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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 4720/2024, pendente: tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Alessandro Milo (C.F. ) e Amedeo Di Pietro (C.F. C.F._2
); C.F._3 appellante e
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 appellata contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- premesso che , con citazione notificata in data Parte_1
30/10/2024, proponeva appello avverso la sentenza n. 4024/2024 del
12/04/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata respinta la domanda che il predetto aveva proposto, nei confronti dell per ottenere il risarcimento del danno da una pretesa Controparte_2 responsabilità sanitaria;
- rilevato che, con successivo provvedimento del 20.2.2025 ritualmente comunicato all'appellante, veniva disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di prima comparizione, mediante la concessione del termine fino al 7.3.2025 per il deposito di note scritte;
- rilevato che l'appellata, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'appello, ometteva di costituirsi;
- rilevato che, con nota depositata il 5.11.2024, l'appellante dichiarava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc, di avere notificato, alla controparte, una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello e chiedeva volersi adottare declaratoria di estinzione del processo;
- rilevato che risulta effettivamente documentata la rituale notifica, all
[...]
della dichiarazione di rinuncia agli atti del presente giudizio di CP_2 appello, operata dall'appellante in data 5.11.2024;
- rilevato che, nella specie, stante la contumacia della parte appellata, la rinuncia agli atti del giudizio determini l'estinzione del giudizio di appello, non essendo necessaria l'accettazione della controparte;
- rilevato che alcuna statuizione sulle spese del giudizio di appello debba essere adottata, stante la contumacia dell'appellata;
- ritenuto che non sussistano i presupposti per ritenere operante il meccanismo del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della l. n. 228 del 2012, non essendosi al cospetto di una pronuncia di rigetto o di declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio della 8^ SEZ. CIV., in data 10/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 2/3 pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 4720/2024, pendente: tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Alessandro Milo (C.F. ) e Amedeo Di Pietro (C.F. C.F._2
); C.F._3 appellante e
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 appellata contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- premesso che , con citazione notificata in data Parte_1
30/10/2024, proponeva appello avverso la sentenza n. 4024/2024 del
12/04/2024, pronunciata dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata respinta la domanda che il predetto aveva proposto, nei confronti dell per ottenere il risarcimento del danno da una pretesa Controparte_2 responsabilità sanitaria;
- rilevato che, con successivo provvedimento del 20.2.2025 ritualmente comunicato all'appellante, veniva disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di prima comparizione, mediante la concessione del termine fino al 7.3.2025 per il deposito di note scritte;
- rilevato che l'appellata, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'appello, ometteva di costituirsi;
- rilevato che, con nota depositata il 5.11.2024, l'appellante dichiarava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc, di avere notificato, alla controparte, una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello e chiedeva volersi adottare declaratoria di estinzione del processo;
- rilevato che risulta effettivamente documentata la rituale notifica, all
[...]
della dichiarazione di rinuncia agli atti del presente giudizio di CP_2 appello, operata dall'appellante in data 5.11.2024;
- rilevato che, nella specie, stante la contumacia della parte appellata, la rinuncia agli atti del giudizio determini l'estinzione del giudizio di appello, non essendo necessaria l'accettazione della controparte;
- rilevato che alcuna statuizione sulle spese del giudizio di appello debba essere adottata, stante la contumacia dell'appellata;
- ritenuto che non sussistano i presupposti per ritenere operante il meccanismo del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della l. n. 228 del 2012, non essendosi al cospetto di una pronuncia di rigetto o di declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio della 8^ SEZ. CIV., in data 10/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 2/3 pag. 3/3