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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3377/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3377/2022 promossa da:
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE (C.F.: ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Catania, che la rappresenta e difende ex lege;
OPPONENTE contro
IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI Controparte_1
IMPRESE CON VIA C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Verona, via Carlo Cattaneo n. 20, elettivamente domiciliata in Roma, via
Antonio Bertoloni n. 29, presso lo studio del prof. avv. STEFANO SABLONE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio l Parte_1
ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1009/2022, con il quale il Tribunale di CU
[...]
le aveva ingiunto di pagare a in proprio e quale mandataria del Controparte_1 [...]
l'importo di €. 346.557,39, oltre accessori e spese Parte_2
del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo residuo delle prestazioni consistenti nella predisposizione del progetto esecutivo – III stralcio – del contratto di appalto del 25.3.2009 per i servizi di architettura ed ingegneria relativi a lavori denominati “acquisizione aree e realizzazione dei piazzali attrezzati nel porto commerciale” di Augusta, meglio individuate nelle fatture n. 9/PA del 4.5.2018 di €. 246.985,20, n. 10/PA del 4.5.2018 di €. 23.314,20, n. 001/P/2018 dell'8.6.2018 di
€. 246.985,20 e 002/P/2018 dell'8.6.2018 di €. 23.314,20.
L'ente opponente ha sostenuto di non essere tenuto al pagamento di alcuna somma per la causale sopra esposta.
A tal riguardo, l ha anzitutto evidenziato Parte_1
come, essendo mancato – per svariate ragioni - l'affidamento dell'appalto dei lavori, fosse venuta meno l'utilità delle prestazioni di architettura ed ingegneria che questi ultimi presupponevano.
Per altro verso, l'ente opponente ha ritenuto di aver integralmente remunerato i servizi resi da controparte, arrestatisi alla fase della progettazione esecutiva.
Infine, l , al fine di opporsi alla pretesa Parte_1
avversaria, ha opposto in compensazione un controcredito da indebito oggettivo, rilevando all'uopo di aver corrisposto alla parte ingiungente – in dipendenza di altro appalto relativo alla progettazione di raccordo ferroviario - importi non dovuti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto integrale della opposizione.
in proprio e quale mandataria del Controparte_1 Parte_2
ha negato di essere stata integralmente soddisfatta da controparte, precisando come
[...]
solo attività precedenti rispetto al III stralcio della progettazione esecutiva fossero state remunerate, ed ha contestato l'operatività della invocata compensazione, rappresentando come il credito opposto dall fosse stato riconosciuto inesistente Parte_1
dalla sentenza n. 1050/2021 emessa dal Tribunale di CU il 4.6.2021 a definizione del procedimento n. R.G. 6971/2017.
Concessa la provvisoria esecuzione integrale del decreto opposto, la causa, non essendo necessaria istruttoria, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui essa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione non è fondata e va respinta per le seguenti ragioni.
In via preliminare, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna opposta – attrice in senso sostanziale - l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis,
Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533). Deve tuttavia ricordarsi che i fatti specificamente dedotti da una parte e non contestati dall'altra, ove quest'ultima si sia costituita, non abbisognano di alcuna prova in virtù di quanto previsto dall'art. 115
c.p.c.
Nel caso di specie, come emerge dal ricorso monitorio, in proprio e quale mandataria Controparte_1
Par capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese ha chiesto la Parte_2
remunerazione delle prestazioni consistenti nella predisposizione del III stralcio del progetto esecutivo del contratto di appalto del 25.3.2009 per i servizi di architettura ed ingegneria relativi a lavori denominati “acquisizione aree e realizzazione dei piazzali attrezzati nel porto commerciale” di Augusta, individuate nelle fatture n. 9/PA del 4.5.2018 di €. 246.985,20, n. 10/PA del 4.5.2018 di
€. 23.314,20, n. 001/P/2018 dell'8.6.2018 di €. 246.985,20 e 002/P/2018 dell'8.6.2018 di €. 23.314,20
(v. pag. 3 del ricorso monitorio;
v. anche pag. 9 della citazione in opposizione, in cui parte opponente rappresenta – seppur negando la fondatezza della pretesa – che è “la progettazione esecutiva”
l'attività “di cui parte opposta chiede … una nuova indebita remunerazione”).
2.1. Tanto precisato, la stessa opponente Parte_1 ha dichiarato in citazione che “delle prestazioni indicate in contratto il RTP ricorrente ha eseguito tutte le prime sino alla redazione del progetto esecutivo”, mentre “non si è invece dato corso alle attività successive” (v. pag. 3 della citazione).
Ancora, con la nota del 10.7.2018 – prodotta sempre dall'ente ingiunto (v. pagg.
7-8 degli all. 28-29 della produzione di parte opponente) - il R.U.P. ing. ha mostrato di aver preso atto Testimone_1 delle “fatture elettroniche n. 001/P/2018 del 08.06.2018 della di €. 237.485,77 Controparte_1 relativa ad ½ dell'onorario per la consegna del progetto esecutivo 3° stralcio, oltre INARCASSA 4%,
e nn. 002/P/2018 del 08.06.2018 della di €. 22.417,50 relativa a compensi forfetari, Controparte_1 geologia, oltre INARCASSA al 4%”.
Nel predetto documento, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni relative al III stralcio del progetto esecutivo risulta - seppur indirettamente - confermata, nella misura in cui il soggetto che lo ha redatto ha dichiarato di non dover corrispondere alla la somma di €. 346.557,36 Controparte_1
esclusivamente perché essa avrebbe dovuto essere recuperata all'esito di giudizio promosso contro quest'ultima davanti al Tribunale di CU (v. pagg.
7-8 degli all. 28-29 della produzione di parte opponente;
v. anche pagg. 10-11 della citazione, in cui si chiarisce che, “per recuperare somme Cont indebitamente pagate allo per la non commissionata richiesta di progettazione del raccordo ferroviario, l'Amministrazione ha proceduto, in data 10.7.2018, a compensare i saldi della progettazione esecutiva Acquisizione nuove aree e realizzazione piazzali attrezzati con quanto erroneamente pagato per la progettazione esecutiva del raccordo ferroviario come da note di credito Cont
13 PA emesse rispettivamente da e da ” e, al contempo, si specifica che CP_1 Parte_2
in relazione a tale contenzioso, è stata emessa la sentenza n. 1050/2021 del Tribunale di CU).
Alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, appare incontrovertibile l'espletamento dell'attività di cui la creditrice ingiungente ha chiesto la remunerazione con il ricorso monitorio.
2.2. Chiarito ciò, i pagamenti che l'ente opponente ha affermato di aver eseguito non appaiono idonei ad estinguere la pretesa azionata con la domanda d'ingiunzione.
Ed infatti, nella citazione in opposizione notificata dall Parte_1
si legge testualmente che “l'appaltatore provvedeva a redigere il progetto
[...] preliminare dei piazzali e, in applicazione dell'art. 20 del contratto, il pagamento dei corrispettivi avveniva per metà al momento della consegna degli elaborati (doc. 13) e la restante metà all'atto della approvazione (verifica) da parte del RUP il 4.10.2011 (doc. 14 - 15). Il 24.1.2012 veniva consegnato dai progettisti il progetto definitivo generale dei piazzali attrezzati. In data 15.3.2012
l'Autorità corrispondeva il 50% dei compensi previsti come da art. 20 del contratto (doc. 16). In data
25.6.2012, con nota prot. n. 4182 (doc. 17a), il Presidente dell'Autorità invitava il RUP a richiedere ai progettisti di redigere il progetto definitivo di un 1° stralcio funzionale dell'intervento per un importo di €. 28.300.000,00, così come già ipotizzato alla pagina 27, figura 12, del progetto definitivo Cont generale consegnato dal . L'invito era prontamente girato ai progettisti dal RUP con nota prot.
n. 4262 del 26.6.2012 (doc. 17b). Il progetto definitivo del 1° stralcio dell'intervento fu redatto e consegnato all'Autorità il 10.7.2012 che provvide a pagare il 50% dei corrispettivi come convenuto
(doc. 18). Il progetto definitivo generale fu approvato il 24.10.2012 dagli enti competenti in
Conferenza dei servizi (doc. 19a) e il 27.2.2013 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (doc.
19b) e infine fu validato sotto il profilo tecnico dall'Autorità di Sistema giusto verbale del 14.10.2013
(doc. 19c) e approvato con delibera presidenziale 66/2013 del 21.10.2016 (doc. 19d). In corrispondenza di tali scadenze fu corrisposto il residuo compenso contrattuale (doc. 20a e 20b). La redazione della progettazione esecutiva dei lavori “Acquisizione nuove aree e realizzazione piazzali attrezzati” e il pagamento dei relativi corrispettivi – oggetto del giudizio che occupa il Tribunale – hanno avuto la stessa sorte e sono documentati come di seguito illustrato. Infatti, il 15 ottobre 2013, con prot. 6344 si commissionava all'operatore la redazione del progetto esecutivo delle opere (doc.
21). Il 18.12.2013 si assumeva l'impegno di spesa e si procedeva a liquidare le fatture n. 430 e n.
431/2013 emesse da e le fatture n. 127 e n. 128/2013 emesse da per il primo CP_1 Parte_2
50% dei compensi previsti in contratto (doc. 22). Il 16 luglio 2014 il progetto esecutivo del primo stralcio era validato come eseguibile (doc. 23). Il 17 aprile e il 27.7.2014 si procedeva a liquidare in due tranches (70% e 30%) il restante 50% dei corrispettivi della progettazione esecutiva (doc. 24a e 24b) e con decreto commissariale del 23.2.2015 si provvedeva ad approvare […] il progetto esecutivo (doc. 25)” (v. pagg.
9-10 della citazione in opposizione).
Ricordato come le prestazioni di cui è chiesta remunerazione nel presente giudizio si correlino al III stralcio della progettazione esecutiva e siano individuate dalle fatture n. 9/PA del 4.5.2018 di €.
246.985,20, n. 10/PA del 4.5.2018 di €. 23.314,20, n. 001/P/2018 dell'8.6.2018 di €. 246.985,20 e
002/P/2018 dell'8.6.2018 di €. 23.314,20, appare evidente come i pagamenti sopra dedotti siano riferibili ad attività precedenti.
2.3. Non può infine trovare accoglimento l'eccezione di compensazione sollevata parte opponente.
Come si è visto, l' ha in particolare sostenuto Parte_1
di essere titolare di un controcredito da indebito oggettivo, che discenderebbe dall'avere l'ente ingiunto corrisposto alla parte ingiungente – in dipendenza di altro appalto relativo alla progettazione di raccordo ferroviario - importi non dovuti.
La posizione creditoria opposta in compensazione ha formato l'oggetto del giudizio deciso, in primo grado, dalla sentenza n. 1050/2021 emessa dal Tribunale di CU il 4.6.2021 a definizione del procedimento n. R.G. 6971/2017 e, in secondo grado, dalla sentenza n. 1424/2024 emessa dalla Corte
d'Appello di Catania il 27.9.2024 a definizione del procedimento n. R.G. 957/2021.
Tanto premesso, a tal riguardo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, confermando l'orientamento maggioritario già in passato affermatosi, ha enunciato “i seguenti principi di diritto: A) “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido,
o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione
(art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. D)
La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione
è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.” (così Cass. Civ. Sez. Un.
15.11.2016, n. 23225).
Ad inequivocabile conferma di come non sia possibile procedere a compensazione legale né giudiziale in assenza di passaggio in giudicato della sentenza che accerti – in processo diverso da quello avente ad oggetto il credito principale – la posizione creditoria da compensare, nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si legge ancora che
“l'eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità (Cass. 8338 del 2011) […] la compensazione legale si distingue da quella giudiziale perché per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di “pronta e facile liquidazione” […] se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015, n. 9608 del 19 aprile 2013) […] in quest'ultimo caso il giudice dell'eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o 337, secondo comma cod. proc. civ., qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato (Cass. n. 325 del 1992), ma, non potendo realizzarsi la condizione prevista dal secondo comma dell'art. 1243 cod. civ. – che costituisce disciplina processuale speciale ai fini della reciproca elisione dei crediti nel processo instaurato dal creditore principale – (il giudice) deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione […] l'eccezione di compensazione non configura un presupposto di natura logico-giuridica sui requisiti del credito principale il cui accertamento giustifichi il sacrificio delle ragioni di tutela di questo oltre i limiti previsti dalla stessa norma – ossia la possibilità di procrastinare, cautelativamente (Cass. 5319 del 09/08/1983), la condanna ad adempiere del debitore fino alla pronta e facile liquidazione, nel medesimo processo, del credito opposto in compensazione – consentendo di sospendere la decisione sulla causa principale fino al passaggio in giudicato del giudizio sul controcredito come se questo pregiudicasse, in tutto o in parte, l'esito della causa sul credito principale (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass.,
4 dicembre 2010, n. 25272) […] è principio immanente, innucleato nell'art. 1243 secondo comma cod. civ., che la compensazione giudiziale è processualmente rilevante soltanto quando il giudice del credito principale sia competente anche per il credito opposto in compensazione, con conseguente esclusione dell'eccezione di compensazione fondata su un credito la cui certezza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso. Non solo la disciplina speciale contenuta nell'art. 1243 cod. civ. consente la sospensione cautelativa della decisione sul credito principale soltanto se il credito opposto in compensazione è di facile e pronta liquidazione, ma sia il conferimento di questo potere al giudice del credito principale, sia la finalità con esso perseguita, postulano che il giudizio prosegua dinanzi al giudice del credito principale per consentirgli di effettuare la valutazione e la liquidazione del controcredito prevista dalla norma. E quindi, come nel caso in cui l'accertamento del credito opposto in compensazione non sia facile e pronto il giudice del credito principale, per espressa previsione normativa, non ha il potere di sospendere la decisione su quest'ultimo, ma deve immediatamente decidere su di esso, così a maggior ragione non può sospenderne la decisione a norma degli artt. 295 o 337 secondo comma cod. proc. civ. che certamente gli precludono qualsiasi valutazione di pronta o facile liquidazione del controcredito in quanto spettante al giudice competente” (così, ancora,Cass. Civ. Sez. Un. 15.11.2016, n. 23225 cit.).
I superiori principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass.
Civ. Sez. VI-III 4.12.2018, n. 31359; Cass. Civ. Sez. II 18.10.2024, n. 27113).
Infine, per quanto interessa nella presente sede, il Supremo Collegio ha puntualizzato che grava su chi promuove l'eccezione di cui all'art. 1243 c.c. l'onere di dimostrare il passaggio in giudicato – e, dunque, la definitività – della sentenza di accertamento del credito opposto in compensazione, a cui
è subordinata l'operatività di quest'ultima, sia nella forma legale sia in quella giudiziale (cfr. Cass.
Civ. Sez. Un. 15.11.2016, n. 23225 cit., in cui, in merito alla “certezza del controcredito”, si precisa che il relativo “onere della prova spetta all'eccipiente” e si richiama, in proposito, Cass. Civ. Sez.
Lav. 11.4.2001, n. 5444, ove si legge testualmente che “la questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo di crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile di ufficio ed è soggetta all'onere di allegazione e di prova: essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto”).
Operate le superiori fondamentali premesse, nel caso di specie, la sentenza n. 1424/2024 emessa dalla
Corte d'Appello di Catania il 27.9.2024 a definizione del procedimento n. R.G. 957/2021 ha riconosciuto all'Autorità di Sistema il diritto di recuperare da Parte_1
in proprio e quale mandataria del Controparte_1 Parte_2
la somma di €. 346.557,40 (v. la sentenza depositata da parte opponente all'udienza
[...]
del 22.10.2024).
Di tale pronuncia non consta tuttavia in alcun modo il passaggio in giudicato, mentre – come si è evidenziato – non rileva la immediata esecutività di essa ai fini dell'applicazione dell'art. 1243 c.c.
(cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 15.11.2016, n. 23225 cit. “l'eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità”).
Gravando, come si è visto, sull' – in quanto Parte_1
soggetto che ha proposto la relativa eccezione – l'onere di dimostrare la certezza del credito da opporre in compensazione, quest'ultima non può operare, in mancanza di prova della definitività dell'accertamento della posizione creditoria opposta dal debitore ingiunto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
15.11.2016, n. 23225 cit.; Cass. Civ. Sez. Lav. 11.4.2001, n. 5444 cit.).
Conseguentemente, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., nessuna estinzione del diritto azionato con il ricorso monitorio può essere utilmente invocata in questo procedimento dalla parte opponente e l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
Fermo rimanendo che ai fini del rigetto dell'eccezione di cui all'art. 1243 c.c. è sufficiente la omessa dimostrazione, ad opera di chi la promuova, della definitività della pronuncia che accerti il credito opposto in compensazione, nella vicenda in esame il mancato avveramento di tale ultima circostanza
è confermato dalle deduzioni della stessa in proprio e quale mandataria del Controparte_1
Parte_2
Sia nella comparsa conclusionale (v. pag. 12) sia nella memoria di replica (v. pag. 2) parte opposta ha infatti esplicitamente dichiarato che “la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1424 del
27.9.2024 invocata dall'Autorità Portuale all'udienza del 22.10.2024, che riguarda altra opera pubblica relativa al “raccordo ferroviario”, […] è erronea e sarà oggetto, a breve, di ricorso in
Cassazione”.
Le superiori considerazioni, com'è altrettanto pacifico, non precludono alla odierna parte opponente di far valere in separata sede il credito oggi invano opposto in compensazione, ove l'accertamento dell'esistenza di quest'ultimo - già oggetto della sentenza n. 1424/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Catania il 27.9.2024 – dovesse risultare definitivo in tutto o in parte per mancata proposizione del ricorso per cassazione od in ragione del suo rigetto totale o parziale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
15.11.2016, n. 23225 cit., ove si puntualizza che, in caso di compensazione, “il vantaggio delle parti” si traduce nella possibilità di “risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese” e si aggiunge che “l'eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità”).
3. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' del di . Parte_1 Pt_1 Parte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei minimi per tutte le fasi, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata – connessa alla sostanziale ammissione della pretesa in esame da parte dell'ente ingiunto - e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto a parte opposta (scaglione di riferimento: €. 260.001,00 - €.
520.000,00).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., avendo il rigetto dell'opposizione proposta dall' richiesto un vaglio giurisdizionale della Parte_1
vicenda processuale – specialmente alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di compensazione giudiziale – tale da escludere la temerarietà della resistenza giudiziale frapposta dalla parte opponente (v. Cass. Civ. Sez. II 3.5.2022, n. 13859, ove si legge che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3377/2022, ogni altra istanza ed eccezione disattese:
- rigetta l'opposizione proposta dall' avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1009/2022, emesso dal Tribunale di CU, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna l'Autorità a pagare in favore di Parte_1 CP_1
in proprio e quale mandataria del
[...] Parte_2
le spese di lite, che liquida in €. 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
[...]
C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in CU, il 12.5.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3377/2022 promossa da:
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE (C.F.: ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Catania, che la rappresenta e difende ex lege;
OPPONENTE contro
IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI Controparte_1
IMPRESE CON VIA C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Verona, via Carlo Cattaneo n. 20, elettivamente domiciliata in Roma, via
Antonio Bertoloni n. 29, presso lo studio del prof. avv. STEFANO SABLONE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio l Parte_1
ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1009/2022, con il quale il Tribunale di CU
[...]
le aveva ingiunto di pagare a in proprio e quale mandataria del Controparte_1 [...]
l'importo di €. 346.557,39, oltre accessori e spese Parte_2
del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo residuo delle prestazioni consistenti nella predisposizione del progetto esecutivo – III stralcio – del contratto di appalto del 25.3.2009 per i servizi di architettura ed ingegneria relativi a lavori denominati “acquisizione aree e realizzazione dei piazzali attrezzati nel porto commerciale” di Augusta, meglio individuate nelle fatture n. 9/PA del 4.5.2018 di €. 246.985,20, n. 10/PA del 4.5.2018 di €. 23.314,20, n. 001/P/2018 dell'8.6.2018 di
€. 246.985,20 e 002/P/2018 dell'8.6.2018 di €. 23.314,20.
L'ente opponente ha sostenuto di non essere tenuto al pagamento di alcuna somma per la causale sopra esposta.
A tal riguardo, l ha anzitutto evidenziato Parte_1
come, essendo mancato – per svariate ragioni - l'affidamento dell'appalto dei lavori, fosse venuta meno l'utilità delle prestazioni di architettura ed ingegneria che questi ultimi presupponevano.
Per altro verso, l'ente opponente ha ritenuto di aver integralmente remunerato i servizi resi da controparte, arrestatisi alla fase della progettazione esecutiva.
Infine, l , al fine di opporsi alla pretesa Parte_1
avversaria, ha opposto in compensazione un controcredito da indebito oggettivo, rilevando all'uopo di aver corrisposto alla parte ingiungente – in dipendenza di altro appalto relativo alla progettazione di raccordo ferroviario - importi non dovuti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto integrale della opposizione.
in proprio e quale mandataria del Controparte_1 Parte_2
ha negato di essere stata integralmente soddisfatta da controparte, precisando come
[...]
solo attività precedenti rispetto al III stralcio della progettazione esecutiva fossero state remunerate, ed ha contestato l'operatività della invocata compensazione, rappresentando come il credito opposto dall fosse stato riconosciuto inesistente Parte_1
dalla sentenza n. 1050/2021 emessa dal Tribunale di CU il 4.6.2021 a definizione del procedimento n. R.G. 6971/2017.
Concessa la provvisoria esecuzione integrale del decreto opposto, la causa, non essendo necessaria istruttoria, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui essa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione non è fondata e va respinta per le seguenti ragioni.
In via preliminare, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna opposta – attrice in senso sostanziale - l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis,
Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533). Deve tuttavia ricordarsi che i fatti specificamente dedotti da una parte e non contestati dall'altra, ove quest'ultima si sia costituita, non abbisognano di alcuna prova in virtù di quanto previsto dall'art. 115
c.p.c.
Nel caso di specie, come emerge dal ricorso monitorio, in proprio e quale mandataria Controparte_1
Par capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese ha chiesto la Parte_2
remunerazione delle prestazioni consistenti nella predisposizione del III stralcio del progetto esecutivo del contratto di appalto del 25.3.2009 per i servizi di architettura ed ingegneria relativi a lavori denominati “acquisizione aree e realizzazione dei piazzali attrezzati nel porto commerciale” di Augusta, individuate nelle fatture n. 9/PA del 4.5.2018 di €. 246.985,20, n. 10/PA del 4.5.2018 di
€. 23.314,20, n. 001/P/2018 dell'8.6.2018 di €. 246.985,20 e 002/P/2018 dell'8.6.2018 di €. 23.314,20
(v. pag. 3 del ricorso monitorio;
v. anche pag. 9 della citazione in opposizione, in cui parte opponente rappresenta – seppur negando la fondatezza della pretesa – che è “la progettazione esecutiva”
l'attività “di cui parte opposta chiede … una nuova indebita remunerazione”).
2.1. Tanto precisato, la stessa opponente Parte_1 ha dichiarato in citazione che “delle prestazioni indicate in contratto il RTP ricorrente ha eseguito tutte le prime sino alla redazione del progetto esecutivo”, mentre “non si è invece dato corso alle attività successive” (v. pag. 3 della citazione).
Ancora, con la nota del 10.7.2018 – prodotta sempre dall'ente ingiunto (v. pagg.
7-8 degli all. 28-29 della produzione di parte opponente) - il R.U.P. ing. ha mostrato di aver preso atto Testimone_1 delle “fatture elettroniche n. 001/P/2018 del 08.06.2018 della di €. 237.485,77 Controparte_1 relativa ad ½ dell'onorario per la consegna del progetto esecutivo 3° stralcio, oltre INARCASSA 4%,
e nn. 002/P/2018 del 08.06.2018 della di €. 22.417,50 relativa a compensi forfetari, Controparte_1 geologia, oltre INARCASSA al 4%”.
Nel predetto documento, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni relative al III stralcio del progetto esecutivo risulta - seppur indirettamente - confermata, nella misura in cui il soggetto che lo ha redatto ha dichiarato di non dover corrispondere alla la somma di €. 346.557,36 Controparte_1
esclusivamente perché essa avrebbe dovuto essere recuperata all'esito di giudizio promosso contro quest'ultima davanti al Tribunale di CU (v. pagg.
7-8 degli all. 28-29 della produzione di parte opponente;
v. anche pagg. 10-11 della citazione, in cui si chiarisce che, “per recuperare somme Cont indebitamente pagate allo per la non commissionata richiesta di progettazione del raccordo ferroviario, l'Amministrazione ha proceduto, in data 10.7.2018, a compensare i saldi della progettazione esecutiva Acquisizione nuove aree e realizzazione piazzali attrezzati con quanto erroneamente pagato per la progettazione esecutiva del raccordo ferroviario come da note di credito Cont
13 PA emesse rispettivamente da e da ” e, al contempo, si specifica che CP_1 Parte_2
in relazione a tale contenzioso, è stata emessa la sentenza n. 1050/2021 del Tribunale di CU).
Alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, appare incontrovertibile l'espletamento dell'attività di cui la creditrice ingiungente ha chiesto la remunerazione con il ricorso monitorio.
2.2. Chiarito ciò, i pagamenti che l'ente opponente ha affermato di aver eseguito non appaiono idonei ad estinguere la pretesa azionata con la domanda d'ingiunzione.
Ed infatti, nella citazione in opposizione notificata dall Parte_1
si legge testualmente che “l'appaltatore provvedeva a redigere il progetto
[...] preliminare dei piazzali e, in applicazione dell'art. 20 del contratto, il pagamento dei corrispettivi avveniva per metà al momento della consegna degli elaborati (doc. 13) e la restante metà all'atto della approvazione (verifica) da parte del RUP il 4.10.2011 (doc. 14 - 15). Il 24.1.2012 veniva consegnato dai progettisti il progetto definitivo generale dei piazzali attrezzati. In data 15.3.2012
l'Autorità corrispondeva il 50% dei compensi previsti come da art. 20 del contratto (doc. 16). In data
25.6.2012, con nota prot. n. 4182 (doc. 17a), il Presidente dell'Autorità invitava il RUP a richiedere ai progettisti di redigere il progetto definitivo di un 1° stralcio funzionale dell'intervento per un importo di €. 28.300.000,00, così come già ipotizzato alla pagina 27, figura 12, del progetto definitivo Cont generale consegnato dal . L'invito era prontamente girato ai progettisti dal RUP con nota prot.
n. 4262 del 26.6.2012 (doc. 17b). Il progetto definitivo del 1° stralcio dell'intervento fu redatto e consegnato all'Autorità il 10.7.2012 che provvide a pagare il 50% dei corrispettivi come convenuto
(doc. 18). Il progetto definitivo generale fu approvato il 24.10.2012 dagli enti competenti in
Conferenza dei servizi (doc. 19a) e il 27.2.2013 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (doc.
19b) e infine fu validato sotto il profilo tecnico dall'Autorità di Sistema giusto verbale del 14.10.2013
(doc. 19c) e approvato con delibera presidenziale 66/2013 del 21.10.2016 (doc. 19d). In corrispondenza di tali scadenze fu corrisposto il residuo compenso contrattuale (doc. 20a e 20b). La redazione della progettazione esecutiva dei lavori “Acquisizione nuove aree e realizzazione piazzali attrezzati” e il pagamento dei relativi corrispettivi – oggetto del giudizio che occupa il Tribunale – hanno avuto la stessa sorte e sono documentati come di seguito illustrato. Infatti, il 15 ottobre 2013, con prot. 6344 si commissionava all'operatore la redazione del progetto esecutivo delle opere (doc.
21). Il 18.12.2013 si assumeva l'impegno di spesa e si procedeva a liquidare le fatture n. 430 e n.
431/2013 emesse da e le fatture n. 127 e n. 128/2013 emesse da per il primo CP_1 Parte_2
50% dei compensi previsti in contratto (doc. 22). Il 16 luglio 2014 il progetto esecutivo del primo stralcio era validato come eseguibile (doc. 23). Il 17 aprile e il 27.7.2014 si procedeva a liquidare in due tranches (70% e 30%) il restante 50% dei corrispettivi della progettazione esecutiva (doc. 24a e 24b) e con decreto commissariale del 23.2.2015 si provvedeva ad approvare […] il progetto esecutivo (doc. 25)” (v. pagg.
9-10 della citazione in opposizione).
Ricordato come le prestazioni di cui è chiesta remunerazione nel presente giudizio si correlino al III stralcio della progettazione esecutiva e siano individuate dalle fatture n. 9/PA del 4.5.2018 di €.
246.985,20, n. 10/PA del 4.5.2018 di €. 23.314,20, n. 001/P/2018 dell'8.6.2018 di €. 246.985,20 e
002/P/2018 dell'8.6.2018 di €. 23.314,20, appare evidente come i pagamenti sopra dedotti siano riferibili ad attività precedenti.
2.3. Non può infine trovare accoglimento l'eccezione di compensazione sollevata parte opponente.
Come si è visto, l' ha in particolare sostenuto Parte_1
di essere titolare di un controcredito da indebito oggettivo, che discenderebbe dall'avere l'ente ingiunto corrisposto alla parte ingiungente – in dipendenza di altro appalto relativo alla progettazione di raccordo ferroviario - importi non dovuti.
La posizione creditoria opposta in compensazione ha formato l'oggetto del giudizio deciso, in primo grado, dalla sentenza n. 1050/2021 emessa dal Tribunale di CU il 4.6.2021 a definizione del procedimento n. R.G. 6971/2017 e, in secondo grado, dalla sentenza n. 1424/2024 emessa dalla Corte
d'Appello di Catania il 27.9.2024 a definizione del procedimento n. R.G. 957/2021.
Tanto premesso, a tal riguardo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, confermando l'orientamento maggioritario già in passato affermatosi, ha enunciato “i seguenti principi di diritto: A) “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido,
o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione
(art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. D)
La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione
è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.” (così Cass. Civ. Sez. Un.
15.11.2016, n. 23225).
Ad inequivocabile conferma di come non sia possibile procedere a compensazione legale né giudiziale in assenza di passaggio in giudicato della sentenza che accerti – in processo diverso da quello avente ad oggetto il credito principale – la posizione creditoria da compensare, nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si legge ancora che
“l'eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità (Cass. 8338 del 2011) […] la compensazione legale si distingue da quella giudiziale perché per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di “pronta e facile liquidazione” […] se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015, n. 9608 del 19 aprile 2013) […] in quest'ultimo caso il giudice dell'eccezione di compensazione non può sospendere il giudizio sul credito principale ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o 337, secondo comma cod. proc. civ., qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa sentenza non passata in giudicato (Cass. n. 325 del 1992), ma, non potendo realizzarsi la condizione prevista dal secondo comma dell'art. 1243 cod. civ. – che costituisce disciplina processuale speciale ai fini della reciproca elisione dei crediti nel processo instaurato dal creditore principale – (il giudice) deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione […] l'eccezione di compensazione non configura un presupposto di natura logico-giuridica sui requisiti del credito principale il cui accertamento giustifichi il sacrificio delle ragioni di tutela di questo oltre i limiti previsti dalla stessa norma – ossia la possibilità di procrastinare, cautelativamente (Cass. 5319 del 09/08/1983), la condanna ad adempiere del debitore fino alla pronta e facile liquidazione, nel medesimo processo, del credito opposto in compensazione – consentendo di sospendere la decisione sulla causa principale fino al passaggio in giudicato del giudizio sul controcredito come se questo pregiudicasse, in tutto o in parte, l'esito della causa sul credito principale (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass.,
4 dicembre 2010, n. 25272) […] è principio immanente, innucleato nell'art. 1243 secondo comma cod. civ., che la compensazione giudiziale è processualmente rilevante soltanto quando il giudice del credito principale sia competente anche per il credito opposto in compensazione, con conseguente esclusione dell'eccezione di compensazione fondata su un credito la cui certezza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso. Non solo la disciplina speciale contenuta nell'art. 1243 cod. civ. consente la sospensione cautelativa della decisione sul credito principale soltanto se il credito opposto in compensazione è di facile e pronta liquidazione, ma sia il conferimento di questo potere al giudice del credito principale, sia la finalità con esso perseguita, postulano che il giudizio prosegua dinanzi al giudice del credito principale per consentirgli di effettuare la valutazione e la liquidazione del controcredito prevista dalla norma. E quindi, come nel caso in cui l'accertamento del credito opposto in compensazione non sia facile e pronto il giudice del credito principale, per espressa previsione normativa, non ha il potere di sospendere la decisione su quest'ultimo, ma deve immediatamente decidere su di esso, così a maggior ragione non può sospenderne la decisione a norma degli artt. 295 o 337 secondo comma cod. proc. civ. che certamente gli precludono qualsiasi valutazione di pronta o facile liquidazione del controcredito in quanto spettante al giudice competente” (così, ancora,Cass. Civ. Sez. Un. 15.11.2016, n. 23225 cit.).
I superiori principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (così Cass.
Civ. Sez. VI-III 4.12.2018, n. 31359; Cass. Civ. Sez. II 18.10.2024, n. 27113).
Infine, per quanto interessa nella presente sede, il Supremo Collegio ha puntualizzato che grava su chi promuove l'eccezione di cui all'art. 1243 c.c. l'onere di dimostrare il passaggio in giudicato – e, dunque, la definitività – della sentenza di accertamento del credito opposto in compensazione, a cui
è subordinata l'operatività di quest'ultima, sia nella forma legale sia in quella giudiziale (cfr. Cass.
Civ. Sez. Un. 15.11.2016, n. 23225 cit., in cui, in merito alla “certezza del controcredito”, si precisa che il relativo “onere della prova spetta all'eccipiente” e si richiama, in proposito, Cass. Civ. Sez.
Lav. 11.4.2001, n. 5444, ove si legge testualmente che “la questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo di crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile di ufficio ed è soggetta all'onere di allegazione e di prova: essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto”).
Operate le superiori fondamentali premesse, nel caso di specie, la sentenza n. 1424/2024 emessa dalla
Corte d'Appello di Catania il 27.9.2024 a definizione del procedimento n. R.G. 957/2021 ha riconosciuto all'Autorità di Sistema il diritto di recuperare da Parte_1
in proprio e quale mandataria del Controparte_1 Parte_2
la somma di €. 346.557,40 (v. la sentenza depositata da parte opponente all'udienza
[...]
del 22.10.2024).
Di tale pronuncia non consta tuttavia in alcun modo il passaggio in giudicato, mentre – come si è evidenziato – non rileva la immediata esecutività di essa ai fini dell'applicazione dell'art. 1243 c.c.
(cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 15.11.2016, n. 23225 cit. “l'eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità”).
Gravando, come si è visto, sull' – in quanto Parte_1
soggetto che ha proposto la relativa eccezione – l'onere di dimostrare la certezza del credito da opporre in compensazione, quest'ultima non può operare, in mancanza di prova della definitività dell'accertamento della posizione creditoria opposta dal debitore ingiunto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
15.11.2016, n. 23225 cit.; Cass. Civ. Sez. Lav. 11.4.2001, n. 5444 cit.).
Conseguentemente, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., nessuna estinzione del diritto azionato con il ricorso monitorio può essere utilmente invocata in questo procedimento dalla parte opponente e l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
Fermo rimanendo che ai fini del rigetto dell'eccezione di cui all'art. 1243 c.c. è sufficiente la omessa dimostrazione, ad opera di chi la promuova, della definitività della pronuncia che accerti il credito opposto in compensazione, nella vicenda in esame il mancato avveramento di tale ultima circostanza
è confermato dalle deduzioni della stessa in proprio e quale mandataria del Controparte_1
Parte_2
Sia nella comparsa conclusionale (v. pag. 12) sia nella memoria di replica (v. pag. 2) parte opposta ha infatti esplicitamente dichiarato che “la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1424 del
27.9.2024 invocata dall'Autorità Portuale all'udienza del 22.10.2024, che riguarda altra opera pubblica relativa al “raccordo ferroviario”, […] è erronea e sarà oggetto, a breve, di ricorso in
Cassazione”.
Le superiori considerazioni, com'è altrettanto pacifico, non precludono alla odierna parte opponente di far valere in separata sede il credito oggi invano opposto in compensazione, ove l'accertamento dell'esistenza di quest'ultimo - già oggetto della sentenza n. 1424/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Catania il 27.9.2024 – dovesse risultare definitivo in tutto o in parte per mancata proposizione del ricorso per cassazione od in ragione del suo rigetto totale o parziale (cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
15.11.2016, n. 23225 cit., ove si puntualizza che, in caso di compensazione, “il vantaggio delle parti” si traduce nella possibilità di “risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese” e si aggiunge che “l'eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità”).
3. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' del di . Parte_1 Pt_1 Parte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei minimi per tutte le fasi, tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata – connessa alla sostanziale ammissione della pretesa in esame da parte dell'ente ingiunto - e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto a parte opposta (scaglione di riferimento: €. 260.001,00 - €.
520.000,00).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., avendo il rigetto dell'opposizione proposta dall' richiesto un vaglio giurisdizionale della Parte_1
vicenda processuale – specialmente alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di compensazione giudiziale – tale da escludere la temerarietà della resistenza giudiziale frapposta dalla parte opponente (v. Cass. Civ. Sez. II 3.5.2022, n. 13859, ove si legge che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3377/2022, ogni altra istanza ed eccezione disattese:
- rigetta l'opposizione proposta dall' avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1009/2022, emesso dal Tribunale di CU, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna l'Autorità a pagare in favore di Parte_1 CP_1
in proprio e quale mandataria del
[...] Parte_2
le spese di lite, che liquida in €. 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
[...]
C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in CU, il 12.5.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti