanda formulata dalla convenuta, volta ad accertare “l'inesistenza del diritto di servitù di collocare e mantenere le tubazioni di gas, acqua, elettricità, telefono e fibra e di ogni altra infrastruttura e manufatto” non
è nulla per indeterminatezza: se, infatti, è sicuramente generico il riferimento indeterminato a “ogni altra infrastruttura e manufatto”, tuttavia, preciso e puntale è invece il riferimento alle “tubazioni di gas, acqua, elettricità, telefono e fibra” e, come chiarito dalla sentenza a Sezioni Unite n. 8077/2012, “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (cfr. Cass. 18011/2021).
10.2. In secondo luogo, va ricordato che la convenuta ha rinunciato agli atti CP_6 del giudizio nei confronti delle terze chiamate e Fasweb s.p.a., titolari CP_11 dell'impianto di distribuzione di rete telefonica e fibra;
da ciò consegue che la domanda di negatoria servitutis non riguarda più le servitù di passaggio di tubazioni di telefono e fibra (e ciò nonostante la riproposizione in sede di precisazione di conclusioni frutto, evidentemente, di mera svista), ma unicamente le servitù di passaggio di tubazioni di gas, acqua, elettricità.
10.3. Ciò premesso, va anzitutto verificata la legittimazione passiva di
[...]
concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia Controparte_7 elettrica, e di concessionaria del servizio di distribuzione del gas e Controparte_9
16 affidataria del servizio di gestione dell'acquedotto del , rispetto Controparte_13 alla domanda di negatoria servitutis proposta da . CP_19
10.3.1. La legittimazione sussiste: per costante giurisprudenza, infatti, “nella servitù di gasdotto – e, in generale, in tutte le servitù funzionali alla distribuzione di servizi
a rete, come la telefonia, la distribuzione di acqua potabile, la distribuzione di elettricità – il fondo dominante non è il fondo dell'utente servito dal gas (ma in generale dal servizio erogato in rete – n.d.r.), bensì l'impianto di distribuzione (fondo
a destinazione industriale o commerciale); donde l'affermazione che nell'azione negatoria la legittimazione passiva spetta all'ente erogatore del servizio e non al proprietario del fondo a cui il servizio viene somministrato…Tale costante orientamento giurisprudenziale discende dal rilievo che il soggetto che trae vantaggio dal passaggio coattivo del gas (o di altri servizi di rete – n.d.r.) è, in primo luogo, l'ente erogatore, giacché tale ente, grazie alla costituzione della servitù, può esercitare l'attività industriale o commerciale di cui è titolare;
mentre il vantaggio degli utenti è solo indiretto e mediato, in quanto essi utilizzano il gas che perviene al loro fondo, attraversando il fondo altrui, solo se e in quanto l'ente erogatore lo somministri loro” (cfr. Cass. 18011/2021)
10.3.2. Si rigetta pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione formulata dalle terze chiamate.
10.4. Passando all'esame del merito della domanda di negatoria servitutis, essa è fondata solo in parte, in specie con riferimento alla servitù di acquedotto, e non invece con riferimento alle servitù di gasdotto e di elettrodotto, rispetto alle quali sussistono i presupposti per una loro costituzione in via coattiva.
10.4.1. Quanto alla servitù coattiva di gasdotto (o di passaggio di condutture di gas) essa è prevista dall'art. 3 della legge n. 154 del 2016, che recita: “I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni perla trasmissione di energia geotermica.
Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo”: nel caso di specie, poiché è concessionaria CP_9
17 del servizio di distribuzione del gas, evidentemente è titolare dell'autorizzazione sindacale richiesta dalla norma e pertanto si deve ritenere che sussistano i presupposti per la costituzione in via coattiva della servitù di gasdotto.
10.4.2. Quanto alla servitù coattiva di elettrodotto, essa è prevista dall'art. 1056, che stabilisce che “ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i fondi alle condutture elettriche, in conformità alle leggi in materia”.
Le leggi in materia vanno individuate negli artt. 102 e ss. del R.D. 1775/1933,: in particolare, l'art. 119 del R.D. 1775/1933 dispone che: “Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente”: ebbene, poiché è Controparte_7 incontestatamente concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, evidentemente è titolare dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla norma e pertanto anche con riferimento alla servitù di elettrodotto sussistono i presupposti per la sua costituzione in via coattiva.
10.4.3. Diverso il discorso per la servitù di acquedotto, che non risulta costituita né per contratto, né a titolo originario, né vi è prova dei presupposti per la sua costituzione in via coattiva.
Anzitutto, tale servitù non può essere stata costituita con la scrittura privata del
03.04.2001 non solo e non tanto perché, come visto, si tratta di atto non intavolabile, ma prima ancora perché la pattuizione è stata sottoscritta non dai titolari del fondo dominante, ossia l'allora proprietario dell'impianto di distribuzione dell'acqua, bensì dall'allora proprietario del fondo a cui l'acqua sarebbe stata somministrata
(Centronord s.r.l.), e quindi da un soggetto che non poteva essere titolare del diritto di servitù che si pretendeva di costituire.
Non sussistono neppure i presupposti per la costituzione in via coattiva di tale servitù: l'art. 1037 c.c., infatti, prevede una serie di requisiti a tal fine necessari, in particolare stabilisce che “Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio;
che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare;
che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto
18 riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque”; ebbene, se i presupposti della disponibilità dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio e della sufficienza per l'uso al quale si vuol destinare si potrebbero ritenere sussistenti alla luce del dato fattuale che, fino ad oggi, l'acqua è stata erogata alla p.ed. 2799, rispetto al requisito costituito dal passaggio più conveniente e meno pregiudizievole al fondo servente, questo non solo non è stato allegato, ma neppure si può desumere dagli atti di causa.
Neppure è stata raggiunta la prova dell'usucapione di tale servitù: dall'esame testimoniale, infatti, non è possibile ricavare con sufficiente precisione il dato di quando sia avvenuta la posa delle tubazioni dell'acqua e pertanto non v'è alcuna certezza circa il fatto che, al momento della notifica della domanda di mediazione alle terze chiamate, avvenuta via PEC 27.07.2021, le tubazioni idriche fossero presenti in loco da almeno vent'anni.
I testi assunti sul punto hanno dichiarato che la posa dei sottoservizi è iniziata nel periodo di Pasqua 2001, ma che i lavori sono terminati in autunno, verso settembre- ottobre, senza peraltro essere in grado di riferire, in maniera del tutto comprensibile
(stante il tempo passato e la specificità delle lavorazioni), quando sia avvenuta la posa di ogni singolo sottoservizio;
in particolare la teste ha chiarito Testimone_3 che “posso dire che quando hanno finito lo scavo (dove erano stati posizionati i sottoservizi – n.d.r.) era settembre inoltrato perché i miei figli erano già ritornati a scuola e lo ricordo perché per portarli a scuola usavo la macchina e quando c'era lo scavo con queste placche di ferro dovevo lasciare l'auto prima di questo scavo;
credo che sarà stato circa metà ottobre quando hanno portato via tutto;
ritengo che abbiano iniziato la posa dei sottoservizi intorno al periodo di Pasqua 2001 e lo ricordo perché era arrivata mia madre;
preciso anche ce i sottoservizi sono stati posati un po' alla volta, prima un servizio, poi veniva l'altro, e così via e quindi mi sono andata a lamentare perché questa situazione mi creava disagio e i lavori sono durati molto più a lungo di quanto mi avessero detto, ricordo che mi ero lamentata con quelli del gas, i quali mi avevano riferito che non potevano posare tutto simultaneamente (perché contemporaneamente – n.d.r.) si sarebbero dati fastidio.
19 Sono andati fuori dai piedi ad ottobre 2021, dopo numerosissime mie chiamate per eliminare le placche di ferro” (cfr. pag. 7 del verbale di testimonianza del
17.07.2024).
10.5. In definitiva, dunque, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis si accerta l'inesistenza di alcuna servitù di acquedotto a carico della p.m. 1 della p.ed. 702 e a favore delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799, tutte in
C.C. Rovereto.
10.5.1. Si condanna, pertanto, a rimuovere, a propria cura e spese, le Controparte_9 condutture dell'acqua a servizio delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in C.C.
Rovereto, passanti sulla p.m. 1 della p.ed. 702 in C.C. Rovereto, e a ripristinare i luoghi il tutto entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della inesistenza della servitù di acquedotto.
11. Le spese del giudizio vanno liquidate partitamente in relazione ai singoli rapporti processuali.
11.1. Quanto alle spese del giudizio relative al rapporto processuale fra Pt_5
.Im da un lato, e dall'altro lato, l'integrale soccombenza delle
[...] Controparte_6 attrici giustifica la loro condanna alla rifusione delle spese del giudizio nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da €
26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di media complessità, di valore indeterminato e indeterminabile, non essendo possibile fare applicazione dei criteri di cui all'art. 15).
11.1.1. Le spese di C.T.U., in quanto funzionali all'intavolazione della servitù pretesa dalla convenuta, vanno definitivamente poste a suo carico nella misura a suo tempo liquidata.
11.2. Quanto alle spese del giudizio relative al rapporto processuale fra CP_6
da un lato, e e dall'altro,
[...] Controparte_7 Controparte_9
l'accoglimento solo parziale della domanda proposta da giustifica la loro CP_6 integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
20 1. ACCERTA e DICHIARA l'avvenuto acquisto, per usucapione, della servitù di passo, a piedi e con mezzi, a favore della p.m. 1 della p.ed. 702 in C.C. Rovereto e a carico della parte di cortile, comune alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in C.C.
Rovereto indicata con percorso retinato nell'allegato 4 alla relazione peritale del
01.04.2025, a firma del geom. che costituisce parte integrante Controparte_18 della presente sentenza;
2. AUTORIZZA il competente Conservatore del Libro Fondiario a eseguire le relative cancellazioni ed intavolazioni;
3. PONE le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata, definitivamente a carico di;
Controparte_6
C
4. CONDANNA e in solido fra Controparte_1 CP_3 Controparte_4 loro, al pagamento a favore di delle spese del giudizio liquidate in Controparte_6
€ 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
5. ACCERTA l'inesistenza di alcuna servitù di acquedotto a carico della p.m. 1 della p.ed. 702 e a favore delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799, tutte in C.C. Rovereto;
6. CONDANNA a rimuovere, a propria cura e spese, le Controparte_9 condutture dell'acqua a servizio delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in C.C. Rovereto
e passanti sulla p.m. 1 della p.ed. 702 in C.C. Rovereto, e a ripristinare i luoghi il tutto entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del capo che accerta l'inesistenza della servitù di acquedotto oggetto di causa;
3. COMPENSA integralmente le spese del giudizio fra , Controparte_6 [...]
e Controparte_7 Controparte_9
Così deciso in Rovereto 22.10.2025
La giudice
IU OL
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che l'odierno giudizio è stato proceduto da due tentativi di mediazione obbligatoria: il primo procedimento (n. 81/2021), attivato con domanda notificata via PEC il 27.07.2021 da CP_6 nei confronti delle odierne attrici e terze chiamate, riguardante la domanda di Parte_4 relativa al passaggio dei sottoservizi a servizio della p.ed. 2799 sulla p.m. 1 della p.ed. 702; il secondo procedimento (n. 30/2022), attivato con domanda inviata il 24.03.2022 dalle società odierne attrici alla odierna convenuta e avente ad oggetto la negatoria servitutis relativa al passaggio sulla p.ed. CP_6 2799 a favore della p.m. 1 della p.ed. 702. L'interruzione dell'usucapione decorre, per ciascuna servitù, dalla notifica della relativa domanda e quindi dal 27.07.2021 per la servitù relativa ai sottoservizi e dal 24.03.2022 per la servitù di passo.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice IU OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 586 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa con atto di citazione spedito per la notifica il 14.06.2022 da:
) con sede a Brentonico (TN), via Doss del Controparte_1 P.IVA_1
Robiom n. 25, in persona del legale rappresentante CP_2
( ), C.F._1
. IM. ( ) con sede a Trento (TN), via Stella CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
n. 9/1, in persona del legale rappresentante Controparte_5 entrambe rappresentate e difese, in forza di procure a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Valentina Leonardi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Rovereto, l.go Posta n. 5;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. nata a Controparte_6 C.F._2
SH (BLR) il 07.01.1973 e residente a [...], via Domenico Pasqui
n. 38; rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandra Carlin ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale come da p.e.c. del Registro Generale degli indirizzi elettronici:
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PARTE CONVENUTA
e con la chiamata in causa di con sede in Rovereto (TN), via Controparte_7 P.IVA_3
Manzoni n. 24, in persona dell'amministratore delegato ing. Controparte_8
) con sede in Rovereto (TN), via Manzoni n. 24, Controparte_9 P.IVA_4 in persona dell'amministratore delegato ing. CP_10
1 entrambe rappresentate e difese, in forza di procure alle liti in calce all'atto di costituzione, dagli avv.ti Oscar Tomezzoli ed Enrico Giammarco ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori in Trento, v.le della Costituzione n. 33;
ZE AM
In punto di: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- Accertare che non vi è alcuna servitù di passo a piedi e con mezzi a carico delle parti comuni delle pp.mm.1 e 2 della p.ed. 2799 C:C: Rovereto in favore della p.m. 1 della p.ed. 702 per i motivi anzidetti e conseguentemente dichiarare che alla Sig.ra non è consentito passare sul piazzale di CP_6 proprietà degli odierni attori condannando, conseguentemente, la stessa alla rimozione dei cartelli che indicano l'accesso al attraverso il Parte_1 piazzale degli attori, ovvero alla rimozione delle relative indicazioni sul sito
Internet della struttura ricettiva al fine di non indurre i clienti della stessa a passare e/o parcheggiare sulla proprietà degli odierni attori;
- condannare la convenuta ad un risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 949 u.c. c.c.;
- nella deneganda ipotesi in cui la convenuta ottenga, per qualsiasi motivo, una sentenza che, invece, accerti il preteso suo diritto, condannare la stessa a corrispondere un'equa indennità ex art. 1053 c.c. agli odierni attori che tenga in giusta considerazione il pregiudizio subito dal fondo servente”
(cfr. memoria di parte attrice del 02.10.2023).
Parte convenuta:
“Voglia l'Adito Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito:
In via principale:
- per le ragioni di cui in narrativa, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande attoree.
In via riconvenzionale:
2 - accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale del diritto di servitù di passo e ripasso a piedi e con mezzi a carico delle parti comuni alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in P.T. 3771 C.C. Rovereto e in favore della p.m. 1 della p.ed. 702 in P.T. 3031 II C.C. Rovereto, per accedere e recedere dalla Pt_2
[...
, ordinando alle società attrici di rimuovere ogni ostacolo all'esercizio del diritto
e autorizzando l'intavolazione del diritto di servitù secondo la redigenda planimetria.
In via subordinata riconvenzionale:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto del diritto di servitù per usucapione, costituirsi servitù coattiva ex art. 1051 c.c. e/o 1052 c.c. di passo e ripasso a piedi e con mezzi a carico delle parti comuni alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in P.T. 3771 C.C. Rovereto in favore della p.m. 1 della p.ed. 702 in P.T. 3031 II C.C. Rovereto, per accedere e recedere dalla , ordinando alle società attrici di rimuovere ogni ostacolo Parte_2 all'esercizio del diritto e autorizzando l'intavolazione del diritto di servitù secondo la redigenda planimetria.
In via riconvenzionale:
- Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù di collocare e mantenere le tubazioni di gas, acqua, elettricità, telefono e fibra e di ogni altra infrastruttura e manufatto a carico della p.m. 1 della p.ed. 702 in P.T. 3031 II C.C. Rovereto a servizio delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in P.T. 3771 C.C. Rovereto, con conseguente condanna delle parti attrici e dei terzi chiamati alla rimozione delle tubazioni di gas, acqua, elettricità telefono e fibra e di ogni altra infrastruttura e manufatto installate sul fondo di parte convenuta, con ordine di ripristinare lo stato dei luoghi.
Spese, competenze e onorari di causa rifusi nei confronti degli attori e compensati nei confronti dei terzi chiamati per le ragioni esposte in narrativa.” (cfr. note di trattazione scritta del 12.06.2025).
Parte terza chiamata e Controparte_9 Controparte_7
“Voglia il Tribunale di Rovereto,
3 - nel merito, impregiudicata la decisione su ciascuna delle altre domande reciprocamente formulate fra le parti attrici e la convenuta, respingere ogni domanda svolta dalla convenuta chiamante signora nei confronti delle CP_6 chiamate e Controparte_7 Controparte_9
- condannare la chiamante a rifondere le spese di lite, incluse spese generali ed il cap 4%” (cfr. note di trattazione scritta del 22.05.2025).
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 14.06.2022 e Controparte_1
CP_
.Im. (d'ora in avanti anche solo e m) hanno Controparte_4 CP_1 CP_3 convenuto in giudizio esponendo: Controparte_6
- di essere proprietarie, rispettivamente, della p.m. 1 e della p.m. 2 della p.ed. 2799 in
C.C. Rovereto;
- che la convenuta è proprietaria, dal 2016, della p.m. 1 della p.ed. 702 in C.C.
Rovereto;
- di aver scoperto, nell'anno 2019, che la convenuta, titolare del B&B Le Cicogne condotto presso l'immobile di sua proprietà, vanta un diritto di passo sul cortile comune alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in forza di una scrittura privata da lei stipulata con i precedenti proprietari, i quali, a suo tempo, le avrebbero consegnato le chiavi della stanga di accesso al predetto cortile;
- che non sussisterebbe alcun diritto di passaggio, non risultando intavolata alcuna servitù, né ricorrendo i presupposti per un acquisto a titolo originario e neppure sarebbero ravvisabili i requisiti per la costituzione di servitù coattiva.
1.1. Sulla base di quanto allegato le società attrici chiedono al Tribunale di Rovereto di accertare l'inesistenza di servitù di passaggio a carico dei propri fondi e a favore dei fondi della convenuta, ordinando a di rimuovere ogni cartello/indicazione CP_6 facente riferimento a una via d'accesso passante sulle loro proprietà e condannandola al risarcimento dei danni;
in subordine e Silv.Im chiedono di condannare la CP_1 convenuta a pagare l'equo indennizzo di cui all'art. 1053 c.c.; il tutto con vittoria delle spese di causa.
2. Con comparsa depositata il 28.12.2022 si è costituita in giudizio
[...]
, la quale: Controparte_6
4 - ha contestato le allegazioni di parte attrice, sostenendo - al contrario - l'esistenza di una servitù di passo a piedi e con mezzi, a carico del cortile delle società e a favore della propria particella (p.m. 1 della p.ed. 702), acquistata per usucapione: sin dal
1990, infatti, i titolari di tale fondo, da lei acquistato nel 2016, avrebbero sempre esercitato il diritto di passo sul cortile attoreo;
all'accertamento di tale servitù non sarebbe d'ostacolo il trasferimento della proprietà, a titolo particolare, del fondo dominante prima del perfezionamento del ventennio, ben potendo operare l'accessio possessionis anche in regime tavolare;
in ogni caso, laddove il ventennio si fosse perfezionato prima del 2016, e quindi la servitù fosse maturata in capo al precedente proprietario del fondo dominante, gli attori non potrebbero invocare l'art. 5 del R.D.
n. 499/1929;
- ha allegato, in subordine, la sussistenza dei presupposti per la costituzione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051 o 1052 c.c.;
- ha precisato che nessun danno sarebbe stato cagionato dal suo passaggio, peraltro permesso dagli attori a fronte della transazione intervenuta a chiusura del giudizio possessorio preventivamente instaurato fra le parti;
- ha dedotto che sulla p.m. 1 della p.ed. 702 sarebbero state posizionate, nel 2002, i sottoservizi della p.ed. 2799 in C.C. Rovereto, ma che il termine ventennale per l'acquisto per usucapione della relativa servitù sarebbe stato interrotto con la proposizione, nel 2021, dell'istanza di mediazione.
2.1. Sulla base di quanto allegato parte convenuta ha chiesto, in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa dei titolari degli impianti di distribuzione di acqua, gas, energia elettrica e servizio di telefonia e fibra, in quanto proprietari, per costante giurisprudenza, del fondo dominante (individuato nel fondo a destinazione industriale o commerciale - ex multis Cass. 22050/2018); nel merito insiste per il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale:
- per l'accertamento/la costituzione di servitù di passo, a piedi e con mezzi, a carico del cortile pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 e a favore della p.m. 1 della p.ed. 702, tutte in C.C. Rovereto;
- per l'accertamento dell'inesistenza di alcun diritto di servitù a mantenere le infrastrutture a servizio della proprietà attorea sulla p.m. 1 della p.ed. 702, con
5 conseguente rimozione di ogni infrastruttura e costruzione, previa autorizzazione alla chiamata in causa;
2.2. La convenuta chiede infine la rifusione delle spese del giudizio da parte delle attrici.
3. Con comparsa depositata il 21.04.2023 si è costituita in giudizio – CP_11 chiedendo il rigetto in rito o in merito della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis formulata da nei suoi confronti. CP_6
4. Con comparsa depositata il 26.04.2023 si sono costituite in giudizio
[...]
e ed entrambe hanno insistito per il rigetto della Controparte_7 Controparte_9 domanda riconvenzionale di negatoria servitutis sostenendo, in estrema sintesi:
- che nel caso di opere necessarie per l'allacciamento di fondi privati alle reti di adduzione dell'energia elettrica e del gas (e quindi le tubazioni e gli impianti che, derivando dalla rete di distribuzione, consentono tale allacciamento), queste non costituirebbero l'oggetto di una servitù a favore del gestore della rete ma, semmai, solo una servitù a carico del proprietario del fondo privato su cui passano dette reti di adduzione;
- che in ogni caso la domanda di rimozione non sarebbe accoglibile, perché inciderebbe sull'esercizio di un pubblico servizio e implicherebbe la cessazione del servizio anche a favore del fondo del quale è proprietaria la stessa convenuta.
4.1. e chiedono quindi il rigetto nel merito Controparte_7 Controparte_9
(per carenza di titolarità della posizione giuridica soggettiva oggetto) della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta con rifusione delle spese.
5. Con comparsa depositata tardivamente il 17.06.2024 si è costituita in giudizio anche sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_12 insistendo per la sua estromissione dal giudizio, con vittoria di spese e competenze.
6. In data 19.06.2023 è stata pronunciata l'estinzione parziale del giudizio fra la e e, in data 15.07.2024, fra la e stante le CP_6 CP_11 CP_6 CP_12 intervenute rinunce agli atti del giudizio, e rispettive accettazioni, da parte della convenuta nei confronti delle terze chiamate indicate.
6 7. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di corposa prova orale (articolata su ben tre udienze), ivi incluso il confronto fra testimoni, ed è stata altresì disposta
C.T.U. per la redazione di planimetria di servitù idonea all'eventuale intavolazione.
8. All'udienza a trattazione scritta del 16.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, ritenuta matura, è stratta trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ancora applicabile ratione temporis.
9. Tanto premesso, va anzitutto esaminata la domanda di negatoria servitutis formulata dalle attrici e la speculare domanda di confessoria servitutis della convenuta, entrambe aventi a oggetto il diritto di passo, a piedi e con mezzi, a carico di parte del cortile comune alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 e a favore della p.m. 1 della p.ed. 702, tutte in C.C. Rovereto: la prima domanda è infondata mentre la seconda è meritevole di accoglimento. A tali conclusioni si perviene sulla base di quanto di seguito argomentato.
9.1. Va premesso che la p.ed. 2799 in C.C. Rovereto, suddivisa nelle pp.mm. 1 e 2, di proprietà delle attrici coincideva, prima della sua edificazione, con la p.f. 311/1 in
C.C. Rovereto ed era, ai tempi, di proprietà di Centronord s.r.l.
9.2. Un primo dato fondamentale che si deve ritenere acquisito, e che si ricava dalla documentazione in atti e dalle prove orali, è che fra la p.f. 311/1 e la confinante via
Brennero, quantomeno fino al 18.07.1997 vi era un muro continuo che correva fra le due particelle anche in corrispondenza dell'accesso al sedime della pretesa servitù.
9.2.1. Tanto si ricava, in primo luogo dall'autorizzazione del 18.07.1997, con la quale il sindaco del ha consentito a Centronord s.r.l. di Controparte_13 procedere alla “demolizione del muretto di recinzione prospicente la strada statale e il parziale spianamento del terrano della p.f. 311/1 C.C. Rovereto in Via Brennero;
secondo i disegni allegati alla domanda…”; l'autorizzazione aveva una validità di tre anni dalla data del rilascio (doc. 20A di parte attrice).
9.2.2. La presenza del muro a separazione fra via Brennero e la p.f. 311/1 è stata confermata anche dalle prove orali;
in particolare, il geom. assistente Testimone_1 ai lavori durante il cantiere per la realizzazione dell'edificio, poi p.ed. 2799 (e acquistato dalle odierne attrici), ha confermato che “prima del cantiere mi ricordo la presenza di un muro che separava via Brennero dalla p.ed. 2799…ricordo il muro.
7 Posso dire che nel punto in cui oggi c'è l'accesso [della pretesa servitù – n.d.r.] c'era un muro continuo” (cfr. pag. 10 del verbale d0udienza del 17.04.2024).
9.2.3. Inoltre, all'esito del confronto fra i testimoni Testimone_1 Tes_2
(direttore lavori e coordinatore della sicurezza presso il cantiere Centronord),
(comproprietaria della p.ed. 702 fra il 2000 e il 2009) e Testimone_3
(figlia convivente della precedente teste nel periodo Testimone_4 temporale indicato), tutte le persone sentite hanno confermato che “prima del cantiere di Centronord c'era un muretto che divideva la p.ed. 2799 da via Brennero
e l'accesso (al preteso fondo dominante p.ed. 702 – n.d.r.] avveniva più a nord, a fianco dell'ingresso di Mercedes, passando sull'attuale parcheggio di Centronord”
(cfr. pag. 2 del verbale d'udienza del 23.10.2025).
9.2.4. È incontestato che il muro sia stato demolito e a oggi non sia più presente, tuttavia, né dai documenti depositati né dall'esame testimoniale è stato possibile ricavare con precisa la data di demolizione;
va però osservato che, poiché la data dell'autorizzazione amministrativa all'abbattimento del muro è datata 18.07.1997
(doc. 20A di parte attrice), ciò porta a escludere con certezza che prima di tale data fosse possibile esercitare il passaggio sulle particelle attoree, perlomeno secondo il percorso indicato dalla convenuta, sussistendo un ostacolo fisico (costituito per l'appunto dal muro in parala) che non permetteva l'accesso da via Brennero al cortile attoreo e quindi alla proprietà dell'odierna convenuta.
9.2.5. In ragione di tali conclusioni l'indagine sull'usucapione deve pertanto necessariamente concentrarsi sul periodo successivo al 18.07.1997.
9.3. Un secondo dato importante riguarda il cantiere per l'edificazione, da parte di
Centronord s.r.l., della p.f. 311/1, con realizzazione delle pp.mm. 1 e 2 della attuale p.ed. 2799, iniziato il 29.09.2000 (data di inizio lavori: doc. 21_1a di parte attrice) e terminato certamente non oltre il 22.01.2002 (data della certificazione di agibilità – doc. 27 di parte attrice;
cfr. sul punto anche deposizione del direttore lavori CP_14
– verbale del 17.04.2024).
[...]
9.3.1. Il dato è importante perché le opere visibili e permanenti inequivocabilmente destinate all'esercizio della pretesa servitù di passaggio, consistenti in un'ampia cancellata eretta sulla p.m. 1 della p.ed. 702 che dà accesso direttamente sul cortile
8 delle attrici (cfr. doc. 7 di parte convenuta), sono state previste in una “variante alla concessione edilizia n. 14849/99 d.d. 11.05.2000” (doc. 24 di parte attrice), ossia la concessione edilizia rilasciata a Centronord s.r.l. per la realizzazione della p.ed.
2799: è quindi del tutto logico ritenere che dette opere siano state realizzate nell'ambito del “cantiere Centronord” e che dunque siano esistenti al più tardi dal
22.01.2002.
9.3.2. L'istanza di mediazione avviata dalle odierne attrici (procedimento 30/2022)1, con la quale si è contestato il diritto di passo vantato da e che ha interrotto CP_6
l'eventuale usucapione, è stata ricevuta dall'odierna convenuta il 24.03.2022 (doc. 11 di parte convenuta).
9.3.3. Si può quindi concludere che l'apparenza della servitù si è protratta con certezza per almeno un ventennio (22.01.2002 – 24.03.2022).
9.4. Il terzo dato rilevate riguarda il possesso della servitù: dall'istruttoria espletate è emersa la piena prova del fatto che, quantomeno dal 2000, è stato esercitato un possesso corrispondente all'esercizio di una servitù di passo, a piedi e con mezzi, sul cortile pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 per l'accesso alla p.m. 1 della p.ed. 702.
9.4.1. Va premesso che nell'arco temporale considerato, e quindi dal 22.01.2002 fino al 24.03.2022, si sono succeduti diversi proprietari della p.m. 1 della p.ed. 702, sicché è necessario verificare, per ogniuno di loro, la sussistenza di corpus possessionis e animus possidenti, ossia i due elementi che definiscono la nozione di possesso.
9.4.1.1. I primi proprietari della p.ed. 702 che vengono in rilievo nel periodo temporale di riferimento sono e , che hanno Parte_3 Testimone_3 acquistato il 28.04.2000 e hanno venduto a il 14.01.2009, più Controparte_15 precisamente: si è separato dalla moglie nel 2003, cedendole la quota di Parte_3 sua proprietà dell'immobile, e quest'ultima, divenuta esclusiva proprietaria, ha continuato a vivere nell'abitazione familiare assieme ai figli, fra cui
[...]
fino alla vendita dell'immobile. Persona_1
Sentiti come testimoni e la figlia Parte_3 Testimone_3 [...]
tali soggetti hanno confermato, senza alcuna indecisione, di aver Persona_1 sempre transitato, a piedi e con mezzi, sul cortile pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799, sin dalla data di acquisto e persino durante i lavori per la realizzazione di Centronord, nonostante il passaggio ricadesse nell'area di cantiere, a eccezione che per qualche mese, durante i lavori di scavo che hanno riguardato anche l'area del passaggio.
Più precisamente, ha confermato il passaggio continuo e Testimone_4 ininterrotto, oltre che pacifico, sul percorso indicato dalla convenuta per tutto il tempo in cui sono vissuti presso la p.ed. 702; la teste ha inoltre precisato che la loro proprietà che era dotata di un doppio accesso: il principale da via Brennero passando sulla proprietà allora di Centronord s.r.l. e il secondario da via Pasqui;
durante i lavori, per due-tre mesi, non era stato possibile accedere da via Brennero e, pertanto, passavano da via Pasqui, che era stata fatta allargare proprio al fine di consentire il passaggio con ogni mezzo;
tuttavia, a eccezione di questo breve periodo, la sua famiglia aveva continuato ad accedere alla propria abitazione transitando da via
Brennero. Durante il cantiere la strada era sterrata, con buche profonde a circa metà percorso, che inizialmente loro dovevano aggirare, ma che poi erano state coperte con dei pannelli posizionati da Centronord proprio per agevolare il loro transito.
Quando poi Centronord s.r.l. aveva messo le stanghe all'ingresso da via Brennero, aveva consegnato loro sia le chiavi che il telecomando per la loro apertura;
aggiunge la teste “lo ricordo bene in quanto da bambina chiedevo sempre a mia madre di lasciarmi aprire le stanghe con il telecomando;
avevo anche imparato a gestire le tempistiche di apertura/chiusura della stanga” (cfr. pag. 7 del verbale del
17.04.2024).
Analogamente il teste che ha abitato presso la p.ed. 702 fino al 2003, ha Parte_3 dichiarato di aver cominciato a frequentare i luoghi di causa nel 1998, prima del suo acquisto, avvenuto nel 2000, per iniziare i lavori di ristrutturazione;
costui ha quindi confermato che fra il '98 e il 2003 lui e la sua famiglia transitavano sul cortile
10 pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 per accedere alla loro proprietà e che tale accesso era rimasto possibile anche durante il cantiere Centronord, essendo stati posizionati dei pannelli per agevolare il transito (cfr. pag. 12 del verbale del 17.04.2024).
La teste ha confermato quanto dichiarato dalla figlia e Testimone_3 dall'ex-coniuge, ossia che sin dal 1998 lei e i suoi familiari accedevano alla loro abitazione da via Brennero, transitando sul cortile di Centronord s.r.l. anche durante il cantiere, posto che l'architetto , all'epoca amministratore unico di Persona_2
Centronord s.r.l., aveva appositamente fatto riservare una zona per il loro passaggio, peraltro funzionale anche a consentire il transito dei loro mezzi di cantiere (cfr. pag.
5 del verbale del 17.07.2024).
Tali testimonianze appaiono credibili sia perché provenienti da soggetti del tutto estranei alle parti in causa, che hanno vissuto presso i luoghi per anni, sia perché le dichiarazioni rese, salvo minime divergenze e inesattezze, certamente comprensibili alla luce del lungo lasso temporale trascorso, sono intrinsecamente ed estrinsecamente coerenti, oltre che puntuali e particolareggiate compatibilmente con la risalenza dei ricordi.
La discrepanza rispetto ai testi di parte convenuta, arch. e geom. CP_14
che hanno categoricamente escluso il passaggio durante la durata dei Testimone_1 lavori, può trovare spiegazione nel fatto che, direttore lavori e responsabile della sicurezza l'uno, assistente ai lavori l'altro, ben potrebbero essere restii ad ammettere un passaggio all'interno dell'area di cantiere, inibita ai terzi, per il timore rispetto a possibili profili di responsabilità; in ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere non provato o non utile il passaggio esercitato dagli allora proprietari della p.ed. 702 nelle more della durata del cantiere e lo si dovesse far risalire a non prima della conclusione dei lavori, ossia al 22.01.2002, comunque, come già sottolineato, fino al momento della ricezione dell'istanza di mediazione (24.03.2022) vi sarebbe il tempo necessario alla maturazione dell'usucapione. Part Preme poi precisare che la credibilità dei testi di parte convenuta e
[...]
(padre e figlia) e trova conferma anche nella Testimone_4 Testimone_3 scrittura privata del 03.04.2001 (doc. 19 di parte attrice), con la quale Centronord
s.r.l. espressamente riconosceva una “servitù di passo a piedi e con automezzi” sulla
11 strada presente sulla allora p.f. 311/1: alla luce di tale scrittura privata, infatti, è del tutto logico supporre che, almeno successivamente alla sua sottoscrizione, i proprietari della p.ed. 702 utilizzassero l'accesso da via Brennero per raggiungere la loro proprietà, oltretutto più breve, agevole e diretto, rispetto a quello di via Pasqui.
Dimostrato il corpus possessionis esercitato dagli allora proprietari della p.ed. 702 in
C.C. Rovereto, ai sensi dell'art. 1141 c.c. scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria: si dissente, infatti, da quanto sostenuto da parte attrice, secondo la quale l'insussistenza dell'animus sarebbe desumibile proprio dalla citata scrittura privata del 03.04.2001.
Secondo le attrici tale scrittura privata, infatti, avrebbe effetti solo obbligatori e non reali, con la conseguenza che l'eventuale potere di fatto esercitato dai proprietari della p.ed. 702 sarebbe riconducibile alla detenzione e non invece al possesso.
Tale argomentazione non appare condivisibile perché basata su una lettura parziale e frazionata del negozio posto in essere dalle parti: la natura meramente obbligatoria dell'accordo viene in vero desunta dal riferimento ivi contenuto al reciproco impegno assunto dalle parti di “attivarsi per le pratiche necessarie a regolarizzare quanto previsto dal presente accordo” (cfr. pag. 2 doc. 19 di parte attrice). Tuttavia una lettura integrale del documento porta a escludere una simile interpretazione: in tale documento si legge, infatti, che nella persona dell'Amm. Controparte_16
Unico, a compenso di quanto concesso dai sigg.ri e e (ossia Tes_3 Pt_3 CP_15
l'autorizzazione a collocare sulle loro proprietà le tubazioni di adduzione acqua, gas, energia elettrica a servizio della p.f. 311/1 – n.d.r.) concede la servitù di passo a piedi e con mezzi…il tutto come da planimetria allegata e controfirmata”; il tenore letterale è chiaro: Centronord s.r.l. non si limitava a impegnarsi a concedere servitù, ma concedeva servitù, producendo, quindi, un effetto reale immediato;
alla luce di tale inequivoco dato letterale, il più generico riferimento all'assunzione di un impegno reciproco “ad attivarsi per le pratiche necessarie a regolarizzare quanto previsto dal presente accordo” va inteso, con ogni probabilità, quale impegno a recepire l'accordo in un negozio idoneo all'intavolazione.
12 Se quindi con la scrittura privata si è concessa una servitù a favore della p.ed. 702, ancorché non intavolabile, ciò, lungi dall'esclude l'esistenza dell'animus possidenti in capo a e a , semmai lo conferma perché, proprio in forza Pt_3 Testimone_3 di tale accordo, costoro passavano non con la semplice volontà di divenire titolari di un diritto di servitù, ma con la legittima convinzione di esserlo già diventati.
Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza che, nell'ipotesi di atto di trasferimento della proprietà nullo (come, per esempio, nel caso di vendita di immobile sulla base di contratto privo di forma scritta – cfr. ex multis Cass.
21304/2024), ravvisa in capo all'acquirente un possesso utile all'usucapione: tale conclusione dovrebbe trarsi, a maggior ragione, quando – come nel caso di specie -
l'atto a effetti reali non sia nullo, ma semplicemente non intavolabile (perché realizzato in forma scritta, ma con scrittura privata semplice anziché con atto pubblico o scrittura privata autenticata).
9.4.1.2. Il 14.01.2009 la p.ed. 702 è stata acquistata da che, il Controparte_15
25.08.2016, l'ha venduta all'odierna convenuta.
La teste ha confermato che anche utilizzava lo Testimone_4 Controparte_15 stesso percorso della sua famiglia per accedere alla p.ed. 702; analogamente il figlio della convenuta ha riferito che quando era stata mostrata loro la Persona_3
p.ed. 702, prima dell'acquisto, erano stati condotti da e costui li aveva fatti CP_15 accedere attraverso l'accesso di via Brennero;
infine, il teste Testimone_5 dichiara di aver ricevuto da due copie di chiavi per l'apertura delle sbarre su CP_15 via Brennero e di aver quindi chiesto a il telecomando per la loro CP_1 apertura, tuttavia gli era stata data risposta negativa in quanto, a dire della stessa società, i precedenti proprietari, e quindi e la sua famiglia, usavano solo le CP_15 chiavi per accedere.
Tali testimonianze, unitamente alla dichiarazione scritta redatta da
[...]
, deceduto in corso di causa e proprietario di un fondo confinante a quelli Per_4 oggetto di giudizio, in cui conferma il passaggio di (oltre che degli altri CP_15 proprietari - doc. 8 e 26 di parte convenuta), inducono a ritenere provato il passaggio anche da parte di tale ulteriore proprietario;
né a diversa conclusione si può pervenire valorizzando il dato sottolineato dalle attrici, ossia il fatto che non fosse CP_15
13 residente presso la p.ed. 702, posto che ciò non esclude che egli comunque frequentasse la sua proprietà e in tali occasioni accedesse da via Brennero passando sul cortile comune alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799.
Dimostrato il corpus possessionis esercitato da ai sensi dell'art. 1141 c.c. CP_15 scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata da alcuna prova contraria.
9.4.1.3. Nel 2016 la p.ed. 702 è stata acquistata dall'odierna convenuta: il suo passaggio è stato confermato da tutti i testi assunti e non è seriamente contestato neppure dalle attrici;
anche in tal caso, quindi, scatta la presunzione iuris tantum, ancora una volta non superata da prova contraria, della sussistenza dell'animus possidendi di cui al citato art. 1411 c.c.
Il possesso esercitato dalla convenuta, inoltre, non è stato interrotto dallo spoglio del CP_ C febbraio 2021 contestato a e a . nel precedente giudizio possessorio CP_1
(R.G. 511/2021): ai sensi dell'art. 1167, comma 1 c.c., infatti, l'interruzione interviene solo allorché la privazione del possesso si protragga oltre l'anno, mentre a fronte dello spoglio del febbraio 2021, già il 17.05.2021 ha depositato il CP_6 ricorso per reintegra (doc. 30 e 31 di parte attrice); ad agosto 2021 (doc. 30 di parte attrice) è, altresì, intervenuta una convenzione fra le odierne parti attrici e la convenuta, con la quale si è espressamente prevista la reintegra di nel CP_6 possesso del passaggio oggi oggetto della presente causa. CP_ C È poi tardiva, dunque inammissibile, l'allegazione di e . , secondo cui, CP_1 nel costituirsi nel giudizio possessorio sopra menzionato, avrebbero proposto domanda riconvenzionale di negatoria servitutis così interrompendo l'usucapione: tale circostanza, infatti, è stata dedotta dalle attrici ben oltre lo spirare delle preclusioni assertive, pertanto non è stato possibile dar corso ad alcuna attività istruttoria sul punto.
9.5. In definitiva, quindi, si può affermare che dal 2000 (e comunque dal 22.01.2002) fino alla comunicazione dell'istanza di mediazione (24.03.2022) tutti i proprietari della p.m. 1 della p.ed. 702 in C.C. Rovereto succedutisi nel tempo hanno esercitato, sulla parte di cortile comune alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in C.C. Rovereto indicata nella planimetria allegato 4 della relazione peritale del 01.04.2025 a firma
14 del geom. un possesso corrispondente a una servitù di passo, a Controparte_18 piedi e con mezzi.
9.6. Il possesso dei vari proprietari può essere sommato in forza dell'accessio possessionis, pacificamente ammessa anche in regime tavolare e a prescindere da un espressa menzione del peso nei vari atti traslativi del fondo dominante. (cfr. Cass.
14505/2018: “l'accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest'ultimo, non richiede, ai sensi dell'art. 1146, comma secondo, cod. civ., l'espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto
(cfr. Cass. n. 20287/2008; Cass. n. 10520/2013)”): si ritiene pertanto provata l'usucapione della servitù.
9.7. La servitù sorta per usucapione non pone alcun problema di opponibilità ai sensi dell'art. 5 del R.D. 499/1929 rispetto a perché, poiché il possesso Controparte_1
è iniziato intorno all'anno 2000 e le opere visibili e permanenti erano certamente presenti alla data del 22.01.2002, l'acquisto a titolo originario si è perfezionato il
22.01.2022, mentre la società ha acquistato il 01.07.2009 (doc. 1 di parte attrice), e quindi quando l'usucapione non si era ancora perfezionato;
ne consegue che non si ricade neppure in astratto nell'ambito di applicabilità della disposizione citata.
9.7.1. Diverso il discorso rispetto a Silv.Im. che ha acquistato il 23.02.2022 CP_4
(doc. 1 di parte attrice), dunque successivamente al perfezionamento dell'usucapione sicché, in astratto, si pone un problema di opponibilità nei suoi confronti dell'acquisto a titolo originario;
si ritiene, tuttavia, che nel caso di specie l'usucapione le sia opponibile: sono, infatti, le stesse attrici ad allegare che già nel
2019 erano comparse, in loco, le indicazioni di accesso al condotto Parte_1 presso la p.ed. 702 attraverso la loro proprietà (cfr. pag. 1 e 2 dell'atto di citazione); pertanto, alla luce di tale dato indiscusso - ammesso e non concesso che al momento CP_ C del suo acquisto che . non si fosse avveduta dell'usucapione – in ogni caso ciò sarebbe imputabile a colpevole ignoranza, tenuto anche conto del giudizio possessorio promosso contro entrambe le società da già nel maggio 2021. CP_6
9.8. In definitiva, quindi, si rigetta la domanda di negatoria servitutis di parte attrice e si accoglie la speculare domande di confessoria servitutis di parte convenuta: si
15 accerta, pertanto, l'avvenuto acquisto, per usucapione, di una servitù di passo, a piedi e con mezzi, a favore della p.m. 1 della p.ed. 702 in C.C. Rovereto e a carico della parte di cortile comune alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in C.C. Rovereto, indicata con percorso retinato nell'allegato 4 alla relazione peritale del 01.04.2025, a firma del geom. che costituisce parte integrante della presente sentenza. Controparte_18
10. Va ora affrontata la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis proposta da
, relativa alla inesistenza, a carico della p.m. 1 della p.ed. 702, di alcuna CP_6 servitù riguardante il passaggio dei sottoservizi a servizio della p.ed. 2799.
10.1. In primo luogo va chiarito che la domanda formulata dalla convenuta, volta ad accertare “l'inesistenza del diritto di servitù di collocare e mantenere le tubazioni di gas, acqua, elettricità, telefono e fibra e di ogni altra infrastruttura e manufatto” non
è nulla per indeterminatezza: se, infatti, è sicuramente generico il riferimento indeterminato a “ogni altra infrastruttura e manufatto”, tuttavia, preciso e puntale è invece il riferimento alle “tubazioni di gas, acqua, elettricità, telefono e fibra” e, come chiarito dalla sentenza a Sezioni Unite n. 8077/2012, “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (cfr. Cass. 18011/2021).
10.2. In secondo luogo, va ricordato che la convenuta ha rinunciato agli atti CP_6 del giudizio nei confronti delle terze chiamate e Fasweb s.p.a., titolari CP_11 dell'impianto di distribuzione di rete telefonica e fibra;
da ciò consegue che la domanda di negatoria servitutis non riguarda più le servitù di passaggio di tubazioni di telefono e fibra (e ciò nonostante la riproposizione in sede di precisazione di conclusioni frutto, evidentemente, di mera svista), ma unicamente le servitù di passaggio di tubazioni di gas, acqua, elettricità.
10.3. Ciò premesso, va anzitutto verificata la legittimazione passiva di
[...]
concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia Controparte_7 elettrica, e di concessionaria del servizio di distribuzione del gas e Controparte_9
16 affidataria del servizio di gestione dell'acquedotto del , rispetto Controparte_13 alla domanda di negatoria servitutis proposta da . CP_19
10.3.1. La legittimazione sussiste: per costante giurisprudenza, infatti, “nella servitù di gasdotto – e, in generale, in tutte le servitù funzionali alla distribuzione di servizi
a rete, come la telefonia, la distribuzione di acqua potabile, la distribuzione di elettricità – il fondo dominante non è il fondo dell'utente servito dal gas (ma in generale dal servizio erogato in rete – n.d.r.), bensì l'impianto di distribuzione (fondo
a destinazione industriale o commerciale); donde l'affermazione che nell'azione negatoria la legittimazione passiva spetta all'ente erogatore del servizio e non al proprietario del fondo a cui il servizio viene somministrato…Tale costante orientamento giurisprudenziale discende dal rilievo che il soggetto che trae vantaggio dal passaggio coattivo del gas (o di altri servizi di rete – n.d.r.) è, in primo luogo, l'ente erogatore, giacché tale ente, grazie alla costituzione della servitù, può esercitare l'attività industriale o commerciale di cui è titolare;
mentre il vantaggio degli utenti è solo indiretto e mediato, in quanto essi utilizzano il gas che perviene al loro fondo, attraversando il fondo altrui, solo se e in quanto l'ente erogatore lo somministri loro” (cfr. Cass. 18011/2021)
10.3.2. Si rigetta pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione formulata dalle terze chiamate.
10.4. Passando all'esame del merito della domanda di negatoria servitutis, essa è fondata solo in parte, in specie con riferimento alla servitù di acquedotto, e non invece con riferimento alle servitù di gasdotto e di elettrodotto, rispetto alle quali sussistono i presupposti per una loro costituzione in via coattiva.
10.4.1. Quanto alla servitù coattiva di gasdotto (o di passaggio di condutture di gas) essa è prevista dall'art. 3 della legge n. 154 del 2016, che recita: “I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni perla trasmissione di energia geotermica.
Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo”: nel caso di specie, poiché è concessionaria CP_9
17 del servizio di distribuzione del gas, evidentemente è titolare dell'autorizzazione sindacale richiesta dalla norma e pertanto si deve ritenere che sussistano i presupposti per la costituzione in via coattiva della servitù di gasdotto.
10.4.2. Quanto alla servitù coattiva di elettrodotto, essa è prevista dall'art. 1056, che stabilisce che “ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i fondi alle condutture elettriche, in conformità alle leggi in materia”.
Le leggi in materia vanno individuate negli artt. 102 e ss. del R.D. 1775/1933,: in particolare, l'art. 119 del R.D. 1775/1933 dispone che: “Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente”: ebbene, poiché è Controparte_7 incontestatamente concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, evidentemente è titolare dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla norma e pertanto anche con riferimento alla servitù di elettrodotto sussistono i presupposti per la sua costituzione in via coattiva.
10.4.3. Diverso il discorso per la servitù di acquedotto, che non risulta costituita né per contratto, né a titolo originario, né vi è prova dei presupposti per la sua costituzione in via coattiva.
Anzitutto, tale servitù non può essere stata costituita con la scrittura privata del
03.04.2001 non solo e non tanto perché, come visto, si tratta di atto non intavolabile, ma prima ancora perché la pattuizione è stata sottoscritta non dai titolari del fondo dominante, ossia l'allora proprietario dell'impianto di distribuzione dell'acqua, bensì dall'allora proprietario del fondo a cui l'acqua sarebbe stata somministrata
(Centronord s.r.l.), e quindi da un soggetto che non poteva essere titolare del diritto di servitù che si pretendeva di costituire.
Non sussistono neppure i presupposti per la costituzione in via coattiva di tale servitù: l'art. 1037 c.c., infatti, prevede una serie di requisiti a tal fine necessari, in particolare stabilisce che “Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio;
che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare;
che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto
18 riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque”; ebbene, se i presupposti della disponibilità dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio e della sufficienza per l'uso al quale si vuol destinare si potrebbero ritenere sussistenti alla luce del dato fattuale che, fino ad oggi, l'acqua è stata erogata alla p.ed. 2799, rispetto al requisito costituito dal passaggio più conveniente e meno pregiudizievole al fondo servente, questo non solo non è stato allegato, ma neppure si può desumere dagli atti di causa.
Neppure è stata raggiunta la prova dell'usucapione di tale servitù: dall'esame testimoniale, infatti, non è possibile ricavare con sufficiente precisione il dato di quando sia avvenuta la posa delle tubazioni dell'acqua e pertanto non v'è alcuna certezza circa il fatto che, al momento della notifica della domanda di mediazione alle terze chiamate, avvenuta via PEC 27.07.2021, le tubazioni idriche fossero presenti in loco da almeno vent'anni.
I testi assunti sul punto hanno dichiarato che la posa dei sottoservizi è iniziata nel periodo di Pasqua 2001, ma che i lavori sono terminati in autunno, verso settembre- ottobre, senza peraltro essere in grado di riferire, in maniera del tutto comprensibile
(stante il tempo passato e la specificità delle lavorazioni), quando sia avvenuta la posa di ogni singolo sottoservizio;
in particolare la teste ha chiarito Testimone_3 che “posso dire che quando hanno finito lo scavo (dove erano stati posizionati i sottoservizi – n.d.r.) era settembre inoltrato perché i miei figli erano già ritornati a scuola e lo ricordo perché per portarli a scuola usavo la macchina e quando c'era lo scavo con queste placche di ferro dovevo lasciare l'auto prima di questo scavo;
credo che sarà stato circa metà ottobre quando hanno portato via tutto;
ritengo che abbiano iniziato la posa dei sottoservizi intorno al periodo di Pasqua 2001 e lo ricordo perché era arrivata mia madre;
preciso anche ce i sottoservizi sono stati posati un po' alla volta, prima un servizio, poi veniva l'altro, e così via e quindi mi sono andata a lamentare perché questa situazione mi creava disagio e i lavori sono durati molto più a lungo di quanto mi avessero detto, ricordo che mi ero lamentata con quelli del gas, i quali mi avevano riferito che non potevano posare tutto simultaneamente (perché contemporaneamente – n.d.r.) si sarebbero dati fastidio.
19 Sono andati fuori dai piedi ad ottobre 2021, dopo numerosissime mie chiamate per eliminare le placche di ferro” (cfr. pag. 7 del verbale di testimonianza del
17.07.2024).
10.5. In definitiva, dunque, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis si accerta l'inesistenza di alcuna servitù di acquedotto a carico della p.m. 1 della p.ed. 702 e a favore delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799, tutte in
C.C. Rovereto.
10.5.1. Si condanna, pertanto, a rimuovere, a propria cura e spese, le Controparte_9 condutture dell'acqua a servizio delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in C.C.
Rovereto, passanti sulla p.m. 1 della p.ed. 702 in C.C. Rovereto, e a ripristinare i luoghi il tutto entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della inesistenza della servitù di acquedotto.
11. Le spese del giudizio vanno liquidate partitamente in relazione ai singoli rapporti processuali.
11.1. Quanto alle spese del giudizio relative al rapporto processuale fra Pt_5
.Im da un lato, e dall'altro lato, l'integrale soccombenza delle
[...] Controparte_6 attrici giustifica la loro condanna alla rifusione delle spese del giudizio nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da €
26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di media complessità, di valore indeterminato e indeterminabile, non essendo possibile fare applicazione dei criteri di cui all'art. 15).
11.1.1. Le spese di C.T.U., in quanto funzionali all'intavolazione della servitù pretesa dalla convenuta, vanno definitivamente poste a suo carico nella misura a suo tempo liquidata.
11.2. Quanto alle spese del giudizio relative al rapporto processuale fra CP_6
da un lato, e e dall'altro,
[...] Controparte_7 Controparte_9
l'accoglimento solo parziale della domanda proposta da giustifica la loro CP_6 integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
20 1. ACCERTA e DICHIARA l'avvenuto acquisto, per usucapione, della servitù di passo, a piedi e con mezzi, a favore della p.m. 1 della p.ed. 702 in C.C. Rovereto e a carico della parte di cortile, comune alle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in C.C.
Rovereto indicata con percorso retinato nell'allegato 4 alla relazione peritale del
01.04.2025, a firma del geom. che costituisce parte integrante Controparte_18 della presente sentenza;
2. AUTORIZZA il competente Conservatore del Libro Fondiario a eseguire le relative cancellazioni ed intavolazioni;
3. PONE le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata, definitivamente a carico di;
Controparte_6
C
4. CONDANNA e in solido fra Controparte_1 CP_3 Controparte_4 loro, al pagamento a favore di delle spese del giudizio liquidate in Controparte_6
€ 7.616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
5. ACCERTA l'inesistenza di alcuna servitù di acquedotto a carico della p.m. 1 della p.ed. 702 e a favore delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799, tutte in C.C. Rovereto;
6. CONDANNA a rimuovere, a propria cura e spese, le Controparte_9 condutture dell'acqua a servizio delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2799 in C.C. Rovereto
e passanti sulla p.m. 1 della p.ed. 702 in C.C. Rovereto, e a ripristinare i luoghi il tutto entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del capo che accerta l'inesistenza della servitù di acquedotto oggetto di causa;
3. COMPENSA integralmente le spese del giudizio fra , Controparte_6 [...]
e Controparte_7 Controparte_9
Così deciso in Rovereto 22.10.2025
La giudice
IU OL
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che l'odierno giudizio è stato proceduto da due tentativi di mediazione obbligatoria: il primo procedimento (n. 81/2021), attivato con domanda notificata via PEC il 27.07.2021 da CP_6 nei confronti delle odierne attrici e terze chiamate, riguardante la domanda di Parte_4 relativa al passaggio dei sottoservizi a servizio della p.ed. 2799 sulla p.m. 1 della p.ed. 702; il secondo procedimento (n. 30/2022), attivato con domanda inviata il 24.03.2022 dalle società odierne attrici alla odierna convenuta e avente ad oggetto la negatoria servitutis relativa al passaggio sulla p.ed. CP_6 2799 a favore della p.m. 1 della p.ed. 702. L'interruzione dell'usucapione decorre, per ciascuna servitù, dalla notifica della relativa domanda e quindi dal 27.07.2021 per la servitù relativa ai sottoservizi e dal 24.03.2022 per la servitù di passo.
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