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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 2407 del
Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: APPELLO vertente TRA
(c.f.: ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) e per essa, a seguito del suo
[...] C.F._2
decesso, (c.f.: ), Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f.: ) e (c.f. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), tutti elett.te dom.ti in Casalnuovo di Napoli C.F._5
(NA) alla Via Napoli n. 159, presso lo studio dell'Avv. MINNITI
PP (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso C.F._6
in virtù di procura a margine dell'atto di appello/ dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTI – INTERVENTORI VOLONTARI
E
(c.f.: , quale Controparte_1 C.F._7
procuratore di sé stesso, elet.te dom.to presso il suo studio in Calvizzano
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 1 di 13 al Viale Della Repubblica n. 51, come indicato in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15/05/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 4681/22 resa dal Giudice di
Pace di Marano di Napoli in data 08/06/2022, con cui, in accoglimento della domanda proposta dall'Avv. gli odierni Controparte_1
appellanti venivano condannati al pagamento, in suo favore, della somma di euro 633,78, oltre interessi e compensi in quella sede liquidati in euro 560,00 di cui euro 60,00 per spese, oltre accessori.
Il primo giudice, decidendo secondo equità ex art. 113 co. 2° c.p.c. alla luce del valore del valore della controversia, previo rigetto delle eccezioni preliminari formulate dai convenuti ha infatti accolto la domanda di ripetizione formulata dall'attore, in quanto comprovata documentalmente, avendo egli dimostrato di aver “notificato gli atti di precetto alla – F.G.V.S. e di aver richiesto ai convenuti Controparte_2
il pagamento delle somme a lui spettanti”, inerenti cioè il compenso professionale maturato per l'attività stragiudiziale relativa ai predetti precetti, mentre, per altro verso, “i convenuti, di contro, si sono limitati
a dedurre di aver proposto all'attore il pagamento in via stragiudiziale della somma di euro 1000,00” solo dopo la notifica dell'atto di citazione
e prima dell'iscrizione della controversia al ruolo”.
Proponevano quindi appello ed Parte_1 Parte_2
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 2 di 13 evidenziando, con un unico articolato motivo di gravame, la nullità della decisione impugnata, in quanto resa in composizione monocratica e, comunque, seguendo il procedimento ordinario e non quello speciale imposto dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 che espressamente dispone: “Per la liquidazione delle spese, degli onorari
e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150”.
Per tale ragione gli appellanti hanno concluso affinché, in accoglimento dell'appello, si dichiari la domanda proposta dall'Avv. CP_1
inammissibile/improponibile, per le ragioni anzidette.
[...]
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame in quanto formulato avverso una decisione resa secondo equità ex art. 339 co. 2° c.p.c., la decadenza di parte appellante dalla proposta impugnazione per acquiescenza e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, evidenziando come
“l'azione ordinaria non è diretta alla liquidazione delle spese e competenze maturate, ma solo ed esclusivamente ad ottenere il versamento delle proprie competenze che erano compresi nei due assegni consegnati al sigg. ed ”, da loro Parte_1 Parte_2
indebitamente trattenuti.
A seguito del decesso in data 22/06/2022 di Parte_2
intervenivano volontariamente in giudizio ex art. 299 c.p.c. i suoi eredi,
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 3 di 13 insistendo nell'accoglimento della domanda.
La causa, attesa la sua natura documentale, è stata immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in occasione dell'udienza tenutasi il 15/05/2025.
***
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello nonché la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
***
Ciò nondimeno, l'appello è inammissibile per quanto qui di seguito esposto.
In ossequio al principio di sinteticità, sarà opportuno in questa sede evidenziare che nel corso del giudizio di primo grado l'attore, premesso
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 4 di 13 di aver assunto il patrocinio degli odierni appellati nell'ambito del giudizio definito con sent. n. 8477/16 pronunciata dal Tribunale di
Napoli l'8.07.2016, ha dedotto di aver notificato in data 13.03.2017 atto di precetto in forza della suddetta sentenza nei confronti Controparte_3
con intimazione di pagamento oltre alla sorte capitale, interessi
[...]
e rivalutazione, anche delle spese vive e per spese di precetto.
Ebbene, liquidate integralmente le somme precettate in favore degli odierni appellanti, gli stessi non provvedevano alla restituzione delle somme per l'attività stragiudiziale prestata nei loro confronti dall'Avv.
G. Granata, per un importo complessivo, comprensivo di spese vive e compensi, di euro 633,78, pari ad euro 316,89 cadauno.
Come si è anticipato, la domanda restitutoria è stata integralmente accolta dal primo giudice.
Avverso detta decisione insorgono gli appellanti, lamentando l'erroneità della sentenza in questione, dal momento che la domanda andava dichiarata inammissibile sia perché resa da un giudice in composizione monocratica sia perché resa all'esito del procedimento ordinario anziché di quello speciale prescritto per le controversie in tema di liquidazione dei compensi di avvocato in materia civile.
A questo proposito, gli appellanti si richiamano alla pronuncia della
Cass. civ., Sez. U., n. 4485/2018 secondo cui “A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 5 di 13 combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648,649 e 653
c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con dell'art. 14,
u.c. e con il penultimo comma dell'art. 702-ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg.”.
La tesi svolta dagli appellanti non persuade.
Va invero osservato che, a prescindere dalla natura delle somme di cui si è chiesta la restituzione, non vi è contestazione alcuna né in merito all'attività giudiziale prestata dall'Avv. in favore dei clienti né CP_1
in ordine all'attività stragiudiziale, conclusasi con la liquidazione delle somme oggetto di precetto in favore degli appellanti, circostanza, anche questa, incontestata, somme nelle quali erano ricomprese anche le spese di precetto e le spese vive conseguenti, quantificate in euro 633,78.
Val la pena rammentare che, secondo il diritto vivente, la disciplina dettata dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 trova applicazione unicamente per la liquidazione di compensi relativi ad attività giudiziali per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore, ed è
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 6 di 13 ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, soltanto quando le stesse siano in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale (cfr. Cass. 21954 del 2014 e precedentemente
Cass. 28718 del 2008, n. 13847 del 2007).
Ora, premesso che il giudice ha il potere-dovere di interpretazione e qualificazione della domanda a prescindere dalle espressioni adoperate dalla parte, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (v. Cass. 21.05.2019 n. 13602), nella fattispecie, la natura e la formulazione della domanda proposta in primo grado induce il Tribunale a ritenere che si sia al cospetto di un'ordinaria azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Tale domanda è stata, quindi, correttamente qualificata, sia pur solo implicitamente, dal giudice di primo grado, onde la decisione non merita censura sul punto.
Sarà sufficiente osservare che, chi ha eseguito un pagamento non dovuto
(solvens), dandone la prova (Cass. nn. 22316/2015; 17146/2003;
11073/2003), ha diritto di ripetere ciò che ha pagato (e il relativo credito, in caso di somma di denaro, è di valuta), a prescindere dal fatto di essere caduto in errore. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto (accipiens) era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda (art. 2033 c.c.; Cass.
n. 541/2002), ma non al risarcimento del danno (Cass. 10217/1994).
In tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 7 di 13 l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass. n. 30713/2018).
Passando quindi ad esaminare nel merito l'impugnazione, si evidenzia come il primo giudice – in difetto peraltro di specifica impugnazione sul punto – abbia correttamente ritenuto di dover accogliere la domanda di ripetizione formulata dall'attore, ritenendola sottratta alla disciplina di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non essendovi, nella fattispecie, alcuna contestazione in merito all'attività processuale stragiudiziale espletata dall'avv. e alla (auto)liquidazione del compenso CP_1
contenuta nell'atto di precetto.
A ciò consegue, ulteriormente, che in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte appellata, l'appello andrà dichiarato inammissibile perché proposto avverso una decisione pronunciata dal GdP secondo equità ai sensi dell'art. 339 co. 3 c.p.c..
In proposito, giova rammentare che, l'attuale formulazione dell'art. 339 comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D.lgs.
2.2.2006 n. 40, secondo il quale “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, ha nuovamente reso impugnabili con appello le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in via di equità, circoscrivendo questa impugnazione ai precisi motivi di gravame innanzi riportati.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 8 di 13 da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza,
"sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità
(cfr. Cass. Civ. n. 4079/05, 7515/01, 17674/06, 16868/17).
In buona sostanza, si tratta di una impugnazione a critica vincolata in quanto può essere proposta solo per violazione delle norme sul procedimento e per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia, con specificazione che per le sentenze del Giudice di pace pronunziate secondo equità “l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. 3005/2014).
In definitiva, quindi, i giudizi il cui valore non ecceda euro 1.100
“rientra[no] tra quelli cc.dd. "ad equità necessaria", ai sensi dell'art.
113 c.p.c., comma 2 (in considerazione del limitato valore della causa, non derivante da rapporto contrattuale regolato dall'art. 1342 c.c.) e che pertanto l'appello è ammissibile esclusivamente per i motivi
"limitati" di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3” (Cass. n. 20299/2018).
Al riguardo, la S.C. ha di recente precisato che “dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 9 di 13 per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339 c.p.c., comma 3, è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione.
Ne consegue che la parte che impugni con l'appello una sentenza del giudice di pace pronunciata nei limiti della sua giurisdizione secondo equità è tenuta ad indicare quale sia la violazione delle norme sul procedimento ovvero delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339 c.p.c., comma 3) imputabile alla sentenza di primo grado” (cfr. Cass. civ., sez. VI,
06/06/2022, n. 18064 che a sua volta si richiama a Cass. civ., Sez. Un.,
18 novembre 2008, n. 27339).
Nella specie, alcun dubbio si pone in ordine al dato per cui, quella in esame, vada intesa come sentenza resa ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., ove si consideri che la medesima veniva pronunciata in relazione ad una controversia il cui valore non eccedeva il limite di euro 1.100,00, di cui alla norma innanzi richiamata e che non aveva riguardo a un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. per il quale l'art. 113 c.p.c. prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa.
E' peraltro la stessa sentenza gravata a chiarire che la decisione è stata assunta secondo equità.
Ciò posto, giova osservare che, nel formulare il gravame, l'appellante
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 10 di 13 non abbia indicato quale dei motivi specifici di impugnazione, tra quelli ammessi dall'art. 339 c.p.c., ella intendeva proporre.
Del resto, nella specie, non risulta prospettato nessuno di siffatti motivi, essendosi gli appellanti limitati ad eccepire l'invalidità della decisione in base, però, ad una erronea qualificazione della domanda proposta in primo grado, domanda che, come detto, andava correttamente intesa come azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., soggetta, come tale, al rito ordinario.
Esclusa quindi l'inosservanza di una norma sul procedimento, per quanto detto, nemmeno, invero, gli appellanti hanno indicato i principi informatori della materia, come era loro onore alla luce dei principi nomofilattici enunciati in premessa, che il Giudice di Pace avrebbe disatteso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i cd. principi regolatori della materia non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (Cass. civ., sez. III, 23/11/2022, n. 34432, in Guida dir., 2022, 46).
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello va dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado confermata, restando preclusa ogni indagine nel merito, con assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate da parte appellata.
Le spese seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 10/3/2014 n. 55; va dato atto, ai sensi
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 11 di 13 dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012) della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, alla luce dell'inammissibilità del gravame.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e da , e
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, quali eredi di , confermando Pt_5 Parte_2
integralmente la sentenza appellata;
2. condanna gli appellanti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di , che si Controparte_1
liquidano in €. 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 (TU Spese di Giustizia), la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 12 di 13 l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Aversa il 03/10/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 2407 del
Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: APPELLO vertente TRA
(c.f.: ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) e per essa, a seguito del suo
[...] C.F._2
decesso, (c.f.: ), Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f.: ) e (c.f. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), tutti elett.te dom.ti in Casalnuovo di Napoli C.F._5
(NA) alla Via Napoli n. 159, presso lo studio dell'Avv. MINNITI
PP (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso C.F._6
in virtù di procura a margine dell'atto di appello/ dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTI – INTERVENTORI VOLONTARI
E
(c.f.: , quale Controparte_1 C.F._7
procuratore di sé stesso, elet.te dom.to presso il suo studio in Calvizzano
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 1 di 13 al Viale Della Repubblica n. 51, come indicato in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15/05/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 4681/22 resa dal Giudice di
Pace di Marano di Napoli in data 08/06/2022, con cui, in accoglimento della domanda proposta dall'Avv. gli odierni Controparte_1
appellanti venivano condannati al pagamento, in suo favore, della somma di euro 633,78, oltre interessi e compensi in quella sede liquidati in euro 560,00 di cui euro 60,00 per spese, oltre accessori.
Il primo giudice, decidendo secondo equità ex art. 113 co. 2° c.p.c. alla luce del valore del valore della controversia, previo rigetto delle eccezioni preliminari formulate dai convenuti ha infatti accolto la domanda di ripetizione formulata dall'attore, in quanto comprovata documentalmente, avendo egli dimostrato di aver “notificato gli atti di precetto alla – F.G.V.S. e di aver richiesto ai convenuti Controparte_2
il pagamento delle somme a lui spettanti”, inerenti cioè il compenso professionale maturato per l'attività stragiudiziale relativa ai predetti precetti, mentre, per altro verso, “i convenuti, di contro, si sono limitati
a dedurre di aver proposto all'attore il pagamento in via stragiudiziale della somma di euro 1000,00” solo dopo la notifica dell'atto di citazione
e prima dell'iscrizione della controversia al ruolo”.
Proponevano quindi appello ed Parte_1 Parte_2
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 2 di 13 evidenziando, con un unico articolato motivo di gravame, la nullità della decisione impugnata, in quanto resa in composizione monocratica e, comunque, seguendo il procedimento ordinario e non quello speciale imposto dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 che espressamente dispone: “Per la liquidazione delle spese, degli onorari
e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150”.
Per tale ragione gli appellanti hanno concluso affinché, in accoglimento dell'appello, si dichiari la domanda proposta dall'Avv. CP_1
inammissibile/improponibile, per le ragioni anzidette.
[...]
L'appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame in quanto formulato avverso una decisione resa secondo equità ex art. 339 co. 2° c.p.c., la decadenza di parte appellante dalla proposta impugnazione per acquiescenza e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, evidenziando come
“l'azione ordinaria non è diretta alla liquidazione delle spese e competenze maturate, ma solo ed esclusivamente ad ottenere il versamento delle proprie competenze che erano compresi nei due assegni consegnati al sigg. ed ”, da loro Parte_1 Parte_2
indebitamente trattenuti.
A seguito del decesso in data 22/06/2022 di Parte_2
intervenivano volontariamente in giudizio ex art. 299 c.p.c. i suoi eredi,
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 3 di 13 insistendo nell'accoglimento della domanda.
La causa, attesa la sua natura documentale, è stata immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in occasione dell'udienza tenutasi il 15/05/2025.
***
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello nonché la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
***
Ciò nondimeno, l'appello è inammissibile per quanto qui di seguito esposto.
In ossequio al principio di sinteticità, sarà opportuno in questa sede evidenziare che nel corso del giudizio di primo grado l'attore, premesso
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 4 di 13 di aver assunto il patrocinio degli odierni appellati nell'ambito del giudizio definito con sent. n. 8477/16 pronunciata dal Tribunale di
Napoli l'8.07.2016, ha dedotto di aver notificato in data 13.03.2017 atto di precetto in forza della suddetta sentenza nei confronti Controparte_3
con intimazione di pagamento oltre alla sorte capitale, interessi
[...]
e rivalutazione, anche delle spese vive e per spese di precetto.
Ebbene, liquidate integralmente le somme precettate in favore degli odierni appellanti, gli stessi non provvedevano alla restituzione delle somme per l'attività stragiudiziale prestata nei loro confronti dall'Avv.
G. Granata, per un importo complessivo, comprensivo di spese vive e compensi, di euro 633,78, pari ad euro 316,89 cadauno.
Come si è anticipato, la domanda restitutoria è stata integralmente accolta dal primo giudice.
Avverso detta decisione insorgono gli appellanti, lamentando l'erroneità della sentenza in questione, dal momento che la domanda andava dichiarata inammissibile sia perché resa da un giudice in composizione monocratica sia perché resa all'esito del procedimento ordinario anziché di quello speciale prescritto per le controversie in tema di liquidazione dei compensi di avvocato in materia civile.
A questo proposito, gli appellanti si richiamano alla pronuncia della
Cass. civ., Sez. U., n. 4485/2018 secondo cui “A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 5 di 13 combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648,649 e 653
c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con dell'art. 14,
u.c. e con il penultimo comma dell'art. 702-ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg.”.
La tesi svolta dagli appellanti non persuade.
Va invero osservato che, a prescindere dalla natura delle somme di cui si è chiesta la restituzione, non vi è contestazione alcuna né in merito all'attività giudiziale prestata dall'Avv. in favore dei clienti né CP_1
in ordine all'attività stragiudiziale, conclusasi con la liquidazione delle somme oggetto di precetto in favore degli appellanti, circostanza, anche questa, incontestata, somme nelle quali erano ricomprese anche le spese di precetto e le spese vive conseguenti, quantificate in euro 633,78.
Val la pena rammentare che, secondo il diritto vivente, la disciplina dettata dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 trova applicazione unicamente per la liquidazione di compensi relativi ad attività giudiziali per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore, ed è
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 6 di 13 ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, soltanto quando le stesse siano in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale (cfr. Cass. 21954 del 2014 e precedentemente
Cass. 28718 del 2008, n. 13847 del 2007).
Ora, premesso che il giudice ha il potere-dovere di interpretazione e qualificazione della domanda a prescindere dalle espressioni adoperate dalla parte, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (v. Cass. 21.05.2019 n. 13602), nella fattispecie, la natura e la formulazione della domanda proposta in primo grado induce il Tribunale a ritenere che si sia al cospetto di un'ordinaria azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Tale domanda è stata, quindi, correttamente qualificata, sia pur solo implicitamente, dal giudice di primo grado, onde la decisione non merita censura sul punto.
Sarà sufficiente osservare che, chi ha eseguito un pagamento non dovuto
(solvens), dandone la prova (Cass. nn. 22316/2015; 17146/2003;
11073/2003), ha diritto di ripetere ciò che ha pagato (e il relativo credito, in caso di somma di denaro, è di valuta), a prescindere dal fatto di essere caduto in errore. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto (accipiens) era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda (art. 2033 c.c.; Cass.
n. 541/2002), ma non al risarcimento del danno (Cass. 10217/1994).
In tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 7 di 13 l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(Cass. n. 30713/2018).
Passando quindi ad esaminare nel merito l'impugnazione, si evidenzia come il primo giudice – in difetto peraltro di specifica impugnazione sul punto – abbia correttamente ritenuto di dover accogliere la domanda di ripetizione formulata dall'attore, ritenendola sottratta alla disciplina di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non essendovi, nella fattispecie, alcuna contestazione in merito all'attività processuale stragiudiziale espletata dall'avv. e alla (auto)liquidazione del compenso CP_1
contenuta nell'atto di precetto.
A ciò consegue, ulteriormente, che in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte appellata, l'appello andrà dichiarato inammissibile perché proposto avverso una decisione pronunciata dal GdP secondo equità ai sensi dell'art. 339 co. 3 c.p.c..
In proposito, giova rammentare che, l'attuale formulazione dell'art. 339 comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D.lgs.
2.2.2006 n. 40, secondo il quale “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, ha nuovamente reso impugnabili con appello le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in via di equità, circoscrivendo questa impugnazione ai precisi motivi di gravame innanzi riportati.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 8 di 13 da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza,
"sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità
(cfr. Cass. Civ. n. 4079/05, 7515/01, 17674/06, 16868/17).
In buona sostanza, si tratta di una impugnazione a critica vincolata in quanto può essere proposta solo per violazione delle norme sul procedimento e per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia, con specificazione che per le sentenze del Giudice di pace pronunziate secondo equità “l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. 3005/2014).
In definitiva, quindi, i giudizi il cui valore non ecceda euro 1.100
“rientra[no] tra quelli cc.dd. "ad equità necessaria", ai sensi dell'art.
113 c.p.c., comma 2 (in considerazione del limitato valore della causa, non derivante da rapporto contrattuale regolato dall'art. 1342 c.c.) e che pertanto l'appello è ammissibile esclusivamente per i motivi
"limitati" di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3” (Cass. n. 20299/2018).
Al riguardo, la S.C. ha di recente precisato che “dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 9 di 13 per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339 c.p.c., comma 3, è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione.
Ne consegue che la parte che impugni con l'appello una sentenza del giudice di pace pronunciata nei limiti della sua giurisdizione secondo equità è tenuta ad indicare quale sia la violazione delle norme sul procedimento ovvero delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339 c.p.c., comma 3) imputabile alla sentenza di primo grado” (cfr. Cass. civ., sez. VI,
06/06/2022, n. 18064 che a sua volta si richiama a Cass. civ., Sez. Un.,
18 novembre 2008, n. 27339).
Nella specie, alcun dubbio si pone in ordine al dato per cui, quella in esame, vada intesa come sentenza resa ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., ove si consideri che la medesima veniva pronunciata in relazione ad una controversia il cui valore non eccedeva il limite di euro 1.100,00, di cui alla norma innanzi richiamata e che non aveva riguardo a un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. per il quale l'art. 113 c.p.c. prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa.
E' peraltro la stessa sentenza gravata a chiarire che la decisione è stata assunta secondo equità.
Ciò posto, giova osservare che, nel formulare il gravame, l'appellante
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 10 di 13 non abbia indicato quale dei motivi specifici di impugnazione, tra quelli ammessi dall'art. 339 c.p.c., ella intendeva proporre.
Del resto, nella specie, non risulta prospettato nessuno di siffatti motivi, essendosi gli appellanti limitati ad eccepire l'invalidità della decisione in base, però, ad una erronea qualificazione della domanda proposta in primo grado, domanda che, come detto, andava correttamente intesa come azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., soggetta, come tale, al rito ordinario.
Esclusa quindi l'inosservanza di una norma sul procedimento, per quanto detto, nemmeno, invero, gli appellanti hanno indicato i principi informatori della materia, come era loro onore alla luce dei principi nomofilattici enunciati in premessa, che il Giudice di Pace avrebbe disatteso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i cd. principi regolatori della materia non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (Cass. civ., sez. III, 23/11/2022, n. 34432, in Guida dir., 2022, 46).
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello va dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado confermata, restando preclusa ogni indagine nel merito, con assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate da parte appellata.
Le spese seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 10/3/2014 n. 55; va dato atto, ai sensi
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 11 di 13 dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012) della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, alla luce dell'inammissibilità del gravame.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
e da , e
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
, quali eredi di , confermando Pt_5 Parte_2
integralmente la sentenza appellata;
2. condanna gli appellanti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di , che si Controparte_1
liquidano in €. 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 (TU Spese di Giustizia), la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 12 di 13 l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Aversa il 03/10/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G. 2407/2023 – sentenza Pagina 13 di 13