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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4513/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. TA Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4513/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da: con il patrocinio dell'avv. FAGIOLI PATRIZIA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti e che ha dismesso il mandato in data 28/1/2025 ricorrente contro
con il patrocinio degli avv.ti DI CIOMMO LAURA e GIORGI FLAVIANA che CP_1 la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 11/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024
“Dichiararsi la separazione con addebito alla OR per le motivazioni già esposte che si CP_1 andranno ad integrare in corso di causa e documentare, e comunque alla luce del fatto che a seguito della improvvisa intrapresa relazione extraconiugale ha interrotto e fatto venire meno l'unione matrimoniale con il proprio congiunto per colpa alla stessa attribuibile, violando le Parte_1 norme.
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito a Parte_1 CP_1 quest'ultima per avere intrapreso una relazione extraconiugale che ha provocato irrevocabilmente e per sua esclusiva colpa la crisi e il venir meno del rapporto coniugale.
2) Assegnare l'abitazione familiare al ricorrente, nella quale continueranno a vivere con le figlie sia maggiorenni che la minorenne, pagandone ogni costo. Facendo presente che i costi mensili della medesima solo per il mutuo e il riscatto delle cambiali sono di euro 2080,28 e che questo non sarebbe in grado economicamente di sostenere altri costi per potersi affittare altro immobile. Con tutti i mobili
e suppellettili presenti acquistati e di proprietà del marito in regime di separazione di beni.
3) Esentare la OR solo se la casa coniugale di proprietà del sarà al CP_1 Pt_1 medesimo assegAT e solo con la residenza di tutte le figlie, dal mantenimento e dalle spese necessarie
(straordinarie e non) per le stesse ancora non autonome economicamente anche se maggiorenni e per la minore;
4) Dichiararsi che nulla è dovuto alla OR quale concorso al suo mantenimento perché questa CP_1 priva di spese e soprattutto già inserita nel mondo del lavoro e con percepimento di redditi (anche se non dichiarati ma che si evinceranno dai conti correnti) e in ogni caso abile al lavoro e con capacità lavorativa ed età idonea, anche nel rispetto dell'orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni. E anche alla luce del fatto che è sollevata da ogni spesa per le figlie e comunque conseguenziale con
l'addebito. Abile al lavoro e non malata. 5) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minorenne che sarà libera di poter vedere e stare con la madre quando desidererà e come vorrà, vista comunque anche l'età.
6) E in ogni caso, sia se la minore avrà invece la residenza principale presso il padre o sia presso la madre, si chiede che questa possa stare con entrambe i genitori al 50% alternando le settimane dal venerdì dall'uscita da scuola al successivo presso un genitore e la settimana seguente presso l'altro, c.d. affido alternativo al 50%. Ciò già dalla minore in sede di udienza presidenziale chiesto e pertanto nel rispetto anche della sua volontà.
Anche in tal caso, si chiede che il giudicante dichiari non tenuto il genitore presso il quale non avrà la minore la residenza, alla luce del fatto che avendola un periodo paritetico all'altro genitore, al pagamento di un contributo per il suo mantenimento, ma solo il 50% in merito alle spese straordinarie
e in ogni caso come da Protocollo d'intesa del 2016.
Questo valga anche per le due figlie gemelle maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nel caso in cui il Giudice confermi il mantenimento delle figlie maggiorenni di euro 150,00 mensile e/o somma inferiore, si chiede, che questo sia direttamente pagato alle medesime, visto anche che queste sono sempre e spesso presso e nella casa coniugale dove è il padre.
Con vittoria di spese e competenze”
per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni e note di trattazione scritta del 3.2.2025
“In via principale e nel merito
• Respingere perché infondata la richiesta di addebito della separazione alla OR per le CP_1 motivazioni in atto;
• pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al GN per gli anni di Pt_1 maltrattamenti e soprusi fatti vivere alla moglie;
• porre a carico del sig. cui andrà addebitata la separazione un contributo mensile al Pt_1 mantenimento per la OR non inferiore ad euro 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
• disporre l'affido esclusivo della figlia minorenne alla madre e stabilire la sua residenza Per_1 principale presso la madre;
• disporre a carico del GN un contributo al mantenimento in favore delle figlie di Euro Pt_1
1.050,00 mensili (€ 350,00 per ciascuna figlia) oltre alle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati, da ripartirsi nella misura del 70% in capo al sig. ed il Pt_1 restante 30% in capo alla OR altra somma veriore accertanda in corso di causa, da versarsi CP_1 con pagamento alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT del costo della vita;
• disporre un diritto di visita del padre solo previo esito favorevole di un percorso personale del sig.
che affronti la tematica relativa alla sua aggressività e alla capacità genitoriale dell'uomo; Pt_1
In via istruttoria
• Ammettersi CTU sulla capacità genitoriale del sig. Pt_1
• Ammettere, per interpello e testi, i capitoli di prodotta di cui alla memoria difensiva del 17.05.2023, preceduti dalla locazione “vero che”, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testimoni, nei termini di legge;
• Disporre ogni più opportuno accertamento economico/fiscale/finanziaria sui redditi del sig. Pt_1 al fine di verificare correttamente l'importo da versarsi per il mantenimento della OR e delle CP_1 figlie;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese del 15%, I.V.A. e
C.P.A. di legge”.
Per il Pubblico Ministero:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I GNi ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Volvera il 18.10.1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Volvera (atto n. 29 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: AT il 25.02.1999 (maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente), le gemelle e TA il 19.01.2003 (maggiorenni ma non economicamente Per_3 autosufficienti) e il 02.04.2010. Per_4
Con ricorso depositato il 24.02.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, l'addebito della separazione alla moglie e chiedeva assegnarsi l'abitazione coniugale a parte ricorrente, con conseguente esenzione della OR dal CP_1 mantenimento delle figlie , TA e . Chiedeva, infine, disporsi che la figlia minorenne Per_3 Per_4 fosse libera di vedere la madre a seconda dei suoi desideri.
Con decreto del 1.3.2023, il Presidente fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
24.5.2023.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma ne CP_1 chiedeva l'addebito al marito. Domandava, inoltre, formulando anche istanze istruttorie, di porre a carico del GN un contributo al mantenimento della OR pari, quanto meno, ad euro 500,00 Pt_1 CP_1 mensili, nonché un contributo al mantenimento delle figlie pari a complessivi 750,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, stante la domanda di affido condiviso della minore , con residenza anagrafica e collocazione della stessa presso l'abitazione materna, accogliersi il Per_1 calendario di visite padre – minore enunciato in sede di memoria costitutiva.
All'udienza del 24.5.2023, il Presidenza fissava udienza di udienza della minore al 21.6.2023, stante la sussistenza di contrasto tra i genitori in punto collocazione della stessa.
All'udienza del 21.6.2023, il Presidente, sentita la minore, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 6.7.2023, il Presidente provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. al 14.11.2023 (poi rinviata al 28.11.2023, stante la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, 6 comma c.p.c.).
All'udienza del 28.11.2023, il Giudice, per quanto qui interessi, rinviava all'udienza del 5.3.2024, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 4.4.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.3.2024, provvedeva come da dispositivo in punto istanze istruttorie e rinviava all'udienza del 10.6.2024 (poi rinviata al 28.6.2024), innanzi al G.O.P. delegato, nonché assegnava alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine al 8.10.2025 per il deposito di note di trattazione scritta.
Con decreto del 24.5.2024, il Giudice, vista la comunicazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi percepiti dalla OR nell'anno 2022, assegnava a parte resistente il termine di CP_1
30 giorni per depositare chiarimenti sul punto.
Parte resistente, in data 25.6.2024, provvedeva al deposito delle proprie osservazioni in punto sussistenza di requisiti per beneficiare del Patrocinio a Spese dello Stato.
All'udienza del 28.6.2024, il G.O.P. delegato disponeva un rinvio all'udienza del 18.10.2024 per la prosecuzione delle prove orali.
All'udienza del 18.10.2024, il G.O.P. delegato dichiarava chiusa la fase istruttoria e rimetteva le parti innanzi al G.I., il quale, con ordinanza del 15.11.2024, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 4.12.2024.
All'udienza del 4.12.2024, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La difesa di parte ricorrente ha nelle more dismesso il mandato, depositandolo in data 29/1/2025; non vi è stata costituzione di un nuovo difensore e non sono state depositate le comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
La parte convenuta ha depositato la comparsa conclusionale.
*** §§§§§ ***
Preliminarmente, il Tribunale rigetta le istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di prove superflue alla luce della documentazione in atti.
Inoltre, si è ritenuto di non dover provvedere all'audizione della minore , ultra-dodicenne, atteso Per_4 che la sua audizione in ambito giudiziario porrebbe la stessa in una situazione fonte di ulteriore sofferenza.
Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, si osserva quanto segue.
Le domande di addebito della separazione.
Entrambe le parti domandano che la separazione venga addebitata all'altro coniuge: parte ricorrente perché la OR vrebbe intrapreso una relazione extraconiugale;
parte convenuta perché il GN CP_1 avrebbe violato il dovere coniugale di reciproco rispetto, maltrattandola, anche in presenza dei Pt_1 figli.
Per esigenze logico-espositive, la questione verrà trattata partendo da questo secondo profilo, ovvero della fondatezza della domanda di addebito della separazione in capo al GN Pt_1
La ricorrente, in particolare, sostiene che la causa della separazione sia da addebitarsi al ricorrente, poiché la sig.ra ricorda come fu vittima della prima aggressione fisica già durante il viaggio di nozze nel CP_1
1998, quando, incinta di sei mesi, venne schiaffeggiata pubblicamente dal marito per un attacco di gelosia, per poi essere strattoAT e scaraventata sul letto della cabina. Da allora, gli episodi di violenza sono proseguiti sino a diventare parte del quotidiano della coppia.
Il sig. ha esercitato una continua violenza verbale e psicologica sulla moglie, trattandola con Pt_1 disprezzo e umiliazione. La sig.ra è stata costantemente sottomessa alle volontà del marito, che le CP_1 impediva di lavorare e la privava di autonomia economica, ricordandole costantemente che "non sono tue nemmeno le mutande che indossi".
Numerosi episodi confermano la brutalità del sig. tra cui: il gesto di lanciare piatti e bicchieri Pt_1 contro la moglie quando non gradiva il cibo;
l'atto di versare intenzionalmente una bottiglia di Coca
Cola sui muri di casa per costringere la moglie a pulire;
le continue umiliazioni e minacce verbali, come
"non rompere il cazzo" ogni volta che ella chiedeva rispetto;
il divieto imposto alla moglie di lavorare, culminato nel 2021 quando il sig. strappò il suo curriculum e la aggredì per aver cercato Pt_1 un'occupazione; l'uomo ha inoltre costretto la moglie a condividere il letto con lui anche quando la relazione era ormai deteriorata, in un'ulteriore manifestazione di abuso psicologico e controllo coercitivo.
In linea generale, non vi è dubbio che le violenze e i maltrattamenti, sia fisici che psicologici, costituiscano “violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità” (Cass. Sez. VI Civile, Ord. 22 marzo
2017, n. 7388).
Ne deriva che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro costituiscono grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio tali da giustificare di per sé soli addebito della separazione al coniuge violento (Cass. 31901/18).
Si consideri, a tal proposito, che per consolidata giurisprudenza poi, la violenza fisica e/o morale è da considerare una violazione dei doveri che nascono dal matrimonio a tal punto intollerabile da non richiedere nemmeno la comparazione del comportamento dell'altro coniuge ai fini della pronuncia di addebito della separazione (ex multis: Cass. 7388/17 e Trib. Torino 783/21). Tanto che la Cassazione ha ritenuto che anche un singolo episodio di violenza domestica, sconvolgendo definitivamente l'equilibrio relazione della coppia, in quanto lesivo della pari dignità delle persone, è causa di addebito della separazione integrando violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (Cass. 433/2016 e Cass. 817/2011).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta dalla parte convenuta e all'esito dello svolgimento dell'attività istruttoria orale, la domanda è fondata e merita di essere accolta, giacché è stato provato che la condotta violenta e maltrattante posta in essere nel corso del matrimonio dal GN CP_2 possa essere considerato causa eziologica della crisi matrimoniale.
Infatti, le testimonianze acquisite nel corso del giudizio confermano in modo univoco e concordante la condotta violenta e prevaricatrice del sig. Sul punto occorre riportare letteralmente, le Pt_1 dichiarazioni rese dalla figlia maggiorenne (ud. del 18.10.2024), la quale – nel corso Persona_5 dell'esame testimoniale – ha riferito quanto da lei personalmente ascoltato e visto: "Confermo, ho assistito personalmente all'episodio, mentre eravamo in auto ricordo che mio padre ha colpito con schiaffi e pugni mia madre, le ha tirato i capelli;
eravamo fermi in una via al semaforo, eravamo quasi
a casa, mio padre era al volante dell'auto, io ero seduta dietro." "Confermo che poco prima che io andassi via di casa, ricordo che mia madre voleva dormire sul divano e mio padre durante la notte la svegliava dicendole di andare a dormire nel letto con lui, altrimenti l'avrebbe lavata con acqua gelida svegliandola."; inoltre, "E' vero, ricordo io e mia sorella che ci svegliavamo durante la notte perché camera nostra affacciava sul salotto, dove dormiva mia madre e sentivamo discutere mio padre e mia madre, succedeva nell'anno 2022 quando mio padre diceva a mia madre che doveva cambiare idea se no mia madre in quel modo avrebbe sfasciato la famiglia." .
Anche altri testimoni, tra cui zia della sig.ra hanno confermato Testimone_1 CP_1 episodi di violenza e maltrattamenti subiti dalla ricorrente.
A ulteriore conferma delle violenze subite dalla sig.ra sono stati depositati in atti i temi scolastici CP_1 della figlia minore , nei quali la minore descrive gli episodi di violenza esercitata dal padre contro Per_4 la madre. In particolare, in uno dei temi scrive: "Papà picchia mamma quando è arrabbiato. Io ho paura
e non voglio stare con lui.". "Vorrei che mamma fosse felice e che AP non urlasse più." (cfr. temi scritti da nel 2022, doc. 3, di parte ricorrente). Per_4
Infine, come risulta dal certificato ex art. 335 c.p.p., risulta ancora pendente il procedimento RG
20488/2022 iscritto a carico del GN per il reato di maltrattamenti, con persona offesa la Pt_1 OR (cfr. certificato depositato in data 3/2/2025 da parte convenuta). CP_1
Così ricostruita la vicenda, quindi, si può ritenere che l'affectio coniugalis all'interno della coppia
– fosse venuta meno già da tempo: per tale ragione, per contro, la separazione non può Pt_1 CP_1 essere addebita alla OR che – ad un certo punto – inizia la relazione extraconiugale. Nel corso CP_1 dell'esame testimoniale, la teste (collega di lavoro del GN ha riferito che il Tes_2 Pt_1
Carlucci le ha raccontato di aver scoperto che la moglie avesse un amante, arrivando in ufficio il 10 ottobre 2022 ed il nominativo dell'amante è venuto fuori quando l'11 ottobre la OR ha riferito CP_1 al marito chi fosse. La teste zia di parte convenuta, ha riferito letteralmente Testimone_1 con riferimento alla relazione extraconiugale “ Non ricordo il giorno esatto, so che mia nipote è stata scoperta che lei e il erano amici e il marito le dava la colpa di essere amanti;
il ricorrente Persona_6 mi ha chiamato in carrozzeria una volta per farmi vedere una foto e dirmi che quello era l'amante di mia nipote, in una data che non so precisare, circa due anni fa”; Capo b): “Non lo so”; Capo c): “So che mia nipote ha riferito al marito di avere una relazione extraconiugale ma dopo, prima erano solo amici e conoscenti con la persona e io l'ho scoperto dal GN come detto prima;
poi ho chiesto a mia nipote se era vero che avesse un amante e col Pt_1 tempo lei me lo ha confermato”. E ancora la figlia ha riferito “ Intorno al maggio 2020 o forse Per_5 verso l'estate, forse al mare, ricordo che mia madre disse a mio padre di volersi separare, in un episodio durante il quale mio padre aveva alzato le mani su mia madre”; con riferimento “Confermo che poco prima che io andassi via di casa, ricordo che mia madre voleva dormire sul divano e mio padre durante la notte la svegliava dicendole di andare a dormire nel letto con lui, altrimenti l'avrebbe lavata con acqua gelida svegliandola” (capo 46); “E' vero, ricordo io e mia sorella che ci svegliavamo durante la notte perché camera nostra affacciava sul salotto, dove dormiva mia madre e sentivamo discutere mio padre e mia madre, succedeva nell'anno 2022 quando mio padre diceva a mia madre che doveva cambiare idea se no mia madre in quel modo avrebbe sfasciato la famiglia” (capo 47); “E' vero quando mio padre andava a svegliare mia madre minacciandola di versarle l'acqua addosso lei andava nel letto matrimoniale per evitare di stare in piedi tutta la notte a sentire sempre la stessa cosa;
quando io sono andata via di casa nel novembre 2022 circa, mia madre si è trasferita nel mio letto in camera con mia sorella;
da allora mio padre ha smesso più o meno di svegliarla, forse perché c'era mia sorella che andava a scuola” (capo 48). La stessa parte ricorrente, nel corso dell'interpello ha riferito “E' vero che l'11 ottobre 2022 al telefono mia moglie mi ha comunicato il nome di dicendo che era il suo amante, io Persona_7 continuavo a chiedere chi fosse” (capo 53).
Quindi, quando la OR inizia la relazione sentimentale con il compagno, nel mese di ottobre CP_1
2022 (circostanza non contestata), la relazione matrimoniale tra il GN e la OR era Pt_1 CP_1 già crisi per le condotte violente e maltrattanti poste in essere dal GN Ancora la figlia, Pt_1 appunto, ha riferito che “la madre nell'estate del 2020 aveva dichiarato al padre di volersi separare e in data 11.10.2022” (giorno in cui la stessa OR rivela il nome del suo amante, all'esito CP_1 dell'ennesimo episodio di violenza nei suoi confronti da parte del marito, viene sporta denuncia querela per il reato di maltrattamento e da cui scaturisce il procedimento penale di cui sopra (cfr. denuncia- querela allegato n. 2 di parte convenuta dep. in data 29/1/2024 e referto di pronto soccorso del 6.10.2023, allegato n. 3 ).
La separazione, dunque, non può essere eziologicamente ricondotta alla relazione extraconiugale della OR essendosi questa inserita in un contesto familiare in cui la relazione della coppia RL CP_1 era già in crisi: pertanto, la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione alla parte CP_1 convenuta deve essere rigettata.
L'affidamento e residenza della figlia minore.
Con riferimento al regime di affidamento, dagli atti processuali emerge che, la minore , da luglio Per_4
2023, vive stabilmente con la madre e solo di tanto in tanto si reca presso l'abitazione paterna: pertanto, si conferma quanto già deciso con ordinanza presidenziale del 6/7/2023, non ritenendo che vi siano motivi per modificare l'attuale regime di affidamento condiviso della figlia.
Quanto al calendario di frequentazione della con il padre, di dispone che la figlia potrà Per_4 liberamente incontrare il padre come già avviene da tempo, inconsiderazione anche della sua età (15 anni).
Si conferma, invece, la residenza di presso la casa materna. Per_4
Anche le figlie maggiorenni TA e hanno residenza presso la madre. Per_3
Le questioni economiche. Quanto agli aspetti economici, la parte ricorrente non ha dimostrato una situazione reddituale e patrimoniale diversa da quella sussistente quando sono stati assunti i provvedimenti in sede presidenziale,
(la cui decisione è stata confermata in sede di appello con Decreto dell'11.10.2023 Corte d'Appello di
Torino, a conclusione del procedimento promosso dal GN : nello specifico, la Corte Pt_1
d'Appello ha evidenziato che nel corso del matrimonio il GN per il tramite della sua Pt_1 carrozzeria, versava mensilmente alla OR mediamente la cifra di € 2.500,00 e che la OR CP_1 si è immediatamente attivata per la ricerca di un lavoro al termine della sua relazione con il GN CP_1
Pt_1
Reperita un'attività lavorativa ella percepiva un introito mensile pari ad € 550,00 circa. Avendo locato un appartamento, si trova costretta a chiedere aiuto al di lei padre, il quale contribuisce al versamento del canone complessivo di euro 600,00; con comunicazione del 13/11/2024 ella è stata licenziata per il superamento del periodo di comporto.
Oggi, la sig.ra percepisce la NASPI a causa del licenziamento dal precedente posto di lavoro per CP_1 superato periodo di comporto. La OR ercepisce una disoccupazione di circa € 700,00 mensili, CP_1 comprensivi di assegno unico. Tale somma, è facile comprendere, come sia del tutto insufficiente per garantire il proprio sostentamento e quello delle figlie che abitano prevalentemente con lei.
Al contrario, il sig. che non ha fornito a questo Tribunale alcun aggiornamento, svolge Pt_1 un'attività in proprio come carrozziere e riporta redditi per circa 33.000,00 euro nel 2020, 37.000,00 euro nel 2021 e solo 9.134,00 nel 2022; tuttavia, allega un debito e rate mensili per oltre € 10.000,00 oltre alle spese. Il GN inoltre, è proprietario dell'ex casa coniugale in cui abita, di cui la parte Pt_1 convenuta non chiede l'assegnazione avendo reperito un'abitazione in locazione.
Alla luce di ciò, tenuto altresì conto delle aumentate esigenze delle figlie , TA e in Per_8 Per_4 considerazione dell'aumentata età, il Tribunale ritiene gli assegni a favore delle figlie debbano essere aumentati e quantificati come in dispositivo, confermando che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento diretto quando le tiene con sé e debba sopportare il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016. Si conferma, infine, il contributo già riconosciuto alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento aumentandolo ad euro 200 euro al mese, giacché la CP_1 sua situazione economica è peggiorata essendo stata, nel frattempo, licenziata.
Le spese processuali sono compensate in forza della reciproca soccombenza: la parte ricorrente in punto domanda di addebito della separazione alla OR e la parte convenuta in punto regime di CP_1 affidamento della figlia minore . Per_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, anche in punto istruttorio:
Pronuncia la separazione personale tra i sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 2 c.c. per colpa addebitabile al al GN;
Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volvera di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Rigetta la domanda di addebito della separazione alla OR;
CP_1
Affida la figlia congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la Per_4 residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
Dispone che possa liberamente incontrare il padre;
Per_1 Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé. Inoltre, il sig. orrisponderà all'altro coniuge, per il Parte_1 mantenimento delle figlie l'assegno periodico di € 600 (240,00 per la figlia minore, euro 360, per le due figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nella quota di euro 180 ciascuna), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale
Ordinario e il C.O.A. Torino.
Dispone che il sig. ontribuisca al mantenimento della sig.ra Parte_1 CP_1 versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli
[...] indici ISTAT, di € 200,00.
SPESE processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/4/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. TA Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4513/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da: con il patrocinio dell'avv. FAGIOLI PATRIZIA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti e che ha dismesso il mandato in data 28/1/2025 ricorrente contro
con il patrocinio degli avv.ti DI CIOMMO LAURA e GIORGI FLAVIANA che CP_1 la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 11/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024
“Dichiararsi la separazione con addebito alla OR per le motivazioni già esposte che si CP_1 andranno ad integrare in corso di causa e documentare, e comunque alla luce del fatto che a seguito della improvvisa intrapresa relazione extraconiugale ha interrotto e fatto venire meno l'unione matrimoniale con il proprio congiunto per colpa alla stessa attribuibile, violando le Parte_1 norme.
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito a Parte_1 CP_1 quest'ultima per avere intrapreso una relazione extraconiugale che ha provocato irrevocabilmente e per sua esclusiva colpa la crisi e il venir meno del rapporto coniugale.
2) Assegnare l'abitazione familiare al ricorrente, nella quale continueranno a vivere con le figlie sia maggiorenni che la minorenne, pagandone ogni costo. Facendo presente che i costi mensili della medesima solo per il mutuo e il riscatto delle cambiali sono di euro 2080,28 e che questo non sarebbe in grado economicamente di sostenere altri costi per potersi affittare altro immobile. Con tutti i mobili
e suppellettili presenti acquistati e di proprietà del marito in regime di separazione di beni.
3) Esentare la OR solo se la casa coniugale di proprietà del sarà al CP_1 Pt_1 medesimo assegAT e solo con la residenza di tutte le figlie, dal mantenimento e dalle spese necessarie
(straordinarie e non) per le stesse ancora non autonome economicamente anche se maggiorenni e per la minore;
4) Dichiararsi che nulla è dovuto alla OR quale concorso al suo mantenimento perché questa CP_1 priva di spese e soprattutto già inserita nel mondo del lavoro e con percepimento di redditi (anche se non dichiarati ma che si evinceranno dai conti correnti) e in ogni caso abile al lavoro e con capacità lavorativa ed età idonea, anche nel rispetto dell'orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni. E anche alla luce del fatto che è sollevata da ogni spesa per le figlie e comunque conseguenziale con
l'addebito. Abile al lavoro e non malata. 5) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minorenne che sarà libera di poter vedere e stare con la madre quando desidererà e come vorrà, vista comunque anche l'età.
6) E in ogni caso, sia se la minore avrà invece la residenza principale presso il padre o sia presso la madre, si chiede che questa possa stare con entrambe i genitori al 50% alternando le settimane dal venerdì dall'uscita da scuola al successivo presso un genitore e la settimana seguente presso l'altro, c.d. affido alternativo al 50%. Ciò già dalla minore in sede di udienza presidenziale chiesto e pertanto nel rispetto anche della sua volontà.
Anche in tal caso, si chiede che il giudicante dichiari non tenuto il genitore presso il quale non avrà la minore la residenza, alla luce del fatto che avendola un periodo paritetico all'altro genitore, al pagamento di un contributo per il suo mantenimento, ma solo il 50% in merito alle spese straordinarie
e in ogni caso come da Protocollo d'intesa del 2016.
Questo valga anche per le due figlie gemelle maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nel caso in cui il Giudice confermi il mantenimento delle figlie maggiorenni di euro 150,00 mensile e/o somma inferiore, si chiede, che questo sia direttamente pagato alle medesime, visto anche che queste sono sempre e spesso presso e nella casa coniugale dove è il padre.
Con vittoria di spese e competenze”
per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni e note di trattazione scritta del 3.2.2025
“In via principale e nel merito
• Respingere perché infondata la richiesta di addebito della separazione alla OR per le CP_1 motivazioni in atto;
• pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al GN per gli anni di Pt_1 maltrattamenti e soprusi fatti vivere alla moglie;
• porre a carico del sig. cui andrà addebitata la separazione un contributo mensile al Pt_1 mantenimento per la OR non inferiore ad euro 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
• disporre l'affido esclusivo della figlia minorenne alla madre e stabilire la sua residenza Per_1 principale presso la madre;
• disporre a carico del GN un contributo al mantenimento in favore delle figlie di Euro Pt_1
1.050,00 mensili (€ 350,00 per ciascuna figlia) oltre alle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati, da ripartirsi nella misura del 70% in capo al sig. ed il Pt_1 restante 30% in capo alla OR altra somma veriore accertanda in corso di causa, da versarsi CP_1 con pagamento alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT del costo della vita;
• disporre un diritto di visita del padre solo previo esito favorevole di un percorso personale del sig.
che affronti la tematica relativa alla sua aggressività e alla capacità genitoriale dell'uomo; Pt_1
In via istruttoria
• Ammettersi CTU sulla capacità genitoriale del sig. Pt_1
• Ammettere, per interpello e testi, i capitoli di prodotta di cui alla memoria difensiva del 17.05.2023, preceduti dalla locazione “vero che”, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e indicare testimoni, nei termini di legge;
• Disporre ogni più opportuno accertamento economico/fiscale/finanziaria sui redditi del sig. Pt_1 al fine di verificare correttamente l'importo da versarsi per il mantenimento della OR e delle CP_1 figlie;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese del 15%, I.V.A. e
C.P.A. di legge”.
Per il Pubblico Ministero:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I GNi ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Volvera il 18.10.1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Volvera (atto n. 29 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: AT il 25.02.1999 (maggiorenne ed economicamente Per_2 autosufficiente), le gemelle e TA il 19.01.2003 (maggiorenni ma non economicamente Per_3 autosufficienti) e il 02.04.2010. Per_4
Con ricorso depositato il 24.02.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, l'addebito della separazione alla moglie e chiedeva assegnarsi l'abitazione coniugale a parte ricorrente, con conseguente esenzione della OR dal CP_1 mantenimento delle figlie , TA e . Chiedeva, infine, disporsi che la figlia minorenne Per_3 Per_4 fosse libera di vedere la madre a seconda dei suoi desideri.
Con decreto del 1.3.2023, il Presidente fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
24.5.2023.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma ne CP_1 chiedeva l'addebito al marito. Domandava, inoltre, formulando anche istanze istruttorie, di porre a carico del GN un contributo al mantenimento della OR pari, quanto meno, ad euro 500,00 Pt_1 CP_1 mensili, nonché un contributo al mantenimento delle figlie pari a complessivi 750,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, stante la domanda di affido condiviso della minore , con residenza anagrafica e collocazione della stessa presso l'abitazione materna, accogliersi il Per_1 calendario di visite padre – minore enunciato in sede di memoria costitutiva.
All'udienza del 24.5.2023, il Presidenza fissava udienza di udienza della minore al 21.6.2023, stante la sussistenza di contrasto tra i genitori in punto collocazione della stessa.
All'udienza del 21.6.2023, il Presidente, sentita la minore, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 6.7.2023, il Presidente provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. al 14.11.2023 (poi rinviata al 28.11.2023, stante la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, 6 comma c.p.c.).
All'udienza del 28.11.2023, il Giudice, per quanto qui interessi, rinviava all'udienza del 5.3.2024, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 4.4.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.3.2024, provvedeva come da dispositivo in punto istanze istruttorie e rinviava all'udienza del 10.6.2024 (poi rinviata al 28.6.2024), innanzi al G.O.P. delegato, nonché assegnava alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine al 8.10.2025 per il deposito di note di trattazione scritta.
Con decreto del 24.5.2024, il Giudice, vista la comunicazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi percepiti dalla OR nell'anno 2022, assegnava a parte resistente il termine di CP_1
30 giorni per depositare chiarimenti sul punto.
Parte resistente, in data 25.6.2024, provvedeva al deposito delle proprie osservazioni in punto sussistenza di requisiti per beneficiare del Patrocinio a Spese dello Stato.
All'udienza del 28.6.2024, il G.O.P. delegato disponeva un rinvio all'udienza del 18.10.2024 per la prosecuzione delle prove orali.
All'udienza del 18.10.2024, il G.O.P. delegato dichiarava chiusa la fase istruttoria e rimetteva le parti innanzi al G.I., il quale, con ordinanza del 15.11.2024, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 4.12.2024.
All'udienza del 4.12.2024, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La difesa di parte ricorrente ha nelle more dismesso il mandato, depositandolo in data 29/1/2025; non vi è stata costituzione di un nuovo difensore e non sono state depositate le comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
La parte convenuta ha depositato la comparsa conclusionale.
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Preliminarmente, il Tribunale rigetta le istanze istruttorie formulate dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di prove superflue alla luce della documentazione in atti.
Inoltre, si è ritenuto di non dover provvedere all'audizione della minore , ultra-dodicenne, atteso Per_4 che la sua audizione in ambito giudiziario porrebbe la stessa in una situazione fonte di ulteriore sofferenza.
Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
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La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, si osserva quanto segue.
Le domande di addebito della separazione.
Entrambe le parti domandano che la separazione venga addebitata all'altro coniuge: parte ricorrente perché la OR vrebbe intrapreso una relazione extraconiugale;
parte convenuta perché il GN CP_1 avrebbe violato il dovere coniugale di reciproco rispetto, maltrattandola, anche in presenza dei Pt_1 figli.
Per esigenze logico-espositive, la questione verrà trattata partendo da questo secondo profilo, ovvero della fondatezza della domanda di addebito della separazione in capo al GN Pt_1
La ricorrente, in particolare, sostiene che la causa della separazione sia da addebitarsi al ricorrente, poiché la sig.ra ricorda come fu vittima della prima aggressione fisica già durante il viaggio di nozze nel CP_1
1998, quando, incinta di sei mesi, venne schiaffeggiata pubblicamente dal marito per un attacco di gelosia, per poi essere strattoAT e scaraventata sul letto della cabina. Da allora, gli episodi di violenza sono proseguiti sino a diventare parte del quotidiano della coppia.
Il sig. ha esercitato una continua violenza verbale e psicologica sulla moglie, trattandola con Pt_1 disprezzo e umiliazione. La sig.ra è stata costantemente sottomessa alle volontà del marito, che le CP_1 impediva di lavorare e la privava di autonomia economica, ricordandole costantemente che "non sono tue nemmeno le mutande che indossi".
Numerosi episodi confermano la brutalità del sig. tra cui: il gesto di lanciare piatti e bicchieri Pt_1 contro la moglie quando non gradiva il cibo;
l'atto di versare intenzionalmente una bottiglia di Coca
Cola sui muri di casa per costringere la moglie a pulire;
le continue umiliazioni e minacce verbali, come
"non rompere il cazzo" ogni volta che ella chiedeva rispetto;
il divieto imposto alla moglie di lavorare, culminato nel 2021 quando il sig. strappò il suo curriculum e la aggredì per aver cercato Pt_1 un'occupazione; l'uomo ha inoltre costretto la moglie a condividere il letto con lui anche quando la relazione era ormai deteriorata, in un'ulteriore manifestazione di abuso psicologico e controllo coercitivo.
In linea generale, non vi è dubbio che le violenze e i maltrattamenti, sia fisici che psicologici, costituiscano “violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità” (Cass. Sez. VI Civile, Ord. 22 marzo
2017, n. 7388).
Ne deriva che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro costituiscono grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio tali da giustificare di per sé soli addebito della separazione al coniuge violento (Cass. 31901/18).
Si consideri, a tal proposito, che per consolidata giurisprudenza poi, la violenza fisica e/o morale è da considerare una violazione dei doveri che nascono dal matrimonio a tal punto intollerabile da non richiedere nemmeno la comparazione del comportamento dell'altro coniuge ai fini della pronuncia di addebito della separazione (ex multis: Cass. 7388/17 e Trib. Torino 783/21). Tanto che la Cassazione ha ritenuto che anche un singolo episodio di violenza domestica, sconvolgendo definitivamente l'equilibrio relazione della coppia, in quanto lesivo della pari dignità delle persone, è causa di addebito della separazione integrando violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (Cass. 433/2016 e Cass. 817/2011).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta dalla parte convenuta e all'esito dello svolgimento dell'attività istruttoria orale, la domanda è fondata e merita di essere accolta, giacché è stato provato che la condotta violenta e maltrattante posta in essere nel corso del matrimonio dal GN CP_2 possa essere considerato causa eziologica della crisi matrimoniale.
Infatti, le testimonianze acquisite nel corso del giudizio confermano in modo univoco e concordante la condotta violenta e prevaricatrice del sig. Sul punto occorre riportare letteralmente, le Pt_1 dichiarazioni rese dalla figlia maggiorenne (ud. del 18.10.2024), la quale – nel corso Persona_5 dell'esame testimoniale – ha riferito quanto da lei personalmente ascoltato e visto: "Confermo, ho assistito personalmente all'episodio, mentre eravamo in auto ricordo che mio padre ha colpito con schiaffi e pugni mia madre, le ha tirato i capelli;
eravamo fermi in una via al semaforo, eravamo quasi
a casa, mio padre era al volante dell'auto, io ero seduta dietro." "Confermo che poco prima che io andassi via di casa, ricordo che mia madre voleva dormire sul divano e mio padre durante la notte la svegliava dicendole di andare a dormire nel letto con lui, altrimenti l'avrebbe lavata con acqua gelida svegliandola."; inoltre, "E' vero, ricordo io e mia sorella che ci svegliavamo durante la notte perché camera nostra affacciava sul salotto, dove dormiva mia madre e sentivamo discutere mio padre e mia madre, succedeva nell'anno 2022 quando mio padre diceva a mia madre che doveva cambiare idea se no mia madre in quel modo avrebbe sfasciato la famiglia." .
Anche altri testimoni, tra cui zia della sig.ra hanno confermato Testimone_1 CP_1 episodi di violenza e maltrattamenti subiti dalla ricorrente.
A ulteriore conferma delle violenze subite dalla sig.ra sono stati depositati in atti i temi scolastici CP_1 della figlia minore , nei quali la minore descrive gli episodi di violenza esercitata dal padre contro Per_4 la madre. In particolare, in uno dei temi scrive: "Papà picchia mamma quando è arrabbiato. Io ho paura
e non voglio stare con lui.". "Vorrei che mamma fosse felice e che AP non urlasse più." (cfr. temi scritti da nel 2022, doc. 3, di parte ricorrente). Per_4
Infine, come risulta dal certificato ex art. 335 c.p.p., risulta ancora pendente il procedimento RG
20488/2022 iscritto a carico del GN per il reato di maltrattamenti, con persona offesa la Pt_1 OR (cfr. certificato depositato in data 3/2/2025 da parte convenuta). CP_1
Così ricostruita la vicenda, quindi, si può ritenere che l'affectio coniugalis all'interno della coppia
– fosse venuta meno già da tempo: per tale ragione, per contro, la separazione non può Pt_1 CP_1 essere addebita alla OR che – ad un certo punto – inizia la relazione extraconiugale. Nel corso CP_1 dell'esame testimoniale, la teste (collega di lavoro del GN ha riferito che il Tes_2 Pt_1
Carlucci le ha raccontato di aver scoperto che la moglie avesse un amante, arrivando in ufficio il 10 ottobre 2022 ed il nominativo dell'amante è venuto fuori quando l'11 ottobre la OR ha riferito CP_1 al marito chi fosse. La teste zia di parte convenuta, ha riferito letteralmente Testimone_1 con riferimento alla relazione extraconiugale “ Non ricordo il giorno esatto, so che mia nipote è stata scoperta che lei e il erano amici e il marito le dava la colpa di essere amanti;
il ricorrente Persona_6 mi ha chiamato in carrozzeria una volta per farmi vedere una foto e dirmi che quello era l'amante di mia nipote, in una data che non so precisare, circa due anni fa”; Capo b): “Non lo so”; Capo c): “So che mia nipote ha riferito al marito di avere una relazione extraconiugale ma dopo, prima erano solo amici e conoscenti con la persona e io l'ho scoperto dal GN come detto prima;
poi ho chiesto a mia nipote se era vero che avesse un amante e col Pt_1 tempo lei me lo ha confermato”. E ancora la figlia ha riferito “ Intorno al maggio 2020 o forse Per_5 verso l'estate, forse al mare, ricordo che mia madre disse a mio padre di volersi separare, in un episodio durante il quale mio padre aveva alzato le mani su mia madre”; con riferimento “Confermo che poco prima che io andassi via di casa, ricordo che mia madre voleva dormire sul divano e mio padre durante la notte la svegliava dicendole di andare a dormire nel letto con lui, altrimenti l'avrebbe lavata con acqua gelida svegliandola” (capo 46); “E' vero, ricordo io e mia sorella che ci svegliavamo durante la notte perché camera nostra affacciava sul salotto, dove dormiva mia madre e sentivamo discutere mio padre e mia madre, succedeva nell'anno 2022 quando mio padre diceva a mia madre che doveva cambiare idea se no mia madre in quel modo avrebbe sfasciato la famiglia” (capo 47); “E' vero quando mio padre andava a svegliare mia madre minacciandola di versarle l'acqua addosso lei andava nel letto matrimoniale per evitare di stare in piedi tutta la notte a sentire sempre la stessa cosa;
quando io sono andata via di casa nel novembre 2022 circa, mia madre si è trasferita nel mio letto in camera con mia sorella;
da allora mio padre ha smesso più o meno di svegliarla, forse perché c'era mia sorella che andava a scuola” (capo 48). La stessa parte ricorrente, nel corso dell'interpello ha riferito “E' vero che l'11 ottobre 2022 al telefono mia moglie mi ha comunicato il nome di dicendo che era il suo amante, io Persona_7 continuavo a chiedere chi fosse” (capo 53).
Quindi, quando la OR inizia la relazione sentimentale con il compagno, nel mese di ottobre CP_1
2022 (circostanza non contestata), la relazione matrimoniale tra il GN e la OR era Pt_1 CP_1 già crisi per le condotte violente e maltrattanti poste in essere dal GN Ancora la figlia, Pt_1 appunto, ha riferito che “la madre nell'estate del 2020 aveva dichiarato al padre di volersi separare e in data 11.10.2022” (giorno in cui la stessa OR rivela il nome del suo amante, all'esito CP_1 dell'ennesimo episodio di violenza nei suoi confronti da parte del marito, viene sporta denuncia querela per il reato di maltrattamento e da cui scaturisce il procedimento penale di cui sopra (cfr. denuncia- querela allegato n. 2 di parte convenuta dep. in data 29/1/2024 e referto di pronto soccorso del 6.10.2023, allegato n. 3 ).
La separazione, dunque, non può essere eziologicamente ricondotta alla relazione extraconiugale della OR essendosi questa inserita in un contesto familiare in cui la relazione della coppia RL CP_1 era già in crisi: pertanto, la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione alla parte CP_1 convenuta deve essere rigettata.
L'affidamento e residenza della figlia minore.
Con riferimento al regime di affidamento, dagli atti processuali emerge che, la minore , da luglio Per_4
2023, vive stabilmente con la madre e solo di tanto in tanto si reca presso l'abitazione paterna: pertanto, si conferma quanto già deciso con ordinanza presidenziale del 6/7/2023, non ritenendo che vi siano motivi per modificare l'attuale regime di affidamento condiviso della figlia.
Quanto al calendario di frequentazione della con il padre, di dispone che la figlia potrà Per_4 liberamente incontrare il padre come già avviene da tempo, inconsiderazione anche della sua età (15 anni).
Si conferma, invece, la residenza di presso la casa materna. Per_4
Anche le figlie maggiorenni TA e hanno residenza presso la madre. Per_3
Le questioni economiche. Quanto agli aspetti economici, la parte ricorrente non ha dimostrato una situazione reddituale e patrimoniale diversa da quella sussistente quando sono stati assunti i provvedimenti in sede presidenziale,
(la cui decisione è stata confermata in sede di appello con Decreto dell'11.10.2023 Corte d'Appello di
Torino, a conclusione del procedimento promosso dal GN : nello specifico, la Corte Pt_1
d'Appello ha evidenziato che nel corso del matrimonio il GN per il tramite della sua Pt_1 carrozzeria, versava mensilmente alla OR mediamente la cifra di € 2.500,00 e che la OR CP_1 si è immediatamente attivata per la ricerca di un lavoro al termine della sua relazione con il GN CP_1
Pt_1
Reperita un'attività lavorativa ella percepiva un introito mensile pari ad € 550,00 circa. Avendo locato un appartamento, si trova costretta a chiedere aiuto al di lei padre, il quale contribuisce al versamento del canone complessivo di euro 600,00; con comunicazione del 13/11/2024 ella è stata licenziata per il superamento del periodo di comporto.
Oggi, la sig.ra percepisce la NASPI a causa del licenziamento dal precedente posto di lavoro per CP_1 superato periodo di comporto. La OR ercepisce una disoccupazione di circa € 700,00 mensili, CP_1 comprensivi di assegno unico. Tale somma, è facile comprendere, come sia del tutto insufficiente per garantire il proprio sostentamento e quello delle figlie che abitano prevalentemente con lei.
Al contrario, il sig. che non ha fornito a questo Tribunale alcun aggiornamento, svolge Pt_1 un'attività in proprio come carrozziere e riporta redditi per circa 33.000,00 euro nel 2020, 37.000,00 euro nel 2021 e solo 9.134,00 nel 2022; tuttavia, allega un debito e rate mensili per oltre € 10.000,00 oltre alle spese. Il GN inoltre, è proprietario dell'ex casa coniugale in cui abita, di cui la parte Pt_1 convenuta non chiede l'assegnazione avendo reperito un'abitazione in locazione.
Alla luce di ciò, tenuto altresì conto delle aumentate esigenze delle figlie , TA e in Per_8 Per_4 considerazione dell'aumentata età, il Tribunale ritiene gli assegni a favore delle figlie debbano essere aumentati e quantificati come in dispositivo, confermando che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento diretto quando le tiene con sé e debba sopportare il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016. Si conferma, infine, il contributo già riconosciuto alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento aumentandolo ad euro 200 euro al mese, giacché la CP_1 sua situazione economica è peggiorata essendo stata, nel frattempo, licenziata.
Le spese processuali sono compensate in forza della reciproca soccombenza: la parte ricorrente in punto domanda di addebito della separazione alla OR e la parte convenuta in punto regime di CP_1 affidamento della figlia minore . Per_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, anche in punto istruttorio:
Pronuncia la separazione personale tra i sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 2 c.c. per colpa addebitabile al al GN;
Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volvera di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Rigetta la domanda di addebito della separazione alla OR;
CP_1
Affida la figlia congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la Per_4 residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
Dispone che possa liberamente incontrare il padre;
Per_1 Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé. Inoltre, il sig. orrisponderà all'altro coniuge, per il Parte_1 mantenimento delle figlie l'assegno periodico di € 600 (240,00 per la figlia minore, euro 360, per le due figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nella quota di euro 180 ciascuna), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale
Ordinario e il C.O.A. Torino.
Dispone che il sig. ontribuisca al mantenimento della sig.ra Parte_1 CP_1 versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli
[...] indici ISTAT, di € 200,00.
SPESE processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/4/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.