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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/05/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1538/2024 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, p. IVA n. , rappresentato e difeso dall'Avv. TAURO P.IVA_1
FABRIZIO, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla C.so V. Emanuele II n. 59, pec
Email_1
, c. f. . rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1 Parte_1 C.F._1
TAURO FABRIZIO, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla C.so V. Emanuele II n.
59, pec Email_1
Opponenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore, p. IVA n. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Zaffine e Nicola Cottin, con domicilio eletto P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. Lucio Schiona in Pescara al V.le G. Marconi n. 29, pec e Email_2 Email_3 opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente – nel termine assegnato ex art. 171 ter non ha precisatole concessioni, valendo quanto già riportato nei scritti difesivi volti a chiedere accertarsi l'incompetenza per territorio del Giudice adito nel procedimento monitorio che ha portato all'emanazione del D.I.
Parte opposta – nel termine assegnato ex art. 171 ter cpc - “rigettare l'eccezione attorea di incompetenza per territorio del Tribunale adito, in quanto infondata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato da “in proprio” nonché quale “legale Parte_1 rappresentante della Società ”, per ottenere la revoca al Parte_1 Parte_1 Pt_1
pagina 1 di 5 D.I. n. 272/2024 emesso in favore della per euro 68.984,08, oltre spese di Controparte_1
procedura.
Nella narrazione dei fatti nell'atto introduttivo al presente giudizio si legge che la Controparte_1
[... è proprietaria di una sala giochi in Pescara ed era a concedere alla Società
[...]
(con contratto di affitto di ramo di azienda del 2.12.2015) la gestione di servizi Parte_1
di somministrazione alimenti e bevande nella sala giochi medesima.
Tra le stesse parti era altresì in essere un contratto sottoscritto il 23.7.2019 di associazione in partecipazione avente ad oggetto lo svolgimento da parte di Parte_1 dell'attività periodica di prelievo delle somme di denaro incassate dagli apparecchi VLT e
[...]
AWP presenti presso la sala giochi della Controparte_1
Dell'esistenza del credito portato nel procedimento monitorio la ebbe a Controparte_1
conoscere quando mese di febbraio 2024, a seguito verifiche d'incassi sugli apparecchi giochi presenti nella sala giochi, era accertato un ammanco di cassa per la somma di euro 68.984,08. Sempre a sostegno della pretesa creditoria era prodotta nel procedimento monitorio una dichiarazione scritta riferita a in cui era riportata la circostanza di una sua personale Parte_1
appropriazione indebita di una cifra di circa 80.00,00 dalla sala di cui la medesima curava la gestione.
Nella opposizione al D.I. la difesa della parte opponente riguardo a detta scrittura contestava sia la
“conformità all'originale”, sia “la firma”, nonché contestava l'esistenza del credito intimato verso la società e in tal senso sollevava un'eccezione in riconvenzionale per mancati pagamento ai compensi dovuti alla società opponente per gli incassi nella sala giochi come da contratto (pari a 1% sugli utili, come da capitolo V del citato contratto). Nello specifico questa eccezione in riconvenzionale si riferiva al mancato pagamento di crediti per partecipazione agli utili nel periodo (23.7.2019-6.02.2024); tale inadempimento portava la società opponente a perpetuare dal mese di giugno 2023 a dicembre 2024
l'omissione dei versamenti settimanali in favore della parte opposta e relativi agli incassi della sala giochi, accantonando dette somme in acconto agli utili maturati e non percepiti in passato.
Nella opposizione, oltre a chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione al D.I. eccepiva l'incompetenza per territorio in forza di quanto pattuito a pag. 9 del contratto in partecipazione del
23.7.2029.
In sede di prima udienza il G.I. ritendo opportuno decidere sulla questione preliminare di incompetenza per territorio era a concedere i termini ex art. 189 e alla successiva udienza a trattenere la causa a decisione.
pagina 2 di 5 La causa in ragione anche del perdurare del contrasto tra le parti sulla competenza per territorio, era rimessa a decisione previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, poiché la decisione investiva così come articolata, potenzialmente, un carattere decisone trattandosi di giudizio in opposizione a D.I.
Dalla lettura degli atti emerge che nel procedimento monitoro il ricorrente azionava la procedura sia nei riguardi della (sic una società) che nei riguardi di Parte_1 [...]
quale persona fisica (in proprio). Parte_1
Analizzando i rapporti contrattuali tra le due società qui in lite dalla semplice lettura del contratto sottoscritto il 23.7.2019 di associazione in partecipazione si legge come tra gli obblighi dell'associato vi il periodico prelievo delle somme incamerate degli apparecchi (slots machines) e il pagamento dei premi;
il residuo denaro nella gestione di cassa affidata alla società opponente rappresentava il
“guadagno” dell'attività intestata alla parte opposta. Ogni ammanco eventualmente accertato, essendo le attività di gestione di cassa, riferibili alla sola società opponente non può che integrare un inadempimento della società medesima.
In tal senso, la pattuizione contenuta nel contratto a pagina 9 del contratto prodotto porta a riconoscere la competenza esclusiva del tribunale di Treviso per ogni questione afferente ala puntuale esecuzione del contratto.
Il richiamo alla competenza del tribunale di Pescara in sede di procedura monitoria risultata dunque viziata da errore nei riguardi della società affidataria del servizio.
Riguardo invece alla domanda avanzata in proprio a , deve essere evidenziato Parte_1
come non questa si fonda su inadempimento contrattuale, giacché in quanto soggetto non legato da rapporto contrattuale con la parte opposta, il sopra citato contratto investe solo le due società. La pretesa creditoria mossa nei riguardi di è a titolo personale integrando ipotesi Parte_1
di una condotta illecita. Questa distinzione viene evidenziata e documentata dalle produzioni curate dalla stessa difesa opposta laddove produce una scrittura, peraltro oggetto di disconoscimento successiva istanza di verificazione. In questa scrittura, datata 4.2.2024, si legge una dichiarazione resa di pugno e che secondo la quale la scrivente si è appropriata della somma di circa 80.000,00 della società opposta e “per problemi personali”; la dichiarante non riporta alcun riferimento alla società
[...]
. Parte_1
In definitiva, l'espressione usata “per problemi personali” non può trovare una riferibilità agli interessi societari della Società Bar ON di MA CO CC e C., ma deve essere rapportata al centro dei bisogni ed esigenze personali di . Parte_1
pagina 3 di 5 Da tutto quanto sopra evidenziato e con i distingui del caso deve a questo punto ricondotto a decisone il principio secondo il quale il giudice del Tribunale che ha emesso il decreto mantiene la competenza funzionale e inderogabile a pronunciare la dichiarazione di nullità/revoca del decreto ingiuntivo laddove la competenza territoriale non risulta errata.
In questi termini laddove è emerso che l'incompetenza territoriale è fondata solo per uno degli opponenti deve essere revocato per questi, mentre rimarrà valido nei confronti dell'opponente per il quale non sussiste l'incompetenza e deve essere dunque disposta con ordinanza la rimessone in istruttoria per disporre il prosieguo con un ordinario giudizio di cognizione per l'accertamento del credito;
il giudizio dunque proseguirà in questo caso come normale opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice originariamente adito.
Diversamente per l'opponente rispetto al quale è stata accertata l'incompetenza, sulla base della consolidata giurisprudenza, la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, (Cass. n. 1372/2016, Cass. n.
13426/2020, Cass. n. 20839/2021), in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, a fortiori, quella del giudice del monitorio.
Per l'effetto andrà revocato il D.I. emesso dal tribunale di Pescara nei riguardi della sola società
[...]
e tale pronunciamento non può disporsi Parte_1
con ordinanza, ma con sentenza.
Infatti, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che, eventualmente e su impulso di parte, trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv. 638491 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10981 del
14/07/2003, Rv. 565007, Cassazione n. 0115988 del 7/6/2023).
In merito alle spese di lite, sulla premessa, che il Giudice dell'opposizione nel pieno esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del pagina 4 di 5 giudice originariamente adito, e conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo, deve pronunciarsi anche sulle spese di lite, in ossequio al principio generale della soccombenza.
Infatti, qualora il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza non prevedesse anche la condanna alla spese di lite, l'opposto potrebbe decidere di non riassumere il giudizio – magari, depositando ex novo un ricorso per decreto ingiuntivo, questa volta, innanzi a un Giudice competente -, e tale mancata riassunzione andrebbe a discapito proprio dell'opponente che aveva, a ragione, eccepito l'incompetenza: una conseguenza inaccettabile proprio alla luce del fatto che la riassunzione potrebbe anche non avere luogo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano in dispositivo;
tenuto conto delle semplici questioni trattate e della effettiva attività svolta nel presente giudizio, trova giustificazione una riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. 147/2022,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 272/2024 del Tribunale di Pescara in quanto emesso dal
Giudice incompetente per territorio limitatamente alla Parte_1
, essendo competente per territorio il valore il Tribunale di Treviso,
[...]
condanna, per l'effetto, parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della
[...]
che si liquidano in € 4.217,00 per compensi di avvocati, Parte_1
oltre RSP, iva, cap.
Pescara, 20 maggio 2025.
Il GOP
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1538/2024 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, p. IVA n. , rappresentato e difeso dall'Avv. TAURO P.IVA_1
FABRIZIO, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla C.so V. Emanuele II n. 59, pec
Email_1
, c. f. . rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1 Parte_1 C.F._1
TAURO FABRIZIO, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla C.so V. Emanuele II n.
59, pec Email_1
Opponenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore, p. IVA n. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Zaffine e Nicola Cottin, con domicilio eletto P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. Lucio Schiona in Pescara al V.le G. Marconi n. 29, pec e Email_2 Email_3 opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente – nel termine assegnato ex art. 171 ter non ha precisatole concessioni, valendo quanto già riportato nei scritti difesivi volti a chiedere accertarsi l'incompetenza per territorio del Giudice adito nel procedimento monitorio che ha portato all'emanazione del D.I.
Parte opposta – nel termine assegnato ex art. 171 ter cpc - “rigettare l'eccezione attorea di incompetenza per territorio del Tribunale adito, in quanto infondata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato da “in proprio” nonché quale “legale Parte_1 rappresentante della Società ”, per ottenere la revoca al Parte_1 Parte_1 Pt_1
pagina 1 di 5 D.I. n. 272/2024 emesso in favore della per euro 68.984,08, oltre spese di Controparte_1
procedura.
Nella narrazione dei fatti nell'atto introduttivo al presente giudizio si legge che la Controparte_1
[... è proprietaria di una sala giochi in Pescara ed era a concedere alla Società
[...]
(con contratto di affitto di ramo di azienda del 2.12.2015) la gestione di servizi Parte_1
di somministrazione alimenti e bevande nella sala giochi medesima.
Tra le stesse parti era altresì in essere un contratto sottoscritto il 23.7.2019 di associazione in partecipazione avente ad oggetto lo svolgimento da parte di Parte_1 dell'attività periodica di prelievo delle somme di denaro incassate dagli apparecchi VLT e
[...]
AWP presenti presso la sala giochi della Controparte_1
Dell'esistenza del credito portato nel procedimento monitorio la ebbe a Controparte_1
conoscere quando mese di febbraio 2024, a seguito verifiche d'incassi sugli apparecchi giochi presenti nella sala giochi, era accertato un ammanco di cassa per la somma di euro 68.984,08. Sempre a sostegno della pretesa creditoria era prodotta nel procedimento monitorio una dichiarazione scritta riferita a in cui era riportata la circostanza di una sua personale Parte_1
appropriazione indebita di una cifra di circa 80.00,00 dalla sala di cui la medesima curava la gestione.
Nella opposizione al D.I. la difesa della parte opponente riguardo a detta scrittura contestava sia la
“conformità all'originale”, sia “la firma”, nonché contestava l'esistenza del credito intimato verso la società e in tal senso sollevava un'eccezione in riconvenzionale per mancati pagamento ai compensi dovuti alla società opponente per gli incassi nella sala giochi come da contratto (pari a 1% sugli utili, come da capitolo V del citato contratto). Nello specifico questa eccezione in riconvenzionale si riferiva al mancato pagamento di crediti per partecipazione agli utili nel periodo (23.7.2019-6.02.2024); tale inadempimento portava la società opponente a perpetuare dal mese di giugno 2023 a dicembre 2024
l'omissione dei versamenti settimanali in favore della parte opposta e relativi agli incassi della sala giochi, accantonando dette somme in acconto agli utili maturati e non percepiti in passato.
Nella opposizione, oltre a chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione al D.I. eccepiva l'incompetenza per territorio in forza di quanto pattuito a pag. 9 del contratto in partecipazione del
23.7.2029.
In sede di prima udienza il G.I. ritendo opportuno decidere sulla questione preliminare di incompetenza per territorio era a concedere i termini ex art. 189 e alla successiva udienza a trattenere la causa a decisione.
pagina 2 di 5 La causa in ragione anche del perdurare del contrasto tra le parti sulla competenza per territorio, era rimessa a decisione previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, poiché la decisione investiva così come articolata, potenzialmente, un carattere decisone trattandosi di giudizio in opposizione a D.I.
Dalla lettura degli atti emerge che nel procedimento monitoro il ricorrente azionava la procedura sia nei riguardi della (sic una società) che nei riguardi di Parte_1 [...]
quale persona fisica (in proprio). Parte_1
Analizzando i rapporti contrattuali tra le due società qui in lite dalla semplice lettura del contratto sottoscritto il 23.7.2019 di associazione in partecipazione si legge come tra gli obblighi dell'associato vi il periodico prelievo delle somme incamerate degli apparecchi (slots machines) e il pagamento dei premi;
il residuo denaro nella gestione di cassa affidata alla società opponente rappresentava il
“guadagno” dell'attività intestata alla parte opposta. Ogni ammanco eventualmente accertato, essendo le attività di gestione di cassa, riferibili alla sola società opponente non può che integrare un inadempimento della società medesima.
In tal senso, la pattuizione contenuta nel contratto a pagina 9 del contratto prodotto porta a riconoscere la competenza esclusiva del tribunale di Treviso per ogni questione afferente ala puntuale esecuzione del contratto.
Il richiamo alla competenza del tribunale di Pescara in sede di procedura monitoria risultata dunque viziata da errore nei riguardi della società affidataria del servizio.
Riguardo invece alla domanda avanzata in proprio a , deve essere evidenziato Parte_1
come non questa si fonda su inadempimento contrattuale, giacché in quanto soggetto non legato da rapporto contrattuale con la parte opposta, il sopra citato contratto investe solo le due società. La pretesa creditoria mossa nei riguardi di è a titolo personale integrando ipotesi Parte_1
di una condotta illecita. Questa distinzione viene evidenziata e documentata dalle produzioni curate dalla stessa difesa opposta laddove produce una scrittura, peraltro oggetto di disconoscimento successiva istanza di verificazione. In questa scrittura, datata 4.2.2024, si legge una dichiarazione resa di pugno e che secondo la quale la scrivente si è appropriata della somma di circa 80.000,00 della società opposta e “per problemi personali”; la dichiarante non riporta alcun riferimento alla società
[...]
. Parte_1
In definitiva, l'espressione usata “per problemi personali” non può trovare una riferibilità agli interessi societari della Società Bar ON di MA CO CC e C., ma deve essere rapportata al centro dei bisogni ed esigenze personali di . Parte_1
pagina 3 di 5 Da tutto quanto sopra evidenziato e con i distingui del caso deve a questo punto ricondotto a decisone il principio secondo il quale il giudice del Tribunale che ha emesso il decreto mantiene la competenza funzionale e inderogabile a pronunciare la dichiarazione di nullità/revoca del decreto ingiuntivo laddove la competenza territoriale non risulta errata.
In questi termini laddove è emerso che l'incompetenza territoriale è fondata solo per uno degli opponenti deve essere revocato per questi, mentre rimarrà valido nei confronti dell'opponente per il quale non sussiste l'incompetenza e deve essere dunque disposta con ordinanza la rimessone in istruttoria per disporre il prosieguo con un ordinario giudizio di cognizione per l'accertamento del credito;
il giudizio dunque proseguirà in questo caso come normale opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice originariamente adito.
Diversamente per l'opponente rispetto al quale è stata accertata l'incompetenza, sulla base della consolidata giurisprudenza, la declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, (Cass. n. 1372/2016, Cass. n.
13426/2020, Cass. n. 20839/2021), in quanto l'incompetenza dello stesso giudice implica, a fortiori, quella del giudice del monitorio.
Per l'effetto andrà revocato il D.I. emesso dal tribunale di Pescara nei riguardi della sola società
[...]
e tale pronunciamento non può disporsi Parte_1
con ordinanza, ma con sentenza.
Infatti, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che, eventualmente e su impulso di parte, trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv. 638491 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10981 del
14/07/2003, Rv. 565007, Cassazione n. 0115988 del 7/6/2023).
In merito alle spese di lite, sulla premessa, che il Giudice dell'opposizione nel pieno esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del pagina 4 di 5 giudice originariamente adito, e conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo, deve pronunciarsi anche sulle spese di lite, in ossequio al principio generale della soccombenza.
Infatti, qualora il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza non prevedesse anche la condanna alla spese di lite, l'opposto potrebbe decidere di non riassumere il giudizio – magari, depositando ex novo un ricorso per decreto ingiuntivo, questa volta, innanzi a un Giudice competente -, e tale mancata riassunzione andrebbe a discapito proprio dell'opponente che aveva, a ragione, eccepito l'incompetenza: una conseguenza inaccettabile proprio alla luce del fatto che la riassunzione potrebbe anche non avere luogo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano in dispositivo;
tenuto conto delle semplici questioni trattate e della effettiva attività svolta nel presente giudizio, trova giustificazione una riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. 147/2022,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 272/2024 del Tribunale di Pescara in quanto emesso dal
Giudice incompetente per territorio limitatamente alla Parte_1
, essendo competente per territorio il valore il Tribunale di Treviso,
[...]
condanna, per l'effetto, parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della
[...]
che si liquidano in € 4.217,00 per compensi di avvocati, Parte_1
oltre RSP, iva, cap.
Pescara, 20 maggio 2025.
Il GOP
dott. Anastasio Morelli
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