TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13943/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13943/2020 tra le parti:
Sig. (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti LUCA Parte_1 C.F._1
MANCINI (C.F. ) e PIERFRANCESCO FRATINI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori, in Firenze, Via C.F._3
Squarcialupi n. 2 ATTORE
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore sig. Antonio Mazzariello, con sede in Bologna, Via Mura di Porta d'Azeglio n. 4, con il patrocinio dell'avv. ALESSIA CORDESCHI (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio del suo difensore in Bologna, Piazza San Domenico n. 8/A CONVENUTA
e
(C.F./P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore avv. Massimo Romano, con sede in Scandicci (FI), Via Pisana n. 314/B, con il patrocinio degli avv.ti ADRIANA PEDUTO (C.F. ) e MARIA GRAZIA C.F._5
CAPOLUPO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._6
Piermario Di Santo, in Firenze, Via Benedetto Dei n. 106 TERZA CHIAMATA
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria altra istanza, per le ragioni ed i titoli tutti di cui in narrativa, dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra Pt_1
pagina 1 di 12 e e condannare quest'ultima in via esclusiva e/o solidale con Pt_1 Controparte_1 [...]
alla restituzione del prezzo di euro 21.000,00 in favore dell'attore e al risarcimento Controparte_2 dei danni subiti dallo stesso quantificati in euro 9.658,78, oltre alle spese di c.t.u. sostenute nella fase di a.t.p. , oltre alla somma di euro 3.400,00 a titolo di interessi relativi al finanziamento acceso presso la Compass per l'acquisto di un'auto sostitutiva, oltre al danno da mancato utilizzo della vettura da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese sostenute per le pratiche di radiazione e denuncia di cessazione della circolazione, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di
Giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria, laddove dovuti, dal dì del dovuto al dì dell'effettivo saldo, comunque nei limiti di valore dichiarati ai fini fiscali. Con vittoria di spese e competenze relative sia alla presente fase che a quella di , in merito alle quali i sottoscritti CP_3 difensori si dichiarano sin d'ora rispettivamente anticipatari e distrattari, espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporne la distrazione in loro favore ex art. 93 c.p.c..”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare - accertare e dichiarare la nullità dell'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio già puntualmente eccepita e rilevata stante l'accertamento di fatti non allegati da parte attrice e non accertabili direttamente in mancanza del veicolo;
In via principale e nel merito: - rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice: - previo accertamento dell'uso del bene, determinare la somma da restituire a parte attrice per effetto della risoluzione contrattuale, detratta la somma derivante dall'uso ai sensi dell'art.
130 D.lgs 206/2005; - previo accertamento della non debenza degli importi portati dalle fatture n.
2307004 del 27.06.2018 e n. 30204337 del 04.09.2018, detrarre dall'importo eventualmente dovuto della somma nelle stesse riportate e di tutto quanto indicato nel documento n. 3 e n. 10 di parte attrice per i motivi di cui in narrativa;
- previo accertamento della mancanza di responsabilità in capo alla società convenuta per la difformità chilometrica, dichiarare la Società “ Controparte_2
”, tenuta a manlevare, e per l'effetto, condannare quest'ultima a “restituire in favore della
[...] [...] tutto quanto verrà riconosciuto alla parte attrice;
- in ogni caso, con vittoria di Controparte_1 spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge.”.
CONCLUSIONI PER PARTE TERZA CHIAMATA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così decidere: In via principale, pagina 2 di 12 - respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte domande avverse formulate dall'attore e dal convenuto nei confronti di CP_1 CP_2
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva di parte convenuta e nei limiti della stessa:
- accertata l'intervenuta decadenza di e la prescrizione dell'azione in garanzia, ai sensi CP_1 degli art. 1490 c.c. e ss, da questa promossa con l'atto di chiamata in causa, rigettare tutte le domande avverse formulate nei confronti di CP_2
Ancora in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui si ravvisi un difetto di sottoscrizione delle condizioni contrattuali CGC, come eccepito dalla convenuta principale con memoria del 19 settembre 2021:
- determinare la somma che è tenuta a restituire in misura, comunque, non superiore CP_2 all'importo netto corrisposto da di cui alla fattura di acquisto FV001542282 del 08 CP_1 marzo 2018, detratti in ogni caso il valore dell'uso del bene e di ogni altra utilità di cui le altre parti del giudizio si sono avvantaggiate, nonché accertata la non debenza degli importi portati dalle fatture
n. 2307004 del 27.06.2018 e n. 30204337 del 04.09.2018 e di tutte le successive richieste;
Con refusione di spese e competenze di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendone la condanna, previo accertamento dei vizi della Controparte_1 vettura acquistata, al pagamento della somma di euro 21.000,00, a titolo di restituzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 11921/2019.
In particolare, l'attrice ha contestato l'inidoneità all'uso del veicolo BMW X3 S-Drive tg. EW087LF, evidenziando:
- che, in data 13 giugno 2018, il sig. ha acquistato l'autovettura BMW X3 tg. Parte_1
EW087LF, dalla Controparte_1
- che, nell'immediatezza della consegna, il veicolo ha manifestato alcuni malfunzionamenti, tanto da arrestarsi in territorio sloveno, costringendo l'attore a far rimorchiare l'auto oltre il confine e sostenere le spese per la sostituzione della valvola di ricircolo, pari a complessivi euro 1.470,56;
pagina 3 di 12 - che, in tale occasione, il sig. è stato altresì costretto a sostenere le spese per il pernottamento Pt_1 ed il trasferimento in taxi, per euro 220,20;
- che, all'atto di un successivo controllo, effettuato in data 27 agosto 2018, è stata riscontrata la necessità di ulteriori interventi di manutenzione e riparazione, che hanno comportato un ulteriore esborso di euro 660,96;
- che, stante la situazione, l'attore ha infruttuosamente tentato di addivenire ad una composizione bonaria della vertenza con l'odierna convenuta, anche per tramite del proprio legale;
- che, in data 24 giugno 2019, l'autovettura BMW X3 è stata nuovamente ricoverata presso la CP_4
a causa della fusione del motore;
[...]
- che, con comunicazione inviata a mezzo PEC, in data 2 luglio 2019, il sig. ha Parte_1 denunciato anche quest'ulteriore vizio alla intimando la risoluzione del Controparte_1 contratto, stante l'eccessiva onerosità delle riparazioni;
- che la convenuta ha respinto ogni addebito;
- che, di conseguenza, l'attore ha adito il Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.;
- che il CTU nominato in tale sede, ing. ha rilevato un “abnorme quantitativo di residui Per_1 metallici” nell'olio, indice di un'elevata usura, incompatibile con l'esiguo chilometraggio percorso dal
; Pt_1
- che il predetto consulente ha quantificato l'importo necessario al ripristino del veicolo nella misura di euro 10.232,97, individuando le ragioni del guasto in una insufficiente manutenzione precedente all'acquisto, oppure in un chilometraggio non congruo rispetto a quanto rilevabile;
- che, nonostante le conclusioni cui è pervenuto l'ing. non è stato possibile comporre Per_1 bonariamente la controversia.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha preliminarmente eccepito la Controparte_1 decadenza dell'attore dai diritti di cui all'art. 130, comma 2, del codice del consumo, per non aver tempestivamente denunciato i vizi del bene oggetto di compravendita.
La convenuta ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, rilevando il mancato rispetto, da parte del sig. , della gradazione gerarchica dei rimedi previsti dal codice Pt_1 del consumo, chiedendo in ogni caso il rigetto delle pretese attoree, stante l'infondatezza delle argomentazioni di controparte.
pagina 4 di 12 Infine, la ha domandato, in via subordinata, previa autorizzazione alla Controparte_1 relativa chiamata in causa, la condanna di quale precedente venditore Controparte_2 nella catena di distribuzione, a tenere indenne la convenuta dagli effetti di un eventuale accoglimento delle richieste formulate dal sig. . Parte_1
Si è costituita in giudizio anche la società terza chiamata, la quale ha anzitutto contestato la domanda di manleva formulata nei propri confronti, osservando come la garanzia prevista ai sensi degli articoli
1490 e 1491 c.c. è stata esclusa per espressa pattuizione tra le parti all'atto della vendita dell'autovettura BMW X3 tg. EW087LF.
in ogni caso, ha eccepito l'infondatezza della domanda di parte Controparte_2 attrice evidenziando come fin tanto che il veicolo de quo ha fatto parte della sua flotta, la medesima ha provveduto ad ogni e più corretto intervento manutentivo.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza dell'11 marzo 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
L'articolo 135 comma 2 del codice del consumo, nel testo vigente ratione temporis, prevede che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano per quanto non previsto dal presente titolo.
L'articolo 1469 bis c.c., introdotto dall'articolo 142 del codice del consumo, stabilisce a tal fine che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo dei contratti in generale si applicano nei contratti del consumatore ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativo alla vendita e del conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica, nel senso che trova applicazione, innanzitutto, la disciplina del codice del consumo, mentre la disciplina dettata dal codice civile in materia di compravendita si applica solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo sussidiario assegnata alla disciplina codicistica (Cass. n. 14775/2019).
pagina 5 di 12 Alle disposizioni civilistiche di cui agli articoli 1490 e ss. c.c., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita, si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo.
A tal fine, si presume che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati dall'articolo 130, i quali sono graduati per volontà dello stesso legislatore;
pertanto, egli potrà innanzitutto proporre al proprio dante causa la riparazione, ovvero la sostituzione del bene e solo in un secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, chiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia fondata nei limiti di seguito esposti.
1. Come si è detto, grava sul consumatore l'onere di denunciare il difetto di conformità attraverso la tempestiva comunicazione dell'esistenza dello stesso.
Quanto alla forma della denuncia va evidenziato che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nell'affermare che la denuncia dei vizi della stessa da parte del compratore può essere fatta, in difetto di un'espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cass. n. 5142/2003 e Cass. S.U. n. 328/1991).
Ciò premesso, l'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta risulta parzialmente fondata.
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti, si evince chiaramente che il malfunzionamento riscontrato dal sig. in data 24 giugno 2016, manifestatosi in territorio sloveno, è stato Parte_1 denunciato a solamente con la missiva datata 18 settembre 2018, inviata per Controparte_1 tramite degli avv.ti Mancini e Fratini (cfr doc. 4 di parte attrice).
pagina 6 di 12 Ne consegue che le domande attoree possono trovare giustificazione unicamente per quanto riguarda i vizi tempestivamente denunciati al venditore, ovverosia la rottura dei cuscinetti posteriori, emersa durante un controllo nell'agosto del 2018 ed evidenziata nella già menzionata missiva del 18 settembre, nonché la fusione del propulsore, che, come emerge dall'ordine di lavoro n. 10340 della Controparte_4
(cfr. doc. 1 di cui alla prima memoria di parte attrice), si è verificata in data 20 giugno 2019 ed è
[...] stata tempestivamente comunicata con la missiva del 3 luglio 2019, inoltrata alla convenuta dai legali di fiducia del sig. (cfr. doc. 17 di parte convenuta). Pt_1
2. Non sono condivisibili, invece, le argomentazioni di parte convenuta, secondo cui deve ritenersi inammissibile la domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attore, non essendo stata rispettata la gerarchia dei rimedi previsti a tutela del consumatore.
La prospettazione offerta da è infatti smentita dalla stessa documentazione Controparte_1 sopra citata.
Dal tenore della missiva del 18 settembre 2018, con la quale il sig. ha chiesto il Parte_1 rimborso delle somme anticipate per il ripristino della BMW X3, ben si comprende come il medesimo abbia inizialmente optato per il rimedio primario della riparazione del bene non conforme.
Successivamente, a seguito della rottura del motore, l'attore ha invece optato per la risoluzione del contratto.
Ed invero, tale scelta risulta pienamente conforme al dettato normativo di cui all'art. 130, comma 7,
d.lgs. 206/2005, nel testo vigente ratione temporis, ben potendosi ritenere tale intervento eccessivamente oneroso.
Difatti, sebbene il consulente tecnico d'ufficio, dott. abbia correttamente osservato Persona_2 che “a seguito della riparazione del motore il veicolo sarebbe stato regolarmente utilizzabile”, il medesimo ha altresì quantificato l'importo necessario al ripristino nella misura di euro 12.444,00, IVA compresa. Pertanto, è di tutta evidenza che una riparazione di tale entità, superiore alla metà del prezzo di acquisto pagato dal sig. , avrebbe comportato un onere eccessivo per quest'ultimo, a Pt_1 maggior ragione se si considera la scarsa affidabilità già manifestata dalla BMW X3 tg. EW087LF nel corso dell'anno precedente. A tal proposito, è doveroso sottolineare che il dott. all'esito Per_2 delle operazioni peritali effettuate nel contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che “che il prematuro cedimento del propulsore è da ricondurre ad una anomala e diffusa usura di tipo prevalentemente adesivo/abrasivo che ha interessato i componenti meccanici del basamento, della testata e dei pistoni.”.
pagina 7 di 12 Il CTU ha poi escluso “negligenze o comportamenti errati ascrivibili all'odierno attore”, individuando Contr la causa dell'anomala usura delle componenti meccaniche della X3 nella mancata regolare manutenzione programmata del veicolo ed osservando che “Nelle operazioni di manutenzione eseguite tra 13/06/2014 al 09/03/2018, mentre la vettura oggetto di causa risultava di proprietà
[...]
, non sono stati impiegati lubrificanti e filtri originali e/o conformi alle Controparte_2 prescrizioni del costruttore.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Di conseguenza, non possono esservi dubbi circa la sussistenza di evidenti difetti di rilevante entità, che hanno reso il mezzo BMW X3 tg. EW087LF inidoneo all'utilizzo già al momento della consegna.
Pertanto, deve ritenersi legittima la risoluzione del contratto comunicata da parte attrice con missiva del
3 luglio 2019.
Conseguentemente, sussiste il diritto del sig. ad ottenere la restituzione del prezzo, Parte_1 pari ad euro 21.000,00.
3. Tra i diritti che competono al consumatore nel caso di difetto di conformità, l'art. 130 del Codice del
Consumo, non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.
Ad ogni buon conto, non si può certamente escludere che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie.
Premesso quanto sopra, si ribadisce anzitutto che il malfunzionamento riscontrato dal sig. Pt_1
in data 24 giugno 2016 non è stato tempestivamente denunciato al venditore.
[...]
Va da sé, che non siano risarcibili gli esborsi relativi al trasporto dell'auto oltre il confine, nonché le spese per la sostituzione della valvola di ricircolo di cui alla fattura 27 giugno 2018 della Autostar
S.p.A. (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Analoghe considerazioni valgono per i costi di pernotto e di trasporto in taxi sostenuti dall'attore in tale occasione.
Di contro, è risarcibile l'importo di euro 660,00, di cui alla fattura del 4 settembre 2018 della CP_4
(cfr. doc. 2 di parte attrice), trattandosi di un vizio denunciato tempestivamente dal sig.
[...]
e soggetto alla presunzione di cui all'art. 132 d.lgs. 206/2005, ratione temporis vigente, in Pt_1 quanto verificatosi entro sei mesi dalla consegna dell'autovettura.
pagina 8 di 12 Si ritiene parimenti fondata la richiesta risarcitoria inerente ai costi accessori previsti nel contratto di finanziamento stipulato da parte attrice per l'acquisto della BMW X3, essendo di tutta evidenza la correlazione causale con l'evento dannoso de quo.
Il sig. ha quindi diritto al risarcimento dell'ulteriore somma di euro 3.400,00 (cfr. doc. Parte_1
11 di parte attrice).
Per quanto riguarda i costi relativi al ricovero del mezzo presso la carrozzeria la Controparte_4 domanda di parte attrice merita accoglimento solo in parte.
Difatti, il costo indicato nel preventivo di spesa datato 14 agosto 2020 non può ritenersi giustificato, posto che, nel citato documento, l'importo dovuto a tale titolo è stato determinato computando 365 giorni di parcheggio (cfr. doc. 10 di parte attrice), mentre, dalla documentazione versata in atti, si evince chiaramente che l'autovettura è stata radiata per esportazione già nell'agosto del 2021.
Pertanto, si ritiene risarcibile unicamente la somma di euro 416,26, che risulta effettivamente pagata in relazione a tale voce di spesa, come da fattura 27 aprile 2021 della (cfr. doc. 2 Controparte_4 allegato alla prima memoria di parte attrice).
Non merita accoglimento, invece, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del premio assicurativo non goduto, in quanto la copertura assicurativa per la RCA non può essere interrotta, atteso che anche la consegna dell'auto al carrozziere per la valutazione dei danni o il posteggio sulla pubblica via non esimono il proprietario da responsabilità per eventuali sinistri stradali.
Analogamente, si rigetta la pretesa risarcitoria riguardante il danno derivante dall'indisponibilità del veicolo.
Sul punto, si richiama l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (Cass. n. 5447/2020).
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il risarcimento spettante all'odierno attore è pari a complessivi euro 4.476,26.
pagina 9 di 12 4. Venendo all'esame della domanda di manleva formulata da nei Controparte_1 confronti di si rileva in primis l'inefficacia delle pattuizioni Controparte_2 contenute nelle clausole 6.3, 6.4 e 6.5 di cui alle condizioni generali del contratto di compravendita stipulato tra l'odierna convenuta e la società terza chiamata (cfr. doc. 2 di parte terza chiamata).
Ai sensi dell'art. 1490, comma secondo, c.c., infatti, il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.”.
Orbene, nel caso di specie, come si è già detto, il CTU ha attribuito l'anomala usura delle componenti meccaniche della BMW X3 e la conseguente fusione del motore, all'omessa regolare manutenzione programmata del veicolo, rilevando che “Nelle operazioni di manutenzione eseguite tra 13/06/2014 al
09/03/2018, mentre la vettura oggetto di causa risultava di proprietà , Controparte_2 non sono stati impiegati lubrificanti e filtri originali e/o conformi alle prescrizioni del costruttore.”.
Pertanto, è di tutta evidenza che ben consapevole delle conseguenze Controparte_2 che comporta la non corretta manutenzione di un'autovettura, quale soggetto di natura professionale operante nel settore della rivendita di veicoli, ha taciuto con mala fede tale circostanza all'atto della vendita della BMW X3 tg. EW087LF.
Le pattuizioni richiamate dalla terza chiamata non possono quindi trovare applicazione nella fattispecie in esame, ben potendosi estendere il disposto di cui all'art. 1490, comma 2, c.c. anche all'azione di regresso del venditore finale prevista dal codice del consumo, stante il richiamo alle norme del codice civile effettuato dall'articolo 135, comma 2, d.lgs. 206/2005, nel testo vigente ratione temporis.
Ciò posto, è altresì infondata l'eccezione di decadenza formulata da Controparte_2
Difatti, sebbene l'azione di manleva possa essere promossa dal venditore anche prima che questi abbia adempiuto nei confronti del consumatore è evidente che il presupposto del diritto di regresso è emerso solamente a seguito del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e, segnatamente, dopo il deposito della relazione peritale del CTU ing. in data 9 settembre 2020, ove per la prima volta Per_1
è stata accertata la sussistenza di un vizio antecedente alla consegna ed attribuibile all'odierna terza chiamata (sul punto si veda Cass. n. 8164/2021 nella parte motiva).
Conseguentemente, essendo pacifico tra le parti che ha provveduto a Controparte_1 notiziare in merito alle problematiche inerenti al veicolo BMW X3 Controparte_2 tg. EW087LF, in data 21 ottobre 2020 (cfr. doc. 19 di parte convenuta), la convenuta non può ritenersi decaduta dal diritto di esercitare l'azione di regresso di cui all'art. 131 d.lgs. 206/2005.
pagina 10 di 12 In ragione di tutto quanto sopra, merita quindi accoglimento la domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata.
5. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dal sig. Parte_1 vengono poste a carico di stante la prevalente soccombenza sostanziale nel Controparte_1 quantum.
Le spese di lite sostenute da vengono poste a carico di Controparte_1 Controparte_2
in forza del principio generale della soccombenza.
[...]
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte convenuta soccombente.
Quanto agli oneri relativi alla consulenza tecnica di parte sostenuti dall'attore, sia nel presente giudizio, sia nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, si osserva che la Corte di Cassazione ha più volte rilevato che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.” (Cass. n. 2679/2024 e Cass. n. 84/2013).
Nel caso di specie, devono ritenersi certamente utili, tenuto conto del tecnicismo della consulenza svoltasi, le spese relative all'opera prestata dal perito come richieste e documentate, Persona_3 nella misura di euro 3.245,59 inclusi gli accessori di legge.
Infine, anche le spese relative all'ATP, comprese quelle della CTU esperita in tale sede, vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente la domanda proposta dal sig. e per l'effetto condanna Parte_1
l pagamento in favore dell'attore della somma di euro 25.476,26, Controparte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
pagina 11 di 12 2) condanna a rimborsare al sig. le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge, con distrazione in favore degli avv.ti Luca Mancini e
Pierfrancesco Fratini, dichiaratisi antistatari, nonché al pagamento delle spese per la consulenza tecnica di parte liquidate in euro 3.245,59 inclusi gli accessori;
3) condanna a rimborsare al sig. le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 11921/2019 che si liquidano in €
2.337,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e
CPA come per Legge, con distrazione in favore degli avv.ti Luca Mancini e Pierfrancesco Fratini, dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
5) accoglie la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_1
per l'effetto tenuta Controparte_2 Controparte_2
a tenere indenne la convenuta dalla condanna di cui ai capi 1), 2), 3) e 4);
[...]
6) condanna a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella
[...] misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 16 luglio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13943/2020 tra le parti:
Sig. (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti LUCA Parte_1 C.F._1
MANCINI (C.F. ) e PIERFRANCESCO FRATINI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori, in Firenze, Via C.F._3
Squarcialupi n. 2 ATTORE
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore sig. Antonio Mazzariello, con sede in Bologna, Via Mura di Porta d'Azeglio n. 4, con il patrocinio dell'avv. ALESSIA CORDESCHI (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio del suo difensore in Bologna, Piazza San Domenico n. 8/A CONVENUTA
e
(C.F./P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore avv. Massimo Romano, con sede in Scandicci (FI), Via Pisana n. 314/B, con il patrocinio degli avv.ti ADRIANA PEDUTO (C.F. ) e MARIA GRAZIA C.F._5
CAPOLUPO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._6
Piermario Di Santo, in Firenze, Via Benedetto Dei n. 106 TERZA CHIAMATA
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria altra istanza, per le ragioni ed i titoli tutti di cui in narrativa, dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra Pt_1
pagina 1 di 12 e e condannare quest'ultima in via esclusiva e/o solidale con Pt_1 Controparte_1 [...]
alla restituzione del prezzo di euro 21.000,00 in favore dell'attore e al risarcimento Controparte_2 dei danni subiti dallo stesso quantificati in euro 9.658,78, oltre alle spese di c.t.u. sostenute nella fase di a.t.p. , oltre alla somma di euro 3.400,00 a titolo di interessi relativi al finanziamento acceso presso la Compass per l'acquisto di un'auto sostitutiva, oltre al danno da mancato utilizzo della vettura da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese sostenute per le pratiche di radiazione e denuncia di cessazione della circolazione, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di
Giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria, laddove dovuti, dal dì del dovuto al dì dell'effettivo saldo, comunque nei limiti di valore dichiarati ai fini fiscali. Con vittoria di spese e competenze relative sia alla presente fase che a quella di , in merito alle quali i sottoscritti CP_3 difensori si dichiarano sin d'ora rispettivamente anticipatari e distrattari, espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporne la distrazione in loro favore ex art. 93 c.p.c..”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare - accertare e dichiarare la nullità dell'espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio già puntualmente eccepita e rilevata stante l'accertamento di fatti non allegati da parte attrice e non accertabili direttamente in mancanza del veicolo;
In via principale e nel merito: - rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice: - previo accertamento dell'uso del bene, determinare la somma da restituire a parte attrice per effetto della risoluzione contrattuale, detratta la somma derivante dall'uso ai sensi dell'art.
130 D.lgs 206/2005; - previo accertamento della non debenza degli importi portati dalle fatture n.
2307004 del 27.06.2018 e n. 30204337 del 04.09.2018, detrarre dall'importo eventualmente dovuto della somma nelle stesse riportate e di tutto quanto indicato nel documento n. 3 e n. 10 di parte attrice per i motivi di cui in narrativa;
- previo accertamento della mancanza di responsabilità in capo alla società convenuta per la difformità chilometrica, dichiarare la Società “ Controparte_2
”, tenuta a manlevare, e per l'effetto, condannare quest'ultima a “restituire in favore della
[...] [...] tutto quanto verrà riconosciuto alla parte attrice;
- in ogni caso, con vittoria di Controparte_1 spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge.”.
CONCLUSIONI PER PARTE TERZA CHIAMATA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così decidere: In via principale, pagina 2 di 12 - respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte domande avverse formulate dall'attore e dal convenuto nei confronti di CP_1 CP_2
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva di parte convenuta e nei limiti della stessa:
- accertata l'intervenuta decadenza di e la prescrizione dell'azione in garanzia, ai sensi CP_1 degli art. 1490 c.c. e ss, da questa promossa con l'atto di chiamata in causa, rigettare tutte le domande avverse formulate nei confronti di CP_2
Ancora in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui si ravvisi un difetto di sottoscrizione delle condizioni contrattuali CGC, come eccepito dalla convenuta principale con memoria del 19 settembre 2021:
- determinare la somma che è tenuta a restituire in misura, comunque, non superiore CP_2 all'importo netto corrisposto da di cui alla fattura di acquisto FV001542282 del 08 CP_1 marzo 2018, detratti in ogni caso il valore dell'uso del bene e di ogni altra utilità di cui le altre parti del giudizio si sono avvantaggiate, nonché accertata la non debenza degli importi portati dalle fatture
n. 2307004 del 27.06.2018 e n. 30204337 del 04.09.2018 e di tutte le successive richieste;
Con refusione di spese e competenze di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendone la condanna, previo accertamento dei vizi della Controparte_1 vettura acquistata, al pagamento della somma di euro 21.000,00, a titolo di restituzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 11921/2019.
In particolare, l'attrice ha contestato l'inidoneità all'uso del veicolo BMW X3 S-Drive tg. EW087LF, evidenziando:
- che, in data 13 giugno 2018, il sig. ha acquistato l'autovettura BMW X3 tg. Parte_1
EW087LF, dalla Controparte_1
- che, nell'immediatezza della consegna, il veicolo ha manifestato alcuni malfunzionamenti, tanto da arrestarsi in territorio sloveno, costringendo l'attore a far rimorchiare l'auto oltre il confine e sostenere le spese per la sostituzione della valvola di ricircolo, pari a complessivi euro 1.470,56;
pagina 3 di 12 - che, in tale occasione, il sig. è stato altresì costretto a sostenere le spese per il pernottamento Pt_1 ed il trasferimento in taxi, per euro 220,20;
- che, all'atto di un successivo controllo, effettuato in data 27 agosto 2018, è stata riscontrata la necessità di ulteriori interventi di manutenzione e riparazione, che hanno comportato un ulteriore esborso di euro 660,96;
- che, stante la situazione, l'attore ha infruttuosamente tentato di addivenire ad una composizione bonaria della vertenza con l'odierna convenuta, anche per tramite del proprio legale;
- che, in data 24 giugno 2019, l'autovettura BMW X3 è stata nuovamente ricoverata presso la CP_4
a causa della fusione del motore;
[...]
- che, con comunicazione inviata a mezzo PEC, in data 2 luglio 2019, il sig. ha Parte_1 denunciato anche quest'ulteriore vizio alla intimando la risoluzione del Controparte_1 contratto, stante l'eccessiva onerosità delle riparazioni;
- che la convenuta ha respinto ogni addebito;
- che, di conseguenza, l'attore ha adito il Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.;
- che il CTU nominato in tale sede, ing. ha rilevato un “abnorme quantitativo di residui Per_1 metallici” nell'olio, indice di un'elevata usura, incompatibile con l'esiguo chilometraggio percorso dal
; Pt_1
- che il predetto consulente ha quantificato l'importo necessario al ripristino del veicolo nella misura di euro 10.232,97, individuando le ragioni del guasto in una insufficiente manutenzione precedente all'acquisto, oppure in un chilometraggio non congruo rispetto a quanto rilevabile;
- che, nonostante le conclusioni cui è pervenuto l'ing. non è stato possibile comporre Per_1 bonariamente la controversia.
Costituitasi regolarmente in giudizio, ha preliminarmente eccepito la Controparte_1 decadenza dell'attore dai diritti di cui all'art. 130, comma 2, del codice del consumo, per non aver tempestivamente denunciato i vizi del bene oggetto di compravendita.
La convenuta ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, rilevando il mancato rispetto, da parte del sig. , della gradazione gerarchica dei rimedi previsti dal codice Pt_1 del consumo, chiedendo in ogni caso il rigetto delle pretese attoree, stante l'infondatezza delle argomentazioni di controparte.
pagina 4 di 12 Infine, la ha domandato, in via subordinata, previa autorizzazione alla Controparte_1 relativa chiamata in causa, la condanna di quale precedente venditore Controparte_2 nella catena di distribuzione, a tenere indenne la convenuta dagli effetti di un eventuale accoglimento delle richieste formulate dal sig. . Parte_1
Si è costituita in giudizio anche la società terza chiamata, la quale ha anzitutto contestato la domanda di manleva formulata nei propri confronti, osservando come la garanzia prevista ai sensi degli articoli
1490 e 1491 c.c. è stata esclusa per espressa pattuizione tra le parti all'atto della vendita dell'autovettura BMW X3 tg. EW087LF.
in ogni caso, ha eccepito l'infondatezza della domanda di parte Controparte_2 attrice evidenziando come fin tanto che il veicolo de quo ha fatto parte della sua flotta, la medesima ha provveduto ad ogni e più corretto intervento manutentivo.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza dell'11 marzo 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
L'articolo 135 comma 2 del codice del consumo, nel testo vigente ratione temporis, prevede che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano per quanto non previsto dal presente titolo.
L'articolo 1469 bis c.c., introdotto dall'articolo 142 del codice del consumo, stabilisce a tal fine che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo dei contratti in generale si applicano nei contratti del consumatore ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativo alla vendita e del conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica, nel senso che trova applicazione, innanzitutto, la disciplina del codice del consumo, mentre la disciplina dettata dal codice civile in materia di compravendita si applica solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo sussidiario assegnata alla disciplina codicistica (Cass. n. 14775/2019).
pagina 5 di 12 Alle disposizioni civilistiche di cui agli articoli 1490 e ss. c.c., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita, si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela del contraente debole, gli strumenti predisposti dal codice del consumo.
A tal fine, si presume che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati dall'articolo 130, i quali sono graduati per volontà dello stesso legislatore;
pertanto, egli potrà innanzitutto proporre al proprio dante causa la riparazione, ovvero la sostituzione del bene e solo in un secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, chiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice sia fondata nei limiti di seguito esposti.
1. Come si è detto, grava sul consumatore l'onere di denunciare il difetto di conformità attraverso la tempestiva comunicazione dell'esistenza dello stesso.
Quanto alla forma della denuncia va evidenziato che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nell'affermare che la denuncia dei vizi della stessa da parte del compratore può essere fatta, in difetto di un'espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cass. n. 5142/2003 e Cass. S.U. n. 328/1991).
Ciò premesso, l'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta risulta parzialmente fondata.
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti, si evince chiaramente che il malfunzionamento riscontrato dal sig. in data 24 giugno 2016, manifestatosi in territorio sloveno, è stato Parte_1 denunciato a solamente con la missiva datata 18 settembre 2018, inviata per Controparte_1 tramite degli avv.ti Mancini e Fratini (cfr doc. 4 di parte attrice).
pagina 6 di 12 Ne consegue che le domande attoree possono trovare giustificazione unicamente per quanto riguarda i vizi tempestivamente denunciati al venditore, ovverosia la rottura dei cuscinetti posteriori, emersa durante un controllo nell'agosto del 2018 ed evidenziata nella già menzionata missiva del 18 settembre, nonché la fusione del propulsore, che, come emerge dall'ordine di lavoro n. 10340 della Controparte_4
(cfr. doc. 1 di cui alla prima memoria di parte attrice), si è verificata in data 20 giugno 2019 ed è
[...] stata tempestivamente comunicata con la missiva del 3 luglio 2019, inoltrata alla convenuta dai legali di fiducia del sig. (cfr. doc. 17 di parte convenuta). Pt_1
2. Non sono condivisibili, invece, le argomentazioni di parte convenuta, secondo cui deve ritenersi inammissibile la domanda di risoluzione del contratto formulata dall'attore, non essendo stata rispettata la gerarchia dei rimedi previsti a tutela del consumatore.
La prospettazione offerta da è infatti smentita dalla stessa documentazione Controparte_1 sopra citata.
Dal tenore della missiva del 18 settembre 2018, con la quale il sig. ha chiesto il Parte_1 rimborso delle somme anticipate per il ripristino della BMW X3, ben si comprende come il medesimo abbia inizialmente optato per il rimedio primario della riparazione del bene non conforme.
Successivamente, a seguito della rottura del motore, l'attore ha invece optato per la risoluzione del contratto.
Ed invero, tale scelta risulta pienamente conforme al dettato normativo di cui all'art. 130, comma 7,
d.lgs. 206/2005, nel testo vigente ratione temporis, ben potendosi ritenere tale intervento eccessivamente oneroso.
Difatti, sebbene il consulente tecnico d'ufficio, dott. abbia correttamente osservato Persona_2 che “a seguito della riparazione del motore il veicolo sarebbe stato regolarmente utilizzabile”, il medesimo ha altresì quantificato l'importo necessario al ripristino nella misura di euro 12.444,00, IVA compresa. Pertanto, è di tutta evidenza che una riparazione di tale entità, superiore alla metà del prezzo di acquisto pagato dal sig. , avrebbe comportato un onere eccessivo per quest'ultimo, a Pt_1 maggior ragione se si considera la scarsa affidabilità già manifestata dalla BMW X3 tg. EW087LF nel corso dell'anno precedente. A tal proposito, è doveroso sottolineare che il dott. all'esito Per_2 delle operazioni peritali effettuate nel contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che “che il prematuro cedimento del propulsore è da ricondurre ad una anomala e diffusa usura di tipo prevalentemente adesivo/abrasivo che ha interessato i componenti meccanici del basamento, della testata e dei pistoni.”.
pagina 7 di 12 Il CTU ha poi escluso “negligenze o comportamenti errati ascrivibili all'odierno attore”, individuando Contr la causa dell'anomala usura delle componenti meccaniche della X3 nella mancata regolare manutenzione programmata del veicolo ed osservando che “Nelle operazioni di manutenzione eseguite tra 13/06/2014 al 09/03/2018, mentre la vettura oggetto di causa risultava di proprietà
[...]
, non sono stati impiegati lubrificanti e filtri originali e/o conformi alle Controparte_2 prescrizioni del costruttore.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Di conseguenza, non possono esservi dubbi circa la sussistenza di evidenti difetti di rilevante entità, che hanno reso il mezzo BMW X3 tg. EW087LF inidoneo all'utilizzo già al momento della consegna.
Pertanto, deve ritenersi legittima la risoluzione del contratto comunicata da parte attrice con missiva del
3 luglio 2019.
Conseguentemente, sussiste il diritto del sig. ad ottenere la restituzione del prezzo, Parte_1 pari ad euro 21.000,00.
3. Tra i diritti che competono al consumatore nel caso di difetto di conformità, l'art. 130 del Codice del
Consumo, non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.
Ad ogni buon conto, non si può certamente escludere che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie.
Premesso quanto sopra, si ribadisce anzitutto che il malfunzionamento riscontrato dal sig. Pt_1
in data 24 giugno 2016 non è stato tempestivamente denunciato al venditore.
[...]
Va da sé, che non siano risarcibili gli esborsi relativi al trasporto dell'auto oltre il confine, nonché le spese per la sostituzione della valvola di ricircolo di cui alla fattura 27 giugno 2018 della Autostar
S.p.A. (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Analoghe considerazioni valgono per i costi di pernotto e di trasporto in taxi sostenuti dall'attore in tale occasione.
Di contro, è risarcibile l'importo di euro 660,00, di cui alla fattura del 4 settembre 2018 della CP_4
(cfr. doc. 2 di parte attrice), trattandosi di un vizio denunciato tempestivamente dal sig.
[...]
e soggetto alla presunzione di cui all'art. 132 d.lgs. 206/2005, ratione temporis vigente, in Pt_1 quanto verificatosi entro sei mesi dalla consegna dell'autovettura.
pagina 8 di 12 Si ritiene parimenti fondata la richiesta risarcitoria inerente ai costi accessori previsti nel contratto di finanziamento stipulato da parte attrice per l'acquisto della BMW X3, essendo di tutta evidenza la correlazione causale con l'evento dannoso de quo.
Il sig. ha quindi diritto al risarcimento dell'ulteriore somma di euro 3.400,00 (cfr. doc. Parte_1
11 di parte attrice).
Per quanto riguarda i costi relativi al ricovero del mezzo presso la carrozzeria la Controparte_4 domanda di parte attrice merita accoglimento solo in parte.
Difatti, il costo indicato nel preventivo di spesa datato 14 agosto 2020 non può ritenersi giustificato, posto che, nel citato documento, l'importo dovuto a tale titolo è stato determinato computando 365 giorni di parcheggio (cfr. doc. 10 di parte attrice), mentre, dalla documentazione versata in atti, si evince chiaramente che l'autovettura è stata radiata per esportazione già nell'agosto del 2021.
Pertanto, si ritiene risarcibile unicamente la somma di euro 416,26, che risulta effettivamente pagata in relazione a tale voce di spesa, come da fattura 27 aprile 2021 della (cfr. doc. 2 Controparte_4 allegato alla prima memoria di parte attrice).
Non merita accoglimento, invece, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del premio assicurativo non goduto, in quanto la copertura assicurativa per la RCA non può essere interrotta, atteso che anche la consegna dell'auto al carrozziere per la valutazione dei danni o il posteggio sulla pubblica via non esimono il proprietario da responsabilità per eventuali sinistri stradali.
Analogamente, si rigetta la pretesa risarcitoria riguardante il danno derivante dall'indisponibilità del veicolo.
Sul punto, si richiama l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (Cass. n. 5447/2020).
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il risarcimento spettante all'odierno attore è pari a complessivi euro 4.476,26.
pagina 9 di 12 4. Venendo all'esame della domanda di manleva formulata da nei Controparte_1 confronti di si rileva in primis l'inefficacia delle pattuizioni Controparte_2 contenute nelle clausole 6.3, 6.4 e 6.5 di cui alle condizioni generali del contratto di compravendita stipulato tra l'odierna convenuta e la società terza chiamata (cfr. doc. 2 di parte terza chiamata).
Ai sensi dell'art. 1490, comma secondo, c.c., infatti, il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.”.
Orbene, nel caso di specie, come si è già detto, il CTU ha attribuito l'anomala usura delle componenti meccaniche della BMW X3 e la conseguente fusione del motore, all'omessa regolare manutenzione programmata del veicolo, rilevando che “Nelle operazioni di manutenzione eseguite tra 13/06/2014 al
09/03/2018, mentre la vettura oggetto di causa risultava di proprietà , Controparte_2 non sono stati impiegati lubrificanti e filtri originali e/o conformi alle prescrizioni del costruttore.”.
Pertanto, è di tutta evidenza che ben consapevole delle conseguenze Controparte_2 che comporta la non corretta manutenzione di un'autovettura, quale soggetto di natura professionale operante nel settore della rivendita di veicoli, ha taciuto con mala fede tale circostanza all'atto della vendita della BMW X3 tg. EW087LF.
Le pattuizioni richiamate dalla terza chiamata non possono quindi trovare applicazione nella fattispecie in esame, ben potendosi estendere il disposto di cui all'art. 1490, comma 2, c.c. anche all'azione di regresso del venditore finale prevista dal codice del consumo, stante il richiamo alle norme del codice civile effettuato dall'articolo 135, comma 2, d.lgs. 206/2005, nel testo vigente ratione temporis.
Ciò posto, è altresì infondata l'eccezione di decadenza formulata da Controparte_2
Difatti, sebbene l'azione di manleva possa essere promossa dal venditore anche prima che questi abbia adempiuto nei confronti del consumatore è evidente che il presupposto del diritto di regresso è emerso solamente a seguito del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e, segnatamente, dopo il deposito della relazione peritale del CTU ing. in data 9 settembre 2020, ove per la prima volta Per_1
è stata accertata la sussistenza di un vizio antecedente alla consegna ed attribuibile all'odierna terza chiamata (sul punto si veda Cass. n. 8164/2021 nella parte motiva).
Conseguentemente, essendo pacifico tra le parti che ha provveduto a Controparte_1 notiziare in merito alle problematiche inerenti al veicolo BMW X3 Controparte_2 tg. EW087LF, in data 21 ottobre 2020 (cfr. doc. 19 di parte convenuta), la convenuta non può ritenersi decaduta dal diritto di esercitare l'azione di regresso di cui all'art. 131 d.lgs. 206/2005.
pagina 10 di 12 In ragione di tutto quanto sopra, merita quindi accoglimento la domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata.
5. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dal sig. Parte_1 vengono poste a carico di stante la prevalente soccombenza sostanziale nel Controparte_1 quantum.
Le spese di lite sostenute da vengono poste a carico di Controparte_1 Controparte_2
in forza del principio generale della soccombenza.
[...]
Le spese processuali vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte convenuta soccombente.
Quanto agli oneri relativi alla consulenza tecnica di parte sostenuti dall'attore, sia nel presente giudizio, sia nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, si osserva che la Corte di Cassazione ha più volte rilevato che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.” (Cass. n. 2679/2024 e Cass. n. 84/2013).
Nel caso di specie, devono ritenersi certamente utili, tenuto conto del tecnicismo della consulenza svoltasi, le spese relative all'opera prestata dal perito come richieste e documentate, Persona_3 nella misura di euro 3.245,59 inclusi gli accessori di legge.
Infine, anche le spese relative all'ATP, comprese quelle della CTU esperita in tale sede, vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente la domanda proposta dal sig. e per l'effetto condanna Parte_1
l pagamento in favore dell'attore della somma di euro 25.476,26, Controparte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
pagina 11 di 12 2) condanna a rimborsare al sig. le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge, con distrazione in favore degli avv.ti Luca Mancini e
Pierfrancesco Fratini, dichiaratisi antistatari, nonché al pagamento delle spese per la consulenza tecnica di parte liquidate in euro 3.245,59 inclusi gli accessori;
3) condanna a rimborsare al sig. le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 11921/2019 che si liquidano in €
2.337,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e
CPA come per Legge, con distrazione in favore degli avv.ti Luca Mancini e Pierfrancesco Fratini, dichiaratisi antistatari;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
5) accoglie la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_1
per l'effetto tenuta Controparte_2 Controparte_2
a tenere indenne la convenuta dalla condanna di cui ai capi 1), 2), 3) e 4);
[...]
6) condanna a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella
[...] misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 16 luglio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 12 di 12