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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 2353/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2353 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MARIO LUCCI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CLAUDIA RUPERTO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, proponendo CP_1
opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80), non riscontrate dall' all'esito della visita di revisione eseguita dalla Commissione CP_1
Medica in data 28.02.2022.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 3468/2022, il CTU nominato dal
Giudice, dott. in accordo con quanto emerso in sede Persona_1
amministrativa, negava la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della prestazione richiesta.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale che “accertata l'invalidità ex art 1 L.
508/88 riconosca in favore della ricorrente l'indennità di accompagnamento
(L.18/80) (necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) a decorrere dalla data della domanda amministrativa.”.
Nel costituirsi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta, in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att. c.p.c., la rinnovazione delle indagini peritali, la causa è stata discussa all'odierna del
6.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (pervenute unicamente dalla difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione, anche alla luce di refertazione medica aggiornata versata in atti.
Ebbene, il CTU nominato in questa fase, dott. dopo aver Persona_2
sottoposto nuovamente a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha osservato che “La sig.ra , in Parte_1 relazione ad un processo degenerativo poliarticolare cui si associano segni di deterioramento cognitivo, presenta rallentamento, disorientamento nel tempo, lieve aumento della cifosi dorsale, limitazione dei movimenti del tronco e delle anche, necessità di aiuto nei passaggi posturali (dalla posizione seduta alla eretta, non riesce a sollevarsi da sola dalla sedia.) e nella vestizione. La deambulazione, rallentata, con ausilio di bastone da passeggio che porta a destra e' a passetti con sostanziale strisciamento dei piedi, facilmente esauribile”.
Sulla base di tali osservazioni, il CTU ha ritenuto “concretizzate le condizioni per la concessione della indennità di accompagnamento oggetto dell'accertamento con decorrenza dall'ottobre 2023 ovvero, nell'ambito di una progressione di malattia con aggravamento del quadro disfunzionale, tenuto conto delle relative realtà obiettivate, dal periodo intermedio tra la visita effettuata per l'ATP e la nostra visita”.
Tali conclusioni, avverso le quali non risultano pervenute note critiche, appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di ottobre 2023.
Non può invece trovare accoglimento la domanda, formulata in ricorso, di condanna dell' al pagamento delle relative provvidenze economiche, alla luce CP_1
del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non possono condurre a statuizioni sul diritto alla prestazione né tanto meno alla condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio richiesto (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lavoro, sent. 8 aprile 2019, n. 9755). Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere compensate tra le parti, essendo la decorrenza del requisito sanitario di cui all'art.1
L. 18/80 successiva all'introduzione del presente giudizio di opposizione.
Le spese di CTU, invece, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' , in quanto funzionali all'accertamento del requisito sanitario, così CP_1
come emerso all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie previste Parte_1
dall'art. 1 della legge 18/80 con decorrenza dal mese di ottobre 2023;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decretio.
Così deciso in Tivoli, il 07/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2353 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MARIO LUCCI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CLAUDIA RUPERTO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, proponendo CP_1
opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80), non riscontrate dall' all'esito della visita di revisione eseguita dalla Commissione CP_1
Medica in data 28.02.2022.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 3468/2022, il CTU nominato dal
Giudice, dott. in accordo con quanto emerso in sede Persona_1
amministrativa, negava la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della prestazione richiesta.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale che “accertata l'invalidità ex art 1 L.
508/88 riconosca in favore della ricorrente l'indennità di accompagnamento
(L.18/80) (necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) a decorrere dalla data della domanda amministrativa.”.
Nel costituirsi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta, in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att. c.p.c., la rinnovazione delle indagini peritali, la causa è stata discussa all'odierna del
6.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (pervenute unicamente dalla difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione, anche alla luce di refertazione medica aggiornata versata in atti.
Ebbene, il CTU nominato in questa fase, dott. dopo aver Persona_2
sottoposto nuovamente a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha osservato che “La sig.ra , in Parte_1 relazione ad un processo degenerativo poliarticolare cui si associano segni di deterioramento cognitivo, presenta rallentamento, disorientamento nel tempo, lieve aumento della cifosi dorsale, limitazione dei movimenti del tronco e delle anche, necessità di aiuto nei passaggi posturali (dalla posizione seduta alla eretta, non riesce a sollevarsi da sola dalla sedia.) e nella vestizione. La deambulazione, rallentata, con ausilio di bastone da passeggio che porta a destra e' a passetti con sostanziale strisciamento dei piedi, facilmente esauribile”.
Sulla base di tali osservazioni, il CTU ha ritenuto “concretizzate le condizioni per la concessione della indennità di accompagnamento oggetto dell'accertamento con decorrenza dall'ottobre 2023 ovvero, nell'ambito di una progressione di malattia con aggravamento del quadro disfunzionale, tenuto conto delle relative realtà obiettivate, dal periodo intermedio tra la visita effettuata per l'ATP e la nostra visita”.
Tali conclusioni, avverso le quali non risultano pervenute note critiche, appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di ottobre 2023.
Non può invece trovare accoglimento la domanda, formulata in ricorso, di condanna dell' al pagamento delle relative provvidenze economiche, alla luce CP_1
del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non possono condurre a statuizioni sul diritto alla prestazione né tanto meno alla condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio richiesto (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lavoro, sent. 8 aprile 2019, n. 9755). Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere compensate tra le parti, essendo la decorrenza del requisito sanitario di cui all'art.1
L. 18/80 successiva all'introduzione del presente giudizio di opposizione.
Le spese di CTU, invece, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' , in quanto funzionali all'accertamento del requisito sanitario, così CP_1
come emerso all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie previste Parte_1
dall'art. 1 della legge 18/80 con decorrenza dal mese di ottobre 2023;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decretio.
Così deciso in Tivoli, il 07/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli