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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 527/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MALTESE Parte_1 C.F._1
CHIARA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MALTESE CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ODORICO Controparte_1 C.F._2
ISABELLA elettivamente domiciliato in VIA P. ZORUTTI 6/2 33033 CODROIPO presso lo studio dell'avv. ODORICO ISABELLA
CONVENUTO/I
Nonché
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
GIANMARIO MAGGI-TASSO e dall'avv. COSTANTINI MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in VIA BEATO ODORICO 2/D PORDENONE presso lo studio dell'avv. TOMASINI
ANNA
GENERALI ITALIA SPA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CELLA ILARIA ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DEL GELSO 35 UDINE presso lo studio dell'avv. CELLA ILARIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento CP_3 dei danni patiti in conseguenza dell'sinistro occorso. Si è costituito in giudizio e, per effetto delle Controparte_1 istanze di chiamata in causa di terzo formulate, Controparte_2 e Generali Italia S.p.A. contestando quanto ex adverso
[...] dedotto. In data 28.05.2025, tutte le parti in causa hanno depositato documentazione attestante la transazione tra le parti in giudizio per i crediti oggetto della presente causa, con ciò rinunciando alla prosecuzione del giudizio, a cui ha fatto seguito, all'udienza del pagina 1 di 2 13.06.2025, la richiesta di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese in forza dell'accordo nuovamente richiamato.
Alla luce di quanto testé riportato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che “risulta ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (C. 271/2006). Nel caso di specie, infatti, è evidente che, con l'accordo raggiunto ed in atti, cessa ogni ragione di controversia tra le parti in ordine al presente giudizio, avendo dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale in oggetto, con accordo di compensazione delle spese del presente giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere
- spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 527/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MALTESE Parte_1 C.F._1
CHIARA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MALTESE CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ODORICO Controparte_1 C.F._2
ISABELLA elettivamente domiciliato in VIA P. ZORUTTI 6/2 33033 CODROIPO presso lo studio dell'avv. ODORICO ISABELLA
CONVENUTO/I
Nonché
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
GIANMARIO MAGGI-TASSO e dall'avv. COSTANTINI MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in VIA BEATO ODORICO 2/D PORDENONE presso lo studio dell'avv. TOMASINI
ANNA
GENERALI ITALIA SPA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CELLA ILARIA ed P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DEL GELSO 35 UDINE presso lo studio dell'avv. CELLA ILARIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento CP_3 dei danni patiti in conseguenza dell'sinistro occorso. Si è costituito in giudizio e, per effetto delle Controparte_1 istanze di chiamata in causa di terzo formulate, Controparte_2 e Generali Italia S.p.A. contestando quanto ex adverso
[...] dedotto. In data 28.05.2025, tutte le parti in causa hanno depositato documentazione attestante la transazione tra le parti in giudizio per i crediti oggetto della presente causa, con ciò rinunciando alla prosecuzione del giudizio, a cui ha fatto seguito, all'udienza del pagina 1 di 2 13.06.2025, la richiesta di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese in forza dell'accordo nuovamente richiamato.
Alla luce di quanto testé riportato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che “risulta ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (C. 271/2006). Nel caso di specie, infatti, è evidente che, con l'accordo raggiunto ed in atti, cessa ogni ragione di controversia tra le parti in ordine al presente giudizio, avendo dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale in oggetto, con accordo di compensazione delle spese del presente giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere
- spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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