Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 145/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BALSAMO ANGELO appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli avv. MAGLIARISI ROSARIO appellato
Oggetto: rapporti contrattuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27/1/2020, ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 51/2020 del 14/01/2020, con cui il Tribunale di Agrigento lo ha condannato al pagamento di diverse somme, dichiarando risolti per inadempimenti due contratti in essere con , adducendo Controparte_1
l'erroneità della statuizione per diverse ragioni.
Quest'ultimo, costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto
Disattesa l'istanza ex art. 183 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti
3) ritenere e dichiarare che il sig. non è contraente inadempiente, non avendo contravvenuto Parte_1
assolutamente agli obblighi di cui alla scrittura privata e di cui al preliminare di vendita entrambi del 11.03.2010; 4) si eccepisce, in relazione al preliminare dell'11.03.2010, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., avendo contravvenuto la controparte all'obbligo impostogli in detto preliminare di cui alla parte narrativa del presente atto;
5) ritenere e dichiarare, in via d'eccezione, la controparte contraente inadempiente all'obbligo imposto con il preliminare dell'11.03.2010, con tutte le conseguenze di legge;
6) dare atto della volontà di
, per come manifestata immediatamente non appena cessata la Parte_1
condizione ostativa (all'esito della morte dell'usufruttuaria interdetta CP_2
) di stipulare subito i pubblici rogiti di cui alla transazione dell'11.03.2010,
[...]
essendo venuti meno (in quanto atti sopravvenuti) gli effetti impeditivi alla stipula
(per come compiutamente supra descritti), nonché alla stipula del pubblico rogito sotteso al preliminare di vendita dell'11.03.2010, a patto e condizione, in quest'ultimo caso, che il sig. realizzi la condizione e la propria Controparte_1
obbligazione dedotta nel detto preliminare senza il pagamento di alcuna penale;
7) ritenere e dichiarare contraente di buona fede (ex art. 1375 – e/o Parte_1
1337 - c.c. con tutte le conseguenze di legge. 8) ammettere i mezzi di prova articolati nella memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. n. 2 e reiterati sin all'udienza di precisazione delle conclusioni e nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Assegnare i termini ex art. 190 c.p.c.”.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 appellato: “precisa le conclusioni riportandosi alle domande ed eccezione formulate in atto di costituzione risposta, di cui chiede l'accoglimento, e dunque insiste nel chiedere il rigetto dei motivi di impugnazione formulata controparte e delle domande di merito ed istruttorie articolate. Si chiede, altresì, che la causa venga posta in decisione assegnando termini di cui all'articolo 190 CPC.”.
Indi, giusta ordinanza del 22 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, la vicenda processuale tra spunto da due accordi negoziali intervenuti tra le parti l'11 marzo 2010: transazione con cui Pt_1
si obbligava a trasferire la piena proprietà di un immobile sito in via
[...] Pt_1
Palma, 119, in favore del fratello , entro il 31 marzo 2013, previa Controparte_1
rinuncia all'usufrutto della madre;
preliminare di compravendita Controparte_2
relativo a due porzioni di terreno.
Nel contenzioso che ne era derivato, aveva addotto Controparte_1
l'inadempimento per entrambi i negozi;
e il Tribunale, all'esito dell'istruzione, con la sentenza impugnata ha accolto le pretese, dichiarando risolti per inadempimento di
, condannandolo al pagamento delle penali previste (diminuita ex art. Parte_1
1384 c.c. quella prevista per la transazione).
Contestando la statuizione, quest'ultimo adduce l'insussistenza del grave inadempimento prospettando diverse ragioni per supportare l'impugnazione.
Dette, tenendo conto delle difese spiegate dall'appellato, solo in parte risultano fondate, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Principiando la disamina dalle questioni prospettate sull'accordo transattivo relativo al trasferimento della piena proprietà dell'immobile di via Palma 119, l'assunto dell'attore in prime cure era incentrato principalmente sulla circostanza che alla data cui l'odierno appellante venne invitato presso il notaio per dare corso al
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 trasferimento, quest'ultimo non aveva acquisito la piena proprietà del bene risultando ancora usufruttuaria;
e risultando pacifica tale circostanza, aveva Controparte_2
chiesto il pagamento della penale pattiziamente prevista.
La controversia, e la statuizione di prime cure, quindi, si sono soffermate su detto elemento, avendo addotto l'odierno appellante che la volontà di venne CP_2
meno per un fatto sopravvenuto, cioè la perdita progressiva della capacità di intendere e di volere di costei, infine accertata giudizialmente (con pronuncia di interdizione), insussistente e comunque non conosciuta al momento della redazione della transazione.
Il Tribunale ha ritenuto doversi escludere “che l'incapacità di , Controparte_2
usufruttuaria dell'immobile sito in via Palma n. 119, terza rispetto alla transazione intervenuta tra le due parti, possa essere configurata quale causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione.”, aggiungendo che “il deterioramento psichico dell'usufruttuaria, così come accertato in sede di giudizio contro l' dalla ctu CP_3
sopra citata, nonché acclarato nella pronuncia dichiarativa dell'interdizione, già al momento della proposizione del ricorso era cronicizzato (cfr. pag. 2 sentenza “La stessa (ndr. ) è infatti affetta, tra l'altro, da “vasculopatia Controparte_2
cerebrovascolare cronica con marcato deterioramento spazio-temporale””).”, richiamando gli atti del procedimento per interdizione. In definitiva, con la sentenza appellata non è stata ritenuta la sussistenza di quel fatto sopravvenuto (la incapacità di , e quindi la impossibilità di ottenere da costei l'assenso alla rinuncia CP_2
dell'usufrutto)
Sul punto le censure dell'appellante meritano condivisione: difatti, dalle complessive allegazioni e dalla documentazione versata, ivi compresa quella relativa al giudizio per l'interdizione di , non emergono elementi per dire che CP_2
potesse esservi consapevolezza delle di lei condizioni all'11 marzo 2010. Premesso che di fatto quest'ultima non poté che dare assenso, quantomeno implicito, alla cessione dell'immobile, la cui detenzione – per come incontroverso tra le parti –
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 passò in favore di al momento della stipula dell'accordo transattivo, Controparte_1
è quest'ultimo a collocare temporalmente lo stato di incapacità della madre in periodo “collocabile non prima del 2011”, escludendo quindi che sussistesse al marzo 2010. Se ciò era prospettato per dire che non si sarebbe subito Parte_1
attivato per ottenere la dismissione dell'usufrutto, detta obbligazione era stata assunta avendo come data per la stipula del negozio attuativo quella del marzo 2013: dunque,
è a quest'ultimo momento che deve aversi riguardo per verificare la sussistenza dell'inadempimento dedotto. Ciò diversamente da quanto statuito dal Tribunale, che ha dato rilievo alla circostanza che fosse “ben a conoscenza il debitore, peraltro convivente con la madre, delle condizioni di salute della medesima già al tempo della stipula della transazione con il fratello ”. CP_1
Questo elemento, come detto, è confutabile sia in ragione dell'allegazione dello stesso prima richiamata (di cui in memoria ex art. 183 c.p.c. di prime cure), CP_1
sia dalla documentazione sanitaria versata, che colloca nel primo semestre del 2011 la progressiva perdita della capacità di intendere di . Invero, dalla 'relazione CP_2
di consulenza medico-legale' espletata nel giudizio promosso da per CP_2
ottenere la cd. indennità di accompagnamento, emerge che questa indennità venne negata dalla Competente commissione medica all'esito della seduta del 28/9/2010, pur dandosi conto di severe patologie affliggenti la stessa, a riprova che a detta ultima data costei non potesse dirsi priva di capacità; e la prima certificazione, richiamata nella relazione, attestante 'declino cognitivo' risale al 14/2/2011, di guisa che la relazione individua nel marzo del 2011 il momento al quale ancorare il
“declino cognitivo e il disorientamento spazio temporale” funzionale a riconoscere l'indennità. Detta relazione, poi, venne utilizzata quale parametro di riferimento per il successivo procedimento per dichiarazione di interdizione, conclusosi con provvedimento del 24/10/2013. La cronologia degli avvenimenti sin qui richiamati consente allora di ritenere che al momento della redazione della transazione Pt_1
non potesse avere contezza della incapacità della madre, e che al momento
[...]
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 di scadenza del termine per dare attuazione al negozio (nella parte qui rilevante) egli, avendo intrapreso il percorso per ottenere la declaratoria di totale incapacità, non potesse dirsi inadempimento, stante il sopravvenuto impedimento oggettivo e non addebitabile alla stipula nel termine previsto.
Ne deriva che andava e va disattesa la pretesa di , diretta a ottenere Controparte_1
la condanna al pagamento della penale pattiziamente prevista per il negozio transattivo, non sussistendo l'inadempimento al quale era da ricollegare.
Quanto alla disponibilità manifestata da a dare seguito alla Controparte_1
pattuizione (ed essendo oggi deceduta , essendosi consolidata la Controparte_2
piena proprietà), di essa può solo darsi conto, appunto per come formulata l'allegazione (non oggetto di specifica pretesa già in primo grado), e in difetto di precisa correlata deduzione dell'appellato.
Passando alla disamina del secondo aspetto del gravame, relativo all'altro negozio in essere fra le parti, cioè il preliminare dell'11/3/2010, qui le censure alla statuizione di prime sono infondate, dovendosi confermare l'accertato inadempimento di Pt_1
.
[...]
L'assunto di quest'ultimo, e cioè di non avere dato seguito alla stipula del definitivo per il mancato adempimento del fratello - che si era impegnato a realizzare nuova recinzione sul fondo, spostando la precedente – si scontra col tenore letterale del negozio, che rimetteva l'adempimento a momento successivo alla stipula del definitivo, e con quanto emerso in sede istruttoria, con la prova orale espletata, dalla quale è emerso il diniego frapposto dall'odierno appellante alla prosecuzione delle opere tecniche funzionali alla collocazione della nuova recinzione (cfr. deposizione teste . Tes_1
Ed è lo stesso appellante a dare conferma che la realizzazione era posticipata rispetto alla stipula del definitivo, laddove rammenta “l'obbligo imposto al sig.
di spostare la recinzione allo stato esistente sulla nuova linea di Controparte_1
confine (per come descritto nello schizzo allegato a firma dell'Ing. Persona_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 all'esito della vendita delle due strisce di terreno.”: all'esito della vendita, da intendersi appunto dopo formalizzata la compravendita definitiva.
Quanto all'argomento, prospettato in linea subordinata, tendente alla diminuzione della penale per quest'ultimo contratto accordata, non può che rilevarsi la estrema genericità dell'allegazione, laddove si dice che “la somma liquidata di € 25.000,00 in relazione a due strisce di terreno sembra eccessiva in relazione, anche, al valore della transazione.”: non specificando l'appellante le ragioni che dovrebbero condurre a rivisitazione del valore, che non è stato 'liquidato' dal giudice, ma espressamente pattuito dalle parti appunto come clausola penale.
Conclusivamente, il gravame va solo in parte accolto, rigettando la domanda proposta da relativamente al contratto di transazione stipulato tra le Controparte_1
parti l'11 marzo 2010 (e dandosi atto della volontà di di formalizzare Parte_1
quanto previsto nella transazione), e confermandosi la sentenza per la parte relativa al contratto preliminare di compravendita dell'11 marzo 2010 e alla correlata condanna al pagamento della penale € 25.000,00 in favore di . Controparte_1
Va in parte confermata la sentenza di prime cure in punto di spese di lite: sempre tenendo conto della soccombenza di , però la limitazione della Parte_1
condanna a soli € 25.000,00, difatti, impone di rivedere l'ammontare dei compensi, con la liquidazione di cui in dispositivo.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio (non vi è motivo di appello che attiene tale voce relativamente a quelle del primo grado, ivi compresi i costi della consulenza), l'esito della lite (che vede l'appellante vittorioso solo relativamente a un aspetto della complessiva vicenda) giustifica la compensazione in ragione di metà, dovendosi per l'effetto porre a carico di la restante metà; la Controparte_1
liquidazione pure qui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
del 27/1/2020 avverso la sentenza n. 51/2020 resa dal Tribunale di Agrigento il
14/1/2020, e in parziale riforma di detta sentenza: rigetta la domanda proposta da relativamente al contratto di Controparte_1
transazione stipulato tra le parti l'11 marzo 2010; conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore Parte_1
per il primo grado del giudizio, e le liquida in € 668,00 per esborsi e Controparte_1
in € 2.750,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Compensa per metà le spese del presente giudizio, e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento in favore di della restante metà, e le liquida in CP_1 Parte_1
€ 2.150,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 5 maggio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8