Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/02/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01718/2025REG.PROV.COLL.
N. 04793/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4793 del 2024, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Bertoli e Maurizio Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellata l’avvocato Maurizio Conti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con provvedimento n. 6 notificato in data 14 agosto 2023 il sig. -OMISSIS-, maresciallo della Guardia di Finanza, veniva valutato “non idoneo” all’avanzamento al grado superiore di maresciallo ordinario, con riferimento alle aliquote di valutazione “ad anzianità” determinate al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
Il provvedimento di non idoneità all’avanzamento si fondava sull’asserita mancanza di requisiti professionali acclarata da vicende disciplinarmente rilevanti culminate in due sanzioni trascritte agli atti matricolari:
- sanzione di un giorno di consegna semplice comminata in data 28 giugno 2022 con determinazione nr. 109868/2022 del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia, riferita a fatti avvenuti in data 12 settembre 2014 nel grado di vicebrigadiere;
- sanzione di giorni 3 di consegna di rigore comminata in data 12 settembre 2019 con determinazione n. 173904/2019 del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia, riferita a fatti avvenuti in data 2 febbraio 2015 nel grado di Vicebrigadiere.
2. - Con ricorso r.g. n. 486/2022 proposto dinanzi al T.a.r. Friuli Venezia Giulia il sig. -OMISSIS- impugnava i seguenti atti:
« - determinazione nr. 109868/2022 in data 28.06.2022 del Comandante del Reparto T.L.A. FVG concernente l’irrogazione di giorni 1 (uno) di consegna semplice, notificata via PEC in data 29.06.2022;
- determinazione nr. 159490/2022 in data 20/09/2022 del Comandante Regionale FVG concernente il rigetto del ricorso gerarchico avverso la determinazione nr. 109868/2022 in data 28.06.2022 del Comandante del Reparto T.L.A. FVG di cui al punto 1, notificata via PEC il 21.09.2022;
- determinazione nr. 165274/2022 in data 29.09.2022 del Comandante Regionale FVG concernente il rigetto della richiesta di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo di 3 (tre) giorni di consegna di rigore irrogata il 12.09.2019, notificata via PEC in data 30.09.2022 ».
Con sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. Friuli Venezia Giulia accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati.
L’Amministrazione proponeva avverso la menzionata sentenza n. -OMISSIS- l’appello r.g. n. 3907/2023.
In data 27 giugno 2023 l’Amministrazione procedeva alla rimozione delle annotazioni di tali sanzioni dagli atti matricolari.
La Commissione Permanente di Avanzamento e il Comando Generale della Guardia di Finanza venivano informati di tutte le modifiche matricolari apportate in esecuzione della sentenza di primo grado n. -OMISSIS- con la nota n. 117215/2023 del Comando Regionale FVG in data 29 giugno 2023.
In data 18 agosto 2023 il maresciallo -OMISSIS- inviava istanza in autotutela all’Amministrazione.
3. - Con ricorso introduttivo r.g. n. 350/2023 proposto dinanzi al T.a.r. Friuli Venezia Giulia il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento dei seguenti atti:
« - del provvedimento n. 6 di non idoneità all’avanzamento ad anzianità al grado di Maresciallo Ordinario allegato al verbale in data 08.06.2023 della Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza, notificato via PEC in data 14.8.2023;
- del verbale in data 8.6.2023 della Commissione Permanente di Avanzamento della Guardia di Finanza ricevuto in data 11.9.2023 nell’ambito di un accesso agli atti amministrativo. ».
Il sig. -OMISSIS- articolava le seguenti doglianze:
« I) Violazione di legge (art. 57 d.lgs. 199/95) - violazione di legge / eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità della motivazione / difetto di istruttoria;
II) Violazione di legge (art. 57 d.lgs. 199/95) - eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità della motivazione / difetto di istruttoria;
III) Violazione di legge (art. 57 d.lgs. 199/95) - eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità della motivazione / difetto di istruttoria;
IV) Violazione di legge (art. 57 d.lgs. 199/95) - eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità della motivazione / difetto di istruttoria;
V) Violazione di legge (art. 57 d.lgs. 199/95) - eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità della motivazione / difetto di istruttoria;
VI) Violazione di legge (art. 57 d.lgs. 199/95) - violazione di legge / eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità e carenza della motivazione / difetto di istruttoria ».
4. - L’Amministrazione, in accoglimento dell’istanza presentata dal Maresciallo -OMISSIS- in data 18 agosto 2023, annullava in autotutela il precedente provvedimento di non idoneità all’avanzamento al grado di cui all’allegato n. 6 al verbale in data 8 giugno 2023.
Il provvedimento annullato in autotutela veniva sostituito da un nuovo provvedimento del 21 novembre 2023 che reiterava il giudizio di non idoneità del Maresciallo -OMISSIS- all’avanzamento per anzianità al grado successivo di maresciallo ordinario per le annualità 2021 e 2022 (ossia per le aliquote al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022).
5. - Con ricorso per motivi aggiunti sempre nell’ambito del giudizio in primo grado r.g. n. 350/2023 il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del seguente atto:
«- provvedimento di non idoneità all’avanzamento ad anzianità al grado di Maresciallo Ordinario “annesso al verbale emesso dalla Commissione permanente di avanzamento in data 21.11.2023”, notificato via PEC in data 07.12.2023, che ha sostituito il precedente provvedimento di non idoneità all’avanzamento al grado di cui all’allegato n. 6 al verbale in data 08.06.2023, già impugnato col ricorso principale e contestualmente annullato in autotutela in accoglimento dell’istanza presentata dal Maresciallo -OMISSIS- in data 18.08.2023 ».
Il sig. -OMISSIS- deduceva i seguenti motivi:
« I) Violazione di legge (art. 57 d.lgs. 199/95) - violazione di legge / eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità della motivazione / difetto di istruttoria;
II) Violazione di legge (art. 57 d.lgs. 199/95) - eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità della motivazione / difetto di istruttoria;
III) Violazione di legge (art. 57 d.lgs. 199/95) - eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità della motivazione / difetto di istruttoria;
IV) Violazione di legge (art. 57 d.lgs. 199/95) - eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità della motivazione / difetto di istruttoria;
V) Violazione di legge (art. 57 d.lgs. 199/95) - eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità della motivazione / difetto di istruttoria;
VI) Violazione di legge (art. 1369 c.o.m., art. 57 d.lgs. 199/95) - eccesso di potere per contraddittorietà / illogicità della motivazione / difetto di istruttoria ».
Il sig. -OMISSIS- formulava, inoltre, domanda risarcitoria.
6. - La Difesa erariale si costituiva per l’Amministrazione resistendo al gravame ed eccependo, altresì, l’incompetenza dell’adito T.a.r. Friuli Venezia Giulia in favore del T.a.r. del Lazio, trattandosi di giudizio espresso nel contesto di una procedura selettiva unica per l’intero territorio nazionale.
7. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimata Amministrazione, con la sentenza segnata in epigrafe n. -OMISSIS- resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, dichiarava improcedibile il ricorso principale e accoglieva il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annullava il provvedimento impugnato.
8. - L’appello r.g. n. 3907/2023 proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza avverso la sentenza di primo grado n. -OMISSIS- veniva accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1652 del 25 febbraio 2025 e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, veniva respinto il ricorso proposto dal -OMISSIS- in primo grado.
9. - Con rituale atto di appello r.g. n. 4793/2024, oggetto del presente giudizio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza chiedeva la riforma della menzionata sentenza di primo grado n. -OMISSIS-, reiterando l’eccezione di difetto di competenza dell’adito T.a.r. Friuli Venezia Giulia in favore del T.a.r. Lazio e sostenendo l’erroneità della sentenza in considerazione dell’ampia discrezionalità della P.A. in subiecta materia .
10. - Resisteva al gravame il sig. -OMISSIS-, chiedendone il rigetto.
11. - All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
12. - L’appello deve essere accolto in quanto fondato, quanto alla censura in punto di incompetenza del T.a.r. che ha reso la sentenza di prime cure, il che ovviamente, rivestendo portata pregiudiziale e assorbente, a garanzia del tendenziale principio del doppio grado di giudizio che informa di sé (salvo due eccezioni in tema di ottemperanza) il processo amministrativo, impedisce lo scrutinio delle doglianze di merito.
Invero, come condivisibilmente rilevato dalla difesa erariale, è fondata l’eccezione d’incompetenza territoriale dell’adito T.a.r. Friuli Venezia Giulia.
Venendo, infatti, in rilievo una procedura selettiva a carattere nazionale ( i.e. procedura di avanzamento), con assetto unitario degli interessi coinvolti, approvata da un organo centrale dello Stato che esplica, di conseguenza, effetti nei confronti di un gran numero di militari operanti su tutto il territorio nazionale, il foro competente deve individuarsi nel T.a.r. Lazio, con sede in Roma.
Su questione analoga a quella oggetto del presente giudizio di appello si è già pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 4822 del 31 luglio 2009, affermando in tema di avanzamento al grado superiore che:
«… È pacifico che l’atto impugnato in via principale è stato emanato da un organo centrale dello Stato; tale atto, inoltre, comportando l’esclusione dalla graduatoria di un concorso interno su base nazionale, produce effetti che non sono limitati alla circoscrizione del T.A.R. adito in primo grado, nel cui ambito presta servizio il ricorrente, non rilevando, in tale situazione, l’obiezione del predetto in ordine alla asserita applicabilità nel caso di specie del Foro speciale del pubblico impiego.
Ne consegue l’attribuzione della competenza al T.A.R. Lazio - Roma, in base all’art. 3, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
La suddetta soluzione appare conforme, d’altronde, alla esigenza di assicurare che il contenzioso relativo a un concorso sia concentrato presso il T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che provvede all’espletamento dello stesso, coincidendo, di regola, la sede di detta autorità con il luogo di espletamento del concorso (cfr. da ultimo: C.d.S., sez. IV, 21 gennaio 2009, n. 296) . …».
Lo stesso principio è stato confermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV con sentenza n. 38 dell’8 gennaio 2013 secondo cui:
«… deve rimarcarsi che - contrariamente a quanto affermatosi nella gravata decisione - già in passato su simili controversie era stata raggiunta una sostanziale concordanza di opinioni in giurisprudenza quanto all’interpretazione per cui “è competente il tribunale amministrativo centrale nel giudizio avente oggetto l’impugnativa della graduatoria di merito formulata dalla Commissione superiore di avanzamento ufficiali, trattandosi di atto epilogativo di procedura di selezione e di valutazione a carattere nazionale, con assetto unitario degli interessi coinvolti e, quindi, non autonomamente scindibili, oltre ad essere approvata da organo centrale dello Stato (Ministro) e che solo indirettamente esplica gli ulteriori effetti nei confronti del solo ricorrente.” (Consiglio Stato sez. IV 20 dicembre 2002 n. 7256).
Tale orientamento, a più riprese praticato dal Consiglio di Stato (il quale ha superato le pregresse affermazioni giurisprudenziali secondo cui “la controversia avente ad oggetto gli atti del giudizio di avanzamento a scelta di un ufficiale spetta alla competenza del TAR della sede di servizio e non del TAR Lazio, ove non siano stati investiti dal gravame profili procedimentali inscindibili, ma i soli atti valutativi del singolo ufficiale.” Consiglio Stato, sez. IV, 27 marzo 1984, n. 188; ma anche Consiglio Stato, sez. IV, 07 aprile 1981, n. 314), tiene conto dell’unitarietà dell’assetto di interessi coinvolto nella procedura di avanzamento (ancorché la stessa non abbia natura comparativa) e attribuisce - esattamente ad avviso del Collegio - consistente peso alla circostanza rappresentata dall’unicità dell’organo chiamato ad esprimere le valutazioni (per una eadem ratio si veda: Consiglio Stato sez. IV 31 maggio 2007: “rientra nella competenza del Tar del Lazio con sede in Roma il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione da una procedura selettiva unica, di carattere nazionale, finalizzata all’ammissione degli ufficiali interessati al corso e nella quale l’individuazione degli ufficiali meritevole di frequentare il corso viene effettuata da un’unica Commissione operante presso la sede centrale dell’amministrazione.”; si veda anche, più di recente, l’ordinanza collegiale n. 482/2010, nella quale la Quarta Sezione del Consiglio di Stato così si è espressa: “questa Sezione, come già statuito in analoghe circostanze - decisione sez. IV, 26 maggio 2010 , n. 3374; dec. n. 5234 del 2008 - riafferma ancora una volta il principio per cui, quando vengano impugnati, come nel caso di specie, gli atti di un procedimento di promozione al grado superiore emessi dalla CSA, cioè da un organo centrale dell’amministrazione statale e aventi efficacia su tutto il territorio nazionale in quanto coinvolgenti una pluralità di ufficiali aventi sedi diverse di servizio, la regola del foro generale del pubblico impiegato si arresta, sicché competente a giudicare della relativa controversia è il Tribunale Amministrativo Regionale istituzionalmente deputato a pronunciarsi su tale genere di atti e cioè il TAR per il Lazio sede di Roma, del quale, pertanto, va definitivamente dichiarata la competenza”).
In senso contrario non possono valere le considerazioni formulate dalla difesa dell’Ufficiale appellato con la propria memoria, nella quale si insiste sulla natura esclusivamente personale dell’impugnativa del giudizio di avanzamento in esame, (con il quale si sarebbero sollevate censure soltanto di eccesso di potere in senso assoluto e non relativo, con ciò non coinvolgendosi alcun altro ufficiale in comparazione).
La detta prospettazione non appare accoglibile, poiché la competenza territoriale va verificata non sulla base delle censure proposte, ma sulla natura dell’organo emanante e sugli effetti dell’atto, i quali, entrambi, come detto, trascendono la singola persona del ricorrente in primo grado e vanno ad incidere su una graduatoria coinvolgente comunque una pluralità di ufficiali.
2.5. Non ritiene il Collegio di mutare opinione rispetto agli approdi cui è giunta in passato la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, potendosi ad abundantiam rimarcare che, comunque, la tesi dell’appellato non coglie nel segno neanche in concreto.
Come può facilmente evincersi dalla lettura dell’incartamento processuale e dalla stessa motivazione della sentenza demolitoria gravata, invero, le censure sollevate nel gravame introduttivo del giudizio di primo grado hanno avuto riguardo non solo alla posizione dell’originario ricorrente, ma anche alle operazioni di valutazione degli altri concorrenti, a prescindere dalla posizione processuale da questi ultimi rivestita.
È dato riscontrare, infatti, nella gravata decisione, l’affermazione per cui “l’odierno contenzioso concerne il giudizio di avanzamento al grado di Generale di Divisione a cui è stato sottoposto il ricorrente insieme ad altri ufficiali a loro volta già oggetto (con l’iscrizione in quadro del solo Scoppa) del precedente giudizio di avanzamento per la promozione a Generale di Brigata per l’anno 2003. Orbene il nuovo giudizio ha sostanzialmente ribaltato l’ordine di graduatoria del 2003, facendo scivolare il ricorrente in posizione più arretrata rispetto agli altri scrutinati che nella precedente valutazione avevano rispetto a lui punteggi e posizioni meno rilevanti di quelle dell’odierno ricorrente, pur mantenendo tra loro iscritti in quadro pressoché inalterate le reciproche posizioni.”.
Ed il primo giudice si è addentrato in una valutazione di “coerenza” dei giudizi attribuiti ad altri parigrado dell’appellato (massime di quelli ascritti al generale Giuliani, che si era classificato al primo posto della procedura) che già prima facie fanno emergere la inscindibilità dell’assetto di interessi preso in esame; il che vieppiù giustifica l’attribuzione della controversia alla competenza del Tar centrale.
Sotto altro profilo, per concludere sul punto, il primo giudice aveva ben chiara la circostanza (ex multis si veda Consiglio Stato sez. IV 08 agosto 2006 n. 4776) che la posizione degli altri Ufficiali era quella di controinteressati, ma non ha colto da tale circostanza il successivo corollario per cui, in una simile fattispecie, il criterio di determinazione della competenza del foro di servizio del “primo ricorrente” si risolverebbe, in ipotesi di pluralità di gravami proposti da più soggetti, in una moltiplicazione di procedimenti, non riconducibile ad unità ex art. 70 cpa, foriera di potenziali contrasti di giudicati (il che rappresenta appunto l’evenienza che le norme determinative della competenza di cui al cpa tendono a scongiurare, laddove si consideri che soltanto con il “secondo correttivo al codice del processo amministrativo” , entrato in vigore in data 3 ottobre 2012, è stato previsto nel sistema lo spostamento di competenza per ragioni di connessione e che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le decisioni n. 19 e 20 del 2011 si è pronunciata soltanto su taluni aspetti della delicata problematica) . …».
Va, altresì, rimarcato che un giudizio di non idoneità per un avanzamento ad anzianità - diversamente da quanto affermato dal T.a.r. Friuli Venezia Giulia nella sentenza appellata - non riguarda esclusivamente la persona del militare “non idoneo”, coinvolgendo comunque una pluralità di soggetti e determinando le rispettive posizioni in ruolo.
Da ultimo, anche il T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. I (cfr. ordinanza collegiale n. 488 del 26 marzo 2024) ha dichiarato, con argomentazioni condivise da questo Collegio, la propria incompetenza per territorio in favore del T.a.r. Lazio in relazione ad un giudizio avente ad oggetto la contestazione del giudizio di non idoneità all’avanzamento a scelta al grado di maresciallo aiutante, affermando che:
«… Ritenuto che
- non sussistano valide ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso dalla giurisprudenza in merito all’individuazione del TAR territorialmente competente per i giudizi in materia di procedure di avanzamento in carriera dei militari alla luce della unitarietà dell’assetto di interessi coinvolto nella procedura di avanzamento e dell’unicità dell’organo collegiale deputato alle relative valutazioni operante presso la sede centrale dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 38) nonché in considerazione del fatto che l’atto impugnato, nei suoi effetti, trascende la singola persona del ricorrente e va in definitiva a trasfondersi in una graduatoria in cui confluisce una pluralità di interessati;
- in senso contrario non possono valere le considerazioni formulate dalla difesa del ricorrente con la propria memoria di replica, nella quale si insiste sulla natura complessa del giudizio di inidoneità, in quanto “reso da Autorità periferiche e centrali con effetti presso l’autorità periferica decentrata onde la competenza del TAR Calabria”;
- tale prospettazione non appare condivisibile, poiché la competenza territoriale va verificata sulla base della natura dell’organo emanante l’atto impugnato (nel caso di specie la Commissione per l’avanzamento che ha espresso il giudizio di inidoneità) e sugli effetti dell’atto, i quali trascendono la singola persona del ricorrente e vanno ad incidere su una graduatoria coinvolgente comunque una pluralità di soggetti determinando le rispettive posizioni in ruolo;
Ritenuto, dunque, che
- il procedimento di avanzamento di cui trattasi, nel solco del quale si innesta il gravato provvedimento, guardato sul piano effettuale e nel suo complesso, riguarda necessariamente le posizioni di più aspiranti, sicché non può farsi dipendere la competenza territoriale dalla sede di servizio del ricorrente, tenuto anche conto delle esigenze di difesa di eventuali controinteressati (in termini, ordinanze TAR Puglia, sez. II, n. 81/2021; n. 480/2018); …».
Con ordinanza n. 8890 del 6 novembre 2024 il Consiglio di Stato, Sez. II confermava la citata ordinanza del T.a.r. Calabria, Catanzaro n. 488/2024 con la seguente motivazione:
«… 8.1. In proposito si osserva che il provvedimento amministrativo impugnato, emesso da un organo centrale dello Stato, ha effetti che trascendono l’ambito regionale, giacché il ricorso proposto dal militare, in caso di accoglimento, avrebbe esiti riflessi su due aliquote di avanzamento a scelta, ovverosia su procedure che coinvolgono un significativo numero di sottufficiali, con conseguenti ricadute sostanziali su tutto il territorio nazionale o, in ogni caso, su un ambito ultraregionale.
Ne deriva la competenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, essendo applicabile al caso di specie non la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, secondo periodo, del codice del processo amministrativo (inerente agli atti con efficacia regionale), bensì quella di cui al comma 3 del medesimo articolo sugli atti statali ad efficacia ultraregionale.
8.2. Nella fattispecie in esame non è nemmeno legittimamente predicabile l’applicazione dell’art. 13, comma 2, del c.p.a., ove è stabilita la competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio del dipendente pubblico.
Al riguardo si osserva che siffatta disposizione va inserita, in prospettiva ermeneutica, nel quadro complessivo delineato dall’intero art. 13 del c.p.a. in tema di competenza inderogabile e, per tal via, va considerato che il foro della sede di servizio opera esclusivamente per le controversie di lavoro, ovverosia attinenti alla vita di uno specifico rapporto lavorativo intercorrente tra un singolo dipende pubblico e l’amministrazione, e non per controversie inerenti a procedure concorsuali lato sensu intese e svolte a livello centrale, comprensive delle selezioni interne a scelta e a numero contingentato, non impingendo su siffatto assetto la possibilità di eventuali successivi inserimenti di scrutinati in sovrannumero.
Pertanto per le controversie in materia di procedure di avanzamento a scelta dei militari gestite a livello centrale la competenza si radica presso il T.a.r. per il Lazio, stante l’unitarietà del ventaglio di interessi coinvolti, riguardante una pluralità di soggetti con sedi lavorative dislocate sul territorio nazionale, a nulla rilevando, a differenza di quanto sostenuto dall’interessato, che nel caso di specie vi sia stata un’esclusione che non gli ha consentito neanche di partecipare alla fase di formazione della graduatoria, poiché l’attività di riscontro dei requisiti minimi d’accesso al grado superiore è già parte integrante della procedura selettiva, a prescindere dalla sussistenza di controinteressati al momento della proposizione del ricorso.
Su tale ultimo aspetto va evidenziato che, anche laddove (come asserito dall’istante) al momento dell’instaurazione della lite non vi fosse una graduatoria da impugnare, e, dunque, non vi fossero, in tesi, controinteressati determinati, radicare la competenza sul T.a.r. nella cui circoscrizione è ricompresa la sede di servizio comporterebbe una potenziale - e non improbabile - successiva attrazione della competenza verso il T.a.r. per il Lazio a seguito di possibili (e in molti casi necessari, pena l’improcedibilità del ricorso) motivi aggiunti o di atti d’intervento di altri militari scrutinati, determinati dall’evoluzione temporale della vicenda, coinvolgente, invero, intrinsecamente una pluralità di soggetti in ragione della sua natura concorsuale, con conseguente lesione del principio di economicità processuale.
8.3. In definitiva l’accertamento del tribunale competente per territorio non è ancorata alla presenza al momento dell’introduzione del giudizio di controinteressati, bensì alla tipologia di provvedimento impugnato e alla sua provenienza, sicché nell’ipotesi di contestazione di atto afferente a procedura di natura concorsuale in senso ampio, anche riservata a personale interno all’amministrazione, di carattere nazionale o ultraregionale e svolta da organo statale centrale la competenza si radica sin ab origine presso il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma.
8.4. Alla stregua delle su esposte coordinate ordinamentali ed ermeneutiche il ricorso proposto dal maresciallo capo -OMISSIS-avverso la valutazione negativa della Commissione permanente di avanzamento presso il Comando generale della Guardia di finanza, con sede in Roma, emessa sulla sua domanda di avanzamento a scelta al grado di maresciallo aiutante nell’ambito di una procedura selettiva inerente a due diverse aliquote va vagliato dal T.a.r. per il Lazio, come statuito dal T.a.r. per la Calabria con l’ordinanza n. 488/2024.
9. In conclusione, va dichiarata la competenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, a decidere sulla presente controversia. …».
13. - In conclusione, per quanto sopra argomentato l’appello deve essere accolto con portata assorbente in punto di incompetenza del T.a.r. adito e, per l’effetto, va annullata la sentenza impugnata, sussistendo la competenza territoriale del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo.
14. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, n. 4793/2024, di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata e dichiara competente il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.