Ordinanza cautelare 15 marzo 2018
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/05/2023, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 01174/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2018, proposto da
JO & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in ER, Corso Garibaldi n. 103;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in ER, Via Piave n. 1;
per l’annullamento
- del provvedimento n. 2 del 5 gennaio 2018, con cui il Comune di Nocera Superiore ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 4/2015;
- ove occorra, del rapporto di Polizia Municipale n. 21426 del 29.07.2016; dell’ordinanza di demolizione n. 4/2015; della nota del Comando di Polizia Municipale n. 3650 del 22 .12.2014;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 maggio 2023 la dott.ssa Manuela CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con contratto di locazione dell’1 febbraio 2008, la società JO & C. s.r.l. concedeva in locazione al Commissario delegato per l’emergenza fiume Sarno l’area di terreno sita nel Comune di Nocera Superiore in Via Lamia, identificata in catasto al foglio 8, particelle nn. 198, 199 e 688, ai fini della realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento dei sedimenti provenienti dalle operazioni di dragaggio del fiume Sarno e dei canali affluenti.
Dopo la restituzione dell’area da parte di RC (nel frattempo succeduta al Commissariato delegato per l’emergenza del fiume Sarno), con provvedimento di disposizione n. 4 del 16 gennaio 2015, il Comune di Nocera Superiore ingiungeva alla società JO & C. s.r.l. il ripristino dello stato dei luoghi.
Con successivo provvedimento n. 2 del 5 gennaio 2018, il Comune accertava la mancata ottemperanza dell’ordine ripristinatorio, disponendo l’acquisizione dell’area interessata.
Avverso entrambi i provvedimenti propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società JO & C. s.r.l., censurandoli sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Col primo motivo, parte ricorrente lamenta che l’ordinanza di demolizione n. 4/2015:
- non è stata notificata validamente alla società ricorrente;
- non ha richiamato l’art. 31 D.P.R. 380/2001 a fondamento dell’abuso e della intimazione ad adempiere;
- non ha avvertito il proprietario che, in caso di inottemperanza, si sarebbe determinato l’effetto acquisitivo del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale;
- ha espressamente disposto, in caso di non ottemperanza, solo la esecuzione in danno del ripristino.
L’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolizione e conseguente acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale sarebbe illegittimo in via derivata.
Con la seconda censura, la società ricorrente sostiene che il Comune non avrebbe tenuto conto del fatto che l’opera contestata (consistente in un piazzale) sia stata regolarmente autorizzata da parte delle competenti Autorità, per cui non potrebbe essere classificata alla stregua di una costruzione “sine titulo”, dovendo, al più, essere ricondotta al diverso e meno grave regime sanzionatorio delle opere realizzate sulla base di un titolo, poi, annullato o rimosso, per le quali è prevista la solo esecuzione in danno e non anche l’effetto acquisitivo - traslativo (art. 38 D.P.R. n. 380/2001).
Col terzo motivo, la società contesta la legittimità dell’atto di accertamento, non consentendo l’esatta individuazione del bene e dell’area da acquisire.
In ultimo, il ricorrente lamenta di non aver potuto partecipare al procedimento all’esito del quale è stato adottato l’atto di accertamento dell’inottemperanza.
Con memoria del 2 marzo 2018, il Comune di Nocera Superiore si costituisce in giudizio, eccependo la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione e insistendo per l’infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza straordinaria del 19 maggio 2023, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è irricevibile nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione.
Invero, il provvedimento è stato notificato alla sede legale della società ricorrente in data 24 gennaio 2015. Il ricorso è stato, invece, notificato il 14 febbraio 2018, ben oltre il termine di cui all’art. 29 c.p.a.
In conseguenza, è precluso ogni accertamento in merito alla carenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento demolitorio da parte dell’Amministrazione, con inammissibilità delle censure sul punto formulate e irrilevanza della cila presentata in data 23 dicembre 2020 e depositata nell’odierno giudizio.
Le doglianze spiegate avverso l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale sono prive di pregio.
Invero, l’atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio ha natura di atto dovuto e vincolato rispetto al presupposto ordine di demolizione.
Come osserva condiviso orientamento giurisprudenziale, “ Si tratta, dunque, di un atto che non soggiace all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 27 giugno 2018, n. 791; TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, 20 febbraio 2018, n. 1961). La natura vincolata del provvedimento esclude altresì qualunque rilievo alla mancata notificazione, peraltro non prevista dalla normativa vigente, del verbale di sopralluogo e della relazione di servizio ” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 20 novembre 2020, n. 2221).
Non sono, quindi, meritevoli di accoglimento le censure inerenti alle dedotte violazioni delle garanzie partecipative.
Quanto all’individuazione delle opere e dell’area da acquisire, deve ritenersi sufficiente il richiamo - nell’atto di accertamento impugnato - dell’ordinanza n. 4/2015 e del rapporto di polizia municipale prot. n. 21426/2016.
Circa, infine, i pretesi effetti sananti della CILA in sanatoria presentata nel 2020, successivamente quindi alla proposizione del ricorso, trattasi di questione che riguarda l’azione acquisitiva dell’Amministrazione, al momento non intervenuta.
In conclusione, il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
LA Durante, Presidente
Gaetana Marena, Consigliere
Manuela CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela CA | LA Durante |
IL SEGRETARIO