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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5836 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 11277 / 2018
All'udienza del 03/12/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 03/12/2025
Il G.I.
Dott.ssa DA RI Patanè
N. R.G. 11277/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DA RI Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11277/2018 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] e (c.f. Parte_2 [...]
) nata a [...] il [...] e residente in [...], Corso San C.F._2
Vito n. 186/E, entrambi nella qualità di Eredi legittimi di , deceduto Persona_1
il 08.11.2020, elettivamente domiciliati in Catania, V.le XX Settembre 47/E presso lo studio dell'avv. Salvatore Trigila che li difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, CF: , elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
FIRENZE, 158 ACI CASTELLO presso lo studio dell'Avv. PORTO MAURO , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/12/2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di consiglio adottando, all'esito il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 26.06.2018, parte attrice ha citato in giudizio il in Catania, al fine di ottenere la declaratoria Controparte_2
di nullità o l'annullamento della delibera adottata in data 25.05.2018.
In particolare parte attrice ha impugnato la delibera in quanto il convenuto CP_1
avrebbe ripartito in maniera errata le somme dovute dallo stesso, all'attore Pt_1
Inoltre parte attrice ha impugnato anche i punti 2-3-4- dell'ordine del giorno, che avrebbero posto a carico dell'attore somme per la “gestione Espurgo”, nonché per lavori effettuati anche sui prospetti interni.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
In data 11.11.2022, si costituivano in giudizio gli eredi dell'attore, deceduto in data
08.11.2020.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Nella fattispecie in esame, ricorre un caso di cessazione della materia del contendere, in quanto tale fattispecie si verifica ogni qualvolta la delibera impugnata venga sostituita da una successiva. Secondo l'orientamento condivisibile della S.C., “la disposizione dell'art. 2377 comma ultimo cod. civ., secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido. (Cass. 12439/1997)
Benchè nella fattispecie in esame non sia stata adottata altra delibera in sostituzione di quella impugnata, essendo la stessa revocata, in ogni caso ha perso la sua efficacia e validità e pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Nella fattispecie in esame, il convenuto ha revocato implicitamente la CP_1
delibera impugnata, con quelle adottate in data 01.07.2019 e 11.09.2019.
La cessazione della materia del contendere, in ordine al pagamento delle spese, impone l'adozione del criterio della soccombenza virtuale.
Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello di Catania ha emesso due sentenze, in cui ha chiarito anche quale sia il criterio di riparto delle spese, applicabile nella fattispecie.
In particolare, nella sentenza parziale n° 1994/2020, la Corte ha precisato che il criterio di riparto da applicare è quello sancito dalle SSUU n° 9449/2016, secondo la quale:
“In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del .” (Cass. SSUU 9449/2016) CP_1
Inoltre, la S.C. con pronunce successive ha confermato il suddetto principio ed in particolare ha statuito: “Il che subisca, nella propria unità immobiliare, un CP_1
danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza tuttavia essere CP_1
esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati. (Cass. 18187/2021)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il principio di riparto applicato dal CP_1
convenuto che ha ricompreso anche parte attrice è legittimo.
In relazione all'impugnazione dei punti 2-3-4 dell'ordine del giorno, con cui l'assemblea ha approvato il bilancio consuntivo 2017, il preventivo del 2018 e il bilancio consuntivo dei lavori eseguiti nella scala A e nei prospetti interni della stessa si osserva quanto segue: parte attrice lamenta che, poiché il suo appartamento è stato inagibile a causa delle infiltrazioni, oggetto del giudizio sopra citato, non avrebbe dovuto partecipare al pagamento degli oneri condominiali.
Orbene gli oneri condominiali, in quanto obbligazioni “ propter rem” , sono caratterizzate dall'irrinunciabile collegamento tra l'obbligo e la “res”.
In conseguenza gli oneri vanno pagati anche se l'appartamento è inagibile, come è accaduto nella fattispecie in esame, in quanto sorgono dal diritto di proprietà sulle parti comuni e sul bene di proprietà esclusiva.
In conseguenza va rigettata anche questa domanda formulata da parte attrice.
La revoca della delibera ha determinato la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte e tre le motivazioni poste a base della domanda di parte attrice, non potendo considerarsi, l'accertamento richiesto con le memorie ex art. 183 VI comma cpc n° 1, semplice precisazione di una domanda già proposta, ma invece introduzione, nel giudizio, di domanda nuova, e come tale inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e parte attrice va condannata a rifondere a parte convenuta le spese processuali che si liquidano in € 3.809,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%. Così deciso in Catania, il 03/12/2025
Il GIUDICE
dott.ssa DA RI Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011