Ordinanza collegiale 18 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03037/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3037 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Ministero Universita' e Ricerca, Cisia Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto del 10.09.2024 con la quale l’Università degli Studi di Milano ha negato alla ricorrente- l’iscrizione alla Facoltà di Medicina Veterinaria;
nonché di tutti gli atti antecedenti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa LV NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con la quale l’Università degli Studi di Milano ha negato l’iscrizione alla Facoltà di Medicina Veterinaria.
Espone di essere stata iscritta nell’anno accademico 2022-2023 alla Facoltà di Benessere Animale, dopo il superamento del test di ingresso e di aver presentato domanda per entrare nella Facoltà di Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2023-2024, a cui risulterebbe “ iscritta dopo aver passato il TOLC ( Test- dc.2) di ammissione con il punteggio di 85.10”.
Tuttavia dopo essere stata accolta nel Team IVSA Milan- International Veterinary Students’ Association e aver frequentato i corsi con matricola n.981950, ha ricevuto il provvedimento in oggetto, con cui la ricorrente veniva esclusa dalla graduatoria dell’Università degli Studi di Milano,
in quanto il nominativo non risultava presente nel portale CINECA (Consorzio Interuniversitario dell'Italia Nord Est per il Calcolo Automatico), per gli accessi 2023-2024.
La ricorrente ha depositato uno screenshot della pagina personale in qualità di studentessa di UNIMIA, da cui risulterebbe l’iscrizione della medesima al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2023/2024.
Avverso il provvedimento impugnato ha dedotto nei primi due motivi il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’Università si sarebbe basato solo sulle dichiarazioni dei consorzi, senza svolgere alcun accertamento su errori o disfunzioni del sistema informatico.
Nella terza censura lamenta la violazione degli artt. 10 bis e 21 octies della legge 241/1990, nonché dell’art. 24 Cost.
Si è costituita in giudizio l’Università, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto sarebbe stata riscontrata la partecipazione ai test TOLC-S in data 16.7.2020 per Scienze Naturale e TOLC-AV in data 7.9.2021 per il Corso di Laurea in Allevamento e Benessere degli Animali di Affezione, mentre non risulterebbe alcun atto ufficiale che provi il superamento del TOLC-Vet per la facoltà di Veterinaria, come emerge dalla dichiarazione del 26.11.2024 del Direttore CISIA.
L’Università intimata nella memoria depositata in data 9.12.2024, oltre a contestare la fondatezza della pretesa della ricorrente, ha dichiarato di aver presentato in data 17.10.2024 una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, “rappresentando quanto appreso per le opportune valutazioni e l’adozione di provvedimenti eventualmente ritenuti necessari ”.
Con ordinanza collegiale n. 3717 del 18.12.2024 è stata chiesta all’Università una relazione su eventuali malfunzionamenti del sistema informatico proprio durante lo svolgimento del test sostenuto dalla ricorrente e sul valore della documentazione prodotta dalla ricorrente, che sembrerebbe comprovare l’iscrizione della ricorrente (doc. n. 2 di parte ricorrente e 2.1 dell’Università) e come possa essere stato generato detto documento, in assenza di partecipazione al test della ricorrente.
La Dirigente responsabile della Segretaria Studenti con relazione dell’8.1.2025, ha dichiarato la “ non veridicità della documentazione prodotta da -OMISSIS- in allegato al proprio ricorso come doc. n. 2 e doc. n. 3 ” (cioè la documentazione che proverebbe che la ricorrente ha passato il TOLC-VET di ammissione con il punteggio di 85.10) e che in seguito agli accertamenti svolti su richiesta dell’Ateneo, nel mese di giugno 2024 CISIA ha dichiarato che “-OMISSIS- non ha mai svolto il test TOLC-VET, ma ha sostenuto solamente un TOLC-S nel 2020 e un TOLC-AV nel 2021 ”, confermando che “ il nominativo di -OMISSIS- non è presente nel portale degli accessi programmati CINECA per l’a.a. 2023/2024.”
Sulla base della relazione dell’Università, con ordinanza n. 103 del 22.1.2025 la domanda cautelare veniva respinta, con la seguente motivazione: “ Ritenuto, alla luce dell’istruttoria compiuta dall’Università e dei chiarimenti forniti in ottemperanza dell’ordinanza collegiale, che il ricorso non presenti profili di fondatezza, a fronte di elementi che sembrano escludere, al sommario esame tipico di questa fase, che la ricorrente abbia partecipato correttamente al TOLC- VET tanto che la sua condotta è stata sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria penale”.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dall’Università, disposto per mancato svolgimento e superamento del test TOLC-Vet, con la conseguenza che il suo nominativo non risultava inserito nel portale CINECA degli accessi programmati per l’anno accademico 2023-24. Come emerge dalla ricostruzione in fatto, il fuoco della questione è la prova circa la partecipazione alla selezione e il superamento della stessa.
Il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso – CISIA - che ha gestito il test di ingresso a cui la ricorrente afferma di aver partecipato, ha certificato che la ricorrente “ non ha sostenuto alcuna prova TOLC -VET per l’a.a. 2023/2024 ” né che “ abbia mai effettuato l’iscrizione necessaria per la partecipazione alla prova”.
Questo ha comportato il mancato inserimento del suo nominativo sul portale CINECA degli accessi programmati 2023-24, elenco a cui l’Università è vincolata.
La ricorrente ha prodotto la presunta iscrizione ad un TOLC del 25 luglio 2023 e uno screenshot della sua pagina personale su UNIMIA, da cui risulterebbe l’iscrizione della medesima al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2023/2024, atti che tuttavia non risultano provenienti dal Consorzio né dall’Università e al vaglio dell’autorità giudiziaria penale.
2) All’esito dell’istruttoria, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.
Le prime due censure in cui viene dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’Università si sarebbe basata solo sulle dichiarazioni dei consorzi, senza svolgere alcun accertamento su errori o disfunzioni del sistema informatico, sono infondate.
L’Università era vincolata agli esiti del sistema di selezione prescelto, cioè il test TOLC-VET, gestito dal consorzio CISIA, che ha dichiarato che la ricorrente non ha mai svolto il test TOLC-VET e l’elenco dei nominativi presenti nel portale CINECA che gestisce gli accessi programmati 2023-24.
Il Collegio ritiene opportuno evidenziare che il Direttore di CISIA ha dichiarato non solo che la ricorrente non ha mai svolto il test TOLC-VET, ma che non risulta neppure la sua iscrizione al test.
La ricorrente non ha né comprovato né argomentato alcun malfunzionamento del programma informatico (ossia il software), non avendo offerto neppure un principio di prova in ordine al fatto che non sia stata riscontrata la sua iscrizione, oltre che con specifico riferimento alla sua partecipazione alla selezione.
L’assenza quindi di un principio di prova sulle possibili disfunzioni del sistema, esclude qualsiasi possibilità di inserimento nella graduatoria da parte dell’Università degli Studi di Milano, che recepisce i risultati forniti da CINECA, elaborati a conclusione della valutazione dei test in maniera automatica, rispetto ai quali non residua alcun margine di discrezionalità in capo all'Università medesima.
Anche la terza censura in cui si lamenta la violazione degli artt. 10 bis e 21 octies della legge 241/1990, nonché dell’art. 24 Cost. è infondata.
Il provvedimento impugnato dispone l’esclusione dal corso universitario a seguito del mancato superamento della prova di ammissione: la fattispecie si inquadra quindi nell’ambito di una procedura selettiva, rispetto alla quale, secondo l’orientamento prevalente l’art. 10 bis L. n. 241/1990 non può trovare applicazione, in quanto connotata dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante. In ogni caso, oltre alla circostanza che l’Università non avrebbe potuto adottare un diverso provvedimento da quello in concreto adottato, in quanto vincolata agli elenchi CINECA, la ricorrente ha avuto possibilità di rappresentare le proprie ragioni, che si fondavano su un presunto difetto del sistema informatico, sfornito di prova.
4) Il ricorso deve quindi essere respinto.
Per la particolarità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO IE, Presidente
LV NI, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV NI | NO IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.