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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 427/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ) Parte_2 C.F._1
Entrambi con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI FRANCESCO
APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI GIOVANNI
[...] P.IVA_2 e dell'avv. ONORATO PATRIZIA APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
<< - accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, disporre l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n° 5362/2021, Protocollo n° 127409/2022 adottata da
, in Controparte_1 persona del Responsabile dell'Unità Supporto Giuridico di Area Metropolitana e Sanzioni, Dott.
e notificata in data 02.08.2022, nonché del verbale di contestazione di illecito Persona_1 amministrativo n° 1/2021 elevato dai Carabinieri Forestali di Vergato e notificato in data 11.02.2021 in quanto infondati ed illegittimi nei termini della loro formulazione, nonché l'annullamento di ogni altro provvedimento e/o atto amministrativo presupposto connesso e/o collegato, per tutti i motivi meglio esplicitati nella narrativa del presente ricorso.
IN SUBORDINE:
pagina 1 di 7 - nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti comunque classificati non pericolosi, confermata anche dalla sentenza emessa dal Tribunale Penale di Bologna in data 12.03.2024 (si veda il doc. C), disporre l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale pari ad €.
2.000 ex art. 258, comma 2 del D. Lgs.
152/2006, primo periodo, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ed in ogni caso disporre la revoca della sanzione amministrativa accessoria della decadenza del sig. Parte_2 dalla carica di Amministratore della società per la durata di un mese, stante l'inapplicabilità della norma al caso di specie.
IN ESTREMO SUBORDINE:
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la violazione dell'art. 258, comma 2 del D. Lgs.
152/2006, secondo periodo, disporre l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale ed in ogni caso disporre la revoca della sanzione amministrativa accessoria della decadenza del sig. dalla carica di Amministratore della società per la durata Parte_2 di un mese, stante la particolare tenuità del caso, confermata anche dalla sentenza emessa dal
Tribunale Penale di Bologna in data 12.03.2024 (si veda il doc. C), e la natura facoltativa della medesima.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si reiterano le prove richieste e non ammesse in primo grado, ossia:
Chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
1) “Vero che la i Sigg.rri Testimone_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno concesso in comodato d'uso gratuito alla società una porzione Parte_6 Parte_1 del terreno di loro proprietà, nel Comune di Vergato, Via Porretana, come da contratto che le viene mostrato (doc. n° 3 fascicolo di primo grado)?”;
2) “Vero che tale porzione di terreno è stata impiegata e utilizzata da Parte_1 esclusivamente quale sito per l'allocazione temporanea di materiali e attrezzature, impiegati nelle lavorazioni quotidiane sui cantieri appaltati dalla società ENEL?”;
3) “Vero che i cavi, le bobine e i trasformatori utilizzati da nelle lavorazioni Parte_1 rappresentano materiale di cantiere che viene di volta in volta restituito alla società
[...]
, come da documentazione che le viene mostrata (doc. n° 4 fascicolo di primo CP_2 grado)?”;
4) “Vero che i cavi, prima del loro ritiro, vengono suddivisi per tipologia (rame, alluminio, alluminio contenente acido) e collocati su appositi bancali?”;
5) “Vero che per quanto attiene l'alluminio, la suddivisione è effettuata per colori?”;
6) “Vero che successivamente alla loro suddivisione, i cavi vengono pesati e muniti di cartelli identificativi?”;
7) “Vero che tale materiale, con cadenza quindicinale, viene restituito alla società ENEL, come da documentazione che le viene mostrata (doc. n° 5 fascicolo di primo grado)?”;
8) “Vero che la stessa procedura prevista per il trattamento dei cavi, viene seguita anche per le bobine, come da documentazione che le viene mostrata (doc. n° 6 fascicolo di primo grado)?”;
9) “Vero che i trasformatori recuperati dal cantiere vengono riconsegnati alla proprietaria, mediante i DDT che le vengono mostrati (doc. n° 7 fascicolo di primo grado)?”;
10) “Vero che alcuni dei trasformatori recuperati vengono anche utilizzati e nuovamente reimpiegati sugli impianti?”; pagina 2 di 7 11) “Vero che i codici CER apposti sui container, siti nel cantiere di Vergato, oggetto di controllo da parte dei Carabinieri Forestali di vergato, sono quelli riprodotti nella documentazione fotografica che le viene mostrata (doc. n° 9 fascicolo di primo grado)?”;
12) “Vero che i codici CER affissi nei suddetti container, a causa delle avverse condizioni metereologiche, si sono staccati nei giorni immediatamente precedenti al controllo eseguito dai Carabinieri Forestali del Comune di Vergato in data 09.02.2021?”;
13) “Vero che i materiali collocati all'interno dei container sono prelevati da aziende autorizzate al loro trattamento?”
14) “Vero che, al momento del controllo eseguito dai Carabinieri Forestali di Vergato, i materiali di cantiere si trovavano collocati temporaneamente fuori dai container, in attesa di essere controllati da parte del personale addetto alla loro collocazione all'interno dei container?”;
15) “Vero che, una volta eseguita la procedura di conferimento del materiale, i quantitativi immessi nei container vengono comunicati alla sede legale e amministrativa di in Parte_1
Gubbio (PG), Loc. Semonte, ed inseriti nei registri di carico e scarico in base ai diversi codici CER del materiale utilizzato (plastica, legno, vetro, ferro)?”;
16) “Vero che i registri di carico e scarico afferenti al materiale, sito nel cantiere di Vergato, sono quelli descritti nella documentazione che le viene mostrata (doc. n° 10, 10/A, 10/B fascicolo di primo grado)?”;
17) “Vero che tutta la documentazione tecnica di cui sopra, relativa al conferimento dei materiali rinvenuti nel Comune di Vergato, è depositata e custodita presso la sede legale e amministrativa della società in Gubbio (PG), Loc. Semonte?”; Parte_1
18) “Vero che le gomme cingolate, rinvenute dai Carabinieri del Comune di Vergato in occasione del controllo eseguito sul cantiere di Vergato, si trovavano temporaneamente collocate all'esterno dei container, in quanto erano state da poco sostituite, a seguito del guasto meccanico di un mezzo?”;
19) “Vero che, in conseguenza di tale intervento di riparazione, si era in attesa di conferire e allocare tali gomme all'interno dei container?>>
per l'appellata:
<< rigettare l'appello e con esso anche il ricorso in opposizione di primo grado e tutte le istanze ivi dedotte, anche istruttorie, in quanto inammissibili e comunque infondati, confermando la motivazione della sentenza appellata. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 1846/23 il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione proposta dalla
[...]
e da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5362/21 emessa Parte_1 Parte_2 dall' relativamente alla violazione dell'art. 190, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. di CP_1
omessa o incompleta tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti pericolosi, accertata l'11.2.2021 dai
Carabinieri Forestali di Vergato in una con i tecnici dell violazione sanzionata con il CP_1
pagina 3 di 7 pagamento di euro 10.000,00 e la sospensione del responsabile dalla carico di amministratore della società per la durata di un mese.
Avverso tale sentenza proponevano appello gli opponenti chiedendo, previa ammissione della prova testimoniale, l'annullamento dell'ordinanza e, in subordine, la riduzione dell'importo della sanzione al minimo edittale e la revoca della sanzione accessoria.
L'appellata si costituiva resistendo all'impugnazione.
Respinta l'istanza ex art. 283 cpc, la causa veniva decisa all'udienza del 21.3.2025 come da dispositivo di cui era data immediata lettura.
2)Il gravame non può trovare accoglimento.
Come risulta dalla documentazione in atti e come accertato dal Tribunale, senza appello sul punto, i materiali oggetto di causa, rinvenuti nel corso del sopralluogo compiuto il 9.2.2021 dai Carabinieri congiuntamente a tecnici dell' su un terreno che pacificamente la operante nel CP_1 Parte_7
settore della sostituzione di linee elettriche su appalto della deteneva in comodato (v. Controparte_2
lo stesso cap. 1 deli appellanti), sono costituiti da plastica, vetro, pneumatici fuori uso, cavi elettrici, legno, apparecchiature fuori uso, componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, 5 container contenenti rifiuti privi del codice CER, diversi trasformatori e condensatori contenenti PCB (v. verbale del sopralluogo . CP_1
Le fotografie scattate dai verbalizzanti mostrano chiaramente la presenza di tali materiali per terra, fuori dai container. Inoltre il Tribunale ha del tutto condivisibilmente rilevato (e sul punto non vi è appello) come da tali fotografie emerga chiaramente lo stato di abbandono dei materiali, presenti in grandi quantità, circondati da abbondante vegetazione e posati direttamente sul terreno, compresi i trasformatori e contenitori;
le condizioni al momento del ritrovamento mostravano che tali apparecchi giacevano da tempo al suolo, inutilizzati ed anche inutilizzabili.
Come accertato dai verbalizzanti, e pacificamente, non era presente in loco il registro cronologico di carico e scarico, che l'art. 190 c. 10 TU ambiente prescrive che sia regolarmente compilato e custodito,
o reso accessibile, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
il tecnico di cantiere della CED, durante il sopralluogo riferiva che non gli risultava Per_2
l'esistenza di tale registro né la sua compilazione, e i verbalizzanti davano atto che, durante il controllo, non era stato possibile accertare la presenza del registro neppure nella sede della ditta in Gubbio.
Parte Deve allora considerarsi che non vi è dubbio che, se anche presente presso la sede della in
Gubbio, il registro non era comunque “accessibile” in Vergato al momento della verifica da parte dei verbalizzanti, i quali hanno anche dato atto di non aver potuto appurare, al momento del sopralluogo, neppure se il registro esistesse;
ciò integra la commissione dell'illecito, sanzionando il TU Ambiente
pagina 4 di 7 anche la mera non accessibilità dei registri al momento del controllo (Cass. 33993/23, 20456/09,
14810/06).
Sussiste d'altronde anche la violazione dell'obbligo di regolare registrazione dei rifiuti. Parte Infatti la , che ha prodotto in giudizio il registro custodito nella sede di Gubbio, non ha in realtà mai allegato di avere regolarmente registrato i rifiuti rinvenuti dai verbalizzanti.
Anzi, che tali rifiuti non fossero stati registrati sul registro di carico e scarico risulta di fatto ammesso dagli stessi appellanti laddove, proponendo opposizione, hanno negato che cavi, bobine e trasformatori costituissero rifiuti (dunque da annotare nel relativo registro), e, quanto agli altri materiali, hanno affermato che gli stessi erano in attesa di essere <verificati dal personale addetto per la corretta collocazione all'interno dei medesimi. Eseguita tale procedura, i quantitativi immessi nei container vengono comunicati alla sede amministrativa e legale della società …per essere riportati nei registri di carico e scarico>>, il che implica che i materiali rinvenuti fuori dai container non erano stati dunque ancora riportati nel registro.
I materiali indicati nei verbale sono classificati rifiuti secondo i codici indicati dai tecnici dell' CP_1
specificamente indicati nella sentenza impugnata;
solo i trasformatori, contenenti PCB, sono rifiuti pericolosi.
In ottemperanza all'ordine dell' di procedere, entro 60 giorni, a rimuovere i rifiuti e a CP_1
Parte provvedere a smaltirli o avviarli al recupero, la ha redatto un cronoprogramma che prevedeva lo smaltimento, appunto come rifiuti di tutti i materiali, fatta eccezione per i cavi elettrici ed i trasformatori, destinati alla . Controparte_2
Gli appellanti hanno chiesto in subordine che, esclusa la natura di rifiuto pericoloso dei trasformatori, venisse applicata la sanzione pecuniaria prevista per i rifiuti non pericolosi (euro 2.000-10.000) ridotta al minimo edittale per particolare tenuità del fatto, e che la sanzione dalla sospensione della carica di amministratore del responsabile fosse (in ogni caso) esclusa.
Osserva la Corte che i trasformatori e condensatori contenenti PCB sono qualificati come rifiuto pericoloso, così come attestato anche dai tecnici dell' CP_1
Gli appellanti sostengono che detti materiali non costituivano rifiuti poiché solo temporaneamente allocati sul terreno dovendo essere restituiti alla committente . Controparte_2
Osserva la Corte che, come accertato dai verbalizzanti, comprovato dalle fotografie e riportato in sentenza senza specifica impugnazione sul punto, i trasformatori, di cui uno definito obsoleto, sono stati rinvenuti in pessime condizioni, in parte smontati, e abbandonati da tempo, così da risultare
Parte inutilizzabili, e, trattandosi di materiali di cui la , che ne era detentrice, doveva disfarsi senza riutilizzarli nel proprio ciclo produttivo, costituivano senz'altro rifiuti (art. 183 TU ambiente).
pagina 5 di 7 A nulla rileva che, in base al contratto con la , i trasformatori dovessero essere a Controparte_2
Parte quest'ultima riconsegnati, e che a tale riconsegna (unitamente a quella dei cavi) la abbia poi provveduto dopo l'emanazione dell'ordine di rimozione dell' ; non risulta infatti -e anzi le Pt_8
condizioni dei trasformatori portano ad escluderlo- che essi fossero effettivamente riutilizzabili.
D'altronde, ai fini di escludere l'applicazione della normativa in materia di rifiuti non è sufficiente la mera eventualità di riutilizzazione economica, mediante operazioni di recupero, del bene di cui il detentore si disfi, essendosi altresì chiarito, proprio in tema di violazione dell'obbligo di procedere alla registrazione dei rifiuti sull'apposito registro di carico e scarico, che per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfa, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o il suo recupero, ovvero che il predetto abbia l'intenzione di riutilizzarla, a meno che, in quest'ultima ipotesi, non sia necessario alcun trattamento sicché la sostanza o l'oggetto può essere immediatamente utilizzato (v. per tutte Cass. 19553/18).
Riguardando dunque la violazione anche rifiuti pericolosi (trasformatori con PCB), la sanzione pecuniaria applicata di euro 10.000,00 costituisce già il minimo edittale.
Quanto alla sanzione facoltativa della sospensione dalla carica di amministratore da un mese ad un anno, applicata nella specie per un mese, essa appare del tutto giustificata in considerazione della gravità oggettiva della condotta, avente ad oggetto più trasformatori ormai in pessimo stato, abbandonati in loco da tempo, posti sul nudo terreno e non in vasche di contenimento, oltre che, soggettivamente, per l'atteggiamento di totale indifferenza rispetto all'obbligo di registrazione, dimostrato dalla grande quantità (v. fotografie) e la disparata natura dei materiali abbandonati nel fondo.
Si osserva infine che è irrilevante, riguardando condotte diverse, il fatto che sia stata disposta l'archiviazione quanto al reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis TU ambiente) e, per particolare tenuità del fatto ex art. 131 cpp, quanto al reato di abbandono di rifiuti (art. 255 TU ambiente).
Infine, non induce a diverse conclusioni il fatto che, citato il a giudizio per il reato ex art. 256 c. Pt_2
1 b) TU Ambiente (gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi), il Tribunale penale di Bologna, con pronuncia non opponibile all' abbia ritenuto -diversamente da quanto opinato da questa Corte- CP_1
che i trasformatori (unico rifiuto pericoloso) non costituissero un rifiuto per esserne dovuta la restituzione alla , per dichiarare poi non doversi procedere per tenuità del fatto ex art. Controparte_2
131 bis cpp previa qualificazione del reato ai sensi dell'art. 256 c.1 a) (gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi).
pagina 6 di 7 Poiché l'illecito si configura anche solo per la materiale indisponibilità del registro in Vergato, poiché è Parte pacifica la qualità di rifiuti di quelli così smaltiti dalla dopo il sopralluogo, e poiché è irrilevante che i cavi e i trasformatori dovessero essere contrattualmente restituiti alla , sono Controparte_2
ininfluenti ai fini del decidere i capitoli di prova per testi nn. da 2 a 10 e da 14 a 19; i capp. nn. 2, 14,
18 e 19 sono anche generici non indicando da quanto tempo i rifiuti si trovassero in loco.
Non può essere dato ingresso neppure agli altri capitoli: il n. 1 è pacifico, e i nn. 11, 12 e 13 sono irrilevanti facendo fede fino a querela di falso l'accertata mancanza dei codici CER sui container, ed essendo comunque sufficienti ad integrare l'illecito (cui, come si è detto, è seguita l'applicazione della sanzione minima edittale) il rinvenimento anche dei soli materiali posti fuori dai container, e la inaccessibilità, in loco, del registro.
3)Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
e nei confronti dell' Parte_2 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 1864/23 del Tribunale di Bologna.
[...]
Condanna gli appellanti a rifondere all' le spese di lite del grado che liquida in euro 3.966,00 CP_1
per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo degli appellanti di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR
115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Bologna, 28.3.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 427/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ) Parte_2 C.F._1
Entrambi con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI FRANCESCO
APPELLANTI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI GIOVANNI
[...] P.IVA_2 e dell'avv. ONORATO PATRIZIA APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
<< - accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, disporre l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n° 5362/2021, Protocollo n° 127409/2022 adottata da
, in Controparte_1 persona del Responsabile dell'Unità Supporto Giuridico di Area Metropolitana e Sanzioni, Dott.
e notificata in data 02.08.2022, nonché del verbale di contestazione di illecito Persona_1 amministrativo n° 1/2021 elevato dai Carabinieri Forestali di Vergato e notificato in data 11.02.2021 in quanto infondati ed illegittimi nei termini della loro formulazione, nonché l'annullamento di ogni altro provvedimento e/o atto amministrativo presupposto connesso e/o collegato, per tutti i motivi meglio esplicitati nella narrativa del presente ricorso.
IN SUBORDINE:
pagina 1 di 7 - nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti comunque classificati non pericolosi, confermata anche dalla sentenza emessa dal Tribunale Penale di Bologna in data 12.03.2024 (si veda il doc. C), disporre l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale pari ad €.
2.000 ex art. 258, comma 2 del D. Lgs.
152/2006, primo periodo, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ed in ogni caso disporre la revoca della sanzione amministrativa accessoria della decadenza del sig. Parte_2 dalla carica di Amministratore della società per la durata di un mese, stante l'inapplicabilità della norma al caso di specie.
IN ESTREMO SUBORDINE:
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la violazione dell'art. 258, comma 2 del D. Lgs.
152/2006, secondo periodo, disporre l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale ed in ogni caso disporre la revoca della sanzione amministrativa accessoria della decadenza del sig. dalla carica di Amministratore della società per la durata Parte_2 di un mese, stante la particolare tenuità del caso, confermata anche dalla sentenza emessa dal
Tribunale Penale di Bologna in data 12.03.2024 (si veda il doc. C), e la natura facoltativa della medesima.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si reiterano le prove richieste e non ammesse in primo grado, ossia:
Chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
1) “Vero che la i Sigg.rri Testimone_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno concesso in comodato d'uso gratuito alla società una porzione Parte_6 Parte_1 del terreno di loro proprietà, nel Comune di Vergato, Via Porretana, come da contratto che le viene mostrato (doc. n° 3 fascicolo di primo grado)?”;
2) “Vero che tale porzione di terreno è stata impiegata e utilizzata da Parte_1 esclusivamente quale sito per l'allocazione temporanea di materiali e attrezzature, impiegati nelle lavorazioni quotidiane sui cantieri appaltati dalla società ENEL?”;
3) “Vero che i cavi, le bobine e i trasformatori utilizzati da nelle lavorazioni Parte_1 rappresentano materiale di cantiere che viene di volta in volta restituito alla società
[...]
, come da documentazione che le viene mostrata (doc. n° 4 fascicolo di primo CP_2 grado)?”;
4) “Vero che i cavi, prima del loro ritiro, vengono suddivisi per tipologia (rame, alluminio, alluminio contenente acido) e collocati su appositi bancali?”;
5) “Vero che per quanto attiene l'alluminio, la suddivisione è effettuata per colori?”;
6) “Vero che successivamente alla loro suddivisione, i cavi vengono pesati e muniti di cartelli identificativi?”;
7) “Vero che tale materiale, con cadenza quindicinale, viene restituito alla società ENEL, come da documentazione che le viene mostrata (doc. n° 5 fascicolo di primo grado)?”;
8) “Vero che la stessa procedura prevista per il trattamento dei cavi, viene seguita anche per le bobine, come da documentazione che le viene mostrata (doc. n° 6 fascicolo di primo grado)?”;
9) “Vero che i trasformatori recuperati dal cantiere vengono riconsegnati alla proprietaria, mediante i DDT che le vengono mostrati (doc. n° 7 fascicolo di primo grado)?”;
10) “Vero che alcuni dei trasformatori recuperati vengono anche utilizzati e nuovamente reimpiegati sugli impianti?”; pagina 2 di 7 11) “Vero che i codici CER apposti sui container, siti nel cantiere di Vergato, oggetto di controllo da parte dei Carabinieri Forestali di vergato, sono quelli riprodotti nella documentazione fotografica che le viene mostrata (doc. n° 9 fascicolo di primo grado)?”;
12) “Vero che i codici CER affissi nei suddetti container, a causa delle avverse condizioni metereologiche, si sono staccati nei giorni immediatamente precedenti al controllo eseguito dai Carabinieri Forestali del Comune di Vergato in data 09.02.2021?”;
13) “Vero che i materiali collocati all'interno dei container sono prelevati da aziende autorizzate al loro trattamento?”
14) “Vero che, al momento del controllo eseguito dai Carabinieri Forestali di Vergato, i materiali di cantiere si trovavano collocati temporaneamente fuori dai container, in attesa di essere controllati da parte del personale addetto alla loro collocazione all'interno dei container?”;
15) “Vero che, una volta eseguita la procedura di conferimento del materiale, i quantitativi immessi nei container vengono comunicati alla sede legale e amministrativa di in Parte_1
Gubbio (PG), Loc. Semonte, ed inseriti nei registri di carico e scarico in base ai diversi codici CER del materiale utilizzato (plastica, legno, vetro, ferro)?”;
16) “Vero che i registri di carico e scarico afferenti al materiale, sito nel cantiere di Vergato, sono quelli descritti nella documentazione che le viene mostrata (doc. n° 10, 10/A, 10/B fascicolo di primo grado)?”;
17) “Vero che tutta la documentazione tecnica di cui sopra, relativa al conferimento dei materiali rinvenuti nel Comune di Vergato, è depositata e custodita presso la sede legale e amministrativa della società in Gubbio (PG), Loc. Semonte?”; Parte_1
18) “Vero che le gomme cingolate, rinvenute dai Carabinieri del Comune di Vergato in occasione del controllo eseguito sul cantiere di Vergato, si trovavano temporaneamente collocate all'esterno dei container, in quanto erano state da poco sostituite, a seguito del guasto meccanico di un mezzo?”;
19) “Vero che, in conseguenza di tale intervento di riparazione, si era in attesa di conferire e allocare tali gomme all'interno dei container?>>
per l'appellata:
<< rigettare l'appello e con esso anche il ricorso in opposizione di primo grado e tutte le istanze ivi dedotte, anche istruttorie, in quanto inammissibili e comunque infondati, confermando la motivazione della sentenza appellata. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 1846/23 il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione proposta dalla
[...]
e da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5362/21 emessa Parte_1 Parte_2 dall' relativamente alla violazione dell'art. 190, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. di CP_1
omessa o incompleta tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti pericolosi, accertata l'11.2.2021 dai
Carabinieri Forestali di Vergato in una con i tecnici dell violazione sanzionata con il CP_1
pagina 3 di 7 pagamento di euro 10.000,00 e la sospensione del responsabile dalla carico di amministratore della società per la durata di un mese.
Avverso tale sentenza proponevano appello gli opponenti chiedendo, previa ammissione della prova testimoniale, l'annullamento dell'ordinanza e, in subordine, la riduzione dell'importo della sanzione al minimo edittale e la revoca della sanzione accessoria.
L'appellata si costituiva resistendo all'impugnazione.
Respinta l'istanza ex art. 283 cpc, la causa veniva decisa all'udienza del 21.3.2025 come da dispositivo di cui era data immediata lettura.
2)Il gravame non può trovare accoglimento.
Come risulta dalla documentazione in atti e come accertato dal Tribunale, senza appello sul punto, i materiali oggetto di causa, rinvenuti nel corso del sopralluogo compiuto il 9.2.2021 dai Carabinieri congiuntamente a tecnici dell' su un terreno che pacificamente la operante nel CP_1 Parte_7
settore della sostituzione di linee elettriche su appalto della deteneva in comodato (v. Controparte_2
lo stesso cap. 1 deli appellanti), sono costituiti da plastica, vetro, pneumatici fuori uso, cavi elettrici, legno, apparecchiature fuori uso, componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, 5 container contenenti rifiuti privi del codice CER, diversi trasformatori e condensatori contenenti PCB (v. verbale del sopralluogo . CP_1
Le fotografie scattate dai verbalizzanti mostrano chiaramente la presenza di tali materiali per terra, fuori dai container. Inoltre il Tribunale ha del tutto condivisibilmente rilevato (e sul punto non vi è appello) come da tali fotografie emerga chiaramente lo stato di abbandono dei materiali, presenti in grandi quantità, circondati da abbondante vegetazione e posati direttamente sul terreno, compresi i trasformatori e contenitori;
le condizioni al momento del ritrovamento mostravano che tali apparecchi giacevano da tempo al suolo, inutilizzati ed anche inutilizzabili.
Come accertato dai verbalizzanti, e pacificamente, non era presente in loco il registro cronologico di carico e scarico, che l'art. 190 c. 10 TU ambiente prescrive che sia regolarmente compilato e custodito,
o reso accessibile, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
il tecnico di cantiere della CED, durante il sopralluogo riferiva che non gli risultava Per_2
l'esistenza di tale registro né la sua compilazione, e i verbalizzanti davano atto che, durante il controllo, non era stato possibile accertare la presenza del registro neppure nella sede della ditta in Gubbio.
Parte Deve allora considerarsi che non vi è dubbio che, se anche presente presso la sede della in
Gubbio, il registro non era comunque “accessibile” in Vergato al momento della verifica da parte dei verbalizzanti, i quali hanno anche dato atto di non aver potuto appurare, al momento del sopralluogo, neppure se il registro esistesse;
ciò integra la commissione dell'illecito, sanzionando il TU Ambiente
pagina 4 di 7 anche la mera non accessibilità dei registri al momento del controllo (Cass. 33993/23, 20456/09,
14810/06).
Sussiste d'altronde anche la violazione dell'obbligo di regolare registrazione dei rifiuti. Parte Infatti la , che ha prodotto in giudizio il registro custodito nella sede di Gubbio, non ha in realtà mai allegato di avere regolarmente registrato i rifiuti rinvenuti dai verbalizzanti.
Anzi, che tali rifiuti non fossero stati registrati sul registro di carico e scarico risulta di fatto ammesso dagli stessi appellanti laddove, proponendo opposizione, hanno negato che cavi, bobine e trasformatori costituissero rifiuti (dunque da annotare nel relativo registro), e, quanto agli altri materiali, hanno affermato che gli stessi erano in attesa di essere <verificati dal personale addetto per la corretta collocazione all'interno dei medesimi. Eseguita tale procedura, i quantitativi immessi nei container vengono comunicati alla sede amministrativa e legale della società …per essere riportati nei registri di carico e scarico>>, il che implica che i materiali rinvenuti fuori dai container non erano stati dunque ancora riportati nel registro.
I materiali indicati nei verbale sono classificati rifiuti secondo i codici indicati dai tecnici dell' CP_1
specificamente indicati nella sentenza impugnata;
solo i trasformatori, contenenti PCB, sono rifiuti pericolosi.
In ottemperanza all'ordine dell' di procedere, entro 60 giorni, a rimuovere i rifiuti e a CP_1
Parte provvedere a smaltirli o avviarli al recupero, la ha redatto un cronoprogramma che prevedeva lo smaltimento, appunto come rifiuti di tutti i materiali, fatta eccezione per i cavi elettrici ed i trasformatori, destinati alla . Controparte_2
Gli appellanti hanno chiesto in subordine che, esclusa la natura di rifiuto pericoloso dei trasformatori, venisse applicata la sanzione pecuniaria prevista per i rifiuti non pericolosi (euro 2.000-10.000) ridotta al minimo edittale per particolare tenuità del fatto, e che la sanzione dalla sospensione della carica di amministratore del responsabile fosse (in ogni caso) esclusa.
Osserva la Corte che i trasformatori e condensatori contenenti PCB sono qualificati come rifiuto pericoloso, così come attestato anche dai tecnici dell' CP_1
Gli appellanti sostengono che detti materiali non costituivano rifiuti poiché solo temporaneamente allocati sul terreno dovendo essere restituiti alla committente . Controparte_2
Osserva la Corte che, come accertato dai verbalizzanti, comprovato dalle fotografie e riportato in sentenza senza specifica impugnazione sul punto, i trasformatori, di cui uno definito obsoleto, sono stati rinvenuti in pessime condizioni, in parte smontati, e abbandonati da tempo, così da risultare
Parte inutilizzabili, e, trattandosi di materiali di cui la , che ne era detentrice, doveva disfarsi senza riutilizzarli nel proprio ciclo produttivo, costituivano senz'altro rifiuti (art. 183 TU ambiente).
pagina 5 di 7 A nulla rileva che, in base al contratto con la , i trasformatori dovessero essere a Controparte_2
Parte quest'ultima riconsegnati, e che a tale riconsegna (unitamente a quella dei cavi) la abbia poi provveduto dopo l'emanazione dell'ordine di rimozione dell' ; non risulta infatti -e anzi le Pt_8
condizioni dei trasformatori portano ad escluderlo- che essi fossero effettivamente riutilizzabili.
D'altronde, ai fini di escludere l'applicazione della normativa in materia di rifiuti non è sufficiente la mera eventualità di riutilizzazione economica, mediante operazioni di recupero, del bene di cui il detentore si disfi, essendosi altresì chiarito, proprio in tema di violazione dell'obbligo di procedere alla registrazione dei rifiuti sull'apposito registro di carico e scarico, che per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfa, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o il suo recupero, ovvero che il predetto abbia l'intenzione di riutilizzarla, a meno che, in quest'ultima ipotesi, non sia necessario alcun trattamento sicché la sostanza o l'oggetto può essere immediatamente utilizzato (v. per tutte Cass. 19553/18).
Riguardando dunque la violazione anche rifiuti pericolosi (trasformatori con PCB), la sanzione pecuniaria applicata di euro 10.000,00 costituisce già il minimo edittale.
Quanto alla sanzione facoltativa della sospensione dalla carica di amministratore da un mese ad un anno, applicata nella specie per un mese, essa appare del tutto giustificata in considerazione della gravità oggettiva della condotta, avente ad oggetto più trasformatori ormai in pessimo stato, abbandonati in loco da tempo, posti sul nudo terreno e non in vasche di contenimento, oltre che, soggettivamente, per l'atteggiamento di totale indifferenza rispetto all'obbligo di registrazione, dimostrato dalla grande quantità (v. fotografie) e la disparata natura dei materiali abbandonati nel fondo.
Si osserva infine che è irrilevante, riguardando condotte diverse, il fatto che sia stata disposta l'archiviazione quanto al reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis TU ambiente) e, per particolare tenuità del fatto ex art. 131 cpp, quanto al reato di abbandono di rifiuti (art. 255 TU ambiente).
Infine, non induce a diverse conclusioni il fatto che, citato il a giudizio per il reato ex art. 256 c. Pt_2
1 b) TU Ambiente (gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi), il Tribunale penale di Bologna, con pronuncia non opponibile all' abbia ritenuto -diversamente da quanto opinato da questa Corte- CP_1
che i trasformatori (unico rifiuto pericoloso) non costituissero un rifiuto per esserne dovuta la restituzione alla , per dichiarare poi non doversi procedere per tenuità del fatto ex art. Controparte_2
131 bis cpp previa qualificazione del reato ai sensi dell'art. 256 c.1 a) (gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi).
pagina 6 di 7 Poiché l'illecito si configura anche solo per la materiale indisponibilità del registro in Vergato, poiché è Parte pacifica la qualità di rifiuti di quelli così smaltiti dalla dopo il sopralluogo, e poiché è irrilevante che i cavi e i trasformatori dovessero essere contrattualmente restituiti alla , sono Controparte_2
ininfluenti ai fini del decidere i capitoli di prova per testi nn. da 2 a 10 e da 14 a 19; i capp. nn. 2, 14,
18 e 19 sono anche generici non indicando da quanto tempo i rifiuti si trovassero in loco.
Non può essere dato ingresso neppure agli altri capitoli: il n. 1 è pacifico, e i nn. 11, 12 e 13 sono irrilevanti facendo fede fino a querela di falso l'accertata mancanza dei codici CER sui container, ed essendo comunque sufficienti ad integrare l'illecito (cui, come si è detto, è seguita l'applicazione della sanzione minima edittale) il rinvenimento anche dei soli materiali posti fuori dai container, e la inaccessibilità, in loco, del registro.
3)Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
e nei confronti dell' Parte_2 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 1864/23 del Tribunale di Bologna.
[...]
Condanna gli appellanti a rifondere all' le spese di lite del grado che liquida in euro 3.966,00 CP_1
per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo degli appellanti di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR
115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Bologna, 28.3.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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